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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 18/06/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Elvira Puleio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 1107/2021 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 19.2.2025, promossa da
E Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Mariani ed elettivamente domiciliati in Benevento, via Enzo Marmorale n. 36 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Mariani
ATTORI
nei confronti di in Controparte_1 persona del suo Direttore Generale e legale rapp.te pro tempore dott. CP_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Nicolino Iacovone ed elettivamente domiciliata
[...] presso lo studio del difensore sito in Capriati a Volturno, alla via G. Andreucci n. 32; CONVENUTO
avente ad oggetto: responsabilità professionale conclusioni: come da verbale di udienza del 19.2.2025
FATTO E DIRITTO 1. Con atto di citazione regolarmente notificato, i sig.ri ed Parte_1 Pt_2
in proprio e nella qualità di eredi del de cuius evocavano in Pt_3 Persona_1 giudizio l' Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “1) in via principale e nel merito, accertare e dichiarare, per le vicende di cui in narrativa del presente atto, la responsabilità esclusiva dell'
[...]
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, P.IV , con sede legale in OZ (IS) alla Via Atinense, P.IV_1
18 (CAP 86077); 2) per l'effetto, condannare l'”
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IV con sede legale in OZ (IS) alla Via Atinense, 18 (CAP 86077), al P.IV_1 risarcimento di tutti i danni patiti e patendi sia iure proprio che iure successionis, patrimoniali e non patrimoniali, dagli odierni attori che si specificano come segue: iure proprio: danno da perdita del rapporto parentale;
danno morale;
danno esistenziale;
danno alla vita di relazione;
danno all'integrità familiare;
danno biologico, inteso quale danno all'integrità fisica e psichica, oltre personalizzazione ed ogni altra voce di danno anche se qui non espressamente richiamata, da quantificarsi nella misura massima in base agli scaglioni delle tabelle parametriche di riferimento o in quella somma maggiore che l'adito Tribunale vorrà determinare;
iure successionis: “danno morale terminale”; “danno biologico terminale”, oltre personalizzazione ed ogni altra voce di danno anche se qui non espressamente richiamata, da quantificarsi nella misura massima in base agli scaglioni delle tabelle parametriche di riferimento o in quella somma maggiore che l'adito Tribunale vorrà determinare;
tutti i danni patrimoniali così come riportati nel presente atto;
3) con vittoria di onorari e spese di giudizio, con le maggiorazioni del 15% ex D.M. n. 55/2014, oltre accessori di legge.” In fatto, rappresentavano:
- che il Sig. in data 28/10/2020, prima del ricovero presso il Persona_1
Centro di alta riabilitazione “Paola Pavone” di Salcito (CB) - Unità Locale n. CB/1 dell' Controparte_1
di OZ (IS), veniva sottoposto a tampone rino-faringeo con esito
[...] negativo;
- che il successivo 18/11/2020, mentre era ancora ricoverato presso il suddetto centro riabilitativo di Salcito, senza mai ricevere alcuna visita da parte di parenti e/o di altre persone di sua conoscenza, contraeva il virus SARS-CoV-2;
- che il 04/12/2020 il Sig. ancora positivo al virus SARS-CoV-2, Persona_1 veniva trasferito presso l'Ospedale “Cardarelli” di Campobasso, dove decedeva il 31/12/2020 a causa del virus SARS-CoV-2, contratto presso il Centro di alta riabilitazione “Paola Pavone” di Salcito (CB) - Unità Locale n. CB/1 dell' Controparte_1 di OZ (IS).
Gli attori lamentavano, dunque, il mancato rispetto di tutte le linee guida e le circolari ministeriali emanate proprio per scongiurare fattispecie del genere da parte dei sanitari operanti all'interno della struttura citata, che ha quindi determinato l'infezione da SARS- CoV-2 contratta dal Sig. poi rivelatasi mortale, altrimenti evitabile. Per_1
Si costituiva la Società impugnando integralmente ed estensivamente la CP_3 domanda attrice e chiedendone il rigetto con ogni conseguenza di legge, siccome inammissibile, improponibile, improcedibile, infondata e non provata.
