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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/01/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9952/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 22 gennaio 2025 ad ore12,01 innanzi al Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, sono comparsi:
l'avv. SCARPI PATRIZIA per Parte_1
l'avv. Filippo Firenzuoli in sostituzione dell'avv. PANEBARCO MICHELANGIOLO per
Controparte_1
Il Giudice invita le parti alla discussione.
I procuratori delle parti discutono la causa, riportandosi agli atti ed alle memorie di discussione depositate in atti e rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza, allontanandosi.
Il Giudice all'esito della Camera di Consiglio pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA dandone lettura.
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9952/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCARPI PATRIZIA Parte_1 C.F._1
(C.F. ) e con elezione di domicilio presso il difensore avv. SCARPI PATRIZIA C.F._2
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
PANEBARCO MICHELANGIOLO (C.F. ) elettivamente domiciliato in V. C.F._3
Cavour, 85 - N. FAX 055/3841961 50100 FIRENZE presso il difensore avv. PANEBARCO MICHELANGIOLO
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ritenuta nella causa de qua la propria competenza per valore, materia e territorio: - accertato che il SInor è titolare della polizza Parte_1 infortuni stipulata in data 19 aprile 2019, condannare la Compagnia Assicuratrice al pagamento in favore dell'attore dell'indennizzo afferente i danni alla persona tutti sofferti a seguito dell'infortunio in atti narrato, pari a complessivi euro 17.800,00 di cui 9.000,00 a titolo di invalidità permanente e 8.800,00 a titolo di invalidità temporanea, come da condizioni di polizza e contratto, o comunque, a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi dal giorno dell'evento sino all'effettivo soddisfo. - condannare altresì la Compagnia Assicuratrice alla corresponsione a favore dell'attore di un risarcimento ex art.96 co.1 cpc, pari ad un decimo degli importi dovuti, ossia Euro 1780,00 o comunque una sanzione ex co.3 dello stesso articolo, per quella somma che sarà ritenuta di giustizia. - in ogni caso, con vittoria di compensi e spese di lite”
parte convenuta ha così concluso: “Affinché piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze respingere la domanda formulata da parte attrice, perché infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni e le causali di cui in parte motiva, dichiarando che la compagnia nulla sia tenuta a corrispondere per le causali in oggetto. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio. In via istruttoria: la Compagnia nel mentre si oppone all 'ammissione della prova testimoniale ex adverso richiesta perché del tutto superflua e irrilevante ai fini del decidere, si associa alla richiesta di CTU volta ad accertare il nesso di causa tra l 'infortunio e le lesioni , tenuto conto delle
2 preesistenze di carattere degenerativo e quantificando il grado di IP eventualmente riconducibile all 'infortunio, in applicazione delle tabelle e dei criteri di commisurazione dell'indennizzo previsti dall'art. 17 CGA” CP_2
****
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello
“svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.: trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione dell'opposto, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa. Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_1
Firenze, la compagnia assicuratrice per sentirla condannare al pagamento Controparte_1 dell'indennizzo dovuto in forza di polizza assicurativa contro gli infortuni.
Deduceva all'uopo l'attore che “In data 19 aprile 2019 il sig. , di professione massaggiatore sportivo - _1 fisioterapista, stipulava con la società la polizza infortuni n.51950013157 per i Controparte_1 rischi professionali ed extraprofessionali, con una copertura assicurativa di euro 100.000,00 in caso di morte per infortunio, euro 150.000,00 per invalidità permanente e euro 50,00 per invalidità temporanea (doc. 1-2)
.***** In data 23 maggio 2020, alle ore 10,30 circa, l'attore, mentre si trovava nel giardino della propria abitazione di Greve in Chianti, in piedi su uno scaleo di metallo a circa 80 cm da terra, impegnato con la mano sinistra a potare un albero di susino, per evitare di cadere a terra, si aggrappava con la mano destra a un ramo, riportando un trauma distrattivo della spalla omolaterale. Per l'esattezza, si trovava sul terzo scalino dello scaleo.
