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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 20/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 273/2024
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Barbara Previati, all'esito della udienza a trattazione cartolare del 14.01.2025 ex art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 273/2024, avente per oggetto "opposizione a decreto ingiuntivo”, promossa
DA
, in persona del suo Titolare, difesa dall' avv. R. Rosa Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, difeso dall' avv. R. Fallone Controparte_1
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come da note scritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Si premette che:
- l'odierno opposto, otteneva dal Tribunale di Campobasso Controparte_1
l'emissione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 19/2024 (RGL n. 56/2024) nei confronti della ditta “ ” per la complessiva somma di Euro 3.125,73, Parte_1
oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo, e spese della fase monitoria, somma richiesta in relazione alle competenze di fine rapporto e del TFR come desumibili dalla busta paga del mese di gennaio 2023 (all. n. 2 – ricorso monitorio) in dipendenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso dal 5/1/2022 al 31/12/2022 con la odierna opponente;
- la , odierna opponente, proponeva opposizione al suddetto decreto Parte_1
eccependo:
pagina 1 di 6 ➢ l'insussistenza della pretesa creditoria azionata, avendo essa provveduto all'integrale pagamento di quanto richiesto in via ingiuntiva, come dimostrato dagli estratti conto allegati in atti (doc.
6 - fascicolo di parte opponente);
➢ l'esistenza di un accordo sottoscritto inter partes in data 8/9/2022, come attestato da screenshots di chat whatsapp (doc. 4 – fascicolo di parte opponente) avente ad oggetto la concessione di un prestito al dipendente <> di € 7.500,00, da restituire mediante la corresponsione mensile di Euro 1.000,00 da detrarsi dalla retribuzione;
➢ che il predetto importo veniva corrisposto in favore del dipendente con bonifico del
9.09.2022;
➢ che l'odierno opposto aveva ottenuto, per motivazioni inerenti all'attività lavorativa,
“viacard” aziendale che, tuttavia, aveva utilizzato per spostamenti personali all'insaputa dell'opponente;
➢ che tale non corretto utilizzo della “viacard” aveva determinato la decurtazione della somma di Euro 100,00 dalla busta paga di dicembre 2022;
➢ che dalla busta paga relativa al mese di gennaio 2023 era stata operata una ulteriore decurtazione di euro 1.000,00, a fronte dell'acconto (sul pagamento della mensilità di gennaio 2023) corrisposto in data 30/12/2022 a mezzo bonifico (cfr. all. 6 – fascicolo di parte opponente) nonché il costo, quantificato in Euro 300,00, per il trasporto di una moto di proprietà del dipendente dalla concessionaria al magazzino della Ditta, sito in Forlì, laddove rimaneva per circa tre mesi senza che fosse corrisposto alcunché a titolo di corrispettivo per il deposito.
Pertanto, la , previa declaratoria di insussistenza della pretesa azionata, richiedeva la Pt_1
revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituendosi nel presente giudizio, , nel contestare ogni avversa deduzione CP_1
ed istanza, precisava e replicava:
➢ di aver provveduto interamente alla restituzione nei confronti dalla opponente della somma di euro 7.500,00 dovuta in virtù dell'accordo sottoscritto inter partes in data
8/9/2022 mediante il pagamento effettuato a mezzo bonifico in data 7.11.2022 dell'importo di Euro 7.000,00 (doc. 4 – fascicolo di parte opposta) e mediante la trattenuta dell'importo di Euro 500,00 operata dalla Ditta datrice di lavoro nella busta paga di dicembre 2022;
pagina 2 di 6 ➢ che la trattenuta di Euro 300,00, operata dalla Ditta datrice di lavoro sulla retribuzione relativa al mese di gennaio 2023 -a fronte del presunto trasporto del motociclo di sua proprietà- si configurava come illegittima, in ragione del fatto che tale trasporto non era mai avvenuto e che nessun accordo era mai intervenuto rispetto alla determinazione del presunto corrispettivo del servizio, sicché la quantificazione del relativo esborso appariva del tutto arbitraria;
➢ che nessun fatto impeditivo, estintivo, modificativo veniva allegato dalla opponente in relazione al pagamento delle voci relative alle ulteriori competenze inglobate nella busta paga del gennaio 2023, posta al fondamento dell'azione monitoria intrapresa.
