Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 20/05/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale Lecce n. 3156 del 29.9.2021
Oggetto: Docenti: ricostruzione carriera - progressione economica - differenze retributive
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere Avv. Domenico Monterisi Giudice Ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in materia di pubblico impiego, in grado d'appello, iscritta al n. 165/2022 del Ruolo
Generale Sez. Lav. Appelli promossa da , , Parte_1 Parte_2
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
, , , ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , e ,
[...] Parte_11 Parte_12 Parte_13 rappresentati e difesi, in virtù di mandati in atti, dall'avv. Valentina Caricato e presso la medesima elettivamente domiciliata
APPELLANTI contro
, in persona del , Controparte_1 Controparte_2 [...]
rappresentati e difesi, dall'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_3
Stato di presso cui ope legis domiciliano CP_3
APPELLATI
All'udienza del 16.4.2025, la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26.3.2022, , , Parte_1 Parte_2 [...]
, , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, e , hanno Parte_11 Parte_12 Parte_13 proposto appello avverso la sentenza n. 3156 del 29.9.2021, con cui il Tribunale di Lecce aveva respinto la loro domanda, con la quale era stato chiesto in contraddittorio con il
[...]
, nonché dell , Controparte_4 Controparte_5 la declaratoria del diritto alla ricostruzione di carriera con computo per intero dei servizi di preruolo, con relativa condanna delle Amministrazioni resistenti alla corresponsione delle differenze retributive maturate a partire dall'immissione in ruolo e fino alla data dell'effettivo soddisfo, al ricalcolo degli accantonamenti TFR ed ogni conseguenza in ordine al trattamento pensionistico e previdenziale, previa disapplicazione dell'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, perché in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempoo determinato allegato alla direttiva
1999/70/CE.
Il Tribunale, con riferimento alla domanda di corretta ricostruzione della carriera, rilevò che dall'applicazione del combinato disposto dell'art. 485 co. 1 D. Lvo 16.4.1994 n. 297 e dell'art. 489 co. 1 D. Lvo 16.4.1994 n. 297, come interpretato dall'art. 11 comma 14 della l. n. 124 del 3.5.1999, non scaturiva un trattamento sfavorevole per i docenti che avevano prestato a tempo determinato la loro attività prima dell'immissione in ruolo, bensì l'ipervalutazione del servizio prestato per periodi comunque inferiori alla durata dell'intero anno scolastico attesa la parificazione all'anno intero del servizio prestato per 180 giorni o per il più breve periodo (dall'1 febbraio al termine degli scrutini).
La normativa nel suo complesso non contrastava con il divieto di discriminazione di cui alla clausola
4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Inoltre il Tribunale indicò le ragioni di dissenso da Cass. n. 31149/2019 intervenuta a seguito di CGUE in C-466/2017, Motter, previo richiamo ai punti di motivazione pertinenti.
A sostegno del gravame, gli appellanti hanno lamentato l'erroneità della decisione. previo richiamo alla giurisprudenza nazionale e dell'Unione sostenendo il diritto alla disapplicazione dell'art. 485 co. 1 d.lgs 16.4.1994 n. 297 ed alla ricostruzione della carriera in modo analogo a quella del personale di ruolo, considerando che il servizio prestato a termine è oggettivamente equivalente a quello prestato dal docente a tempo indeterminato e che 180 giorni di servizio o, alternativamente, il servizio prestato dall'1 febbraio e sino al termine delle operazioni di scrutinio è equiparato per legge all'intero anno scolastico.
Hanno, quindi, concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda come formulata con il ricorso introduttivo. Parte appellata si è costituita, con memoria depositata in data 22.2.2024, contestando l'appello e chidendone il rigetto con vittoria di spese di questo grado. Ha riproposto l'eccezione di prescrizione quinquennale, già ritualmente formulata nella memoria di costituzione in primo grado.
A seguito del decesso di , si costituivano i suoi eredi Parte_7 Controparte_6
. Controparte_7
All'udienza del 20.3.2024, gli appellanti hanno depositato propri conteggi e con ordinanza è stato chiesto alla parte appellata di redigere i propri e di verificare la corrispondenza con quelli di controparte.
Nel corso del giudizio, l'amministrazione appellata ha provveduto a depositare documentazione attestante l'attività svolta, prima e dopo la formale immissione in ruolo da parte dei docenti appellanti.
All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da separato dispositivo del quale si è data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte si è già pronunciata sulle questioni oggetto di causa (vedi sent. n. 181/2023) e il collegio intende dare continuità all'orientamento già espresso perché ne condivide le ragioni. I precedenti vengono qui richiamati in motivazione, anche ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c..
Quanto al diritto alla ricostruzione della carriera, costituisce principio consolidato che l'anzianità di servizio non è uno status, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità, e, pertanto, «l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione» (Cass.
n. 2232/2020).
