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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 16/05/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 223/23 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
19/02/2025
d a
OGGETTO:
- CP_1 Parte_1 Controparte_2
Prestazione d'opera
Parte_2 Parte_3 [...]
Parte_4 rappresentata e difesa dall'avv. BARONI MAURO e dall'avv.
[...]
CESTARI BORIS ( VIA CORRIDONI 42 24124 C.F._1
BERGAMO; elettivamente domiciliata in VIA FILIPPO CORRIDONI 42
24124 BERGAMO presso il difensore avv. BARONI MAURO, come da procura allegata
pagina 1 di 8 APPELLANTE
c o n t r o
Controparte_3
,
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. VALERIANI ELISA elettivamente domiciliata in VIA LEOPO 3 42121 REGGIO EMILIA presso il difensore avv.
VALERIANI ELISA, come da procura in calce alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo ( Sezione Terza Civile)
n. 1943/22
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“In via principale rigettare la proposta opposizione e per l'effetto confermare
il decreto ingiuntivo opposto;
In ogni caso accertare e dichiarare, per le
ragioni di cui in premessa, il diritto dello al Parte_5
pagamento del compenso professionale previsto dal disciplinare di incarico
per l'attività sub “A1” e, per l'effetto, condannare la a CP_4
corrispondere allo l'importo di € 60.000,00 Parte_5
netti oltre accessori di legge ed interessi moratori.- Con vittoria di spese ed
onorari del doppio grado di giudizio. In via istruttoria: Si chiede di essere pagina 2 di 8 ammessi a prova orale sui seguenti capitoli di prova (…)”
dalla locuzione “vero che”
Dell'appellata
“Rigettare l'appello promosso dallo e, per l'effetto, Parte_5
confermare integralmente la sentenza n. 1943/2022 emessa in data 25.07.2022
dal Tribunale di Bergamo, in esito al procedimento n. 4769/2021 R.G.,
pubblicata in data 22.08.2022; conseguentemente, accertare che, giusto il
disposto dell'art. 6 del contratto sottoscritto dalle parti in data 07.12.2017, la
richiesta di pagamento azionata dallo è inammissibile e Parte_5
infondata;- conseguentemente accertare che, giusto il disposto dell'art. 6 del
contratto sottoscritto dalle parti in data 07.12.2017, nessuna somma può
essere richiesta dallo per le attività professionali dedotte Parte_5
nel medesimo contratto, fino a quando la non incasserà delle CP_4
somme a titolo di contribuzione pubblica per il progetto “
[...]
. In ogni caso con vittoria di spese e compensi Parte_6
professionali per il doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1943/22 il tribunale di Bergamo revocava il decreto con cui –
istante Associati, Parte_5 CP_2 Parte_2
e – veniva ingiunto alla Parte_3 Parte_4 [...]
( di seguito: la Controparte_3
pagina 3 di 8 il pagamento della somma di euro 60.000, a titolo di saldo del CP_4
compenso per l'attività di progettazione svolta dall'ingiungente, e rigettava le altre domande proposte dalle parti, compensando tra le stesse le spese di lite.
Argomentava il primo giudice che l'evento dedotto nella condizione cui era stato subordinato il pagamento del compenso ossia la concessione di “ un
primo finanziamento” non si era avverato e che ciò non era dipeso da condotte negligenti dell'ingiunta-opponente.
La sentenza è stata gravata dalla soccombente.
L'appellata ha chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza del 19 febbraio 2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che il mancato avveramento della condizione non era dipeso da condotte negligenti dell'appellata.
Assume al riguardo che la aveva rinunciato a dare seguito CP_4
all'iniziativa intrapresa - comunicando tale sua volontà al con lettera CP_5
del 20 dicembre 2021- a causa del mancato reperimento di investimenti pubblici o privati, senza tuttavia aver fornito alcuna prova al riguardo.
Deduce che era onere dell'appellata fornire la prova in giudizio di essersi pagina 4 di 8 adoperata per ottenere il finanziamento dell'opera progettata e di aver dato seguito a tutti gli adempimenti amministrativi necessari.
In difetto di tale prova, la condizione doveva considerarsi avverata, ai sensi dell'art. 1358 c.c.
Assume altresì di avere diritto all'indennizzo previsto nell'art. 7 del
Disciplinare d'incarico e che tale domanda, non formulata in primo grado, non poteva essere ritenuta nuova, afferendo alla medesima “vicenda”.
L'appello è infondato.
Va premesso che nessuna contestazione è stata sollevata in ordine alla presenza, nel disciplinare di incarico, di una condizione sospensiva, attesa la chiara e univoca locuzione inserita nell'art.6 che riconosceva allo Studio
professionale una somma di euro 100.000 oltre accessori di legge,
subordinandone il versamento all'ottenimento, da parte dell'appellata, di un primo finanziamento.