Per le suesposte ragioni il , dunque, richiedeva l'integrale rigetto CP_1 dell'opposizione ex adverso proposta.
Rigettate le richieste istruttorie formulate dall'opponente perché inammissibili e, comunque, irrilevanti ai fini del decidere, all'esito dell'udienza del 14/1/2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
*************
Va premesso che la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che, nei confronti del datore di lavoro, le buste paga costituiscono piena prova dei dati in esse indicati, in ragione della specifica normativa (legge nr. 4/1953) che prevede l'obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite (cfr.Cass. 20/01/2016, n. 991; 17 settembre 2012, n. 15523; 21 gennaio 1989, n. 364; n. 5807/1981; n. 1074/1986, Cass. n.
2239/2017).
Dalla attribuzione ai prospetti paga della natura di confessione stragiudiziale deriva, in applicazione degli artt. 2734 e 2735 c.c.., che la piena efficacia di prova legale è circoscritta ai soli casi in cui la dichiarazione, quale riconoscimento puro e semplice della verità di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante, assume carattere di univocità ed incontrovertibilità, vincolante per il giudice.
Diversamente, in mancanza di siffatte connotazioni, il giudice deve apprezzare liberamente la dichiarazione, nel quadro della valutazione degli altri fatti e circostanze tendenti ad infirmare, modificare o estinguere la efficacia dell'evento confessato (Cass. 2 settembre 2003, n.
12769; Cass. 17 marzo 1994 n. 2574, in riferimento alla confessione giudiziale e Cass. 27 settembre 2000 n. 12803).
pagina 3 di 6 La busta paga, in sintesi, ha valore di piena prova circa le indicazioni in essa contenute, sempre che sia chiara e non contraddittoria;
diversamente, ove in essa risulti la indicazione di altri fatti tendenti ad estinguere gli effetti dei crediti del lavoratore riconosciuto nel documento, essa è una fonte di prova soggetta alla libera valutazione del giudice, che dovrà estendersi al complesso dei fatti esposti nel documento.
____
1.Effettuati tali preliminari considerazioni, va in primo luogo evidenziata l'assoluta irrilevanza ai fini della decisione delle deduzioni di parte opponente, laddove ha fatto riferimento ad un pregresso accordo, sottoscritto dalle parti in data 8/9/2022, relativo alla dazione dell'importo di Euro 7.500,00 in favore del;
infatti, dagli atti emerge che tale somma è CP_1
stata restituita dal lavoratore tramite pagamento effettuato a mezzo bonifico in data 7.11.2022 dell'importo di Euro 7.000,00 (doc. 4 – fascicolo di parte opposta) e mediante la trattenuta dell'importo di Euro 500,00 operata dalla datrice di lavoro nella busta paga di dicembre 2022
e da essa stessa imputata alla restituzione del prestito.
Pertanto, il pregresso debito, che risulta documentalmente restituito, non incide sui rapporti di dare -avere oggetto del presente contenzioso.
