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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 05/01/2026, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 66/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PALLADINO MICHELA, Giudice monocratico in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8540/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Ercolano - . 80056 Ercolano NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa - 06520871218
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90107880 77 000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90107880 77 000 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90107880 77 000 IVA-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90107880 77 000 TARI 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90107880 77 000 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90107880 77 000 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90107880 77 000 TARI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90107880 77 000 IRAP 2003
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17496/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore si riporta al ricorso
Resistente/Appellato: Assente alle ore 11.15
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva tempestivo ricorso avverso atto di intimazione di pagamento 071 2025 90107880 77/000, notificato in data 24.03.2025, relativamente alle cartelle n. 07120090124162659000, n.
07120110096026986000, n. 07120120017045107000, n. 07120130072588831000, 07120220029570203000,
n. 07120240024492159000.
Deduceva l'omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione delle pretese nonché la decadenza.
Si costituivano Agenzia Entrate DP II, agenzia SS ed il Comune di Ercolano che chiedevano il rigetto.
All'odierna udienza la Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato. Le parti resistenti hanno documentato la rituale notifica delle cartelle:
0712011….6986000 notificata al destinatario in data 14.4.2011;
0712012…5107000 notificata al convivente in data 22.2.2012;
0712022…70203000 notificata in data 15.6.2023 per compiuta giacenza;
0412013…..88831000 notificata a familiare convivente il 21.6.2013.
Non risultano invece ritualmente notificate la n. 0712009….62659000, per la quale è stata depositata una relata in bianco, e la n. 0712024…2159000 consegnata al portiere senza spedizione del successivo avviso (non vertendosi in ipotesi di notifica diretta ex art. 26 DPR 602/73 essendo stata la notifica eseguita da operatore privato).
Agenzia SS inoltre non ha documentato correttamente la notifica di atti interruttivi della precsrizione atteso che le relate dei presunti atti interruttivi non consentono di identificare l'atto notificato e quindi la correlazione con le cartelle presupposte di cui trattasi.
Risultano pertanto prescritte le pretese di cui alle cartelle 0712011….6986000, 0712012…5107000 e
0412013…..88831000.
Va pertanto accolto il ricorso relativamente alle cartelle prescritte ed a quelle delle quali non è stata provata la notifica ( n. 0712009….62659000 e n. 0712024…2159000).
Restano compensate le spese in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
il Giudice accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in parte motiva;
compensa le spese di lite.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PALLADINO MICHELA, Giudice monocratico in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8540/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Ercolano - . 80056 Ercolano NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa - 06520871218
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90107880 77 000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90107880 77 000 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90107880 77 000 IVA-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90107880 77 000 TARI 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90107880 77 000 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90107880 77 000 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90107880 77 000 TARI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90107880 77 000 IRAP 2003
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17496/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore si riporta al ricorso
Resistente/Appellato: Assente alle ore 11.15
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva tempestivo ricorso avverso atto di intimazione di pagamento 071 2025 90107880 77/000, notificato in data 24.03.2025, relativamente alle cartelle n. 07120090124162659000, n.
07120110096026986000, n. 07120120017045107000, n. 07120130072588831000, 07120220029570203000,
n. 07120240024492159000.
Deduceva l'omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione delle pretese nonché la decadenza.
Si costituivano Agenzia Entrate DP II, agenzia SS ed il Comune di Ercolano che chiedevano il rigetto.
All'odierna udienza la Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato. Le parti resistenti hanno documentato la rituale notifica delle cartelle:
0712011….6986000 notificata al destinatario in data 14.4.2011;
0712012…5107000 notificata al convivente in data 22.2.2012;
0712022…70203000 notificata in data 15.6.2023 per compiuta giacenza;
0412013…..88831000 notificata a familiare convivente il 21.6.2013.
Non risultano invece ritualmente notificate la n. 0712009….62659000, per la quale è stata depositata una relata in bianco, e la n. 0712024…2159000 consegnata al portiere senza spedizione del successivo avviso (non vertendosi in ipotesi di notifica diretta ex art. 26 DPR 602/73 essendo stata la notifica eseguita da operatore privato).
Agenzia SS inoltre non ha documentato correttamente la notifica di atti interruttivi della precsrizione atteso che le relate dei presunti atti interruttivi non consentono di identificare l'atto notificato e quindi la correlazione con le cartelle presupposte di cui trattasi.
Risultano pertanto prescritte le pretese di cui alle cartelle 0712011….6986000, 0712012…5107000 e
0412013…..88831000.
Va pertanto accolto il ricorso relativamente alle cartelle prescritte ed a quelle delle quali non è stata provata la notifica ( n. 0712009….62659000 e n. 0712024…2159000).
Restano compensate le spese in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
il Giudice accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in parte motiva;
compensa le spese di lite.