*** 2. La causa veniva istruita mediante escussione di testimoni e trattenuta in decisione all'udienza del 19.2.2025, previa concessione alle parti di termini ex art. 190 c.p.c. La domanda proposta dagli attori è infondata e va, pertanto, rigettata. 2.1. Si rileva, anzitutto, che, relativamente alla natura della responsabilità della Società,
in rapporto agli attori, eredi del de cuius, i giudici di legittimità hanno CP_3 affermato che “la responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati "iure proprio" dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale” (Cass. n. 21404/2021 e, da ultimo, Cass. n. 11320 del 2022) e ancora "nondimeno, se - ed in tali termini - deve ritenersi che una struttura ospedaliera risponda, contrattualmente, dei danni dei quali chieda il ristoro lo stesso paziente, non altrettanto può dirsi in ordine, invece, in relazione all'iniziativa risarcitoria assunta dai suoi stretti congiunti, per far valere, nelle stesse ipotesi, il danno da menomazione del rapporto parentale, o da perdita dello stesso…. le pretese risarcitorie azionate iure proprio dai congiunti del paziente, unica parte della relazione contrattuale, devono essere fatte valere ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.” (Cass. n.14258/2020); sicché: “come sopra chiarito, infatti, i prossimi congiunti hanno la possibilità "di agire per il risarcimento dei danni che abbiano subito in conseguenza dell'inadempimento della struttura
o del sanitario nei confronti di un loro congiunto, ma in tal caso la condotta inadempiente non potrà rilevare come tale, bensì unicamente come illecito extracontrattuale, da far valere e da accertare ai sensi dell'art. 2043 c.c." (cfr. Cass. civ. sez. III, del 09/07/2020, n.14615). La – corretta - qualificazione della responsabilità in termini di responsabilità extra- contrattuale comporta, pertanto, sotto il profilo del riparto degli oneri probatori, un onere della prova particolarmente gravoso in capo agli attori, tenuti a dimostrare il danno evento, il danno conseguenza e la sussistenza del nesso di causalità tra il fatto e il danno, non potendosi limitare alla sola allegazione. Ne consegue che, in relazione al caso di specie e quanto all'azione risarcitoria iure proprio proposta dagli istanti, gravava sugli attori provare la condotta negligente, imprudente e imperita dei sanitari della struttura convenuta e il nesso causale tra la stessa e l'evento di danno (contagio covid) e tra esso e l'exitus. Da tali principi deriva che sono posti a carico degli istanti non solo gli oneri probatori involgenti la prova del nesso causale ma finanche quelli riguardanti l'esistenza concreta di una condotta antigiuridica;
grava quindi sul creditore l'onere di provare il nesso di causalità fra l'azione o l'omissione del sanitario ed il danno del quale si domanda il risarcimento e tale orientamento trova piena conferma nella sentenza del “decalogo di San Martino n. 28991 / 2019” in base al quale: “se resta ignota anche mediante l'utilizzo di presunzioni la causa dell'evento di danno, le conseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio ricadono sul creditore della prestazione professionale”. 2.2. In tema di risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo. (Cass. civile, Sez. 3, sentenza n. 7923 del 23/03/2024). E ancora, la giurisprudenza ha precisato, in particolare, che “in caso di morte cagionata da un illecito, nel periodo di tempo interposto tra la lesione e la morte ricorre il danno biologico terminale, cioè il danno biologico "stricto sensu" (ovvero danno al bene "salute"), al quale, nell'unitarietà del "genus" del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie ("danno morale terminale"), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'"exitus", se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, in tale ipotesi, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso” (Cass. 17/9/2019, n. 23153). Nel caso di cui ci si occupa, non può sostenersi che il abbia percepito, durante Per_1 tutto il suo ricovero in ospedale, l'epilogo mortale della sua vicenda e nessun elemento probatorio avvalora l'idea, infatti, che il paziente denotasse quella “lucidità agonica” che consente di prescindere, a fini risarcitori, dalla considerazione dell'intervallo trascorso tra l'illecito e l'evento morte. Al momento del decesso, dunque, il diritto al risarcimento di tale tipologia di pregiudizi non poteva dirsi entrato a fare parte del patrimonio del paziente. 3. In ossequio al principio processuale della “ragione più liquida” - enucleato dalla giurisprudenza civile (SU civili, n. 9936 del 08/05/2014) e desunto dagli artt. 24 e 111 Cost. (in un'ottica di economia processuale e ragionevolezza della durata del processo), che consente di decidere con precedenza una questione, pur logicamente subordinata rispetto ad un'altra, quando la stessa sia suscettibile di assicurare la definizione del giudizio (così, anche Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 19631/2025, udienza del 18 aprile 2025, deposito del 26 maggio 2025) – ci si soffermerà sull'analisi della prova della colpa, dirimente ai fini del giudizio. 3.1. In materia di rapporto di causalità nella responsabilità civile, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica sulla quale incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale;