Analogamente, nessuna concreta rilevanza assume nel presente contesto processuale il comportamento del dipendente con riferimento all'asserito improprio utilizzo della “viacard” aziendale - che avrebbe determinato, secondo la ricostruzione offerta dalla ditta opponente, la decurtazione di Euro 100,00 (invero, di Euro 89,10) dalla busta paga relativa al mese di dicembre 2022 - in quanto l'oggetto della presente controversia - e prima ancora della pretesa azionata in via monitoria – è costituito dagli importi dovuti a titolo di competenze, esattamente descritte nella busta paga relativa al mese di gennaio 2023, la cui sommatoria è stata correttamente individuata dal nella cifra di Euro 3.125,73. CP_1
2.Quanto alla ulteriore somma di euro 300,00, che il datore di lavoro pretenderebbe di decurtare -come indicato nella busta paga di riferimento- perché asseritamente dovuta dal lavoratore a fronte del trasporto di una moto di proprietà del dipendente dalla concessionaria al magazzino della Ditta opponente sito in Forlì, laddove il predetto mezzo sarebbe rimasto per circa tre mesi in assenza della corresponsione di alcuna somma per il deposito, si evidenzia l'assoluta carenza di riscontri probatori circa l'intervenuto accordo tra le parti pagina 4 di 6 relativamente al costo dell'operazione che rende infondata la pretesa della opponente di scorporo della predetta somma;
difettano, invero, i presupposti della certezza, della esigibilità
e della liquidità del presunto credito, nonché, vertendosi in ambito lavoristico, di accessorietà
o strumentalità con la relazione obbligatoria principale ovvero con il complesso del rapporto globalmente considerato.
Come noto, infatti, la compensazione propria può essere legale o giudiziale;
nel primo caso, la presenza di due crediti contrapposti liquidi ed esigibili è anteriore al giudizio, mentre nel secondo caso il credito opposto in compensazione non è liquido, ma viene liquidato dal giudice nel processo, perché reputato di “pronta e facile liquidazione”. L'art. 1243 c.c. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità. Nella loro ricorrenza, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda, mentre, se il credito opposto è certo ma non liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, egli può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, oppure può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione. (Sez. 2 - , Ordinanza n. 23924 del 05/09/2024, Rv. 672284 - 01).
A ben vedere, nulla di tutto questo risulta integrato con riferimento al presunto credito di euro
300,00 opposto in compensazione dal datore di lavoro che non è liquido, né certo, né di facile liquidazione, per cui deve escludersi che tale somma possa essere scomputata per compensazione nella presente sede giudiziale.
3.Risulta invece fondata l'eccezione di pagamento, sollevata dalla opponente, relativamente alla somma di euro 1.000,00; invero, dagli estratti conto depositati in atti dalla odierna opponente emerge la corresponsione, qualificata come “acconto”, avvenuta in data
30/12/2022, della somma di Euro 1.000,00 da parte della nei confronti del Pt_1
dipendente, che non può che essere imputabile alla busta paga di gennaio 2023, dal momento che il nessuna contestazione solleva rispetto all'avvenuta CP_1
corresponsione ovvero alla congruità delle retribuzioni relative ai mesi precedenti.
All'uopo è opportuno sottolineare che l'opposto, in sede di costituzione in giudizio, in relazione agli importi descritti nella busta paga relativa al mese di gennaio 2023, contesta pagina 5 di 6 precipuamente la trattenuta dell'importo di Euro 300,00, ma nulla adduce rispetto alla trattenuta di Euro 1.000,00, operata nella medesima busta paga, né prospetta una diversa imputazione dell'acconto ricevuto in data 30/12/2022 dalla opponente.
In definitiva, la somma azionata in via monitoria dall'odierno opposto deve essere decurtata di tale importo.
4. Il D.I. va quindi revocato;
parte opponente va condannata al pagamento di euro 2.125,73, oltre interessi e rivalutazione;
Quanto alle spese processuali, si rileva, infine, che anche nell'ipotesi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite (Cass., Sez. III, sent. n. 9587 del 12/05/2015), sicchè il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene ridotto, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può tuttavia qualificarsi come soccombente ed essere condannato al pagamento delle spese processuali;
dette spese, quindi, devono essere poste integralmente a carico dell'opponente, sono liquidate in dispositivo e commisurate in base al decisum.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 19/2024 emesso da questo Tribunale;
2) Condanna la , in persona del suo Titolare, al pagamento in favore Parte_1 dell'opposto, della somma di Euro 2.125,73, oltre interessi e Controparte_1
rivalutazione;
3) Condanna la , in persona del suo Titolare, al pagamento in favore Parte_1 dell'opposto delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 1.300,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese forfettarie del 15%.
