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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/02/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Specializzata in materia d'impresa
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 628/2022, riservata in decisione all'udienza collegiale del 04.02.2025, sostituita con decreto di questa Corte del 30.12.2024 con lo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, ex art. 127
ter c.p.c. al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale, vertente tra:
con sede in Roma alla Via Sicilia n. 50, in Parte_1
persona del legale rappresentante, p.i.v.a. , quale P.IVA_1
1
1 mandataria del Sig. , nato il [...] a Parte_2
NN AR
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Ruocco, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di appello, con studio in Foggia,
Via Lustro n. 29 (pec:
, ove è elett.te dom.ta Email_1
APPELLANTE
E
con sede legale in Controparte_1
Roma, Via Venti Settembre n. 30, p.i.v.a. P.IVA_2
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Prof. Fabrizio Maimeri e dall'Avv. Mario Albano, presso lo studio dei quali, in Roma, via Postumia 1 è elettivamente domiciliata, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA
Oggetto: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma resa in data 28.1.22 e pubblicata in data 2.2.2022.
2 Conclusioni: l'appellante ha concluso come da atto di citazione in appello notificato in data 05.02.2022: “accogliere la domanda attrice e, per gli effetti, condannare la Società convenuta al pagamento in favore della attrice della somma di € Pt_3
6.128,60, ovvero di quella somma maggiore o minore ritenuta di
giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno della domanda fino al soddisfo. b) Con condanna della
Società convenuta, in ogni caso, al pagamento delle spese e
competenze di entrambi i gradi di giudizio, comprese quelle supportare per la redazione della perizia di parte, con distrazione
in favore del difensore antistatario. In via istruttoria, la Società
attrice chiede ammettersi CTU contabile al fine di determinare
l'esatto ammontare delle spese dovute dall'intermediario, a seguito dell'estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto per cui è causa;
l'appellata ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta depositata il 31.05.2022: “in via principale dichiarare inammissibile ex artt. 342 e/o 348bis c.p.c. e comunque rigettare perché infondato in fatto ed in diritto l'appello proposto da avverso l'ordinanza del 28.1.2022, pubblicata in Parte_1
data 2.2.2022, del Tribunale di Roma e comunque rigettare le domande tutte proposte dall'appellante sia in primo che in
3 secondo grado perché infondate ovvero perché cessata la materia
del contendere in ordine alle pretese avanzate a valere sul
contratto di finanziamento rimborsabile con mandato a pagare su stipendi/salari/compensi, rubricato al n. 455768 ovvero perché
proposte nei confronti di soggetto privo della necessaria
legittimazione passiva;
- in ogni caso, condannare Parte_1
al pagamento in favore di delle spese e Controparte_2
competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio,
oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa., anche ai sensi dell'art.
96 c.p.c.”.
Svolgimento del Processo
Con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c, depositato in data 15.09.2021, nella qualità di rappresentante negoziale del sig. Parte_1
, convenne in giudizio l' Parte_2 [...]
(d'ora in poi: banca,) per sentirla Controparte_3
condannare al pagamento, in proprio favore e nella predetta qualità, della somma di € 6.128,60, dovuta a seguito della anticipata estinzione di due contratti di finanziamento contro cessione del quinto, stipulati dal sig. con la resistente in data Pt_2
5.6.2012 e in data 12.2.2013 ed estinti anticipatamente,
rispettivamente in data 31.7. 2016 e 28.2. 2017.
4 La somma è stata richiesta a titolo di spese di istruttoria e di assicurazione, nonché per commissioni bancarie e di intermediazione, versate in unica soluzione dal mutuatario all'atto della stipula dei contratti.
L'attrice ha fondato la sua domanda sull'art. 125 sexies t.u.b., il quale prevedeva, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, la riduzione del costo totale del credito proporzionato alla restante durata del contratto estinto.
Si costituì in giudizio la banca, eccependo il difetto di legittimazione attiva della la cessata materia del Parte_1
contendere per il finanziamento n. 455768 alla luce dell' accordo transattivo concluso tra le parti in sede di estinzione anticipata;
aggiungendo di aver già corrisposto i costi oggetto di retrocessione sulla scorta della normativa applicabile alla data di estinzione, per l'ulteriore rapporto n. 409104.
Con ordinanza emessa in data 28.01.2022 e pubblicata in data
2.2.2022 il Tribunale di Roma così pronunciò:
“rigetta il ricorso;
2) condanna alla rifusione delle spese Pt_1
processuali in favore di parte resistente che liquida in euro
2.000,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.”
5 Con l' appello notificato alla banca in data 5.2.2022 la Pt_1
ha proposto appello avverso la suindicata pronuncia per i
[...]
seguenti motivi:
1. omessa e/o erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
Erronea e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui all'art. 77 c.p.c. Erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che la ricorrente fosse priva di valida procura negoziale. Invece, la procura conteneva il conferimento alla società appellante del potere rappresentativo da parte del sig. , relativo al Pt_2
rapporto sostanziale dedotto in giudizio, nonché il conferimento della rappresentanza processuale;
2. corretta quantificazione della pretesa.
Il sig. aveva estinto anticipatamente i due Pt_2
finanziamenti contro cessione del quinto stipulati in data
5.6.12 e 12.2.13, rispettivamente in data 31.7.16 ed in data
28.2.17, non ricevendo in restituzione dall'intermediario tutte le spese e commissioni connesse ai contratti ed anticipate dal cliente. In particolare, la complessiva somma ancora dovuta dall'intermediario era pari a d € 6.128,60.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 31.05.2022,
si è costituita la banca appellata, contestando l'appello.
6 L'unico motivo di appello proposto da controparte sarebbe inammissibile, in quanto privo dei requisiti ex 342 c.p.c. e non formulato nelle conclusioni dell'atto di appello, le quali, infatti, si erano limitate a riproporre le medesime conclusioni spiegate nel giudizio di primo grado.
Inoltre, l'appello era infondato, in quanto le pretese azionate dalla erano riferibili esclusivamente al sig. . Pt_1 Pt_2
Il Tribunale avrebbe correttamente affermato che la procura negoziale di cui si trattava difettava “di ogni requisito utile per essere qualificabile come valida”.