ove, invece, quelle condizioni non possano dare luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, poiché una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. Ne consegue che, a fronte di una sia pur minima incertezza sulla rilevanza di un eventuale contributo "con-causale" di un fattore naturale (quale che esso sia), non è ammesso, sul piano giuridico, affidarsi ad un ragionamento probatorio "semplificato", tale da condurre "ipso facto" ad un frazionamento delle responsabilità in via equitativa, con relativo ridimensionamento del "quantum" risarcitorio. (Cass. Sez. 3, sentenza n. 5737 del 24/02/2023). Con specifico riferimento alla questione del nesso causale, va sottolineato il corretto criterio di valutazione del nesso eziologico che caratterizza la responsabilità professionale rilevandosi che, nel sistema civilistico, la causalità svolge una duplice funzione: l'una volta ad ascrivere l'evento dannoso all'agente – causalità materiale – e, l'altra, a delimitare le conseguenze risarcibili – causalità giuridica. Il giudizio di accertamento della causalità materiale si traduce in un giudizio controfattuale ipotetico che muove dall'eliminazione mentale della condotta lesiva dovendosi rispondere non alla logica dell'“al di là di ogni ragionevole dubbio” che caratterizza l'accertamento della causalità in ambito penalistico, ma alla logica del “più probabile che non” declinata in termini di probabilità logica, quale ragionamento probatorio condotto alla luce di tutte le risultanze processuali e non necessariamente coincidente con un apprezzamento statistico del “50% + 1”. 3.2. Nel caso di specie, gli attori non hanno individuato ed allegato in capo alla Struttura Sanitaria alcun inadempimento qualificato della prestazione di diligenza medica, ovvero alcuna condotta omissiva o commissiva, astrattamente foriera dei danni ex adverso richiesti, limitandosi esclusivamente a dedurre come il contagio da Covid fosse avvenuto durante il periodo di ricovero presso il Centro di alta riabilitazione “ Paola Pavone” di Salcito ( CB) – Unità locale n.CB/1 dell' , e che ciò sarebbe avvenuto Controparte_1 per mancato rispetto di tutte le linee guida e le circolari ministeriali in precedenza emanate proprio per scongiurare fattispecie del genere. Tuttavia, il mancato rispetto delle linee guida e delle circolari ministeriali in parola non è stato compiutamente né allegato (non avendo specificamente individuato il comportamento asseritamente omissivo o commissivo che abbia cagionato il contagio), né provato. Peraltro, il rispetto di ogni linea guida e circolari non avrebbe comunque garantito il de cuius dal rischio dell'evento morte, potendo al più ridurre il rischio dell'infezione; l'evento è avvenuto in piena pandemia, quando le conoscenze relativamente ai contagi e ai rimedi esistenti (nel quale neppure esisteva idoneo vaccino anti-Covid) erano estremamente limitati. Totalmente sprovvisto di prova risulta altresì il pregiudizio biologico terminale iure hereditatis richiesto, data l'assenza di prova del nesso causale. Devono, pertanto, rigettarsi integralmente le domande proposte dagli attori. 4. La condanna alle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: 1) Rigetta integralmente le domande proposte da ed Parte_1 Pt_2
Pt_3
2) Condanna gli attori, alla rifusione delle spese da liquidarsi € 3.809,00, oltre che IV, CPA e rimborso forfettario spese giudiziarie nella misura di legge, con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Isernia 2.6.2025. Il Giudice Dott.ssa Elvira Puleio
in persona del Giudice unico, dott.ssa Elvira Puleio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 1107/2021 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 19.2.2025, promossa da
E Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Mariani ed elettivamente domiciliati in Benevento, via Enzo Marmorale n. 36 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Mariani
ATTORI
nei confronti di in Controparte_1 persona del suo Direttore Generale e legale rapp.te pro tempore dott. CP_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Nicolino Iacovone ed elettivamente domiciliata
[...] presso lo studio del difensore sito in Capriati a Volturno, alla via G. Andreucci n. 32; CONVENUTO
avente ad oggetto: responsabilità professionale conclusioni: come da verbale di udienza del 19.2.2025
FATTO E DIRITTO 1. Con atto di citazione regolarmente notificato, i sig.ri ed Parte_1 Pt_2
in proprio e nella qualità di eredi del de cuius evocavano in Pt_3 Persona_1 giudizio l' Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “1) in via principale e nel merito, accertare e dichiarare, per le vicende di cui in narrativa del presente atto, la responsabilità esclusiva dell'
[...]
