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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 5414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5414 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr. Maria Teresa Onorato - Consigliere –
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5399/2019 R.G, riservata in decisione all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata in data 26 maggio 2025, con cui sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, e vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente al Vico Cirillo n.1, rappresentata e difesa dall'Avvocato Rita Castelluccio
C.F. PEC e con questa elettivamente C.F._2 Email_1 domiciliata presso il suo studio in Torre Annunziata al Corso Vittorio Emanuele III n. 475 come da procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
APPELLANTE
RGn°5399/2019-sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._3
HE VI (c.f. ) e QU LU (c.f. C.F._4
) in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta C.F._5 in appello, presso i quali ha eletto domicilio alla via Santa Lucia 97 in Napoli
APPELLATA nonché
(c.f. ) nato il [...] a [...] e Controparte_2 C.F._6 domiciliato in Trecase alla Via Fossa della Monaca 40 rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avvocato Salvatore Ambrosio con studio in Torre Annunziata al Corso Vittorio Emanuele III 445
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 2375/2019, il Tribunale di Torre Annunziata, provvedendo, previo mutamento del rito da sommario in ordinario, sulla domanda proposta con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. dall'odierna appellata volta ad ottenere la Controparte_1 dichiarazione di inefficacia dell'atto di trasferimento della quota di proprietà di nella società “Villa Agostina 1992”, a vantaggio di , Controparte_2 Parte_1 la ha accolta.
Il Giudice di prime cure ha dichiarato l'inefficacia nei confronti di Controparte_1 ai sensi dell'art. 2901 c.c. dell'atto di cessione per notar del 20/07/2018, Per_1
rep. 81337, racc. 37828 perché ha ritenuto provati i requisiti previsti per l'azione revocatoria, tra i quali la consapevolezza della natura pregiudizievole dell'atto sia da parte del debitore, sia da parte del terzo che abbia acquistato a titolo oneroso.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello la terza cessionaria della quota oggetto della controversia, insistendo per la riforma della decisione in primo grado, deducendo a sostegno tre articolati motivi di appello.
2.1 Una prima doglianza è volta a censurare l'erronea valutazione delle prove e dei documenti effettuata dal tribunale di Torre Annunziata, con particolare riguardo al prezzo della cessione della quota, ritenuto vile in primo grado.
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- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
L'appellante, infatti, ha dedotto che il prezzo di € 5.000,00, da lei versato, corrispondeva al patrimonio netto della società oggetto di partecipazione, pari ad €
5.095,00, come risultante dal bilancio della Villa Angelina 1992 Srls al 31/12/2017 e che tale prezzo era stato corrisposto, atteso che l'importo di € 2.500,00 era stato pagato mediante gli assegni circolari menzionati nell'atto di vendita ed il pagamento del saldo risultava da ricevuta di versamento, ritenuta inidonea dal Tribunale perché priva di data certa, sebbene in tale quietanza si ponesse riferimento all'atto notarile, che pertanto non poteva che essere precedente.
Nell'assunto dell'impugnante, il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere non adeguatamente documentato il pagamento effettuato dalla , anche Pt_1
considerando la mancata ammissione della prova testimoniale, in grado di confermare la versione dei fatti riportata dall'allora convenuta, in ordine all'effettiva dazione delle somme indicate nella quietanza e in ordine alla provvista impiegata dall'acquirente.
La ricostruzione della vicenda effettuata nella sentenza impugnata sarebbe inoltre errata perché fondata, in buona sostanza, sulle dichiarazioni dei due testi indicati dalla parte attrice, e . Nonostante le Testimone_1 Testimone_2
incongruenze emerse dalle loro deposizioni, il tribunale di Torre Annunziata aveva ritenuto il loro racconto idoneo a corroborare la tesi sostenuta da Controparte_1
odierna appellata.
2.2 Con un secondo motivo di appello, si è denunciata la nullità della sentenza di primo grado, per violazione del disposto di cui agli articoli 189 e 281-quinquies c.p.c.
All'udienza del 4 luglio 2019, infatti, il giudice aveva illegittimamente ritenuto di rinviare la causa per la discussione orale ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c., senza preventivamente invitare le parti a rassegnare le rispettive conclusioni.
Pertanto, il Tribunale aveva ritenuto di effettuare un salto processuale che aveva impedito alle parti di precisare le conclusioni o comunque di replicare alle rispettive comparse conclusionali, in violazione della normativa codicistica che ammette tale eventualità, ma solo se una delle parti lo abbia richiesto.
2.3 Con tale secondo motivo, inoltre, è stata introdotta un'ulteriore censura, riferita alla posizione processuale del convenuto , costituitosi all'udienza di Controparte_2
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda discussione orale, al quale, illegittimamente, non sarebbe stato concesso il termine di cui al terzo comma dell'art. 293 c.p.c. per il disconoscimento delle scritture private contro lo stesso prodotte.
2.4 L'ultimo motivo di appello ha riguardato il regime delle spese di lite in primo grado, che avrebbero dovuto essere quantificate non in base allo scaglione delle tariffe professionali utilizzato dal tribunale (compreso tra € 26.000,00 ed €
52.000,00) bensì in forza di quello immediatamente precedente (tra € 5.200 ed €
26.000,00), in funzione del valore della domanda come indicato dagli odierni appellati. Al termine del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. notificato al , infatti, la CP_2 ricorrente aveva dichiarato quale valore della causa l'importo di € 25.000,00 CP_1
“calcolato anche sul valore della quota ceduta”.
3. Si è costituito in giudizio , con comparsa di costituzione e risposta Controparte_2
depositata in data 8 settembre 2020, il quale ha così concluso: “voglia la Corte di
Appello di Napoli, contrariis reiectis, e per i motivi di cui al presente atto accogliere l'appello proposto dalla signora e, per l'effetto, rigettare in toto la domanda Pt_1
proposta in primo grado dall'odierna appellata ” Controparte_1
4. L'appellata costituitasi tempestivamente, con comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta depositata telematicamente in data 4 marzo 2020, ha preliminarmente eccepito il difetto di specificità dell'atto di impugnazione, in violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, ha dedotto l'infondatezza dei singoli motivi, concludendo per il rigetto del gravame e la condanna dell'appellante al risarcimento del danno per la temerarietà dell'impugnazione.
