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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/05/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°42 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello DA rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Bernocchi e Marco Di Gloria Pt_1 elettivamente domiciliati in Palermo via Laurana n.59 appellante CONTRO
Controparte_1 appellato/contumace e CONTRO
Controparte_2 appellato/contumace all'udienza di discussione del 29 maggio 2025 parte appellante ha concluso come da verbale
FATTO E DIRITTO 1) Con ricorso depositato il 23.11.2017 innanzi al Tribunale G.L. di Palermo, propose opposizione avverso i ruoli esattoriali sottesi alle cartelle di Controparte_1 pagamento e agli avvisi di addebito nn. 29620140030964004, 29620140013131250, 29620180048327634, 5962014000003182, 59620140002374171, 29620150013965405 2962015,0035970114, 29620160008326954, 59620130003305711, 59620130000426953, 59620130002967873, di cui assumeva essere venuto a conoscenza “a seguito di una verifica presso la Riscossione Sicilia”. Lamentò l'omessa notifica degli atti prodromici contenuti nell'estratto di ruolo e la conseguente decadenza dell' dall'azione esecutiva relativa all'asserito mancato Pt_1 pagamento di contributi;
eccepì, inoltre, la prescrizione della pretesa creditoria. Instaurato il contraddittorio, con sentenza n.2659/2022, emessa in data 18.7.2022, il Giudice adito, previa declaratoria di difetto di giurisdizione in ordine ai carichi non
Pag.1 contributivi, dichiarò la prescrizione degli ava n.59620130003305711, n.59620130000426953, n.59620130002967873 e rigettò, nel resto, il ricorso. In particolare, per quel che qui rileva, il Tribunale respinse l'eccezione di carenza di interesse ad agire sollevata dall' e, verificata la rituale notifica degli atti opposti, Pt_1 ritenne che per gli ava n.59620130003305711, n..59620130000426953 e n.59620130002967873 si fosse perfezionata la prescrizione in mancanza di prova del compimento di atti interruttivi. Avverso tale decisione ha interposto appello l' con ricorso depositato in Pt_1
Cancelleria il 17.01.2023. Con unico, articolato, motivo censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha disatteso l'eccezione di carenza di interesse ad agire in capo al CP_1
Segnatamente eccepisce la violazione dell'art. 12 comma 4 bis del D.P.R. n.602/1973 all'uopo rilevando che, ai sensi del D.L. n.146/2021, l'estratto di ruolo e la cartella di pagamento che si assume non notificata o invalidamente notificata non sono impugnabili. Ritiene, in definitiva, che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità del ricorso in opposizione. Concesso termine per rinnovare la notifica (cfr. verbale udienza 16.1.2025), e l' , pur ritualmente citati, sono Controparte_1 Controparte_2 rimasti contumaci. Indi, all'odierna udienza, la causa è stata decisa come da dispositivo, in atti.
2) L'appello, che si appunta sulla questione dell'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 3 bis D.L. n. 146/2021 convertito in legge n. 215/2021 che ha novellato l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, è fondato. Soccorre in proposito l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. n.26283/2022) che in una fattispecie sovrapponibile a quella oggetto dell'odierno contendere (opposizione avverso il ruolo esattoriale ed eccepita prescrizione del credito ingiunto per asserita omessa notifica delle propedeutiche cartelle) ha affermato l'inammissibilità dell'opposizione in parola. Determinazione giudiziale alla quale la Corte di Cassazione è giunta all'esito di un accurato percorso argomentativo che appare opportuno riprendere in quei passaggi motivazionali oggetto di immediate ricadute sulla fattispecie di causa. In particolare, la Cassazione dopo avere compiutamente illustrato l'evoluzione giurisprudenziale succedutasi in materia e le ondivaghe opzioni interpretative di volta in volta dominanti, ha poi preso atto dell'intervento del legislatore “il quale, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla L. n.215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4 -bis, ha stabilito non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un
Pag.2 pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
“La norma”, prosegue la Corte di legittimità “riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n.46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R. n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta gli artt. 27 della I. n. 689/81 e 206 del d.lgs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17).
“La prima disposizione del comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili: sulla distinzione si sono soffermate queste sezioni unite (con la già citata sentenza n. 19704/15) e non constano voci dissonanti (in linea, anche l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4/22)” Per quanto riguarda la seconda disposizione della disciplina sopravvenuta la Corte di Cassazione ha, invece, affermato, ex art.363 c.p.c., il principio di diritto per il quale in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3-bis cit. si applica anche ai processi pendenti, trattandosi di una norma che “specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Ne consegue, per effetto del rinnovato intervento normativo (i cui dubbi di legittimità costituzionale sono stati dichiarati inammissibili con sentenza n.190/2023 della Corte Costituzionale), l'estensibilità operativa delle prescrizioni ivi contenute anche ai giudizi già pendenti alla data di entrata in vigore della Legge n.215/2021 (l'odierna controversia è iniziata nel 2019). Ragion per cui, non avendo parte appellata allegato di trovarsi in una delle situazioni legittimanti un intervento derogatorio (partecipazione ad una procedura di appalto pubblico, oppure per la riscossione di somme dovute al contribuente da soggetti pubblici, ovvero versando il debitore in una situazione di perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione) deve essere affermata l'assoluta carenza di interesse della stessa all'impugnazione dei titoli elencati nell'atto introduttivo del giudizio di prime cure ed opposti unitamente all'estratto di ruolo ricavato dalla comunicazione della pendenza debitoria da parte dell'agente della riscossione. Il infatti, ha affermato, con l'atto introduttivo del giudizio, di essere CP_1 venuto a conoscenza della esistenza delle pretese contributive, che assumeva comunque prescritte, solo “a seguito di una verifica presso la Riscossione Sicilia”.
Pag.3 Sulla scorta delle superiori considerazioni, pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado proposto da
. Controparte_1
3) Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di entrambi i gradi, tenuto conto che l'innovativo intervento, sia legislativo che giurisprudenziale, si è perfezionato nel corso del giudizio di primo grado.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella contumacia di e dell' Controparte_1 [...] che dichiara, in riforma della sentenza n.2659/2022 emessa dal Controparte_3
Tribunale G.L. di Palermo in data 18.7.2022, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado. Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. Palermo 29 maggio 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Cinzia Alcamo
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