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, P.IV , con sede legale in OZ (IS) alla Via Atinense, P.IV_1
18 (CAP 86077); 2) per l'effetto, condannare l'”
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IV con sede legale in OZ (IS) alla Via Atinense, 18 (CAP 86077), al P.IV_1 risarcimento di tutti i danni patiti e patendi sia iure proprio che iure successionis, patrimoniali e non patrimoniali, dagli odierni attori che si specificano come segue: iure proprio: danno da perdita del rapporto parentale;
danno morale;
danno esistenziale;
danno alla vita di relazione;
danno all'integrità familiare;
danno biologico, inteso quale danno all'integrità fisica e psichica, oltre personalizzazione ed ogni altra voce di danno anche se qui non espressamente richiamata, da quantificarsi nella misura massima in base agli scaglioni delle tabelle parametriche di riferimento o in quella somma maggiore che l'adito Tribunale vorrà determinare;
iure successionis: “danno morale terminale”; “danno biologico terminale”, oltre personalizzazione ed ogni altra voce di danno anche se qui non espressamente richiamata, da quantificarsi nella misura massima in base agli scaglioni delle tabelle parametriche di riferimento o in quella somma maggiore che l'adito Tribunale vorrà determinare;
tutti i danni patrimoniali così come riportati nel presente atto;
3) con vittoria di onorari e spese di giudizio, con le maggiorazioni del 15% ex D.M. n. 55/2014, oltre accessori di legge.” In fatto, rappresentavano:
- che il Sig. in data 28/10/2020, prima del ricovero presso il Persona_1
Centro di alta riabilitazione “Paola Pavone” di Salcito (CB) - Unità Locale n. CB/1 dell' Controparte_1
di OZ (IS), veniva sottoposto a tampone rino-faringeo con esito
[...] negativo;
- che il successivo 18/11/2020, mentre era ancora ricoverato presso il suddetto centro riabilitativo di Salcito, senza mai ricevere alcuna visita da parte di parenti e/o di altre persone di sua conoscenza, contraeva il virus SARS-CoV-2;
- che il 04/12/2020 il Sig. ancora positivo al virus SARS-CoV-2, Persona_1 veniva trasferito presso l'Ospedale “Cardarelli” di Campobasso, dove decedeva il 31/12/2020 a causa del virus SARS-CoV-2, contratto presso il Centro di alta riabilitazione “Paola Pavone” di Salcito (CB) - Unità Locale n. CB/1 dell' Controparte_1 di OZ (IS).
Gli attori lamentavano, dunque, il mancato rispetto di tutte le linee guida e le circolari ministeriali emanate proprio per scongiurare fattispecie del genere da parte dei sanitari operanti all'interno della struttura citata, che ha quindi determinato l'infezione da SARS- CoV-2 contratta dal Sig. poi rivelatasi mortale, altrimenti evitabile. Per_1
Si costituiva la Società impugnando integralmente ed estensivamente la CP_3 domanda attrice e chiedendone il rigetto con ogni conseguenza di legge, siccome inammissibile, improponibile, improcedibile, infondata e non provata.