3. Svolgendo attività di massaggiatore-fisioterapista, non ricorreva subito agli accertamenti del pronto soccorso, ritenendo che le lesioni potessero risolversi con una terapia topica a scopo antinfiammatorio – analgesico. ***** 4. Stante il permanere del dolore e della non mobilità del braccio e del bicipite destro, si rivolgeva al medico curante, che in data 24 giugno 2020, eseguita una ecografia alla spalla, evidenziando una lesione del CLB. Si certificava “Esiti di trauma a carico della spalla dx con lesione totale del CLB e limitazione funzionale. Prognosi giorni 29” (doc.3-4). Contestualmente il dott. prescriveva, all'esito dell'ecografia, Per_1 un approfondimento RMN che veniva eseguito in data 6 luglio 2020 (doc. 5). ***** 5. In data 20 luglio 2020 il
Dott. , dopo la lettura della RMN effettuata, certificava “…..trauma da strappo spalla destra Per_2 Pt_2 Parte a maggio 2020. Rottura del CLB….Alla si evidenzia rottura del sottoscapolare e antero superiore del sovraspinato. Indicazione ad intervento di riparazione artroscopica. Riposo (doc.6).***** 6. Con CP_3
3 successivi e conseguenti certificati del 21 agosto, 21 settembre, 2 novembre, 31 dicembre 2020, il Dott. Per_1 prolungava la malattia fino alla data del 27 gennaio 2021. (doc.7-11). ***** 7. In data 27 gennaio 2021 veniva Cont eseguito, presso il reparto Chirurgia della Spalla e Arto Superiore dell' di Careggi, il programmato dal
Dott. intervento di riparazione artroscopica del tendine del m.sovraspinato e sottoscapolare. In data 28 Per_3 gennaio 2021 il sig. veniva dimesso con prognosi di ulteriori giorni 30 (doc.12- 13). ***** 7. La malattia _1 veniva prolungata con certificato del 1 marzo 2021 di ulteriori 30 giorni, ed infine, in data 5 maggio 2021, il
Dott. certificava la guarigione dalle lesioni riportate dall'infortunio del 23 maggio 2020 “con postumi Per_1 invalidanti, da valutarsi in sede medico legale”(doc.14-15). ***** 8. Il Dott. nella perizia Persona_4 medico legale, accertava e confermava che il SInor aveva subito, a seguito dell'infortunio del Parte_1
23 maggio 2020, “…… un trauma distrattivo della spalla destra, produttivo di una lesione del tendine del sovraspinato e del sottoscapolare e del capo lungo del bicipite brachiale…” Il dott. specificava altresì Per_4 che l'evento traumatico era stato particolarmente lesivo non solo perché “…… l'intero peso del corpo gravò sulla spalla, ma anche e soprattutto dalla fase iniziale dello strappo subita dalla spalla per l'improvviso e imprevedibile incidente…”. ***** 9. All'esito del referto del Prof. Ordinario di Radiologia Persona_5 dell'Università di Firenze, documento integrante la consulenza di parte, relativo alla rilettura dell'esame RMN del 6 luglio 2020, e all'ulteriore certificazione del 20 luglio 2021 del medico chirurgo dell'AOU Careggi, Dott.
il Dott. riteneva di ascrivere “….il periodo di malattia certificato a inabilità temporanea Persona_6 Per_4 di cui almeno sei mesi circa ……da valutare come assoluta”. Accertava altresì la presenza di postumi invalidanti di natura permanente, quantificabili nella misura del 9/10%. (doc.16-17-18). ***** 10. L'indennizzo per il danno subito dal signor , cosi come periziato, sarebbe quantificabile in euro 15.000,00 per Parte_1 invalidità permanente, euro 15.450,00 per invalidità temporanea totale (gg.309) e euro 1.500,00 per invalidità temporanea parziale (gg.60) e così per complessivi euro 31.950,00. Se vi applichiamo le condizioni di contratto e polizza (cfr.doc.1-2), abbiamo: Punti invalidità permanente = 10% Franchigia al 4% , differenza (10-4) = 6%
Somma assicurata ( ) = 150.000 euro Indennizzo invalidità permanente = 150.000 x 6% = 9.000 euro Pt_4
Inabilità temporanea (50euro/giorno) Franchigia con esclusione primi 4gg, e massimo di 180gg Indennizzo inv.temporanea (totale)= 50x176 = 8.800 euro La liquidazione dovuta dall'assicurazione ammonta così ad euro
17.800,00. ***** 11. Con pec del 15 settembre 2021 l'attore formulava all'assicurazione richiesta di indennizzo, che però non otteneva risposta (doc.19). Successivamente veniva introdotto il procedimento di mediazione avanti all'Organismo di Conciliazione di Firenze (N. 597/2021), al quale Controparte_1 decideva di non aderire sulla base di un rifiuto motivato (doc.20-21). In esso, la compagnia significava come il sinistro occorso non potesse essere considerato come infortunio, e che quanto lamentato derivasse in realtà da un pregresso quadro patologico degenerativo.”
