Ordinanza cautelare 5 settembre 2024
Sentenza 15 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00046/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00328/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 328 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
INC S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio D'Agostino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Monica De Feo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di AN – Direzione Polizia Locale – Ufficio Viabilità;
nei confronti
ANAS Spa, rappresentata e difesa dagli avvocati Ivana Rosa Di Chio e Emanuela Cutrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell’ordinanza n. 482/2024, emanata in data 7/5/2024 dal Comune di AN – Direzione Polizia Locale – Ufficio viabilità, avente ad oggetto “provvedimenti autorizzativi della circolazione veicolare per lavori in Via Barcaglione, Via Metauro e limitativi della circolazione veicolare per lavori in Via Redi” con cui la suddetta amministrazione ha ordinato ad INC S.p.A. “di istituire, integrando l’ordinanza 47/2024, al fine di consentire la regolare esecuzione dei lavori citati in premessa, con decorrenza immediata e fino al giorno 31 dicembre 2024 h24 le seguenti prescrizioni: durante il transito dei mezzi, l’impresa stessa dovrà assicurare la costante manutenzione della via interessata al transito degli autocarri ed il suo completo ripristino se necessario”;
- della nota prot. 89206 del 25.5.2024 con cui il Comune di AN ha rigettato l’istanza di riesame formulata da INC;
- del silenzio diniego formatosi sull’ulteriore istanza di riesame formulata da INC con nota prot. INCS-SS16-493-24-MCO-gca del 25.5.2024;
- dell’ordinanza n. 1584/2024 emanata in data 31.12.2024 con cui il Comune di AN – Direzione Polizia Locale – Ufficio viabilità, al fine di consentire la regolare esecuzione dei lavori di realizzazione della variante di AN (appalto in essere tra Inc. S.p.A. e Anas S.p.A.) dal giorno 1.12.2025 al 18.1.2025 h 24 ha autorizzato il transito di mezzi con massa superiore a 5T sulla via Barcaglione “prorogando le ordinanze 1322/2023 - 47/2024 e 482/2024”;
- dell’ordinanza n. 80 del 21.1.2025 con cui il Comune di AN – Direzione Polizia Locale – Ufficio viabilità, al fine di consentire la regolare esecuzione dei lavori di realizzazione della variante di AN (appalto in essere tra Inc. S.p.A. e Anas S.p.A.) dal giorno 21.1.2025 al 31.12.2025 h 24 ha autorizzato il transito di mezzi con massa superiore a 5T sulla via Barcaglione “prorogando le ordinanze 1322/2023 - 47/2024 e 482/2024”,
e per
la condanna dell’Ente intimato al risarcimento del danno.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di AN e di ANAS Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. AN OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il difensore della ricorrente ha riferito, in udienza, che con ordinanza ultima del 20/12/2025 n. 1574, versata in atti, il Comune di AN ha recepito le richieste della propria assistita adottando un nuovo provvedimento emendato dalle disposizioni oggetto del ricorso introduttivo (ordinanza n. 482/2024) e del ricorso per motivi aggiunti (ordinanze nn. 1584/2024 e 80/2025).
Prospetta quindi la cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la rifusione delle spese di giudizio.
Il difensore del Comune di AN, presente in udienza, non si oppone alla definizione del giudizio così come richiesto, chiedendo tuttavia la rifusione delle spese in favore del proprio assistito.
Il difensore di ANAS, anch’esso presente in udienza, si rimette alla decisione del Tribunale.
Il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere poiché gli atti impugnati, per quanto giunti alla loro naturale scadenza, non sono stati oggetto di provvedimenti in autotutela di ritiro o di modifica.
Sussistono tuttavia i presupposti per rilevare la sopravvenuta carenza di interesse ad una decisione di merito.
Il ricorso va quindi dichiarato improcedibile.
Le spese di giudizio devono invece essere poste a carico del Comune di AN in applicazione del principio di soccombenza virtuale per le ragioni rilevate dal Consiglio di Stato in fase cautelare (cfr. Ord. Sez. V, n. 3901/2024); ragioni di cui l’amministrazione comunale avrebbe dovuto, diligentemente, fare tesoro quantomeno nell’emanazione delle ordinanze oggetto del ricorso per motivi aggiunti. Le Spese possono invece essere compensate tra la ricorrente e ANAS per ragioni equitative.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.
Condanna il Comune di AN al pagamento, a favore della ricorrente, delle spese processuali nella misura di € 1.000 (mille), a titolo di onorari di difesa, oltre alle spese generali nella misura forfettaria come da tariffa, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato complessivamente versato.
Spese compensate tra la ricorrente e ANAS.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ET Anastasi, Presidente
AN OR, Consigliere, Estensore
Tommaso Capitanio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN OR | ET Anastasi |
IL SEGRETARIO