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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 29/01/2026, n. 1425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1425 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1425/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 11/12/2024 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SICA IMMACOLATA, Giudice monocratico in data 11/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13290/2024 depositato il 12/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190130194032000 IVA-ALIQUOTE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6711/2024 depositato il
11/12/2024
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente propone ricorso innanzi alla Corte di Giustizia di I grado notificato nei termini di legge all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I Napoli.
Si costituisce in giudizio la convenuta Associazione_1.
Il ricorso è stato assegnato a questa XXV sezione e fissata per la trattazione l'udienza odierna, con rituale avviso alle parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31.
All'udienza fissata per la trattazione la Corte ha assunto la decisione come da dispositivo.
Parte ricorrente cita a giudizio innanzi a questa Corte l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I
Napoli impugnando una cartella esattoriale, notificata in data 18.03.2024, relativa al recupero saldo IVA su Dichiarazione anno 2017, per l'anno d'imposta 2016, di importo pari ad euro 3933,00, oltre sanzioni ed interessi;
in particolare parte ricorrente eccepisce la mancata notifica di atti pregressi e l'intervenuta decadenza dal potere di riscossione;
l'Agenzia delle Entrate DP I Napoli, nell'atto di costituzione in giudizio, ha riconosciuto l'intervenuta decadenza e pertanto ha emesso provvedimento di sgravio totale della cartella sottostante all'atto impugnato e ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto rilevato,
osserva la Corte che la definizione in via amministrativa comporta l'estinzione della controversia.
Pertanto, in considerazione di quanto sopra evidenziato, si deve far luogo a pronuncia che, essendo cessata la materia del contendere, dichiari l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 46 D. Lgs. n.546/92.
Sussistono ragioni di giustizia per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessata materia del contendere, spese compensate.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 11/12/2024 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SICA IMMACOLATA, Giudice monocratico in data 11/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13290/2024 depositato il 12/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190130194032000 IVA-ALIQUOTE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6711/2024 depositato il
11/12/2024
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente propone ricorso innanzi alla Corte di Giustizia di I grado notificato nei termini di legge all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I Napoli.
Si costituisce in giudizio la convenuta Associazione_1.
Il ricorso è stato assegnato a questa XXV sezione e fissata per la trattazione l'udienza odierna, con rituale avviso alle parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31.
All'udienza fissata per la trattazione la Corte ha assunto la decisione come da dispositivo.
Parte ricorrente cita a giudizio innanzi a questa Corte l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I
Napoli impugnando una cartella esattoriale, notificata in data 18.03.2024, relativa al recupero saldo IVA su Dichiarazione anno 2017, per l'anno d'imposta 2016, di importo pari ad euro 3933,00, oltre sanzioni ed interessi;
in particolare parte ricorrente eccepisce la mancata notifica di atti pregressi e l'intervenuta decadenza dal potere di riscossione;
l'Agenzia delle Entrate DP I Napoli, nell'atto di costituzione in giudizio, ha riconosciuto l'intervenuta decadenza e pertanto ha emesso provvedimento di sgravio totale della cartella sottostante all'atto impugnato e ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto rilevato,
osserva la Corte che la definizione in via amministrativa comporta l'estinzione della controversia.
Pertanto, in considerazione di quanto sopra evidenziato, si deve far luogo a pronuncia che, essendo cessata la materia del contendere, dichiari l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 46 D. Lgs. n.546/92.
Sussistono ragioni di giustizia per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessata materia del contendere, spese compensate.