Art. 56.
Le regioni svolgono direttamente le attivita' di cui all'articolo precedente, assicurando, in ogni caso, la partecipazione delle organizzazioni professionali e dei produttori agricoli, maggiormente rappresentative a livello nazionale. Le regioni possono affidare lo svolgimento delle attivita' previste nel precedente articolo alle organizzazioni professionali e dei produttori agricoli, maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che debbono avvalersi di associazioni o istituzioni specializzate da esse costituite.
Tali associazioni o istituzioni devono ottenere specifico riconoscimento, con le modalita' di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 49, sempreche' vengano accertate le seguenti condizioni:
a) idoneita' delle strutture, delle attrezzature e degli ausili didattici per lo svolgimento di attivita' di formazione e di perfezionamento professionale;
b) disponibilita' di istruttori di adeguata qualificazione, per esperienza acquisita nell'insegnamento medio superiore o universitario. Possono essere anche utilizzate collaborazioni tecniche di particolare competenza della pubblica amministrazione regionale o statale del settore agricolo, nonche' delle organizzazioni professionali, sindacali e cooperative;
c) gestione amministrativo-contabile separata dalle altre attivita'.
Le regioni svolgono direttamente le attivita' di cui all'articolo precedente, assicurando, in ogni caso, la partecipazione delle organizzazioni professionali e dei produttori agricoli, maggiormente rappresentative a livello nazionale. Le regioni possono affidare lo svolgimento delle attivita' previste nel precedente articolo alle organizzazioni professionali e dei produttori agricoli, maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che debbono avvalersi di associazioni o istituzioni specializzate da esse costituite.
Tali associazioni o istituzioni devono ottenere specifico riconoscimento, con le modalita' di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 49, sempreche' vengano accertate le seguenti condizioni:
a) idoneita' delle strutture, delle attrezzature e degli ausili didattici per lo svolgimento di attivita' di formazione e di perfezionamento professionale;
b) disponibilita' di istruttori di adeguata qualificazione, per esperienza acquisita nell'insegnamento medio superiore o universitario. Possono essere anche utilizzate collaborazioni tecniche di particolare competenza della pubblica amministrazione regionale o statale del settore agricolo, nonche' delle organizzazioni professionali, sindacali e cooperative;
c) gestione amministrativo-contabile separata dalle altre attivita'.