L'attrice avrebbe violato l'accordo transattivo raggiunto in relazione al contratto 455768.
Il relativo rapporto negoziale era stato estinto anticipatamente al maturare della 48^ rata, mediante pagamento della somma di €
18.153,32; in detta sede parte resistente aveva rimborsato al cliente la somma di € 1.253,59 a titolo di commissioni di gestione non maturata.
A seguito dell'estinzione anticipata di questo secondo finanziamento, parte attrice aveva inviato reclamo alla banca,
contestando le somme ricevute a titolo di commissioni non maturate;
la aveva risposto con nota del 29.11.2017, con la CP_2
quale, nel ribadire la correttezza del proprio operato, “quale atto
7 di liberalità”, aveva riconosciuto e liquidato l'ulteriore somma di
€ 544,86. Ha proseguito l'appellata nel senso che, in relazione all'avvenuto pagamento dell'importo sopra indicato, il cliente avrebbe rinunciato espressamente ad ogni ulteriore pretesa e/o diritto, ragione e/o azione legale, giudiziale o stragiudiziale, nei confronti della scrivente;
il tutto, come precisato nella nota dell'11.1.2018.
Sulla decisione della Corte di Giustizia europea dell'11 settembre
2019 (“sentenza Lexitor”), secondo l'appellata il legislatore interno aveva introdotto - con la legge 23 luglio 2021, n. 106 - la nuova formulazione dell'art. 125-sexies t.u.b. che recepiva l'interpretazione della Corte di giustizia UE (comma 1); al comma
2 disponeva che ogni estinzione anticipata di contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 25.5.2021, n. 73, come quelli oggetto di causa, era assoggettata alla normativa previgente, con conseguente,
ineliminabile, distinzione tra costi up front e costi recurring.
Ha di seguito svolto l'esame delle singole voci oggetto della pretesa, contestata, restituzione.
Fissata l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la lettura della sentenza in udienza, essa è stata sostituita dallo
8 scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti ex art. 127
ter c.p.c. come da decreto di questa Corte del 30.12.2024.
Entrambe le parti le hanno depositate.
E' stata pertanto emessa la presente sentenza con motivazione contestuale.
Motivi della decisione
1.Il primo motivo d'appello è fondato.
Non merita condivisione la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha stabilito che la società attrice abbia agito in difetto di legittimazione attiva, ritenendo che il documento allegato e nominato “conferimento procura generale/speciale ad negotia e rappresenta volontaria processuale” non potesse qualificarsi quale valida procura generale.
Come si trae dall'art. 77 c.p.c., da un lato la rappresentanza processuale volontaria può essere conferita solo a chi sia investito di un potere sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio;
dall'altro, la giurisprudenza della Corte di Cassazione pacificamente ritiene che l'art. 77 c.p.c. “nel prevedere la forma scritta per il conferimento del potere di stare in giudizio a nome di un altro soggetto, non richiede ulteriore requisiti formali, quale l'adozione dell'atto notarile né particolari strumenti di pubblicità”
(Cass. 08.01.2002 n. 128), allorquando in particolare, come nella
9 specie, la procura non acceda ad un atto per il quale è prevista una determinata forma scritta, quale ad es. l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata.
Di conseguenza, il documento depositato dalla società attrice (cfr.
l'allegato all'atto di citazione in appello, lett. b, documento n.2) non può che qualificarsi come valida procura: a ben vedere, infatti,
con essa il sig. ha conferito alla sia il potere Pt_2 Parte_1
rappresentativo di natura sostanziale in ordine ai rapporti oggetto di giudizio, sia la legittimazione ad agire e a stare in giudizio per il recupero delle somme illegittimamente addebitate e/o richieste dagli istituti di credito e intermediari finanziari;
inoltre, la procura
è redatta in forma scritta.
Ne deriva che la società attrice sia legittimata attiva nel presente giudizio.
2.Il secondo motivo d'appello, relativo alla corretta quantificazione della pretesa, è infondato nella parte in cui l'appellante ha chiesto la restituzione delle commissioni relative al contratto di mutuo distinto con il n. 455768.
Infatti, rispetto a tale contratto, l'odierna appellante ha accettato una somma pari a € 544,86, dietro “rinuncia espressa ad ogni ulteriore pretesa e/o diritto, ragione e/o azione legale, giudiziale
o stragiudiziale” (cfr. l'allegato alla comparsa di costituzione e
10 risposta denominato “fascicolo Igrado_parte1”, documenti n. 6 e
7).
A seguito dell'intervenuta transazione, l'odierna appellante, di conseguenza, non ha il potere di richiedere restituzione dei costi relativi al contratto di cui si tratta, già liquidati in via transattiva come riassunto in narrativa.
3.E'invece fondato nei termini che seguono l'appello avuto riguardo al contratto n. 409104.
Con il d.lgs 141/2010 (Attuazione della direttiva 2008/48/C e modifiche al TUB ) a decorrere dal diciannove settembre 2010 è stato introdotto in materia l'art. 125 sexies TUB che aveva la seguente formulazione: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito…”
Con decorrenza dal venticinque luglio 2021 l'art. 125 sexies TUB
è stato modificato dal d.l. 73/2021 convertito con modificazioni con la l. 106/2021 stabilendo per quanto interessa in questa sede :
11 “1) Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte2) i contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato…”.
Il d.l. 73/2021 convertito nella l. 106/2021 ha anche stabilito ( art. 11 octies comma 2 del d.l. 73 e l.106 ) : “L'articolo 125- sexies…..si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti"..”
12 Con sentenza 263/2022 la Corte Costituzionale ha stabilito :
“dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma
2….. limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca
d'Italia».
Molto di recente è stato emanato il d.l. 69/2023 convertito con modificazioni nella legge 10/8/2023 n. 104 entrato in vigore l'undici agosto 2023: in detta sede è stato riformulato l'art. 125 sexies TUB che attualmente dispone per la parte che interessa :” 1.
Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.
2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.
3. Salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota
13 dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito….” .
Ai sensi del d.l. 69/2023 e l. 104/2023 è stato anche riformulato l'art. 11-octies, comma 2) d.l. 73/2021 convertito nella l. 106/2021, disponendo: "….. Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato".