5. La causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, all'udienza del 21 maggio 2025.
6. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'impugnazione, proposta con atto di citazione notificato lunedì 2 dicembre 2019, risultando rispettato, considerata l'applicabilità dell'art.155, 5° comma, c.p.c., il termine di decadenza di trenta giorni, di cui all'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata, pacificamente intervenuta in data 31 ottobre
2019.
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7. Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per difetto di specificità.
Al riguardo, mette conto rilevare che l'appello in esame è regolato dal regime delineato dagli artt. 342, 345, 348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c., come modificati, ovvero introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012.
In particolare, l'art. 342 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, prevede che l'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
(Cass. SU 16 novembre 2017 n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce (ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n. 13535), gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Sulla scorta dei rilievi che precedono, l'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, dal momento che l'appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo giudice.
8. Nel rispetto dell'ordine logico delle questioni prefigurato dall'art. 279 c.p.c., merita una prioritaria disamina il secondo motivo di appello, con cui è stata denunciata la nullità della sentenza impugnata per la lesione del diritto di difesa.
La doglianza è infondata per le ragioni che seguono.
L'appellante ha prospettato la violazione del combinato disposto degli artt. 189 e
281-quinquies c.p.c., poiché il giudice di primo grado non avrebbe fatto precisare le conclusioni, fissando l'udienza di discussione ed assegnando solo il termine per il deposito delle comparse conclusionali, senza un'espressa menzione delle memorie di replica. A sostegno della propria tesi difensiva, l'impugnante ha invocato il principio secondo cui “ove il giudice non fissi l'udienza di precisazione delle conclusioni e, malgrado ciò, decide la causa nel merito, la relativa sentenza sarà nulla” (Cass. civ. sentenza n. 20732/2018), principio affermato dalla Suprema Corte con riferimento ad ipotesi, alquanto radicali, di mancato svolgimento della fase conclusiva, o di mancata assegnazione, in difetto di consenso delle parti, dei termini per il deposito degli scritti conclusionali. (Cass. n. 20732/2018, si riferisce ad esempio ad una sentenza emessa nella fase sommaria del giudizio di opposizione agli atti esecutivi nel quale il giudice, all'esito dell'udienza di comparizione delle parti, anziché confermare o revocare il provvedimento concesso "inaudita altera parte" e dare poi corso al giudizio di cognizione, aveva deciso nel merito, accogliendo l'opposizione senza che fossero precisate le conclusioni e assegnati termini per il deposito delle scritture conclusionali).
Tuttavia, una volta escluso che la fissazione di un'apposita udienza di precisazione delle conclusioni rappresenti uno snodo processuale necessario, corre mente osservare che, nel caso di specie, il giudice di prime cure, con ordinanza adottata
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda all'udienza del 4 luglio 2019, fissava l'udienza del 29/10/2019 per la discussione orale ex art. 281-quinquies c.p.c., assegnando il termine di trenta giorni prima della fissata udienza per il deposito delle sole comparse conclusionali.
Vi è stata quindi una parziale divergenza rispetto alla disciplina contenuta nell'art. 281-quinquies c.p.c., nella previgente formulazione applicabile ratione temporis, atteso che il secondo comma della norma prevede la discussione orale qualora vi sia la richiesta di almeno una delle parti;
circostanza che, nella fattispecie, non si è verificata. Inoltre sarebbe mancato, all'udienza del 4 luglio 2019, un espresso invito alla precisazione delle conclusioni.
A fronte di tale evidenze, non risulta nondimeno chiarito quale pregiudizio difensivo la parte appellante abbia risentito.
Al riguardo, è opportuno richiamare il consolidato insegnamento della Corte di legittimità alla cui stregua la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error in procedendo, sicché, ove il giudice non abbia invitato le parti alla precisazione delle conclusioni, la denuncia del mancato invito non può comportare la riforma della sentenza impugnata, qualora il ricorrente non deduca che tale carenza gli abbia impedito di modificare le conclusioni originarie, di proporre un'eccezione di merito o di rito, ovvero infine di articolare ulteriori mezzi di prova (Cass. sez. 6 - 1, ordinanza n.
17905 del 09/09/2016; Cass. sez. 3, sentenza n. 10194 del 03/08/2000; Cass.sez. 1,
Sentenza n. 5837 del 30/06/1997 Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17905 del 09/09/2016). Nel caso di specie, come appare evidente, nulla ha dedotto l'appellante al fine di suffragare la ricorrenza di un effettivo pregiudizio delle sue facoltà difensive, neppure ipotizzando che avrebbe potuto rendere conclusioni diverse o assumere ulteriori iniziative processuali.
Peraltro, se l'originaria convenuta avesse effettivamente subito un pregiudizio, avrebbe dovuto renderne edotto il giudicante all'udienza di discussione;
dalla lettura dei verbali di causa, invece, emerge che all'udienza del 29/10/2019 l'avvocato
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Paduano, nell'interesse di , si riportava alla comparsa di costituzione Parte_1
e risposta, chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Con ogni evidenza, il contegno processuale tenuto all'udienza di discussione del 29 ottobre 2019 dall'odierna appellante, che ha discusso la causa pienamente esplicando le proprie facoltà difensive, espressamente richiamando la propria comparsa e i verbali e gli ulteriori atti difensivi, e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, senza in alcun modo eccepire una violazione delle norme procedimentali, ed in particolare di quella di cui all'art. 281-quinquies c.p.c., ha sanato ogni ipotetico vizio ventilato dal motivo in esame, con riferimento alla mancata assegnazione di uno specifico termine per precisare le conclusioni, attività comunque svolta dall'impugnante, e all'assenza delle memorie di replica.
