Ordinanza cautelare 20 dicembre 2012
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, ordinanza cautelare 20/12/2012, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2012 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00382/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00695/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 695 del 2012, proposto da:
Idrotermica S.O.T. di EV IA &C. S.n.c., rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Mastromauro, Davide Lozzi, con domicilio eletto presso Giulio Avv. Agnelli in L'Aquila, via Cardinale Mazzarino, 76;
contro
Comune di Roseto degli Abruzzi, rappresentato e difeso dagli avv. Sandro Pelillo, Angelo Raffaele Pelillo, con domicilio eletto presso Sandro Avv. Pasquali in L'Aquila, via Cardinale Mazzarino, 71;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della delibera n. 41 del 20/09/2012 con la quale il comune di roseto degli abruzzi ha determinato il prezzo di cessione delle aree inserite nel p.p. della sottozona d4 "industria, artigianato, commercio ed infrastrutture direzionali".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Roseto degli Abruzzi;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012 il dott. Elvio Antonelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il danno lamentato non può ritenersi particolarmente grave in considerazione degli interessi coinvolti tenuto anche conto che le somme in questione vengono rateizzate e delle stesse non viene ingiunto il pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima)
Respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Saverio Corasaniti, Presidente
Elvio Antonelli, Consigliere, Estensore
Maria Abbruzzese, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/12/2012
IL SEGRETARIO