Si trattava di una condizione potestativa mista in quanto l'avveramento dipendeva in parte dal caso o dalla volontà del terzo, in parte dalla volontà di uno dei contraenti.
In assenza di una specifica clausola contrattuale (o un insieme di elementi che nel loro complesso inducano a ritenere che si tratti di condizione alla quale l'altra parte non abbia alcun interesse), la condizione stessa deve ritenersi apposta nell'interesse di entrambi i contraenti (Cass. n. 6423/2003; Cass. n. pagina 5 di 8 23824/2004).
Ciò premesso è noto che colui che si è obbligato o che ha alienato un diritto sotto condizione sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto condizione risolutiva, deve, in pendenza della condizione, comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte.
L'obbligo di comportarsi secondo buona fede durante la pendenza ella condizione è principio che riguarda anche il contratto sottoposto a condizione potestativa mista (Cass., S.U. n. 18450/2005).
In tale ipotesi, l'omissione di un'attività in tanto può ritenersi contraria a buona fede e costituire fonte di responsabilità, in quanto essa costituisca oggetto di un obbligo giuridico, e la sussistenza di un siffatto obbligo deve escludersi per l'attività di attuazione dell'elemento potestativo in una condizione mista
(Cassazione civile sez. II, 11/09/2018, n.22046; Cassazione civile sez. III,
22/12/2004, n.23824).
Nel caso di specie, la non aveva un interesse contrario CP_4
all'avveramento della condizione ma solo l'obbligo di comportarsi secondo buona fede in pendenza della condizione, consistente nell'obbligo di astensione dal compimento di attività che potessero impedire l'avveramento della stessa.
Né poteva ritenersi obbligata a richiedere il finanziamento in quanto tale obbligo era estraneo al contratto che prevedeva una condizione potestativa pagina 6 di 8 mista.
Quanto alla domanda di condanna dell'appellata alla corresponsione dell'indennizzo di cui all'art. 7 del Disciplinare di incarico, la domanda non può trovare accoglimento in quanto il presupposto per l'applicazione dell'articolo citato è costituito dall'avvenuta sottoscrizione dell'Accordo di programma, circostanza, pacificamente, non verificatasi.
Per la sua soccombenza parte appellante va condannata alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del grado che si liquidano in complessivi euro 9.991
(di cui euro 2.977 per la fase di studio, euro 1.911 per la fase introduttiva e euro 5.103 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello;
condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado,
liquidate come in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante pagina 7 di 8 l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 14 maggio 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
pagina 8 di 8
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 223/23 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
19/02/2025
d a
OGGETTO:
- CP_1 Parte_1 Controparte_2
Prestazione d'opera
Parte_2 Parte_3 [...]
Parte_4 rappresentata e difesa dall'avv. BARONI MAURO e dall'avv.
[...]
CESTARI BORIS ( VIA CORRIDONI 42 24124 C.F._1
BERGAMO; elettivamente domiciliata in VIA FILIPPO CORRIDONI 42
24124 BERGAMO presso il difensore avv. BARONI MAURO, come da procura allegata
pagina 1 di 8 APPELLANTE
c o n t r o
Controparte_3
,
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. VALERIANI ELISA elettivamente domiciliata in VIA LEOPO 3 42121 REGGIO EMILIA presso il difensore avv.
VALERIANI ELISA, come da procura in calce alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo ( Sezione Terza Civile)
n. 1943/22
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“In via principale rigettare la proposta opposizione e per l'effetto confermare
il decreto ingiuntivo opposto;
In ogni caso accertare e dichiarare, per le
ragioni di cui in premessa, il diritto dello al Parte_5
pagamento del compenso professionale previsto dal disciplinare di incarico
per l'attività sub “A1” e, per l'effetto, condannare la a CP_4
corrispondere allo l'importo di € 60.000,00 Parte_5
netti oltre accessori di legge ed interessi moratori.- Con vittoria di spese ed
onorari del doppio grado di giudizio. In via istruttoria: Si chiede di essere pagina 2 di 8 ammessi a prova orale sui seguenti capitoli di prova (…)”
dalla locuzione “vero che”
Dell'appellata
“Rigettare l'appello promosso dallo e, per l'effetto, Parte_5
confermare integralmente la sentenza n. 1943/2022 emessa in data 25.07.2022
dal Tribunale di Bergamo, in esito al procedimento n. 4769/2021 R.G.,
pubblicata in data 22.08.2022; conseguentemente, accertare che, giusto il
disposto dell'art. 6 del contratto sottoscritto dalle parti in data 07.12.2017, la
richiesta di pagamento azionata dallo è inammissibile e Parte_5
infondata;- conseguentemente accertare che, giusto il disposto dell'art. 6 del
contratto sottoscritto dalle parti in data 07.12.2017, nessuna somma può
essere richiesta dallo per le attività professionali dedotte Parte_5
nel medesimo contratto, fino a quando la non incasserà delle CP_4
somme a titolo di contribuzione pubblica per il progetto “
[...]