Quanto, poi, alla censura relativa alla denunciata violazione dell'art. 293 c.p.c., per non essere stato concesso a , costituitosi all'udienza di discussione, il Controparte_2 termine per disconoscere le scritture contro di lui prodotte, appare evidente il difetto di un effettivo interesse ad agire dell'impugnante, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., con conseguente inammissibilità della stessa. L'appellante, infatti, non ha interesse a dolersi delle determinazioni assunte dal Giudice di prime cure con riferimento alla posizione di un diverso contraddittore, costituitosi tardivamente in giudizio. Peraltro, essendo la costituzione di intervenuta tardivamente anche nel Controparte_2
presente grado, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8 settembre
2020, in violazione del termine di cui all'art. 343 c.p.c., di venti giorni prima dell'udienza del 30 marzo 2020, per proporre appello incidentale, una tale censura non può neppure essere delibata nel merito per effetto dell'adesione di tale contraddittore al gravame principale.
9. E' poi evidentemente infondato il primo motivo di appello, volto alla riforma nel merito della sentenza di primo grado.
Come esposto in narrativa, le doglianze articolate al riguardo dall'appellante prospettano un'erronea valutazione degli elementi probatori, sia di tipo documentale che testimoniale, ad opera del giudice di prime cure;
il tribunale avrebbe errato nel definire “vile” il prezzo di cessione versato dalla per l'acquisizione della Pt_1 quota societaria di proprietà di , quantificato in € 5.000,00 e avrebbe Controparte_2
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda parimenti errato nel ritenere non provato il versamento del saldo di € 2.500,00, effettuato a dire dell'appellante in contanti, assumendo che la relativa quietanza fosse priva di data certa e rigettando l'istanza avente ad oggetto l'ordine di esibizione degli assegni circolari, per l'importo di ulteriori € 2.500,00, che erano stati menzionati nell'atto di vendita.
Le censure vanno disattese per le ragioni che seguono.
Mette conto al riguardo osservare che, qualora venga posto in essere un trasferimento a titolo oneroso, nel delibare il presupposto dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. costituito dall'eventus damni, in base al quale l'atto posto in essere dal debitore deve risultare lesivo dell'interesse creditorio al soddisfacimento delle proprie ragioni, occorre accertare che per effetto del trasferimento si verifichi una diminuzione della garanzia patrimoniale, che può ricorrere anche per effetto di una variazione meramente qualitativa del patrimonio del debitore. L'azione revocatoria è infatti uno strumento per la tutela (indiretta) del diritto del creditore, poiché svolge la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata a quest'ultimo dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito
(cfr. Cassazione civile, sentenza 23.9.2004, n. 19131), mediante la declaratoria d'inefficacia relativa dell'atto impugnato, la cui validità, quindi, non è posta in discussione;
con essa si domanda solamente che l'atto impugnato, ancorché valido in se stesso, sia dichiarato inefficace nei confronti del creditore agente. Sicché il bene non ritorna nel patrimonio dell'alienante, ma resta soggetto all'aggressione del creditore istante nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni (cfr. ex multis,
Cassazione Civile, sentenze nn. 5455/2003, 7127/2001, 1804/2000).
Nel caso di specie, pur prescindendo dagli argomenti spesi dal tribunale di Torre
Annunziata in ordine alla natura “vile” del prezzo di cessione di € 5.000,00, che si assume versato dalla per ottenere la quota di “Villa Agostina 1992”, avente ad Pt_1
oggetto l'intera partecipazione societaria, la ricorrenza dell'eventus damni non appare comunque seriamente contestabile, avendo la vicenda traslativa oggetto di causa realizzato, al di là della sproporzione ravvisata dal primo giudice, un indubitabile peggioramento della garanzia patrimoniale.
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Infatti, secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, esprimendosi, all'art. 2901 c.c., in termini di pregiudizio alle ragioni creditorie, il legislatore ha voluto alludere ad un significato dell'eventus damni che va oltre il concetto di danno per comprendere anche quello di semplice pericolo di danno (cfr., ex plurimis,
Cassazione civile, sentenza 2.4.2004, n. 6511; Cassazione civile sentenza 15.6.1995,
n. 6777).
Ciò perché al creditore non interessa soltanto la conservazione della garanzia patrimoniale costituita dai beni del debitore, ma anche il mantenimento di uno stato di maggiore fruttuosità ed agevolezza dell'azione esecutiva susseguente all'utile esperimento dell'azione.
Si ritiene, pertanto, che il pregiudizio (eventus damni) può essere costituito da una variazione sia quantitativa che qualitativa del patrimonio del debitore, purché ciò comporti una maggiore difficoltà od incertezza nella esazione coattiva del credito oppure ne comprometta la fruttuosità (cfr. Cassazione civile, sentenza 4.7.2006, n.
15265, in motivazione;
Cassazione civile, sentenza 29.10.1999, n. 12144; Cassazione civile, sentenza 8.7.1998, n. 6676, Cassazione civile, sentenza 6.5.1998, n. 4578).
Anche in tempi recenti (da ultimo, Cass. Civ., sez. 3, ordinanza n. 20232 del
14/07/2023), la Corte di legittimità ha precisato che “in tema di azione revocatoria, il requisito oggettivo dell'"eventus damni", il quale ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, è configurabile in caso di sostituzione di beni immobili con partecipazioni societarie, le quali sono soggette a maggiori mutamenti di valore”.
Nel caso di specie il trasferimento della quota del debitore , che Controparte_2 rappresentava, come incontestatamente accertato dal primo Giudice, l'unico bene economicamente apprezzabile presente nel suo patrimonio, ha concretizzato il pregiudizio tipico dell'azione revocatoria, essendo il denaro per sua natura volatile.
Del resto, integra un principio del pari pacifico l'assunto secondo cui, mentre il creditore può limitarsi ad allegare un generico pregiudizio è, invece, onere del debitore che voglia sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria provare che,
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio abbia conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (Cassazione civile, sentenza 6.5.1998, n. 4578).