Nel presente giudizio trova pertanto applicazione l'art. 125 sexies
TUB nella formulazione per prima richiamata, secondo cui il mutuatario-consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del
14 credito;
il contratto in esame è invero successivo alla sua entrata in vigore.
Il consumatore-mutuatario, pertanto, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, ha diritto alla riduzione globale del costo del credito, senza più alcuna distinzione in base alla natura dei costi sostenuti.
Questo è quanto è stato osservato anche dalla Corte di Cassazione con condivisibile ordinanza n. 25977/2023, che conviene riportare, non senza osservare che il caso sottoposto al suo esame prevedeva l'applicazione della normativa precedente rispetto a quella, ancor più tutelante il consumatore, applicabile alla specie:
2.2.L'art.8 della direttiva N.87/102/CEE, che contiene norme di ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di credito al consumo, all'art.8 prevede che “il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata gli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, in conformità alle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito”.
2.3.La direttiva 90/88/CEE ha modificato la direttiva 87/102/CEE
in relazione al metodo di calcolo del tasso annuo effettivo globale,
15 “al fine di promuovere l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno e garantire ai consumatori un elevato grado di tutela”.
2.4.In particolare, l'art.1 della direttiva 90/88/CEE ha introdotto il concetto di "costo totale del credito al consumatore", nel quale sono ricompresi tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento.
2.5.L'art.18 della Legge n.142 del 1992, ratione temporis applicabile, ha recepito le direttive del Consiglio 87/102/CEE e
90/88/CEE.
2.6.La norma definisce credito al consumo la concessione nell'esercizio di una attività commerciale o professionale di credito sotto forma di dilazione di pagamento o di prestito o di analoga facilitazione finanziaria (finanziamento) a favore di una persona fisica (consumatore) che agisce, in tale rispetto, per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
…2.8.Il Tribunale non ha ritenuto di applicare alcuna riduzione del costo complessivo del credito in assenza della delibera attuativa del
CICR sulla modalità di riduzione del credito, né ha ritenuto applicabile l'art.125 sexies del TUB, inserito con il D.Lgs n.141 del
2010, che prevede il diritto del consumatore ad una riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del
16 finanziamento, poiché detta normativa era entrata in vigore il
19.9.2010, dopo la conclusione del contratto e dopo il recesso dell'attore. Detta interpretazione è errata, sia perché il diritto alla riduzione del costo totale del credito è previsto dalla normativa interna e dalle direttive europee, sia perché confligge con
l'orientamento giurisprudenziale volto a fornire ampia tutela al consumatore nell'ambito del credito al consumo, non solo nella fase di formazione del rapporto e della sua attuazione ma anche nell'ipotesi di adempimento anticipato del contratto. Tale finalità è evidente nella disposizione dell'art.125 del TUB, attuativo delle direttive 87/102/CEE e 90/88/CE, che prevedono il diritto del consumatore ad “un'equa riduzione del costo complessivo del credito”, concetto che ricomprende “tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il credito”.
2.10. I successivi interventi normativi hanno disciplinato in modo organico la disciplina del credito al consumo, al fine di favorire
l'armonizzazione all'interno dei Paesi dell'Unione, specificando le varie forme di credito al consumo, le ipotesi di esclusione e la natura dei costi sostenuti per il finanziamento a cui il consumatore
ha diritto in caso di adempimento anticipato.
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2.11.In particolare, la direttiva 2008/48/CE, che ha abrogato la
direttiva 87/102/CEE, adotta una tecnica di armonizzazione piena, finalizzata a garantire «a tutti i consumatori della Comunità di fruire di un livello elevato ed equivalente dei loro interessi e che crei un vero mercato interno» (considerando n. 9).
2.12.Fra le disposizioni armonizzate si rinviene l'art. 16, paragrafo
1, secondo cui: «[i]l consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto».
2.13.Il diritto alla riduzione viene, dunque, rapportato al paradigma del «costo totale del credito». Questo è definito all'art.
3, paragrafo 1, lettera g), con riguardo a «tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili;
sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un
servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte».
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2.14.A fronte di tale disciplina, posta a tutela del consumatore, i
successivi paragrafi dell'art. 16 prevedono, a favore di chi ha concesso il credito, il «diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, sempre che il rimborso anticipato abbia luogo in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso». Quanto ai limiti - stabiliti sempre dal paragrafo 2 - per tale indennizzo, il paragrafo 4, lettera b), consente agli Stati membri di derogare alla disciplina uniforme, disponendo che il creditore possa «eccezionalmente pretendere un indennizzo maggiore se è in grado di dimostrare che la perdita subita a causa del rimborso anticipato supera l'importo determinato ai sensi del paragrafo 2».
2.15.Dall'esame della legislazione europea e del diritto interno si ricava che il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell'ambito del credito al consumo, non
è estraneo alla disciplina antecedente all'art.125 sexies del TUB, che il Tribunale non ha ritenuto applicabile perché successivo alla data di conclusione ed estinzione del contratto.
2.16. Come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza
Lexitor dell'11.3.2019, nella causa C-383/18, le direttive relative al credito al consumo vanno interpretate non soltanto sulla base del loro tenore letterale, ma anche alla luce del suo contesto nonché
19 degli obiettivi perseguiti dalla normativa di settore (v., in tal senso,
sentenza del 10 luglio 2019, Bundesverband der
Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, C-649/17,
EU:C:2019:576, punto 37).
2.17.La Corte di Giustizia ha rilevato in motivazione che l'articolo
8 della direttiva 87/102, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48, già stabiliva che il consumatore, «in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (…) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito». Di conseguenza, afferma la Corte di Lussemburgo “l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di «equa riduzione» quella, più precisa, di «riduzione del costo totale del credito» e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare «gli interessi e i costi”.
2.18.Questo sistema di protezione è fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile
2016, e , C-377/14, EU:C:2016:283, punto Per_1 Persona_2
63).
20
2.19.Afferma la Corte di Giustizia nella sentenza che CP_4
l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito.
2.20.La soluzione offerta dal giudice di merito si pone in contrasto con l'art.125 del TUB, ratione temporis applicabile e con la consolidata elaborazione giurisprudenziale in tema di diritti del consumatore, privandolo di una tutela effettiva, in caso di adempimento anticipato, sulla base dell'inesistenza di una norma secondaria, la deliberazione del CICR, che ha carattere integrativo di una norma primaria.