*** 2. La causa veniva istruita mediante escussione di testimoni e trattenuta in decisione all'udienza del 19.2.2025, previa concessione alle parti di termini ex art. 190 c.p.c. La domanda proposta dagli attori è infondata e va, pertanto, rigettata. 2.1. Si rileva, anzitutto, che, relativamente alla natura della responsabilità della Società,
in rapporto agli attori, eredi del de cuius, i giudici di legittimità hanno CP_3 affermato che “la responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati "iure proprio" dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale” (Cass. n. 21404/2021 e, da ultimo, Cass. n. 11320 del 2022) e ancora "nondimeno, se - ed in tali termini - deve ritenersi che una struttura ospedaliera risponda, contrattualmente, dei danni dei quali chieda il ristoro lo stesso paziente, non altrettanto può dirsi in ordine, invece, in relazione all'iniziativa risarcitoria assunta dai suoi stretti congiunti, per far valere, nelle stesse ipotesi, il danno da menomazione del rapporto parentale, o da perdita dello stesso…. le pretese risarcitorie azionate iure proprio dai congiunti del paziente, unica parte della relazione contrattuale, devono essere fatte valere ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.” (Cass. n.14258/2020); sicché: “come sopra chiarito, infatti, i prossimi congiunti hanno la possibilità "di agire per il risarcimento dei danni che abbiano subito in conseguenza dell'inadempimento della struttura
o del sanitario nei confronti di un loro congiunto, ma in tal caso la condotta inadempiente non potrà rilevare come tale, bensì unicamente come illecito extracontrattuale, da far valere e da accertare ai sensi dell'art. 2043 c.c." (cfr. Cass. civ. sez. III, del 09/07/2020, n.14615). La – corretta - qualificazione della responsabilità in termini di responsabilità extra- contrattuale comporta, pertanto, sotto il profilo del riparto degli oneri probatori, un onere della prova particolarmente gravoso in capo agli attori, tenuti a dimostrare il danno evento, il danno conseguenza e la sussistenza del nesso di causalità tra il fatto e il danno, non potendosi limitare alla sola allegazione. Ne consegue che, in relazione al caso di specie e quanto all'azione risarcitoria iure proprio proposta dagli istanti, gravava sugli attori provare la condotta negligente, imprudente e imperita dei sanitari della struttura convenuta e il nesso causale tra la stessa e l'evento di danno (contagio covid) e tra esso e l'exitus. Da tali principi deriva che sono posti a carico degli istanti non solo gli oneri probatori involgenti la prova del nesso causale ma finanche quelli riguardanti l'esistenza concreta di una condotta antigiuridica;
grava quindi sul creditore l'onere di provare il nesso di causalità fra l'azione o l'omissione del sanitario ed il danno del quale si domanda il risarcimento e tale orientamento trova piena conferma nella sentenza del “decalogo di San Martino n. 28991 / 2019” in base al quale: “se resta ignota anche mediante l'utilizzo di presunzioni la causa dell'evento di danno, le conseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio ricadono sul creditore della prestazione professionale”. 2.2. In tema di risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo. (Cass. civile, Sez. 3, sentenza n. 7923 del 23/03/2024). E ancora, la giurisprudenza ha precisato, in particolare, che “in caso di morte cagionata da un illecito, nel periodo di tempo interposto tra la lesione e la morte ricorre il danno biologico terminale, cioè il danno biologico "stricto sensu" (ovvero danno al bene "salute"), al quale, nell'unitarietà del "genus" del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie ("danno morale terminale"), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'"exitus", se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, in tale ipotesi, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso” (Cass. 17/9/2019, n. 23153). Nel caso di cui ci si occupa, non può sostenersi che il abbia percepito, durante Per_1 tutto il suo ricovero in ospedale, l'epilogo mortale della sua vicenda e nessun elemento probatorio avvalora l'idea, infatti, che il paziente denotasse quella “lucidità agonica” che consente di prescindere, a fini risarcitori, dalla considerazione dell'intervallo trascorso tra l'illecito e l'evento morte. Al momento del decesso, dunque, il diritto al risarcimento di tale tipologia di pregiudizi non poteva dirsi entrato a fare parte del patrimonio del paziente. 