Nella fattispecie in esame, come correttamente evidenziato dal Tribunale, CP_2
, ricevuta la notifica, ad opera della creditrice ex coniuge, dell'atto di precetto
[...]
prodromico all'inizio dell'espropriazione forzata, relativa al credito di € 37.529,50, accertato con sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 10 giugno 2018, sottraeva alla garanzia patrimoniale l'unico bene economicamente a lui riferibile, provvedendo frettolosamente a cedere, in data 20 luglio 2018, alla la totalità Pt_1 delle quote della “Villa Agostina 1911 i Garofalo”, società unipersonale a responsabilità limitata. Peraltro, come pure rimarcato dal Giudice di prime cure, il medesimo , pur tardivamente costituitosi nel giudizio di primo grado, nulla CP_2
deduceva né tanto meno provava in ordine all'esistenza di altri beni astrattamente idonei a soddisfare il credito della . Pt_1
Dalla ricostruzione fattuale emersa in primo grado, non può pertanto che ritenersi che fosse a conoscenza della propria situazione debitoria e che abbia Controparte_2 ceduto la quota societaria solo per rendere infruttuosa l'esecuzione della creditrice. Il trasferimento oggetto della revocatoria, infatti, come precisato, è datato 20 luglio
2018, subito dopo la notifica dell'atto di precetto per ottenere l'esecuzione della sentenza resa il 10 giugno 2018, in cui era stato accertato il credito di €37.529,50 a favore di Controparte_1
Quanto invece alla posizione dell'acquirente, è sufficiente richiamare il principio, ripetutamente affermato dalla Suprema Corte secondo cui ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901 primo comma n. 2, prima ipotesi, cod. civ., consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori, e la relativa prova può essere fornita anche mediante presunzioni (Cass. civ., Sez. 6, ordinanza n. 10522 del 03/06/2020).
In tal senso risulta di estremo rilievo, come pure evidenziato dal Tribunale, il legame affettivo che intercorre tra e non negato nei Controparte_2 Parte_1
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- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda rispettivi atti difensivi, oltre ad essere stato confermato in primo grado dalle dichiarazioni del teste;
del resto l'odierna appellante, Testimone_2 insistendo nel ritenere idoneo il prezzo di €5.000,00, non contesta di essere a conoscenza della situazione debitoria del . CP_2
I rilievi che precedono appaiono evidentemente idonei ad assorbire le ulteriori censure svolte dall'impugnante, apparendo non decisive, una volta riscontrato un evidente peggioramento della garanzia patrimoniale per effetto della cessione oggetto di causa, sia le richieste di ordine di esibizione e di prova testimoniale, tese a comprovare l'effettivo pagamento del prezzo, sia le contestazioni svolte dall'appellante in ordine alle deposizioni testimoniali, da cui risulterebbe il persistente esercizio dell'attività di impresa dal parte del , mediante CP_2
l'organizzazione di feste e banchetti.
Quanto alla censura relativa alla richiesta di esibizione, vale pure osservare che già il giudice di prime cure aveva ritenuto inammissibile una tale richiesta, relativa all'esibizione della copia conforme degli assegni circolari emessi dalla , Pt_1
correttamente escludendo che ricorresse il requisito dell'indispensabilità, di cui agli artt. 210 e 118 c.p.c., poiché quest'ultima avrebbe potuto procurarseli agevolmente mediante una specifica richiesta alla banca.
10. Del pari merita di essere disatteso l'ultimo motivo di appello, volto ad ottenere la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha utilizzato, al fine di liquidare i compensi professionali, lo scaglione delle tariffe professionali compreso tra € 26.000 ed € 52.000 e non quello immediatamente precedente. La doglianza si fonda sulla dichiarazione effettuata nel ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato in primo grado, in cui veniva indicato il valore di € 25.000,00 calcolato anche sul valore della quota ceduta.
Invero se, in tema di contributo unificato, la dichiarazione del difensore è ininfluente ai fini dell'individuazione del valore della domanda, poiché essa è indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo, sicché, non appartenendo tale dichiarazione di valore alle conclusioni della citazione, deve escludersi la possibilità di considerarla come parte della "domanda", nel senso cui vi allude il primo comma dell'art. 10 c.p.c., quando dice che "il valore della causa, ai fini della
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- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti"( Cass. sez. 5, ordinanza n. 12770 del 11/05/2023), nel caso di specie appare corretta l'applicazione dello scaglione superiore, perché il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa (Cass. Sez. 3, 13/02/2020, n. 3697).
Peraltro, nel giudizio di primo grado è stato comunque versato il contributo unificato per le cause di valore compreso tra € 26.000 ed € 52.000 come emerge dagli atti di causa, con la riduzione della metà perché il giudizio è stato introdotto nelle forme del ricorso ex art. 702-bis c.p.c.
11. Per effetto della soccombenza, l'appellante deve essere condannata Parte_1
alla refusione delle spese di lite relative al presente grado in favore dell'appellata spese che, in applicazione dei parametri di cui al DM n.55 del 2014, Controparte_1
come aggiornati dal D.M. n. 147/2022 - tenuto conto delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta ed applicata la misura media dei compensi - si liquidano come da dispositivo che segue.
Si ritiene di escludere la maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 2, del D.M. n. 55 del 2014 per la difesa di più parti o contro più parti, atteso il contegno processuale dell'altro appellato, , il quale si è limitato a chiedere l'accoglimento Controparte_2 dell'appello principale senza addurre nuove argomentazioni a sostegno.
Nei rapporti tra l'appellante e il convenuto le spese vanno Controparte_2 integralmente compensate, in virtù della comunanza delle posizioni processuali e dell'impossibilità di rilevare profili di soccombenza nel loro rapporto.
12. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
P.Q.M.
RGn°5399/2019-sentenza
- 13 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Torre Annunziata n. 2375/2019, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite relative al Parte_1 presente grado in favore dell'appellata spese che liquida Controparte_1 nell'importo di € 6.946,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.
HE VI dichiaratosi anticipatario;
3) Compensa le spese processuali del presente grado nei rapporti tra e Parte_1
; Controparte_2
4) Dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Paola Martorana dott. ssa Piscitiello Alessandra
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Marco Criscuolo, magistrato ordinario in tirocinio.
