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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/02/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del G.O.P. dott.ssa Carmela Caranna, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7960/2024 R.G., riservata in decisione all'udienza del
29 gennaio 2025 e vertente tra
, nato ad Alcamo (TP), il [...], in [...] genitore esercente Parte_1 la responsabilità genitoriale sul figlio minore , nato a [...], il [...], Persona_1 elettivamente domiciliato in Partinico, Via Vittime del Dovere, n. 7, presso lo studio dell'Avv.
Annamaria Giannola, che lo rappresenta e difende in giudizio per procura in atti ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 resistente
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., art. 28 d.lgs 150/11 e art. 3 l. 67/06, depositato in data 22 giugno 2024, , nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul Parte_1 figlio minore ha esposto che il figlio, affetto da handicap grave ai sensi dell'art. 3, Per_1
L.104/1992, ha visto riconoscersi, in sede di Piano Educativo Individualizzato, il diritto al Servizio
Educativo Domiciliare per quattro ore settimanali a carico del distretto socio-sanitario o del Comune di residenza.
Il ricorrente ha esposto che, nonostante quanto disposto nel PEI, il Comune resistente non provvedeva a quanto prescritto nel Piano indicato, così non garantendo il provvedimento ritenuto dal ricorrente lesivo dei diritti costituzionalmente garantiti del minore, in quanto illegittimo e discriminatorio. Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto venisse ordinata all'Amministrazione resistente: la cessazione della condotta illecita e discriminatoria perpetrata in danno del minore;
l'assegnazione con efficacia immediata del “servizio SED per n 4 ore settimanali”; con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Nonostante rituale notifica perfezionatasi il 29 ottobre 2024, il non si è Controparte_1 costituito nel presente giudizio. All'udienza del 29 gennaio 2025, celebrata con le forme dell'art. 127 ter, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base degli elementi documentali presenti al fascicolo, il procedimento veniva introitato per la decisione.
La domanda del ricorrente è fondata e dev'essere accolta.
Dall'esame della documentazione prodotta, si desume che è portatore di handicap Persona_1 in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, L. 104/1992, come attestato nell'ambito del piano personalizzato allegato al ricorso introduttivo. In considerazione di tale handicap, è stato redatto, un
Piano Educativo Individualizzato, che ha riconosciuto a il diritto al Servizio Persona_1
Educativo Domiciliare per quattro ore settimanali, a carico del distretto socio-sanitario o del Comune di residenza, accertamento dell'handicap ed evidenziando che l'intervento in discorso fosse necessario tanto per il raggiungimento dell'obiettivo “generale”, ovvero “migliorare la qualità di vita e l'assistenza”, quanto per gli obiettivi “specifici”, ovvero per “migliorare la gestione delle problematiche relazionali, favorire l'integrazione e l'inclusione sociale, favorire il mantenimento delle proprie abilità fisiche” (cfr. PEI).
Malgrado le conclusioni contenute in tale provvedimento, proveniente dal Distretto Socio-Sanitario, adottato considerando la specifica situazione del minore, nulla appare essere stato realizzato dal resistente. CP_1
La necessità di assicurare a ciascun alunno affetto da disabilità i necessari e specifici interventi di sostegno, è il necessario precipitato delle disposizioni sovranazionali e nazionali che disciplinano la materia. L'art. 24 della Convenzione di New York del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità (ratificata con l n. 18/2009) impone agli Stati di predisporre un sistema educativo che preveda la integrazione scolastica dei disabili a tutti i livelli. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (cd. Carta di Nizza, divenuta parte integrante dei Trattati dell'Unione Europea attraverso il richiamo contenuto nell'art. 6 TUE) garantisce il diritto all'istruzione (art. 14), vietando all'art. 21 ogni forma di discriminazione fondata tra l'altro sulla disabilità; riconosce all'art. 26 il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia,
l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità. L'art. 19 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ribadisce l'esigenza di contrastare attivamente ogni forma di discriminazione, tra cui quelle nascenti dalla condizione di disabilità. Gli artt. 2 e 3 della
Costituzione impongono di superare le diseguaglianze per garantire a qualunque soggetto i diritti fondamentali della persona, la legge 104/92 attribuisce, all'art. 12, al portatore di disabilità il diritto soggettivo all'educazione di ogni ordine e grado delle istituzioni scolastiche. La legge 1 marzo 2006,
n. 67, definisce quale discriminazione, vietata dall'ordinamento, ogni un atto o comportamento che seppure apparentemente neutri finiscano con il produrre l'effetto di mantenere una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre. Le decisioni della Suprema Corte (ex pluribus sent. n. 25011/2014) hanno confermato il necessario rispetto di tali principi proprio con riferimento al riconoscimento dei diritti dell'alunno disabile, affermando: “il diritto all'istruzione è parte integrante del riconoscimento e della garanzia dei diritti dei disabili, per il conseguimento di quella pari dignità sociale che consente il pieno sviluppo
e l'inclusione della persona umana con disabilità” e statuendo “In tema di sostegno all'alunno in situazione di handicap, il "piano educativo individualizzato", definito ai sensi dell'art. 12 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, obbliga l'amministrazione scolastica a garantire il supporto per il numero di ore programmato, senza lasciare ad essa il potere discrezionale di ridurne l'entità in ragione delle risorse disponibili, e ciò anche nella scuola dell'infanzia, pur non facente parte della scuola dell'obbligo. Quindi, la condotta dell'amministrazione che non appresti il sostegno pianificato si risolve nella contrazione del diritto del disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, la quale, ove non accompagnata dalla corrispondente riduzione dell'offerta formativa per gli alunni normodotati, concretizza discriminazione indiretta, la cui repressione spetta al giudice ordinario.”