2.21. Osserva il collegio che, anche in assenza di una norma
attuativa del CICR, il consumatore non può essere privato del suo
21 diritto al rimborso dei costi sostenuti, come previsto dalla norma
primaria e dalle direttive citate.
2.22. Se è vero, infatti, che le direttive hanno una efficacia diretta soltanto verticale e che le stesse non possono essere invocate nelle controversie fra privati, è pur vero, in senso opposto, che in ogni caso il Giudice di merito è tenuto ad interpretare la normativa interna di recepimento in modo conforme al diritto europeo.
2.23. Sul punto si richiama quella giurisprudenza europea che ha condivisibilmente osservato che “nell'applicare il diritto nazionale,
e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per
l'attuazione della direttiva ..., il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato” (così ex multis CGUE
10.4.1984, causa 14/83, e . Per_3 Per_4
… 2.33. In particolare, in relazione alle norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della
Banca d'Italia, regolatrici dei rimborsi al consumatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittimo l'art.11 octies, comma 2 del D. L. 25 maggio
2021, n.73, conv., con modif., nella L. 23 luglio 2021, n.106 nella
parte in cui limita ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore per violazione degli art.11 e
22 117, comma 1 della Costituzione.
2.34. La Corte Costituzionale ha
espressamente affermato che il concetto di «riduzione del costo totale del credito», contenuto nella direttiva N. 2008/49 CE ha sostituito il precedente richiamo alla «nozione generica di "equa riduzione"» presente nell'art. 8 della direttiva 87/102/CEE
(sentenza Lexitor, punto 28).
2.35. La Corte Costituzionale richiama il canone dell'interpretazione teleologica, ispirata all'esigenza di garantire
«un'elevata protezione del consumatore» (sentenza Lexitor, punto
29), per rilevare che «limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto» (sentenza Lexitor, punto 32).
2.36. In definitiva, l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor all'art. 16, paragrafo 1, della direttiva
2008/48/CE, partendo da un dato sicuramente testuale, ossia il riferimento alla riduzione del costo totale del credito, addiviene a
un'interpretazione orientata a una elevata tutela del consumatore - che previene il rischio di abusi, a beneficio anche della
23 concorrenza -, in presenza di contrappesi ritenuti adeguati a favore
dei creditori.
2.37 Secondo il giudice delle leggi, “l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di «equa riduzione» quella, più precisa, di «riduzione del costo totale del credito» e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare «gli interessi e i costi”.
2.38.Afferma la Corte di Giustizia nella sentenza che CP_4
l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di
credito.
24
2.39. Detta interpretazione è certamente estensibile alla direttiva
87/102/CEE, che richiama il concetto più ampio di “equa riduzione del costo complessivo del credito”, ma soprattutto alla direttiva
90/88/CE, che introduce il concetto del costo totale del credito, comprendendovi “ tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”.
2.40. Il Tribunale di Napoli non si è uniformato ai principi di diritto, costantemente affermati dalla giurisprudenza interna ed eurounitaria, negando a che aveva estinto Persona_5
anticipatamente il finanziamento, il diritto alla riduzione del costo complessivo del credito per l'assenza della norma attuativa del
CICR che specificasse le modalità di esercizio del diritto.
2.41.La sentenza impugnata va, pertanto cassata, con rinvio al
Tribunale di Napoli in persona di altro magistrato che applicherà
i seguenti principi di diritto: “L'art.125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs
n.141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal
CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore
25 ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli
interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”. “ E' nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perchè determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art.33 del D. Lgs 206/2005”.
Argomentazioni del tutto simili sono state già espresso da questa
Corte nella sentenza resa nel giudizio n.r.g. 1478/2023.
Ciò esposto, emerge dal documento contrattuale che i costi per istruttoria, commissione attivazione, gestione, intermediazione e spese altre ammontino ad euro 7.005,09.
E' altresì pacifico tra le parti che il abbia corrisposto 48 rate Pt_2
su 120, provvedendo poi all'estinzione anticipata del finanziamento.
Pertanto, applicando il criterio c.d. “ pro rata temporis”, cioè dividendo l'importo delle spese per il numero di rate e moltiplicandolo per le rate residue, il costo pagato ma effettivamente da ridursi, in quanto inerente alla durata del contratto che invece non vi è stata, ammonta ad euro 3.005.24.
26 Il criterio del costo ammortizzato, introdotto nei modi sopra visti,
si ritiene applicabile ai contratti conclusi dopo l'entrata in vigore delle norme prima citate e che lo hanno espressamente disciplinato.
Dall'importo come su calcolato, deve detrarsi l'importo, incontestato, di euro 1.102,11 che la banca ha già corrisposto, cosicché il credito residuo ammonta ad euro 1.933,13.
La banca deve pertanto condannarsi al pagamento di questa somma, in favore dell'appellante nella qualità di cui in epigrafe, oltre agli interessi legali dalla domanda.
4.Le spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate in base alla domanda accolta, seguono la soccombenza della banca e si liquidano come in dispositivo.
Tra queste non possono ricomprendersi le spese della consulenza tecnica di parte, trattandosi di causa di natura documentale: cfr. sul punto, recentissima, Cass. del 2024 n.26729.
Le spese processuali liquidate vanno distratte in favore dell'Avv.
Ruocco, il quale se ne è dichiarato anticipatario.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nella qualità di Parte_1
rappresentante negoziale del sig. avverso Parte_2
27 l'ordinanza in epigrafe indicata nei confronti di
[...]
: Controparte_1
accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma l'ordinanza in epigrafe indicata: condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante nella qualità in epigrafe descritta al pagamento della somma di euro
1.933,13 oltre interessi legali dalla domanda;
condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate per il primo grado in euro 1.400 per onorari oltre spese generali e liquidate per l'appello in euro
1.700 per onorari oltre spese generali, da distrarsi in favore dell'Avvocato Andrea Ruocco, anticipatario.
Roma, 04.02.2025.