RGn°5399/2019-sentenza
- 14 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr. Maria Teresa Onorato - Consigliere –
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5399/2019 R.G, riservata in decisione all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata in data 26 maggio 2025, con cui sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, e vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente al Vico Cirillo n.1, rappresentata e difesa dall'Avvocato Rita Castelluccio
C.F. PEC e con questa elettivamente C.F._2 Email_1 domiciliata presso il suo studio in Torre Annunziata al Corso Vittorio Emanuele III n. 475 come da procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
APPELLANTE
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- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._3
HE VI (c.f. ) e QU LU (c.f. C.F._4
) in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta C.F._5 in appello, presso i quali ha eletto domicilio alla via Santa Lucia 97 in Napoli
APPELLATA nonché
(c.f. ) nato il [...] a [...] e Controparte_2 C.F._6 domiciliato in Trecase alla Via Fossa della Monaca 40 rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avvocato Salvatore Ambrosio con studio in Torre Annunziata al Corso Vittorio Emanuele III 445
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 2375/2019, il Tribunale di Torre Annunziata, provvedendo, previo mutamento del rito da sommario in ordinario, sulla domanda proposta con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. dall'odierna appellata volta ad ottenere la Controparte_1 dichiarazione di inefficacia dell'atto di trasferimento della quota di proprietà di nella società “Villa Agostina 1992”, a vantaggio di , Controparte_2 Parte_1 la ha accolta.
Il Giudice di prime cure ha dichiarato l'inefficacia nei confronti di Controparte_1 ai sensi dell'art. 2901 c.c. dell'atto di cessione per notar del 20/07/2018, Per_1
rep. 81337, racc. 37828 perché ha ritenuto provati i requisiti previsti per l'azione revocatoria, tra i quali la consapevolezza della natura pregiudizievole dell'atto sia da parte del debitore, sia da parte del terzo che abbia acquistato a titolo oneroso.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello la terza cessionaria della quota oggetto della controversia, insistendo per la riforma della decisione in primo grado, deducendo a sostegno tre articolati motivi di appello.
2.1 Una prima doglianza è volta a censurare l'erronea valutazione delle prove e dei documenti effettuata dal tribunale di Torre Annunziata, con particolare riguardo al prezzo della cessione della quota, ritenuto vile in primo grado.
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- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
L'appellante, infatti, ha dedotto che il prezzo di € 5.000,00, da lei versato, corrispondeva al patrimonio netto della società oggetto di partecipazione, pari ad €
5.095,00, come risultante dal bilancio della Villa Angelina 1992 Srls al 31/12/2017 e che tale prezzo era stato corrisposto, atteso che l'importo di € 2.500,00 era stato pagato mediante gli assegni circolari menzionati nell'atto di vendita ed il pagamento del saldo risultava da ricevuta di versamento, ritenuta inidonea dal Tribunale perché priva di data certa, sebbene in tale quietanza si ponesse riferimento all'atto notarile, che pertanto non poteva che essere precedente.
Nell'assunto dell'impugnante, il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere non adeguatamente documentato il pagamento effettuato dalla , anche Pt_1
considerando la mancata ammissione della prova testimoniale, in grado di confermare la versione dei fatti riportata dall'allora convenuta, in ordine all'effettiva dazione delle somme indicate nella quietanza e in ordine alla provvista impiegata dall'acquirente.
La ricostruzione della vicenda effettuata nella sentenza impugnata sarebbe inoltre errata perché fondata, in buona sostanza, sulle dichiarazioni dei due testi indicati dalla parte attrice, e . Nonostante le Testimone_1 Testimone_2
incongruenze emerse dalle loro deposizioni, il tribunale di Torre Annunziata aveva ritenuto il loro racconto idoneo a corroborare la tesi sostenuta da Controparte_1
odierna appellata.
2.2 Con un secondo motivo di appello, si è denunciata la nullità della sentenza di primo grado, per violazione del disposto di cui agli articoli 189 e 281-quinquies c.p.c.
All'udienza del 4 luglio 2019, infatti, il giudice aveva illegittimamente ritenuto di rinviare la causa per la discussione orale ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c., senza preventivamente invitare le parti a rassegnare le rispettive conclusioni.
Pertanto, il Tribunale aveva ritenuto di effettuare un salto processuale che aveva impedito alle parti di precisare le conclusioni o comunque di replicare alle rispettive comparse conclusionali, in violazione della normativa codicistica che ammette tale eventualità, ma solo se una delle parti lo abbia richiesto.
2.3 Con tale secondo motivo, inoltre, è stata introdotta un'ulteriore censura, riferita alla posizione processuale del convenuto , costituitosi all'udienza di Controparte_2
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda discussione orale, al quale, illegittimamente, non sarebbe stato concesso il termine di cui al terzo comma dell'art. 293 c.p.c. per il disconoscimento delle scritture private contro lo stesso prodotte.
2.4 L'ultimo motivo di appello ha riguardato il regime delle spese di lite in primo grado, che avrebbero dovuto essere quantificate non in base allo scaglione delle tariffe professionali utilizzato dal tribunale (compreso tra € 26.000,00 ed €
52.000,00) bensì in forza di quello immediatamente precedente (tra € 5.200 ed €
26.000,00), in funzione del valore della domanda come indicato dagli odierni appellati. Al termine del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. notificato al , infatti, la CP_2 ricorrente aveva dichiarato quale valore della causa l'importo di € 25.000,00 CP_1
“calcolato anche sul valore della quota ceduta”.
3. Si è costituito in giudizio , con comparsa di costituzione e risposta Controparte_2
depositata in data 8 settembre 2020, il quale ha così concluso: “voglia la Corte di
Appello di Napoli, contrariis reiectis, e per i motivi di cui al presente atto accogliere l'appello proposto dalla signora e, per l'effetto, rigettare in toto la domanda Pt_1
proposta in primo grado dall'odierna appellata ” Controparte_1
4. L'appellata costituitasi tempestivamente, con comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta depositata telematicamente in data 4 marzo 2020, ha preliminarmente eccepito il difetto di specificità dell'atto di impugnazione, in violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, ha dedotto l'infondatezza dei singoli motivi, concludendo per il rigetto del gravame e la condanna dell'appellante al risarcimento del danno per la temerarietà dell'impugnazione.