Nell'incardinato giudizio si costituiva la compagnia che, nulla eccependo in Controparte_1 ordine all'esistenza e validità della polizza, deduceva tuttavia che il mancato pagamento dell'indennizzo era da attribuirsi all'assenza del nesso di causalità tra evento e danno e alla preesistenza del lamentato danno. All'esito
4 della istruttoria, prove testi e espletamento di CTU medico legale, la causa viene oggi all'esame di questo
Giudice per i definitivi provvedimenti.
La domanda proposta dall'attore è ammissibile e fondata. Innanzitutto, va rilevato che la domanda è proponibile avendo parte attrice attivato la procedura della mediazione, seppure senza esito alcuno, prima dell'instaurazione del giudizio, condizione di procedibilità della domanda giudiziale avente ad oggetto contratti assicurativi.
Nessuna contestazione risulta sollevata da parte convenuta in ordine alla legittimazione delle parti in causa che, pertanto, alla luce della documentazione in atti ed anche in virtù dell'art 115 c.p.c., deve ritenersi provati.
Relativamente all' an debeatur va rilevato che in realtà parte convenuta non ha contestato il fatto storico ma ha solo affermato che il danno non è indennizzabile poiché non sussistente il nesso di causa tra l'incidente e l'infortunio in quanto sussisteva già una pregressa patologia degenerativa che se non fosse stata presente non avrebbe provocato il trauma da sforzo subito dall'attore nell'infortunio.
Orbene dalla Ctu regolarmente espletata, alle cui conclusioni questo Giudice ritiene di aderire poiché immune da vizi logico giuridici e ampiamente motivata, è emerso che “Il SI. , nell'infortunio del 23.05.2020, ha _1 riportato un trauma distrattivo-distorsivo della spalla destra, con lesione post-traumatica del tendine del sovraspinato, del sottoscapolare e sublussazione del tendine del capo lungo del bicipite (strumentalmente accertata); la spalla destra era sede di alterazioni artrosico-degenerative, ma la dinamica dell'evento (soggetto di 94 Kg appeso con la mano destra ad un ramo senza che i piedi avessero un sostegno) avrebbe, verosimilmente, determinato le stesse lesioni anche in un soggetto privo di preesistenze;
il 27.01.2021 è stato eseguito intervento artroscopico di riparazione delle lesioni tendinee;
il quadro clinico, visto il lasso di tempo trascorso, risulta stabilizzato. Per l'iter clinico, dovuto alle lesioni riportate, è giustificato il riconoscimento di 3 mesi di ITT e 2 mesi di ITP al 50% c) Sono residuati dei postumi permanenti (la limitazione funzionale della spalla destra, in soggetto destrimane, associata ad algie e deficit di forza) valutabili secondo tabelle nella CP_2 misura del 9% (nove per cento).”
Ma vi è di più. Il Ctu avendo chiesto l'autorizzazione al Giudice in sede di giuramento, ha ritenuto opportuno far rileggere la RMN della spalla destra del 06.07.2020 al Dr. radiologo, ponendogli il quesito se la rottura Per_7 tendinea fosse di natura post-traumatica o degenerativa. Il Dr. il 21.02.2024, alla presenza del Prof. Per_7
CTP radiologo di parte attrice, ha provveduto ad assolvere il compito affidatogli, con le seguenti Per_5 conclusioni: “è presente una lesione parziale del tendine del sovraspinato ed una lesione di alto grado del tendine del sottoscapolare con associata sublussazione del tendine del capo lungo del bicipite: tali lesioni sono su base post traumatica e sono compatibili con l'evento traumatico. Si accompagnano un avanzato quadro di artrosi acromion claveare, note di artrosi della testa omerale e modeste alterazioni degenerative inserzionali del sovraspinato, del tendine del sottospinato e del piccolo rotondo”
Orbene ritiene questo giudice che l'attività che, in generale, il CTU svolge quale organo ausiliario del giudice è connotata dal carattere della massima obiettività, proprio poiché trattasi di attività eseguita su incarico
5 dell'autorità giudiziaria, volta, quindi, a fornire al giudice informazioni e dati quanto più possibile oggettivi in determinate materie caratterizzate da profili specialistici, e dunque a completamento “tecnico” delle cognizioni del giudice in quelle particolari materie.