Il Presidente Relatore
Gianna Maria Zannella
28
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Specializzata in materia d'impresa
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 628/2022, riservata in decisione all'udienza collegiale del 04.02.2025, sostituita con decreto di questa Corte del 30.12.2024 con lo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, ex art. 127
ter c.p.c. al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale, vertente tra:
con sede in Roma alla Via Sicilia n. 50, in Parte_1
persona del legale rappresentante, p.i.v.a. , quale P.IVA_1
1
1 mandataria del Sig. , nato il [...] a Parte_2
NN AR
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Ruocco, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di appello, con studio in Foggia,
Via Lustro n. 29 (pec:
, ove è elett.te dom.ta Email_1
APPELLANTE
E
con sede legale in Controparte_1
Roma, Via Venti Settembre n. 30, p.i.v.a. P.IVA_2
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Prof. Fabrizio Maimeri e dall'Avv. Mario Albano, presso lo studio dei quali, in Roma, via Postumia 1 è elettivamente domiciliata, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA
Oggetto: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma resa in data 28.1.22 e pubblicata in data 2.2.2022.
2 Conclusioni: l'appellante ha concluso come da atto di citazione in appello notificato in data 05.02.2022: “accogliere la domanda attrice e, per gli effetti, condannare la Società convenuta al pagamento in favore della attrice della somma di € Pt_3
6.128,60, ovvero di quella somma maggiore o minore ritenuta di
giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno della domanda fino al soddisfo. b) Con condanna della
Società convenuta, in ogni caso, al pagamento delle spese e
competenze di entrambi i gradi di giudizio, comprese quelle supportare per la redazione della perizia di parte, con distrazione
in favore del difensore antistatario. In via istruttoria, la Società
attrice chiede ammettersi CTU contabile al fine di determinare
l'esatto ammontare delle spese dovute dall'intermediario, a seguito dell'estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto per cui è causa;
l'appellata ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta depositata il 31.05.2022: “in via principale dichiarare inammissibile ex artt. 342 e/o 348bis c.p.c. e comunque rigettare perché infondato in fatto ed in diritto l'appello proposto da avverso l'ordinanza del 28.1.2022, pubblicata in Parte_1
data 2.2.2022, del Tribunale di Roma e comunque rigettare le domande tutte proposte dall'appellante sia in primo che in
3 secondo grado perché infondate ovvero perché cessata la materia
del contendere in ordine alle pretese avanzate a valere sul
contratto di finanziamento rimborsabile con mandato a pagare su stipendi/salari/compensi, rubricato al n. 455768 ovvero perché
proposte nei confronti di soggetto privo della necessaria
legittimazione passiva;
- in ogni caso, condannare Parte_1
al pagamento in favore di delle spese e Controparte_2
competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio,
oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa., anche ai sensi dell'art.
96 c.p.c.”.
Svolgimento del Processo
Con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c, depositato in data 15.09.2021, nella qualità di rappresentante negoziale del sig. Parte_1
, convenne in giudizio l' Parte_2 [...]
(d'ora in poi: banca,) per sentirla Controparte_3
condannare al pagamento, in proprio favore e nella predetta qualità, della somma di € 6.128,60, dovuta a seguito della anticipata estinzione di due contratti di finanziamento contro cessione del quinto, stipulati dal sig. con la resistente in data Pt_2
5.6.2012 e in data 12.2.2013 ed estinti anticipatamente,
rispettivamente in data 31.7. 2016 e 28.2. 2017.
4 La somma è stata richiesta a titolo di spese di istruttoria e di assicurazione, nonché per commissioni bancarie e di intermediazione, versate in unica soluzione dal mutuatario all'atto della stipula dei contratti.
L'attrice ha fondato la sua domanda sull'art. 125 sexies t.u.b., il quale prevedeva, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, la riduzione del costo totale del credito proporzionato alla restante durata del contratto estinto.
Si costituì in giudizio la banca, eccependo il difetto di legittimazione attiva della la cessata materia del Parte_1
contendere per il finanziamento n. 455768 alla luce dell' accordo transattivo concluso tra le parti in sede di estinzione anticipata;
aggiungendo di aver già corrisposto i costi oggetto di retrocessione sulla scorta della normativa applicabile alla data di estinzione, per l'ulteriore rapporto n. 409104.
Con ordinanza emessa in data 28.01.2022 e pubblicata in data
2.2.2022 il Tribunale di Roma così pronunciò:
“rigetta il ricorso;
2) condanna alla rifusione delle spese Pt_1
processuali in favore di parte resistente che liquida in euro
2.000,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.”
5 Con l' appello notificato alla banca in data 5.2.2022 la Pt_1
ha proposto appello avverso la suindicata pronuncia per i
[...]
seguenti motivi:
1. omessa e/o erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
Erronea e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui all'art. 77 c.p.c. Erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che la ricorrente fosse priva di valida procura negoziale. Invece, la procura conteneva il conferimento alla società appellante del potere rappresentativo da parte del sig. , relativo al Pt_2
rapporto sostanziale dedotto in giudizio, nonché il conferimento della rappresentanza processuale;
2. corretta quantificazione della pretesa.
Il sig. aveva estinto anticipatamente i due Pt_2
finanziamenti contro cessione del quinto stipulati in data
5.6.12 e 12.2.13, rispettivamente in data 31.7.16 ed in data
28.2.17, non ricevendo in restituzione dall'intermediario tutte le spese e commissioni connesse ai contratti ed anticipate dal cliente. In particolare, la complessiva somma ancora dovuta dall'intermediario era pari a d € 6.128,60.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 31.05.2022,
si è costituita la banca appellata, contestando l'appello.
6 L'unico motivo di appello proposto da controparte sarebbe inammissibile, in quanto privo dei requisiti ex 342 c.p.c. e non formulato nelle conclusioni dell'atto di appello, le quali, infatti, si erano limitate a riproporre le medesime conclusioni spiegate nel giudizio di primo grado.
Inoltre, l'appello era infondato, in quanto le pretese azionate dalla erano riferibili esclusivamente al sig. . Pt_1 Pt_2
Il Tribunale avrebbe correttamente affermato che la procura negoziale di cui si trattava difettava “di ogni requisito utile per essere qualificabile come valida”.