Campobasso, 17 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Barbara Previati, all'esito della udienza a trattazione cartolare del 14.01.2025 ex art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 273/2024, avente per oggetto "opposizione a decreto ingiuntivo”, promossa
DA
, in persona del suo Titolare, difesa dall' avv. R. Rosa Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, difeso dall' avv. R. Fallone Controparte_1
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come da note scritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Si premette che:
- l'odierno opposto, otteneva dal Tribunale di Campobasso Controparte_1
l'emissione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 19/2024 (RGL n. 56/2024) nei confronti della ditta “ ” per la complessiva somma di Euro 3.125,73, Parte_1
oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo, e spese della fase monitoria, somma richiesta in relazione alle competenze di fine rapporto e del TFR come desumibili dalla busta paga del mese di gennaio 2023 (all. n. 2 – ricorso monitorio) in dipendenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso dal 5/1/2022 al 31/12/2022 con la odierna opponente;
- la , odierna opponente, proponeva opposizione al suddetto decreto Parte_1
eccependo:
pagina 1 di 6 ➢ l'insussistenza della pretesa creditoria azionata, avendo essa provveduto all'integrale pagamento di quanto richiesto in via ingiuntiva, come dimostrato dagli estratti conto allegati in atti (doc.
6 - fascicolo di parte opponente);
➢ l'esistenza di un accordo sottoscritto inter partes in data 8/9/2022, come attestato da screenshots di chat whatsapp (doc. 4 – fascicolo di parte opponente) avente ad oggetto la concessione di un prestito al dipendente <
➢ che il predetto importo veniva corrisposto in favore del dipendente con bonifico del
9.09.2022;
➢ che l'odierno opposto aveva ottenuto, per motivazioni inerenti all'attività lavorativa,
“viacard” aziendale che, tuttavia, aveva utilizzato per spostamenti personali all'insaputa dell'opponente;
➢ che tale non corretto utilizzo della “viacard” aveva determinato la decurtazione della somma di Euro 100,00 dalla busta paga di dicembre 2022;
➢ che dalla busta paga relativa al mese di gennaio 2023 era stata operata una ulteriore decurtazione di euro 1.000,00, a fronte dell'acconto (sul pagamento della mensilità di gennaio 2023) corrisposto in data 30/12/2022 a mezzo bonifico (cfr. all. 6 – fascicolo di parte opponente) nonché il costo, quantificato in Euro 300,00, per il trasporto di una moto di proprietà del dipendente dalla concessionaria al magazzino della Ditta, sito in Forlì, laddove rimaneva per circa tre mesi senza che fosse corrisposto alcunché a titolo di corrispettivo per il deposito.
Pertanto, la , previa declaratoria di insussistenza della pretesa azionata, richiedeva la Pt_1
revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituendosi nel presente giudizio, , nel contestare ogni avversa deduzione CP_1
ed istanza, precisava e replicava:
➢ di aver provveduto interamente alla restituzione nei confronti dalla opponente della somma di euro 7.500,00 dovuta in virtù dell'accordo sottoscritto inter partes in data
8/9/2022 mediante il pagamento effettuato a mezzo bonifico in data 7.11.2022 dell'importo di Euro 7.000,00 (doc. 4 – fascicolo di parte opposta) e mediante la trattenuta dell'importo di Euro 500,00 operata dalla Ditta datrice di lavoro nella busta paga di dicembre 2022;
pagina 2 di 6 ➢ che la trattenuta di Euro 300,00, operata dalla Ditta datrice di lavoro sulla retribuzione relativa al mese di gennaio 2023 -a fronte del presunto trasporto del motociclo di sua proprietà- si configurava come illegittima, in ragione del fatto che tale trasporto non era mai avvenuto e che nessun accordo era mai intervenuto rispetto alla determinazione del presunto corrispettivo del servizio, sicché la quantificazione del relativo esborso appariva del tutto arbitraria;
➢ che nessun fatto impeditivo, estintivo, modificativo veniva allegato dalla opponente in relazione al pagamento delle voci relative alle ulteriori competenze inglobate nella busta paga del gennaio 2023, posta al fondamento dell'azione monitoria intrapresa.