Dalla espletata CTU tecnica è emerso che le lesioni riscontrate risultano compatibili con l'evento traumatico descritto e che pertanto sono diretta conseguenza dell'evento traumatico;
le alterazioni artrosico-degenerative non hanno determinato, né hanno contribuito in misura determinante, all'insorgenza della lesione traumatica. Le risultanze della Ctu mostrano chiaramente che la lesione in seguito all'incidente si sarebbe comunque verificata, anche in assenza di tale condizione pregressa. Pertanto, risulta provato il nesso di causa tra l'infortunio e la lesione, in quanto l'evento traumatico ha avuto una forza e un impatto sufficienti a produrre il danno in modo indipendente dalle condizioni pregresse. Tutto ciò emerge, ictu oculi, anche dalla risposta al quesito in sede di operazione peritale, tenutasi il 03.04.2024, a cui hanno partecipato il Dr. e il Dr. e in cui si è Per_4 Per_8 discusso sulle risultanze della rilettura della RMN della spalla destra, ai fini della valutazione del caso.
Il precedente istruttore, in ordine al fatto storico, ha ritenuto opportuno ammettere la prova per testi articolata da parte attrice. I testi indotti dall'attore, sia la SI.ra (compagna del SI. ) che la signora NE _1
(sorella della compagna dell'esponente), la cui attendibilità non vi è alcun motivo di dubitare, Testimone_2 hanno confermato l'evento realizzatosi. In particolare la SI.ra ha dichiarato “ E' vero ero in NE giardino con il signor . 2) Stava svolgendo un lavoro per la precisione tagliava un ramo di susino stando _1 in piedi su uno scaleo. 3) Improvvisamente è scivolato mentre stava tagliando il ramo e si è aggrappato con il braccio destro ad un ramo dell'albero. E' rimasto appeso per un po' poi è caduto”.
La SI.ra ha invece dichiarato “Ero anche io nel giardino della casa dell'attore. 2) L'attore era Testimone_2 su uno scaleo e tagliava un ramo di susino servendosi di un seghetto;
3) E' improvvisamente scivolato e per non cadere è rimasto appeso con la mano destra ad un ramo dell'albero. Si è fatto male alla spalla e abbiamo cercato di metterci il ghiaccio. Non ha voluto essere portato in ospedale. Adr. L'attore fa il massaggiatore forse non volle andare in ospedale perché non pensava che la cosa fosse così grave come poi è stata.”
Ogni altra questione assorbita. Va rilevato sul punto che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Dunque, la domanda merita accoglimento e conclusivamente, applicando le condizioni di contratto e polizza
(cfr.doc.1-2), abbiamo:
Punti invalidità permanente come da CTU = 9%
Franchigia al 4% - differenza (9-4) = 5%
6 Somma assicurata ( = 150.000 Euro Pt_4
Indennizzo invalidità permanente = 150.000 x 5% = 7.500,00 Euro
Inabilità temporanea (50 euro/giorno) - Franchigia con esclusione primi 4 gg, e massimo di 180gg
Indennizzo ITT = 50x86 gg = 4.500,00 Euro
Indennizzo per ITP =25x60=1.500,00 Euro.
Al è dunque dovuta la somma di Euro 13.500,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del _1 fatto e oltre le spese del consulente di parte limitatamente alla somma di Euro 976,00 ritenuta necessaria per assistenza alla CTU e oltre le spese per la mediazione.
In base al principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico della compagnia assicuratrice con liquidazione che tiene conto della attività effettivamente espletata dal difensore e dell'assenza di particolari questioni di diritto. Spese di CTU a carico della parte soccombente.
PQM
il Tribunale di Firenze, III sezione civile, nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra domanda o eccezione assorbita e/o respinta, definitivamente cosi provvede:
- Accoglie la domanda e per l'effetto
- Condanna in persona del legale rapp.te, al pagamento in favore dell'attore Controparte_1 [...]
della somma di Euro 13.500,00 oltre Euro 976,00 per il consulente di parte, oltre Euro 612,83 per la _1 mediazione, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
- Condanna in persona del legale rapp.te, al pagamento delle spese di lite che si Controparte_1 liquidano in Euro 4.000,00 per compenso oltre Euro 264,00 per esborsi ed oltre rimborso spese generali, IVA e
Cpa come per legge, con attribuzione al difensore avv. Patrizia Scarpi dichiaratosi antistatario;
- Spese di CTU come già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte convenuta.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 16,08 ed allegazione al verbale, in assenza delle parti rinunzianti a presenziare.
Firenze, 22 gennaio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Vincenza Ruggiero
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