L'attrice avrebbe violato l'accordo transattivo raggiunto in relazione al contratto 455768.
Il relativo rapporto negoziale era stato estinto anticipatamente al maturare della 48^ rata, mediante pagamento della somma di €
18.153,32; in detta sede parte resistente aveva rimborsato al cliente la somma di € 1.253,59 a titolo di commissioni di gestione non maturata.
A seguito dell'estinzione anticipata di questo secondo finanziamento, parte attrice aveva inviato reclamo alla banca,
contestando le somme ricevute a titolo di commissioni non maturate;
la aveva risposto con nota del 29.11.2017, con la CP_2
quale, nel ribadire la correttezza del proprio operato, “quale atto
7 di liberalità”, aveva riconosciuto e liquidato l'ulteriore somma di
€ 544,86. Ha proseguito l'appellata nel senso che, in relazione all'avvenuto pagamento dell'importo sopra indicato, il cliente avrebbe rinunciato espressamente ad ogni ulteriore pretesa e/o diritto, ragione e/o azione legale, giudiziale o stragiudiziale, nei confronti della scrivente;
il tutto, come precisato nella nota dell'11.1.2018.
Sulla decisione della Corte di Giustizia europea dell'11 settembre
2019 (“sentenza Lexitor”), secondo l'appellata il legislatore interno aveva introdotto - con la legge 23 luglio 2021, n. 106 - la nuova formulazione dell'art. 125-sexies t.u.b. che recepiva l'interpretazione della Corte di giustizia UE (comma 1); al comma
2 disponeva che ogni estinzione anticipata di contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 25.5.2021, n. 73, come quelli oggetto di causa, era assoggettata alla normativa previgente, con conseguente,
ineliminabile, distinzione tra costi up front e costi recurring.
Ha di seguito svolto l'esame delle singole voci oggetto della pretesa, contestata, restituzione.
Fissata l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la lettura della sentenza in udienza, essa è stata sostituita dallo
8 scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti ex art. 127
ter c.p.c. come da decreto di questa Corte del 30.12.2024.
Entrambe le parti le hanno depositate.
E' stata pertanto emessa la presente sentenza con motivazione contestuale.
Motivi della decisione
1.Il primo motivo d'appello è fondato.
Non merita condivisione la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha stabilito che la società attrice abbia agito in difetto di legittimazione attiva, ritenendo che il documento allegato e nominato “conferimento procura generale/speciale ad negotia e rappresenta volontaria processuale” non potesse qualificarsi quale valida procura generale.
Come si trae dall'art. 77 c.p.c., da un lato la rappresentanza processuale volontaria può essere conferita solo a chi sia investito di un potere sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio;
dall'altro, la giurisprudenza della Corte di Cassazione pacificamente ritiene che l'art. 77 c.p.c. “nel prevedere la forma scritta per il conferimento del potere di stare in giudizio a nome di un altro soggetto, non richiede ulteriore requisiti formali, quale l'adozione dell'atto notarile né particolari strumenti di pubblicità”
(Cass. 08.01.2002 n. 128), allorquando in particolare, come nella
9 specie, la procura non acceda ad un atto per il quale è prevista una determinata forma scritta, quale ad es. l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata.
Di conseguenza, il documento depositato dalla società attrice (cfr.
l'allegato all'atto di citazione in appello, lett. b, documento n.2) non può che qualificarsi come valida procura: a ben vedere, infatti,
con essa il sig. ha conferito alla sia il potere Pt_2 Parte_1
rappresentativo di natura sostanziale in ordine ai rapporti oggetto di giudizio, sia la legittimazione ad agire e a stare in giudizio per il recupero delle somme illegittimamente addebitate e/o richieste dagli istituti di credito e intermediari finanziari;
inoltre, la procura
è redatta in forma scritta.
Ne deriva che la società attrice sia legittimata attiva nel presente giudizio.
2.Il secondo motivo d'appello, relativo alla corretta quantificazione della pretesa, è infondato nella parte in cui l'appellante ha chiesto la restituzione delle commissioni relative al contratto di mutuo distinto con il n. 455768.
Infatti, rispetto a tale contratto, l'odierna appellante ha accettato una somma pari a € 544,86, dietro “rinuncia espressa ad ogni ulteriore pretesa e/o diritto, ragione e/o azione legale, giudiziale
o stragiudiziale” (cfr. l'allegato alla comparsa di costituzione e
10 risposta denominato “fascicolo Igrado_parte1”, documenti n. 6 e
7).
A seguito dell'intervenuta transazione, l'odierna appellante, di conseguenza, non ha il potere di richiedere restituzione dei costi relativi al contratto di cui si tratta, già liquidati in via transattiva come riassunto in narrativa.
3.E'invece fondato nei termini che seguono l'appello avuto riguardo al contratto n. 409104.
Con il d.lgs 141/2010 (Attuazione della direttiva 2008/48/C e modifiche al TUB ) a decorrere dal diciannove settembre 2010 è stato introdotto in materia l'art. 125 sexies TUB che aveva la seguente formulazione: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito…”
Con decorrenza dal venticinque luglio 2021 l'art. 125 sexies TUB
è stato modificato dal d.l. 73/2021 convertito con modificazioni con la l. 106/2021 stabilendo per quanto interessa in questa sede :
11 “1) Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte2) i contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato…”.
Il d.l. 73/2021 convertito nella l. 106/2021 ha anche stabilito ( art. 11 octies comma 2 del d.l. 73 e l.106 ) : “L'articolo 125- sexies…..si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti"..”
12 Con sentenza 263/2022 la Corte Costituzionale ha stabilito :
“dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma
2….. limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca
d'Italia».
Molto di recente è stato emanato il d.l. 69/2023 convertito con modificazioni nella legge 10/8/2023 n. 104 entrato in vigore l'undici agosto 2023: in detta sede è stato riformulato l'art. 125 sexies TUB che attualmente dispone per la parte che interessa :” 1.
Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.
2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.
3. Salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota
13 dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito….” .
Ai sensi del d.l. 69/2023 e l. 104/2023 è stato anche riformulato l'art. 11-octies, comma 2) d.l. 73/2021 convertito nella l. 106/2021, disponendo: "….. Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato".