3. In ossequio al principio processuale della “ragione più liquida” - enucleato dalla giurisprudenza civile (SU civili, n. 9936 del 08/05/2014) e desunto dagli artt. 24 e 111 Cost. (in un'ottica di economia processuale e ragionevolezza della durata del processo), che consente di decidere con precedenza una questione, pur logicamente subordinata rispetto ad un'altra, quando la stessa sia suscettibile di assicurare la definizione del giudizio (così, anche Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 19631/2025, udienza del 18 aprile 2025, deposito del 26 maggio 2025) – ci si soffermerà sull'analisi della prova della colpa, dirimente ai fini del giudizio. 3.1. In materia di rapporto di causalità nella responsabilità civile, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica sulla quale incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale;
ove, invece, quelle condizioni non possano dare luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, poiché una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. Ne consegue che, a fronte di una sia pur minima incertezza sulla rilevanza di un eventuale contributo "con-causale" di un fattore naturale (quale che esso sia), non è ammesso, sul piano giuridico, affidarsi ad un ragionamento probatorio "semplificato", tale da condurre "ipso facto" ad un frazionamento delle responsabilità in via equitativa, con relativo ridimensionamento del "quantum" risarcitorio. (Cass. Sez. 3, sentenza n. 5737 del 24/02/2023). Con specifico riferimento alla questione del nesso causale, va sottolineato il corretto criterio di valutazione del nesso eziologico che caratterizza la responsabilità professionale rilevandosi che, nel sistema civilistico, la causalità svolge una duplice funzione: l'una volta ad ascrivere l'evento dannoso all'agente – causalità materiale – e, l'altra, a delimitare le conseguenze risarcibili – causalità giuridica. Il giudizio di accertamento della causalità materiale si traduce in un giudizio controfattuale ipotetico che muove dall'eliminazione mentale della condotta lesiva dovendosi rispondere non alla logica dell'“al di là di ogni ragionevole dubbio” che caratterizza l'accertamento della causalità in ambito penalistico, ma alla logica del “più probabile che non” declinata in termini di probabilità logica, quale ragionamento probatorio condotto alla luce di tutte le risultanze processuali e non necessariamente coincidente con un apprezzamento statistico del “50% + 1”. 3.2. Nel caso di specie, gli attori non hanno individuato ed allegato in capo alla Struttura Sanitaria alcun inadempimento qualificato della prestazione di diligenza medica, ovvero alcuna condotta omissiva o commissiva, astrattamente foriera dei danni ex adverso richiesti, limitandosi esclusivamente a dedurre come il contagio da Covid fosse avvenuto durante il periodo di ricovero presso il Centro di alta riabilitazione “ Paola Pavone” di Salcito ( CB) – Unità locale n.CB/1 dell' , e che ciò sarebbe avvenuto Controparte_1 per mancato rispetto di tutte le linee guida e le circolari ministeriali in precedenza emanate proprio per scongiurare fattispecie del genere. Tuttavia, il mancato rispetto delle linee guida e delle circolari ministeriali in parola non è stato compiutamente né allegato (non avendo specificamente individuato il comportamento asseritamente omissivo o commissivo che abbia cagionato il contagio), né provato. Peraltro, il rispetto di ogni linea guida e circolari non avrebbe comunque garantito il de cuius dal rischio dell'evento morte, potendo al più ridurre il rischio dell'infezione; l'evento è avvenuto in piena pandemia, quando le conoscenze relativamente ai contagi e ai rimedi esistenti (nel quale neppure esisteva idoneo vaccino anti-Covid) erano estremamente limitati. Totalmente sprovvisto di prova risulta altresì il pregiudizio biologico terminale iure hereditatis richiesto, data l'assenza di prova del nesso causale. Devono, pertanto, rigettarsi integralmente le domande proposte dagli attori. 4. La condanna alle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: 1) Rigetta integralmente le domande proposte da ed Parte_1 Pt_2
Pt_3
2) Condanna gli attori, alla rifusione delle spese da liquidarsi € 3.809,00, oltre che IV, CPA e rimborso forfettario spese giudiziarie nella misura di legge, con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Isernia 2.6.2025. Il Giudice Dott.ssa Elvira Puleio