. In ogni caso con vittoria di spese e compensi Parte_6
professionali per il doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1943/22 il tribunale di Bergamo revocava il decreto con cui –
istante Associati, Parte_5 CP_2 Parte_2
e – veniva ingiunto alla Parte_3 Parte_4 [...]
( di seguito: la Controparte_3
pagina 3 di 8 il pagamento della somma di euro 60.000, a titolo di saldo del CP_4
compenso per l'attività di progettazione svolta dall'ingiungente, e rigettava le altre domande proposte dalle parti, compensando tra le stesse le spese di lite.
Argomentava il primo giudice che l'evento dedotto nella condizione cui era stato subordinato il pagamento del compenso ossia la concessione di “ un
primo finanziamento” non si era avverato e che ciò non era dipeso da condotte negligenti dell'ingiunta-opponente.
La sentenza è stata gravata dalla soccombente.
L'appellata ha chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza del 19 febbraio 2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che il mancato avveramento della condizione non era dipeso da condotte negligenti dell'appellata.
Assume al riguardo che la aveva rinunciato a dare seguito CP_4
all'iniziativa intrapresa - comunicando tale sua volontà al con lettera CP_5
del 20 dicembre 2021- a causa del mancato reperimento di investimenti pubblici o privati, senza tuttavia aver fornito alcuna prova al riguardo.
Deduce che era onere dell'appellata fornire la prova in giudizio di essersi pagina 4 di 8 adoperata per ottenere il finanziamento dell'opera progettata e di aver dato seguito a tutti gli adempimenti amministrativi necessari.
In difetto di tale prova, la condizione doveva considerarsi avverata, ai sensi dell'art. 1358 c.c.
Assume altresì di avere diritto all'indennizzo previsto nell'art. 7 del
Disciplinare d'incarico e che tale domanda, non formulata in primo grado, non poteva essere ritenuta nuova, afferendo alla medesima “vicenda”.
L'appello è infondato.
Va premesso che nessuna contestazione è stata sollevata in ordine alla presenza, nel disciplinare di incarico, di una condizione sospensiva, attesa la chiara e univoca locuzione inserita nell'art.6 che riconosceva allo Studio
professionale una somma di euro 100.000 oltre accessori di legge,
subordinandone il versamento all'ottenimento, da parte dell'appellata, di un primo finanziamento.
Si trattava di una condizione potestativa mista in quanto l'avveramento dipendeva in parte dal caso o dalla volontà del terzo, in parte dalla volontà di uno dei contraenti.
In assenza di una specifica clausola contrattuale (o un insieme di elementi che nel loro complesso inducano a ritenere che si tratti di condizione alla quale l'altra parte non abbia alcun interesse), la condizione stessa deve ritenersi apposta nell'interesse di entrambi i contraenti (Cass. n. 6423/2003; Cass. n. pagina 5 di 8 23824/2004).
Ciò premesso è noto che colui che si è obbligato o che ha alienato un diritto sotto condizione sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto condizione risolutiva, deve, in pendenza della condizione, comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte.
L'obbligo di comportarsi secondo buona fede durante la pendenza ella condizione è principio che riguarda anche il contratto sottoposto a condizione potestativa mista (Cass., S.U. n. 18450/2005).
In tale ipotesi, l'omissione di un'attività in tanto può ritenersi contraria a buona fede e costituire fonte di responsabilità, in quanto essa costituisca oggetto di un obbligo giuridico, e la sussistenza di un siffatto obbligo deve escludersi per l'attività di attuazione dell'elemento potestativo in una condizione mista
(Cassazione civile sez. II, 11/09/2018, n.22046; Cassazione civile sez. III,
22/12/2004, n.23824).
Nel caso di specie, la non aveva un interesse contrario CP_4
all'avveramento della condizione ma solo l'obbligo di comportarsi secondo buona fede in pendenza della condizione, consistente nell'obbligo di astensione dal compimento di attività che potessero impedire l'avveramento della stessa.
Né poteva ritenersi obbligata a richiedere il finanziamento in quanto tale obbligo era estraneo al contratto che prevedeva una condizione potestativa pagina 6 di 8 mista.
Quanto alla domanda di condanna dell'appellata alla corresponsione dell'indennizzo di cui all'art. 7 del Disciplinare di incarico, la domanda non può trovare accoglimento in quanto il presupposto per l'applicazione dell'articolo citato è costituito dall'avvenuta sottoscrizione dell'Accordo di programma, circostanza, pacificamente, non verificatasi.
Per la sua soccombenza parte appellante va condannata alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del grado che si liquidano in complessivi euro 9.991
(di cui euro 2.977 per la fase di studio, euro 1.911 per la fase introduttiva e euro 5.103 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello;
condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado,
liquidate come in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante pagina 7 di 8 l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 14 maggio 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
pagina 8 di 8