La Corte Costituzionale ha inoltre stabilito che “È costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di ragionevolezza, l'art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno. Premesso che i disabili non costituiscono un gruppo omogeneo, in quanto vi sono forme diverse di disabilità per ognuna delle quali è necessario individuare meccanismi di rimozione degli ostacoli che tengano conto della tipologia di handicap da cui risulti essere affetta in concreto una persona;
che il diritto del disabile all'istruzione, oggetto di specifica tutela sia nell'ordinamento internazionale che in quello interno, si configura come diritto fondamentale;
e che la discrezionalità del legislatore, nell'individuazione delle misure necessarie a tutela dei diritti delle persone disabili, trova un limite invalicabile nel rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati;
la scelta legislativa di stabilire un limite massimo relativamente al numero delle ore di insegnamento di sostegno non trova alcuna giustificazione nell'ordinamento e si appalesa irragionevole poiché comporta
l'impossibilità di avvalersi, in deroga al rapporto tra studenti e docenti stabilito dalla normativa statale, di insegnanti specializzati che assicurino al disabile grave il miglioramento della sua situazione nell'ambito sociale e scolastico.”
Tanto premesso, nel caso di specie sussiste una discriminazione indiretta ai sensi della legge n.67/2006, che compromette i diritti fondamentali del minore.
L'amministrazione resistente, avendo negato il diritto del minore a fruire del sostegno nella misura indicata dalla stessa amministrazione scolastica nel PEI, dev'essere condannata, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
ordina all'Amministrazione convenuta, di predisporre per il minore nato a Persona_1
Palermo, il 21 marzo 2017, il Servizio Educativo Domiciliare per quattro ore settimanali;
condanna l'Amministrazione convenuta a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida nella somma complessiva di euro 900,00 per onorari, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Palermo, il 27 febbraio 2025
Il G.O.P.
Carmela Caranna
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del G.O.P. dott.ssa Carmela Caranna, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7960/2024 R.G., riservata in decisione all'udienza del
29 gennaio 2025 e vertente tra
, nato ad Alcamo (TP), il [...], in [...] genitore esercente Parte_1 la responsabilità genitoriale sul figlio minore , nato a [...], il [...], Persona_1 elettivamente domiciliato in Partinico, Via Vittime del Dovere, n. 7, presso lo studio dell'Avv.
Annamaria Giannola, che lo rappresenta e difende in giudizio per procura in atti ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 resistente
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., art. 28 d.lgs 150/11 e art. 3 l. 67/06, depositato in data 22 giugno 2024, , nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul Parte_1 figlio minore ha esposto che il figlio, affetto da handicap grave ai sensi dell'art. 3, Per_1
L.104/1992, ha visto riconoscersi, in sede di Piano Educativo Individualizzato, il diritto al Servizio
Educativo Domiciliare per quattro ore settimanali a carico del distretto socio-sanitario o del Comune di residenza.
Il ricorrente ha esposto che, nonostante quanto disposto nel PEI, il Comune resistente non provvedeva a quanto prescritto nel Piano indicato, così non garantendo il provvedimento ritenuto dal ricorrente lesivo dei diritti costituzionalmente garantiti del minore, in quanto illegittimo e discriminatorio. Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto venisse ordinata all'Amministrazione resistente: la cessazione della condotta illecita e discriminatoria perpetrata in danno del minore;
l'assegnazione con efficacia immediata del “servizio SED per n 4 ore settimanali”; con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Nonostante rituale notifica perfezionatasi il 29 ottobre 2024, il non si è Controparte_1 costituito nel presente giudizio. All'udienza del 29 gennaio 2025, celebrata con le forme dell'art. 127 ter, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base degli elementi documentali presenti al fascicolo, il procedimento veniva introitato per la decisione.
La domanda del ricorrente è fondata e dev'essere accolta.
Dall'esame della documentazione prodotta, si desume che è portatore di handicap Persona_1 in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, L. 104/1992, come attestato nell'ambito del piano personalizzato allegato al ricorso introduttivo. In considerazione di tale handicap, è stato redatto, un
Piano Educativo Individualizzato, che ha riconosciuto a il diritto al Servizio Persona_1
Educativo Domiciliare per quattro ore settimanali, a carico del distretto socio-sanitario o del Comune di residenza, accertamento dell'handicap ed evidenziando che l'intervento in discorso fosse necessario tanto per il raggiungimento dell'obiettivo “generale”, ovvero “migliorare la qualità di vita e l'assistenza”, quanto per gli obiettivi “specifici”, ovvero per “migliorare la gestione delle problematiche relazionali, favorire l'integrazione e l'inclusione sociale, favorire il mantenimento delle proprie abilità fisiche” (cfr. PEI).