5. La causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, all'udienza del 21 maggio 2025.
6. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'impugnazione, proposta con atto di citazione notificato lunedì 2 dicembre 2019, risultando rispettato, considerata l'applicabilità dell'art.155, 5° comma, c.p.c., il termine di decadenza di trenta giorni, di cui all'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata, pacificamente intervenuta in data 31 ottobre
2019.
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
7. Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per difetto di specificità.
Al riguardo, mette conto rilevare che l'appello in esame è regolato dal regime delineato dagli artt. 342, 345, 348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c., come modificati, ovvero introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012.
In particolare, l'art. 342 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, prevede che l'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
(Cass. SU 16 novembre 2017 n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce (ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n. 13535), gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Sulla scorta dei rilievi che precedono, l'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, dal momento che l'appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo giudice.
8. Nel rispetto dell'ordine logico delle questioni prefigurato dall'art. 279 c.p.c., merita una prioritaria disamina il secondo motivo di appello, con cui è stata denunciata la nullità della sentenza impugnata per la lesione del diritto di difesa.
La doglianza è infondata per le ragioni che seguono.
L'appellante ha prospettato la violazione del combinato disposto degli artt. 189 e
281-quinquies c.p.c., poiché il giudice di primo grado non avrebbe fatto precisare le conclusioni, fissando l'udienza di discussione ed assegnando solo il termine per il deposito delle comparse conclusionali, senza un'espressa menzione delle memorie di replica. A sostegno della propria tesi difensiva, l'impugnante ha invocato il principio secondo cui “ove il giudice non fissi l'udienza di precisazione delle conclusioni e, malgrado ciò, decide la causa nel merito, la relativa sentenza sarà nulla” (Cass. civ. sentenza n. 20732/2018), principio affermato dalla Suprema Corte con riferimento ad ipotesi, alquanto radicali, di mancato svolgimento della fase conclusiva, o di mancata assegnazione, in difetto di consenso delle parti, dei termini per il deposito degli scritti conclusionali. (Cass. n. 20732/2018, si riferisce ad esempio ad una sentenza emessa nella fase sommaria del giudizio di opposizione agli atti esecutivi nel quale il giudice, all'esito dell'udienza di comparizione delle parti, anziché confermare o revocare il provvedimento concesso "inaudita altera parte" e dare poi corso al giudizio di cognizione, aveva deciso nel merito, accogliendo l'opposizione senza che fossero precisate le conclusioni e assegnati termini per il deposito delle scritture conclusionali).
Tuttavia, una volta escluso che la fissazione di un'apposita udienza di precisazione delle conclusioni rappresenti uno snodo processuale necessario, corre mente osservare che, nel caso di specie, il giudice di prime cure, con ordinanza adottata
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda all'udienza del 4 luglio 2019, fissava l'udienza del 29/10/2019 per la discussione orale ex art. 281-quinquies c.p.c., assegnando il termine di trenta giorni prima della fissata udienza per il deposito delle sole comparse conclusionali.
Vi è stata quindi una parziale divergenza rispetto alla disciplina contenuta nell'art. 281-quinquies c.p.c., nella previgente formulazione applicabile ratione temporis, atteso che il secondo comma della norma prevede la discussione orale qualora vi sia la richiesta di almeno una delle parti;
circostanza che, nella fattispecie, non si è verificata. Inoltre sarebbe mancato, all'udienza del 4 luglio 2019, un espresso invito alla precisazione delle conclusioni.
A fronte di tale evidenze, non risulta nondimeno chiarito quale pregiudizio difensivo la parte appellante abbia risentito.
Al riguardo, è opportuno richiamare il consolidato insegnamento della Corte di legittimità alla cui stregua la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error in procedendo, sicché, ove il giudice non abbia invitato le parti alla precisazione delle conclusioni, la denuncia del mancato invito non può comportare la riforma della sentenza impugnata, qualora il ricorrente non deduca che tale carenza gli abbia impedito di modificare le conclusioni originarie, di proporre un'eccezione di merito o di rito, ovvero infine di articolare ulteriori mezzi di prova (Cass. sez. 6 - 1, ordinanza n.
17905 del 09/09/2016; Cass. sez. 3, sentenza n. 10194 del 03/08/2000; Cass.sez. 1,
Sentenza n. 5837 del 30/06/1997 Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17905 del 09/09/2016). Nel caso di specie, come appare evidente, nulla ha dedotto l'appellante al fine di suffragare la ricorrenza di un effettivo pregiudizio delle sue facoltà difensive, neppure ipotizzando che avrebbe potuto rendere conclusioni diverse o assumere ulteriori iniziative processuali.
Peraltro, se l'originaria convenuta avesse effettivamente subito un pregiudizio, avrebbe dovuto renderne edotto il giudicante all'udienza di discussione;
dalla lettura dei verbali di causa, invece, emerge che all'udienza del 29/10/2019 l'avvocato
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Paduano, nell'interesse di , si riportava alla comparsa di costituzione Parte_1
e risposta, chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Con ogni evidenza, il contegno processuale tenuto all'udienza di discussione del 29 ottobre 2019 dall'odierna appellante, che ha discusso la causa pienamente esplicando le proprie facoltà difensive, espressamente richiamando la propria comparsa e i verbali e gli ulteriori atti difensivi, e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, senza in alcun modo eccepire una violazione delle norme procedimentali, ed in particolare di quella di cui all'art. 281-quinquies c.p.c., ha sanato ogni ipotetico vizio ventilato dal motivo in esame, con riferimento alla mancata assegnazione di uno specifico termine per precisare le conclusioni, attività comunque svolta dall'impugnante, e all'assenza delle memorie di replica.