Per le suesposte ragioni il , dunque, richiedeva l'integrale rigetto CP_1 dell'opposizione ex adverso proposta.
Rigettate le richieste istruttorie formulate dall'opponente perché inammissibili e, comunque, irrilevanti ai fini del decidere, all'esito dell'udienza del 14/1/2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
*************
Va premesso che la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che, nei confronti del datore di lavoro, le buste paga costituiscono piena prova dei dati in esse indicati, in ragione della specifica normativa (legge nr. 4/1953) che prevede l'obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite (cfr.Cass. 20/01/2016, n. 991; 17 settembre 2012, n. 15523; 21 gennaio 1989, n. 364; n. 5807/1981; n. 1074/1986, Cass. n.
2239/2017).
Dalla attribuzione ai prospetti paga della natura di confessione stragiudiziale deriva, in applicazione degli artt. 2734 e 2735 c.c.., che la piena efficacia di prova legale è circoscritta ai soli casi in cui la dichiarazione, quale riconoscimento puro e semplice della verità di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante, assume carattere di univocità ed incontrovertibilità, vincolante per il giudice.
Diversamente, in mancanza di siffatte connotazioni, il giudice deve apprezzare liberamente la dichiarazione, nel quadro della valutazione degli altri fatti e circostanze tendenti ad infirmare, modificare o estinguere la efficacia dell'evento confessato (Cass. 2 settembre 2003, n.
12769; Cass. 17 marzo 1994 n. 2574, in riferimento alla confessione giudiziale e Cass. 27 settembre 2000 n. 12803).
pagina 3 di 6 La busta paga, in sintesi, ha valore di piena prova circa le indicazioni in essa contenute, sempre che sia chiara e non contraddittoria;
diversamente, ove in essa risulti la indicazione di altri fatti tendenti ad estinguere gli effetti dei crediti del lavoratore riconosciuto nel documento, essa è una fonte di prova soggetta alla libera valutazione del giudice, che dovrà estendersi al complesso dei fatti esposti nel documento.
____
1.Effettuati tali preliminari considerazioni, va in primo luogo evidenziata l'assoluta irrilevanza ai fini della decisione delle deduzioni di parte opponente, laddove ha fatto riferimento ad un pregresso accordo, sottoscritto dalle parti in data 8/9/2022, relativo alla dazione dell'importo di Euro 7.500,00 in favore del;
infatti, dagli atti emerge che tale somma è CP_1
stata restituita dal lavoratore tramite pagamento effettuato a mezzo bonifico in data 7.11.2022 dell'importo di Euro 7.000,00 (doc. 4 – fascicolo di parte opposta) e mediante la trattenuta dell'importo di Euro 500,00 operata dalla datrice di lavoro nella busta paga di dicembre 2022
e da essa stessa imputata alla restituzione del prestito.
Pertanto, il pregresso debito, che risulta documentalmente restituito, non incide sui rapporti di dare -avere oggetto del presente contenzioso.