Malgrado le conclusioni contenute in tale provvedimento, proveniente dal Distretto Socio-Sanitario, adottato considerando la specifica situazione del minore, nulla appare essere stato realizzato dal resistente. CP_1
La necessità di assicurare a ciascun alunno affetto da disabilità i necessari e specifici interventi di sostegno, è il necessario precipitato delle disposizioni sovranazionali e nazionali che disciplinano la materia. L'art. 24 della Convenzione di New York del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità (ratificata con l n. 18/2009) impone agli Stati di predisporre un sistema educativo che preveda la integrazione scolastica dei disabili a tutti i livelli. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (cd. Carta di Nizza, divenuta parte integrante dei Trattati dell'Unione Europea attraverso il richiamo contenuto nell'art. 6 TUE) garantisce il diritto all'istruzione (art. 14), vietando all'art. 21 ogni forma di discriminazione fondata tra l'altro sulla disabilità; riconosce all'art. 26 il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia,
l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità. L'art. 19 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ribadisce l'esigenza di contrastare attivamente ogni forma di discriminazione, tra cui quelle nascenti dalla condizione di disabilità. Gli artt. 2 e 3 della
Costituzione impongono di superare le diseguaglianze per garantire a qualunque soggetto i diritti fondamentali della persona, la legge 104/92 attribuisce, all'art. 12, al portatore di disabilità il diritto soggettivo all'educazione di ogni ordine e grado delle istituzioni scolastiche. La legge 1 marzo 2006,
n. 67, definisce quale discriminazione, vietata dall'ordinamento, ogni un atto o comportamento che seppure apparentemente neutri finiscano con il produrre l'effetto di mantenere una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre. Le decisioni della Suprema Corte (ex pluribus sent. n. 25011/2014) hanno confermato il necessario rispetto di tali principi proprio con riferimento al riconoscimento dei diritti dell'alunno disabile, affermando: “il diritto all'istruzione è parte integrante del riconoscimento e della garanzia dei diritti dei disabili, per il conseguimento di quella pari dignità sociale che consente il pieno sviluppo
e l'inclusione della persona umana con disabilità” e statuendo “In tema di sostegno all'alunno in situazione di handicap, il "piano educativo individualizzato", definito ai sensi dell'art. 12 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, obbliga l'amministrazione scolastica a garantire il supporto per il numero di ore programmato, senza lasciare ad essa il potere discrezionale di ridurne l'entità in ragione delle risorse disponibili, e ciò anche nella scuola dell'infanzia, pur non facente parte della scuola dell'obbligo. Quindi, la condotta dell'amministrazione che non appresti il sostegno pianificato si risolve nella contrazione del diritto del disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, la quale, ove non accompagnata dalla corrispondente riduzione dell'offerta formativa per gli alunni normodotati, concretizza discriminazione indiretta, la cui repressione spetta al giudice ordinario.”
La Corte Costituzionale ha inoltre stabilito che “È costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di ragionevolezza, l'art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno. Premesso che i disabili non costituiscono un gruppo omogeneo, in quanto vi sono forme diverse di disabilità per ognuna delle quali è necessario individuare meccanismi di rimozione degli ostacoli che tengano conto della tipologia di handicap da cui risulti essere affetta in concreto una persona;
che il diritto del disabile all'istruzione, oggetto di specifica tutela sia nell'ordinamento internazionale che in quello interno, si configura come diritto fondamentale;
e che la discrezionalità del legislatore, nell'individuazione delle misure necessarie a tutela dei diritti delle persone disabili, trova un limite invalicabile nel rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati;
la scelta legislativa di stabilire un limite massimo relativamente al numero delle ore di insegnamento di sostegno non trova alcuna giustificazione nell'ordinamento e si appalesa irragionevole poiché comporta
l'impossibilità di avvalersi, in deroga al rapporto tra studenti e docenti stabilito dalla normativa statale, di insegnanti specializzati che assicurino al disabile grave il miglioramento della sua situazione nell'ambito sociale e scolastico.”
Tanto premesso, nel caso di specie sussiste una discriminazione indiretta ai sensi della legge n.67/2006, che compromette i diritti fondamentali del minore.
L'amministrazione resistente, avendo negato il diritto del minore a fruire del sostegno nella misura indicata dalla stessa amministrazione scolastica nel PEI, dev'essere condannata, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
ordina all'Amministrazione convenuta, di predisporre per il minore nato a Persona_1
Palermo, il 21 marzo 2017, il Servizio Educativo Domiciliare per quattro ore settimanali;
condanna l'Amministrazione convenuta a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida nella somma complessiva di euro 900,00 per onorari, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Palermo, il 27 febbraio 2025
Il G.O.P.
Carmela Caranna