Quanto, poi, alla censura relativa alla denunciata violazione dell'art. 293 c.p.c., per non essere stato concesso a , costituitosi all'udienza di discussione, il Controparte_2 termine per disconoscere le scritture contro di lui prodotte, appare evidente il difetto di un effettivo interesse ad agire dell'impugnante, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., con conseguente inammissibilità della stessa. L'appellante, infatti, non ha interesse a dolersi delle determinazioni assunte dal Giudice di prime cure con riferimento alla posizione di un diverso contraddittore, costituitosi tardivamente in giudizio. Peraltro, essendo la costituzione di intervenuta tardivamente anche nel Controparte_2
presente grado, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8 settembre
2020, in violazione del termine di cui all'art. 343 c.p.c., di venti giorni prima dell'udienza del 30 marzo 2020, per proporre appello incidentale, una tale censura non può neppure essere delibata nel merito per effetto dell'adesione di tale contraddittore al gravame principale.
9. E' poi evidentemente infondato il primo motivo di appello, volto alla riforma nel merito della sentenza di primo grado.
Come esposto in narrativa, le doglianze articolate al riguardo dall'appellante prospettano un'erronea valutazione degli elementi probatori, sia di tipo documentale che testimoniale, ad opera del giudice di prime cure;
il tribunale avrebbe errato nel definire “vile” il prezzo di cessione versato dalla per l'acquisizione della Pt_1 quota societaria di proprietà di , quantificato in € 5.000,00 e avrebbe Controparte_2
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda parimenti errato nel ritenere non provato il versamento del saldo di € 2.500,00, effettuato a dire dell'appellante in contanti, assumendo che la relativa quietanza fosse priva di data certa e rigettando l'istanza avente ad oggetto l'ordine di esibizione degli assegni circolari, per l'importo di ulteriori € 2.500,00, che erano stati menzionati nell'atto di vendita.
Le censure vanno disattese per le ragioni che seguono.
Mette conto al riguardo osservare che, qualora venga posto in essere un trasferimento a titolo oneroso, nel delibare il presupposto dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. costituito dall'eventus damni, in base al quale l'atto posto in essere dal debitore deve risultare lesivo dell'interesse creditorio al soddisfacimento delle proprie ragioni, occorre accertare che per effetto del trasferimento si verifichi una diminuzione della garanzia patrimoniale, che può ricorrere anche per effetto di una variazione meramente qualitativa del patrimonio del debitore. L'azione revocatoria è infatti uno strumento per la tutela (indiretta) del diritto del creditore, poiché svolge la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata a quest'ultimo dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito
(cfr. Cassazione civile, sentenza 23.9.2004, n. 19131), mediante la declaratoria d'inefficacia relativa dell'atto impugnato, la cui validità, quindi, non è posta in discussione;
con essa si domanda solamente che l'atto impugnato, ancorché valido in se stesso, sia dichiarato inefficace nei confronti del creditore agente. Sicché il bene non ritorna nel patrimonio dell'alienante, ma resta soggetto all'aggressione del creditore istante nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni (cfr. ex multis,
Cassazione Civile, sentenze nn. 5455/2003, 7127/2001, 1804/2000).
Nel caso di specie, pur prescindendo dagli argomenti spesi dal tribunale di Torre
Annunziata in ordine alla natura “vile” del prezzo di cessione di € 5.000,00, che si assume versato dalla per ottenere la quota di “Villa Agostina 1992”, avente ad Pt_1
oggetto l'intera partecipazione societaria, la ricorrenza dell'eventus damni non appare comunque seriamente contestabile, avendo la vicenda traslativa oggetto di causa realizzato, al di là della sproporzione ravvisata dal primo giudice, un indubitabile peggioramento della garanzia patrimoniale.
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Infatti, secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, esprimendosi, all'art. 2901 c.c., in termini di pregiudizio alle ragioni creditorie, il legislatore ha voluto alludere ad un significato dell'eventus damni che va oltre il concetto di danno per comprendere anche quello di semplice pericolo di danno (cfr., ex plurimis,
Cassazione civile, sentenza 2.4.2004, n. 6511; Cassazione civile sentenza 15.6.1995,
n. 6777).
Ciò perché al creditore non interessa soltanto la conservazione della garanzia patrimoniale costituita dai beni del debitore, ma anche il mantenimento di uno stato di maggiore fruttuosità ed agevolezza dell'azione esecutiva susseguente all'utile esperimento dell'azione.
Si ritiene, pertanto, che il pregiudizio (eventus damni) può essere costituito da una variazione sia quantitativa che qualitativa del patrimonio del debitore, purché ciò comporti una maggiore difficoltà od incertezza nella esazione coattiva del credito oppure ne comprometta la fruttuosità (cfr. Cassazione civile, sentenza 4.7.2006, n.
15265, in motivazione;
Cassazione civile, sentenza 29.10.1999, n. 12144; Cassazione civile, sentenza 8.7.1998, n. 6676, Cassazione civile, sentenza 6.5.1998, n. 4578).
Anche in tempi recenti (da ultimo, Cass. Civ., sez. 3, ordinanza n. 20232 del
14/07/2023), la Corte di legittimità ha precisato che “in tema di azione revocatoria, il requisito oggettivo dell'"eventus damni", il quale ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, è configurabile in caso di sostituzione di beni immobili con partecipazioni societarie, le quali sono soggette a maggiori mutamenti di valore”.
Nel caso di specie il trasferimento della quota del debitore , che Controparte_2 rappresentava, come incontestatamente accertato dal primo Giudice, l'unico bene economicamente apprezzabile presente nel suo patrimonio, ha concretizzato il pregiudizio tipico dell'azione revocatoria, essendo il denaro per sua natura volatile.
Del resto, integra un principio del pari pacifico l'assunto secondo cui, mentre il creditore può limitarsi ad allegare un generico pregiudizio è, invece, onere del debitore che voglia sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria provare che,
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio abbia conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (Cassazione civile, sentenza 6.5.1998, n. 4578).