Nel presente giudizio trova pertanto applicazione l'art. 125 sexies
TUB nella formulazione per prima richiamata, secondo cui il mutuatario-consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del
14 credito;
il contratto in esame è invero successivo alla sua entrata in vigore.
Il consumatore-mutuatario, pertanto, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, ha diritto alla riduzione globale del costo del credito, senza più alcuna distinzione in base alla natura dei costi sostenuti.
Questo è quanto è stato osservato anche dalla Corte di Cassazione con condivisibile ordinanza n. 25977/2023, che conviene riportare, non senza osservare che il caso sottoposto al suo esame prevedeva l'applicazione della normativa precedente rispetto a quella, ancor più tutelante il consumatore, applicabile alla specie:
2.2.L'art.8 della direttiva N.87/102/CEE, che contiene norme di ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di credito al consumo, all'art.8 prevede che “il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata gli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, in conformità alle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito”.
2.3.La direttiva 90/88/CEE ha modificato la direttiva 87/102/CEE
in relazione al metodo di calcolo del tasso annuo effettivo globale,
15 “al fine di promuovere l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno e garantire ai consumatori un elevato grado di tutela”.
2.4.In particolare, l'art.1 della direttiva 90/88/CEE ha introdotto il concetto di "costo totale del credito al consumatore", nel quale sono ricompresi tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento.
2.5.L'art.18 della Legge n.142 del 1992, ratione temporis applicabile, ha recepito le direttive del Consiglio 87/102/CEE e
90/88/CEE.
2.6.La norma definisce credito al consumo la concessione nell'esercizio di una attività commerciale o professionale di credito sotto forma di dilazione di pagamento o di prestito o di analoga facilitazione finanziaria (finanziamento) a favore di una persona fisica (consumatore) che agisce, in tale rispetto, per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
…2.8.Il Tribunale non ha ritenuto di applicare alcuna riduzione del costo complessivo del credito in assenza della delibera attuativa del
CICR sulla modalità di riduzione del credito, né ha ritenuto applicabile l'art.125 sexies del TUB, inserito con il D.Lgs n.141 del
2010, che prevede il diritto del consumatore ad una riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del
16 finanziamento, poiché detta normativa era entrata in vigore il
19.9.2010, dopo la conclusione del contratto e dopo il recesso dell'attore. Detta interpretazione è errata, sia perché il diritto alla riduzione del costo totale del credito è previsto dalla normativa interna e dalle direttive europee, sia perché confligge con
l'orientamento giurisprudenziale volto a fornire ampia tutela al consumatore nell'ambito del credito al consumo, non solo nella fase di formazione del rapporto e della sua attuazione ma anche nell'ipotesi di adempimento anticipato del contratto. Tale finalità è evidente nella disposizione dell'art.125 del TUB, attuativo delle direttive 87/102/CEE e 90/88/CE, che prevedono il diritto del consumatore ad “un'equa riduzione del costo complessivo del credito”, concetto che ricomprende “tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il credito”.
2.10. I successivi interventi normativi hanno disciplinato in modo organico la disciplina del credito al consumo, al fine di favorire
l'armonizzazione all'interno dei Paesi dell'Unione, specificando le varie forme di credito al consumo, le ipotesi di esclusione e la natura dei costi sostenuti per il finanziamento a cui il consumatore
ha diritto in caso di adempimento anticipato.
17
2.11.In particolare, la direttiva 2008/48/CE, che ha abrogato la
direttiva 87/102/CEE, adotta una tecnica di armonizzazione piena, finalizzata a garantire «a tutti i consumatori della Comunità di fruire di un livello elevato ed equivalente dei loro interessi e che crei un vero mercato interno» (considerando n. 9).
2.12.Fra le disposizioni armonizzate si rinviene l'art. 16, paragrafo
1, secondo cui: «[i]l consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto».
2.13.Il diritto alla riduzione viene, dunque, rapportato al paradigma del «costo totale del credito». Questo è definito all'art.
3, paragrafo 1, lettera g), con riguardo a «tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili;
sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un
servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte».
18
2.14.A fronte di tale disciplina, posta a tutela del consumatore, i
successivi paragrafi dell'art. 16 prevedono, a favore di chi ha concesso il credito, il «diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, sempre che il rimborso anticipato abbia luogo in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso». Quanto ai limiti - stabiliti sempre dal paragrafo 2 - per tale indennizzo, il paragrafo 4, lettera b), consente agli Stati membri di derogare alla disciplina uniforme, disponendo che il creditore possa «eccezionalmente pretendere un indennizzo maggiore se è in grado di dimostrare che la perdita subita a causa del rimborso anticipato supera l'importo determinato ai sensi del paragrafo 2».
2.15.Dall'esame della legislazione europea e del diritto interno si ricava che il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell'ambito del credito al consumo, non
è estraneo alla disciplina antecedente all'art.125 sexies del TUB, che il Tribunale non ha ritenuto applicabile perché successivo alla data di conclusione ed estinzione del contratto.
2.16. Come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza
Lexitor dell'11.3.2019, nella causa C-383/18, le direttive relative al credito al consumo vanno interpretate non soltanto sulla base del loro tenore letterale, ma anche alla luce del suo contesto nonché
19 degli obiettivi perseguiti dalla normativa di settore (v., in tal senso,
sentenza del 10 luglio 2019, Bundesverband der
Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, C-649/17,
EU:C:2019:576, punto 37).
2.17.La Corte di Giustizia ha rilevato in motivazione che l'articolo
8 della direttiva 87/102, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48, già stabiliva che il consumatore, «in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (…) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito». Di conseguenza, afferma la Corte di Lussemburgo “l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di «equa riduzione» quella, più precisa, di «riduzione del costo totale del credito» e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare «gli interessi e i costi”.
2.18.Questo sistema di protezione è fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile
2016, e , C-377/14, EU:C:2016:283, punto Per_1 Persona_2
63).
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2.19.Afferma la Corte di Giustizia nella sentenza che CP_4
l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito.
2.20.La soluzione offerta dal giudice di merito si pone in contrasto con l'art.125 del TUB, ratione temporis applicabile e con la consolidata elaborazione giurisprudenziale in tema di diritti del consumatore, privandolo di una tutela effettiva, in caso di adempimento anticipato, sulla base dell'inesistenza di una norma secondaria, la deliberazione del CICR, che ha carattere integrativo di una norma primaria.
