Art. 5. 1. Per l'attuazione dell'articolo 4, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede, previa intesa con la Presidenza della Repubblica e con il Ministro dei lavori pubblici, al trasferimento degli stanziamenti iscritti per l'anno 1999all'unita' previsionale di base 3.1.3.1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e all'unita' previsionale di base 6.2.1.1 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. I predetti stanziamenti confluiscono all'unita' previsionale di base 7.1.2.5 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per essere assegnati successivamente alla regione Toscana. Restano fermi, in ogni caso, i programmi del Ministero dei lavori pubblici in corso di attuazione al 31 dicembre 1998.
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24 aprile 1999
24 aprile 1999