Nella fattispecie in esame, come correttamente evidenziato dal Tribunale, CP_2
, ricevuta la notifica, ad opera della creditrice ex coniuge, dell'atto di precetto
[...]
prodromico all'inizio dell'espropriazione forzata, relativa al credito di € 37.529,50, accertato con sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 10 giugno 2018, sottraeva alla garanzia patrimoniale l'unico bene economicamente a lui riferibile, provvedendo frettolosamente a cedere, in data 20 luglio 2018, alla la totalità Pt_1 delle quote della “Villa Agostina 1911 i Garofalo”, società unipersonale a responsabilità limitata. Peraltro, come pure rimarcato dal Giudice di prime cure, il medesimo , pur tardivamente costituitosi nel giudizio di primo grado, nulla CP_2
deduceva né tanto meno provava in ordine all'esistenza di altri beni astrattamente idonei a soddisfare il credito della . Pt_1
Dalla ricostruzione fattuale emersa in primo grado, non può pertanto che ritenersi che fosse a conoscenza della propria situazione debitoria e che abbia Controparte_2 ceduto la quota societaria solo per rendere infruttuosa l'esecuzione della creditrice. Il trasferimento oggetto della revocatoria, infatti, come precisato, è datato 20 luglio
2018, subito dopo la notifica dell'atto di precetto per ottenere l'esecuzione della sentenza resa il 10 giugno 2018, in cui era stato accertato il credito di €37.529,50 a favore di Controparte_1
Quanto invece alla posizione dell'acquirente, è sufficiente richiamare il principio, ripetutamente affermato dalla Suprema Corte secondo cui ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901 primo comma n. 2, prima ipotesi, cod. civ., consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori, e la relativa prova può essere fornita anche mediante presunzioni (Cass. civ., Sez. 6, ordinanza n. 10522 del 03/06/2020).
In tal senso risulta di estremo rilievo, come pure evidenziato dal Tribunale, il legame affettivo che intercorre tra e non negato nei Controparte_2 Parte_1
RGn°5399/2019-sentenza
- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda rispettivi atti difensivi, oltre ad essere stato confermato in primo grado dalle dichiarazioni del teste;
del resto l'odierna appellante, Testimone_2 insistendo nel ritenere idoneo il prezzo di €5.000,00, non contesta di essere a conoscenza della situazione debitoria del . CP_2
I rilievi che precedono appaiono evidentemente idonei ad assorbire le ulteriori censure svolte dall'impugnante, apparendo non decisive, una volta riscontrato un evidente peggioramento della garanzia patrimoniale per effetto della cessione oggetto di causa, sia le richieste di ordine di esibizione e di prova testimoniale, tese a comprovare l'effettivo pagamento del prezzo, sia le contestazioni svolte dall'appellante in ordine alle deposizioni testimoniali, da cui risulterebbe il persistente esercizio dell'attività di impresa dal parte del , mediante CP_2
l'organizzazione di feste e banchetti.
Quanto alla censura relativa alla richiesta di esibizione, vale pure osservare che già il giudice di prime cure aveva ritenuto inammissibile una tale richiesta, relativa all'esibizione della copia conforme degli assegni circolari emessi dalla , Pt_1
correttamente escludendo che ricorresse il requisito dell'indispensabilità, di cui agli artt. 210 e 118 c.p.c., poiché quest'ultima avrebbe potuto procurarseli agevolmente mediante una specifica richiesta alla banca.
10. Del pari merita di essere disatteso l'ultimo motivo di appello, volto ad ottenere la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha utilizzato, al fine di liquidare i compensi professionali, lo scaglione delle tariffe professionali compreso tra € 26.000 ed € 52.000 e non quello immediatamente precedente. La doglianza si fonda sulla dichiarazione effettuata nel ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato in primo grado, in cui veniva indicato il valore di € 25.000,00 calcolato anche sul valore della quota ceduta.
Invero se, in tema di contributo unificato, la dichiarazione del difensore è ininfluente ai fini dell'individuazione del valore della domanda, poiché essa è indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo, sicché, non appartenendo tale dichiarazione di valore alle conclusioni della citazione, deve escludersi la possibilità di considerarla come parte della "domanda", nel senso cui vi allude il primo comma dell'art. 10 c.p.c., quando dice che "il valore della causa, ai fini della
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- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti"( Cass. sez. 5, ordinanza n. 12770 del 11/05/2023), nel caso di specie appare corretta l'applicazione dello scaglione superiore, perché il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa (Cass. Sez. 3, 13/02/2020, n. 3697).
Peraltro, nel giudizio di primo grado è stato comunque versato il contributo unificato per le cause di valore compreso tra € 26.000 ed € 52.000 come emerge dagli atti di causa, con la riduzione della metà perché il giudizio è stato introdotto nelle forme del ricorso ex art. 702-bis c.p.c.
11. Per effetto della soccombenza, l'appellante deve essere condannata Parte_1
alla refusione delle spese di lite relative al presente grado in favore dell'appellata spese che, in applicazione dei parametri di cui al DM n.55 del 2014, Controparte_1
come aggiornati dal D.M. n. 147/2022 - tenuto conto delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta ed applicata la misura media dei compensi - si liquidano come da dispositivo che segue.
Si ritiene di escludere la maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 2, del D.M. n. 55 del 2014 per la difesa di più parti o contro più parti, atteso il contegno processuale dell'altro appellato, , il quale si è limitato a chiedere l'accoglimento Controparte_2 dell'appello principale senza addurre nuove argomentazioni a sostegno.
Nei rapporti tra l'appellante e il convenuto le spese vanno Controparte_2 integralmente compensate, in virtù della comunanza delle posizioni processuali e dell'impossibilità di rilevare profili di soccombenza nel loro rapporto.
12. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
P.Q.M.
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- 13 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Torre Annunziata n. 2375/2019, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite relative al Parte_1 presente grado in favore dell'appellata spese che liquida Controparte_1 nell'importo di € 6.946,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.
HE VI dichiaratosi anticipatario;
3) Compensa le spese processuali del presente grado nei rapporti tra e Parte_1
; Controparte_2
4) Dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Paola Martorana dott. ssa Piscitiello Alessandra
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Marco Criscuolo, magistrato ordinario in tirocinio.
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