2.21. Osserva il collegio che, anche in assenza di una norma
attuativa del CICR, il consumatore non può essere privato del suo
21 diritto al rimborso dei costi sostenuti, come previsto dalla norma
primaria e dalle direttive citate.
2.22. Se è vero, infatti, che le direttive hanno una efficacia diretta soltanto verticale e che le stesse non possono essere invocate nelle controversie fra privati, è pur vero, in senso opposto, che in ogni caso il Giudice di merito è tenuto ad interpretare la normativa interna di recepimento in modo conforme al diritto europeo.
2.23. Sul punto si richiama quella giurisprudenza europea che ha condivisibilmente osservato che “nell'applicare il diritto nazionale,
e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per
l'attuazione della direttiva ..., il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato” (così ex multis CGUE
10.4.1984, causa 14/83, e . Per_3 Per_4
… 2.33. In particolare, in relazione alle norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della
Banca d'Italia, regolatrici dei rimborsi al consumatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittimo l'art.11 octies, comma 2 del D. L. 25 maggio
2021, n.73, conv., con modif., nella L. 23 luglio 2021, n.106 nella
parte in cui limita ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore per violazione degli art.11 e
22 117, comma 1 della Costituzione.
2.34. La Corte Costituzionale ha
espressamente affermato che il concetto di «riduzione del costo totale del credito», contenuto nella direttiva N. 2008/49 CE ha sostituito il precedente richiamo alla «nozione generica di "equa riduzione"» presente nell'art. 8 della direttiva 87/102/CEE
(sentenza Lexitor, punto 28).
2.35. La Corte Costituzionale richiama il canone dell'interpretazione teleologica, ispirata all'esigenza di garantire
«un'elevata protezione del consumatore» (sentenza Lexitor, punto
29), per rilevare che «limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto» (sentenza Lexitor, punto 32).
2.36. In definitiva, l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor all'art. 16, paragrafo 1, della direttiva
2008/48/CE, partendo da un dato sicuramente testuale, ossia il riferimento alla riduzione del costo totale del credito, addiviene a
un'interpretazione orientata a una elevata tutela del consumatore - che previene il rischio di abusi, a beneficio anche della
23 concorrenza -, in presenza di contrappesi ritenuti adeguati a favore
dei creditori.
2.37 Secondo il giudice delle leggi, “l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di «equa riduzione» quella, più precisa, di «riduzione del costo totale del credito» e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare «gli interessi e i costi”.
2.38.Afferma la Corte di Giustizia nella sentenza che CP_4
l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di
credito.
24
2.39. Detta interpretazione è certamente estensibile alla direttiva
87/102/CEE, che richiama il concetto più ampio di “equa riduzione del costo complessivo del credito”, ma soprattutto alla direttiva
90/88/CE, che introduce il concetto del costo totale del credito, comprendendovi “ tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”.
2.40. Il Tribunale di Napoli non si è uniformato ai principi di diritto, costantemente affermati dalla giurisprudenza interna ed eurounitaria, negando a che aveva estinto Persona_5
anticipatamente il finanziamento, il diritto alla riduzione del costo complessivo del credito per l'assenza della norma attuativa del
CICR che specificasse le modalità di esercizio del diritto.
2.41.La sentenza impugnata va, pertanto cassata, con rinvio al
Tribunale di Napoli in persona di altro magistrato che applicherà
i seguenti principi di diritto: “L'art.125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs
n.141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal
CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore
25 ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli
interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”. “ E' nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perchè determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art.33 del D. Lgs 206/2005”.
Argomentazioni del tutto simili sono state già espresso da questa
Corte nella sentenza resa nel giudizio n.r.g. 1478/2023.
Ciò esposto, emerge dal documento contrattuale che i costi per istruttoria, commissione attivazione, gestione, intermediazione e spese altre ammontino ad euro 7.005,09.
E' altresì pacifico tra le parti che il abbia corrisposto 48 rate Pt_2
su 120, provvedendo poi all'estinzione anticipata del finanziamento.
Pertanto, applicando il criterio c.d. “ pro rata temporis”, cioè dividendo l'importo delle spese per il numero di rate e moltiplicandolo per le rate residue, il costo pagato ma effettivamente da ridursi, in quanto inerente alla durata del contratto che invece non vi è stata, ammonta ad euro 3.005.24.
26 Il criterio del costo ammortizzato, introdotto nei modi sopra visti,
si ritiene applicabile ai contratti conclusi dopo l'entrata in vigore delle norme prima citate e che lo hanno espressamente disciplinato.
Dall'importo come su calcolato, deve detrarsi l'importo, incontestato, di euro 1.102,11 che la banca ha già corrisposto, cosicché il credito residuo ammonta ad euro 1.933,13.
La banca deve pertanto condannarsi al pagamento di questa somma, in favore dell'appellante nella qualità di cui in epigrafe, oltre agli interessi legali dalla domanda.
4.Le spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate in base alla domanda accolta, seguono la soccombenza della banca e si liquidano come in dispositivo.
Tra queste non possono ricomprendersi le spese della consulenza tecnica di parte, trattandosi di causa di natura documentale: cfr. sul punto, recentissima, Cass. del 2024 n.26729.
Le spese processuali liquidate vanno distratte in favore dell'Avv.
Ruocco, il quale se ne è dichiarato anticipatario.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nella qualità di Parte_1
rappresentante negoziale del sig. avverso Parte_2
27 l'ordinanza in epigrafe indicata nei confronti di
[...]
: Controparte_1
accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma l'ordinanza in epigrafe indicata: condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante nella qualità in epigrafe descritta al pagamento della somma di euro
1.933,13 oltre interessi legali dalla domanda;
condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate per il primo grado in euro 1.400 per onorari oltre spese generali e liquidate per l'appello in euro
1.700 per onorari oltre spese generali, da distrarsi in favore dell'Avvocato Andrea Ruocco, anticipatario.
Roma, 04.02.2025.
Il Presidente Relatore
Gianna Maria Zannella
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