Analogamente, nessuna concreta rilevanza assume nel presente contesto processuale il comportamento del dipendente con riferimento all'asserito improprio utilizzo della “viacard” aziendale - che avrebbe determinato, secondo la ricostruzione offerta dalla ditta opponente, la decurtazione di Euro 100,00 (invero, di Euro 89,10) dalla busta paga relativa al mese di dicembre 2022 - in quanto l'oggetto della presente controversia - e prima ancora della pretesa azionata in via monitoria – è costituito dagli importi dovuti a titolo di competenze, esattamente descritte nella busta paga relativa al mese di gennaio 2023, la cui sommatoria è stata correttamente individuata dal nella cifra di Euro 3.125,73. CP_1
2.Quanto alla ulteriore somma di euro 300,00, che il datore di lavoro pretenderebbe di decurtare -come indicato nella busta paga di riferimento- perché asseritamente dovuta dal lavoratore a fronte del trasporto di una moto di proprietà del dipendente dalla concessionaria al magazzino della Ditta opponente sito in Forlì, laddove il predetto mezzo sarebbe rimasto per circa tre mesi in assenza della corresponsione di alcuna somma per il deposito, si evidenzia l'assoluta carenza di riscontri probatori circa l'intervenuto accordo tra le parti pagina 4 di 6 relativamente al costo dell'operazione che rende infondata la pretesa della opponente di scorporo della predetta somma;
difettano, invero, i presupposti della certezza, della esigibilità
e della liquidità del presunto credito, nonché, vertendosi in ambito lavoristico, di accessorietà
o strumentalità con la relazione obbligatoria principale ovvero con il complesso del rapporto globalmente considerato.
Come noto, infatti, la compensazione propria può essere legale o giudiziale;
nel primo caso, la presenza di due crediti contrapposti liquidi ed esigibili è anteriore al giudizio, mentre nel secondo caso il credito opposto in compensazione non è liquido, ma viene liquidato dal giudice nel processo, perché reputato di “pronta e facile liquidazione”. L'art. 1243 c.c. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità. Nella loro ricorrenza, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda, mentre, se il credito opposto è certo ma non liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, egli può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, oppure può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione. (Sez. 2 - , Ordinanza n. 23924 del 05/09/2024, Rv. 672284 - 01).
A ben vedere, nulla di tutto questo risulta integrato con riferimento al presunto credito di euro
300,00 opposto in compensazione dal datore di lavoro che non è liquido, né certo, né di facile liquidazione, per cui deve escludersi che tale somma possa essere scomputata per compensazione nella presente sede giudiziale.
3.Risulta invece fondata l'eccezione di pagamento, sollevata dalla opponente, relativamente alla somma di euro 1.000,00; invero, dagli estratti conto depositati in atti dalla odierna opponente emerge la corresponsione, qualificata come “acconto”, avvenuta in data
30/12/2022, della somma di Euro 1.000,00 da parte della nei confronti del Pt_1
dipendente, che non può che essere imputabile alla busta paga di gennaio 2023, dal momento che il nessuna contestazione solleva rispetto all'avvenuta CP_1
corresponsione ovvero alla congruità delle retribuzioni relative ai mesi precedenti.
All'uopo è opportuno sottolineare che l'opposto, in sede di costituzione in giudizio, in relazione agli importi descritti nella busta paga relativa al mese di gennaio 2023, contesta pagina 5 di 6 precipuamente la trattenuta dell'importo di Euro 300,00, ma nulla adduce rispetto alla trattenuta di Euro 1.000,00, operata nella medesima busta paga, né prospetta una diversa imputazione dell'acconto ricevuto in data 30/12/2022 dalla opponente.
In definitiva, la somma azionata in via monitoria dall'odierno opposto deve essere decurtata di tale importo.
4. Il D.I. va quindi revocato;
parte opponente va condannata al pagamento di euro 2.125,73, oltre interessi e rivalutazione;
Quanto alle spese processuali, si rileva, infine, che anche nell'ipotesi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite (Cass., Sez. III, sent. n. 9587 del 12/05/2015), sicchè il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene ridotto, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può tuttavia qualificarsi come soccombente ed essere condannato al pagamento delle spese processuali;
dette spese, quindi, devono essere poste integralmente a carico dell'opponente, sono liquidate in dispositivo e commisurate in base al decisum.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 19/2024 emesso da questo Tribunale;
2) Condanna la , in persona del suo Titolare, al pagamento in favore Parte_1 dell'opposto, della somma di Euro 2.125,73, oltre interessi e Controparte_1
rivalutazione;
3) Condanna la , in persona del suo Titolare, al pagamento in favore Parte_1 dell'opposto delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 1.300,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese forfettarie del 15%.
Campobasso, 17 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 6 di 6