Ai fini del diritto alla ricostruzione della carriera, parte appellante ha invocato il principio di non discriminazione: secondo la Clausola 1 lett.a dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE, l'obiettivo dell'Accordo medesimo risiede nel miglioramento della qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il principio di non discriminazione;
pertanto la successiva Clausola 4 (“Principio di non discriminazione”) stabilisce, ai relativi punti 1 e 4, che :“
1.Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. (…) 4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quanto criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”. L'art. 485 del d. lgs. n. 297/1994, rubricato “Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera”, prevede che al personale docente il servizio prestato presso le scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo.
L'art. 489 del d.lgs. n. 297/1994 rubricato “Periodi di servizio utili al riconoscimento”, così dispone:
“Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”.
L'art. 11, co. 14 L. n. 124/1999 stabilisce che “Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
Con la sentenza n. 31149/2019, pronunciata a seguito di CGUE in C-446/17, (nella quale era Per_1 in discussione l'applicazione della normativa nazionale appena sopra indicata), la Corte di
Cassazione, da un lato, ha offerto una lettura della sentenza Motter in termini di continuità con la giurisprudenza comunitaria, dall'altro ha richiamato le proprie pronunce e ribadito il principio, ivi evidenziato, secondo il quale la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare.
In particolare, la Suprema Corte ha così precisato:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); Persona_2
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" ( Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo
e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia
5.6.2018, in causa C-677/16, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti Persona_3 pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-
393/11, Bertazzi);
e) la clausola 4 «osta ad una normativa nazionale, ... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive .... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere» ( Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi).
Tali principi hanno trovato conferma nella sentenza della Corte di Giustizia Europea del 20.9.2018 in causa C-446/17, resa in fattispecie riguardante il personale docente cui era stata applicata la Per_1 disciplina di ricostruzione della carriera che qui viene in rilievo, e che pur richiamando i principi sopra esposti ha tuttavia osservato che al fine di «raggiungere un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato» e di evitare
«discriminazioni alla rovescia» è consentito, nel rispetto del principio del pro rata temporis, tener conto dei periodi di servizio prestati in misura non integrale, fermo però restando che al momento dell'assunzione come dipendente pubblico di ruolo deve essere valorizzata ai fini dell'anzianità anche la carriera pregressa del lavoratore a tempo determinato;
e ha precisato che il riconoscimento non integrale deve comunque trovare fondamento nella necessità di «....rispecchiare le differenze tra
l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti».
La Corte di Giustizia ha stabilito che: “non si può ritenere che una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale consente di tener conto dell'anzianità eccedente i quattro anni maturata nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato solo nella misura dei due terzi, vada oltre quanto è necessario per conseguire gli obiettivi precedentemente esaminati e raggiungere un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso” rimettendo al giudice del rinvio la verifica in concreto della sussistenza delle eterogeneità che secondo il Governo Italiano giustificherebbero la normativa che viene in rilievo nel procedimento principale che “mira, in parte, a rispecchiare le differenze tra
l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti. Il governo italiano sostiene che, a causa dell'eterogeneità di tali situazioni, le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno, vale a dire circa due terzi di un anno scolastico, sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete. Fatta salva la verifica di tali elementi da parte del giudice del rinvio, un siffatto obiettivo appare conforme al principio del «pro rata temporis» cui fa espressamente riferimento la clausola 4, punto 2, dell'accordo quadro”.
Deve escludersi che possa rappresentare “ragione oggettiva” atta a differenziare l'attività di insegnamento prestata dai docenti a tempo determinato ed indeterminato la sola natura temporanea del rapporto in quanto ciò “svuoterebbe di ogni sostanza gli obiettivi della direttiva 1999/70 nonche' dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (Corte di Giustizia, sentenza 18 ottobre 2012, e. altri, da C- Per_4
302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 52).
L'esistenza di diversità ontologiche (tra lavoro a termine e a tempo indeterminato) riferite ad ogni tipo di “supplenza” su organico di fatto trova smentita nell'art. 11, comma 14, L. n.124/1999, che considera “come anno scolastico intero” il “servizio di insegnamento non di ruolo” che “ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”; è dunque la stessa norma che equipara l'esperienza professionale ed il contributo didattico, rispettivamente acquisita e fornito, dai docenti incaricati di supplenza per l'intera durata delle attività didattiche o per l'intero anno scolastico (e a prescindere dall'impiego su organico di fatto o di diritto) a quelli dei colleghi assunti a tempo indeterminato.
Non può poi revocarsi in dubbio che il docente a termine sia tenuto a partecipare, per la durata del suo incarico, a tutte le attività collegiali e dei consigli di classe, interclasse e intersezione, restando irrilevante che l'impiego vari a seconda delle ore di lezione assegnate al supplente e valendo invece il principio per cui il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito. È privo di rilievo anche l'argomento secondo cui il docente a tempo determinato non venga assunto a seguito di concorso. Al riguardo è sufficiente osservare che:
- il “fatto di non avere vinto un concorso amministrativo non può implicare che la ricorrente nel procedimento principale, al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, non si trovasse in una situazione comparabile a quella dei dipendenti pubblici di ruolo, dato che i requisiti stabiliti dalla procedura nazionale di assunzione per titoli mirano appunto a consentire l'immissione in ruolo nella pubblica amministrazione di lavoratori a tempo determinato con un'esperienza professionale che permetta di ritenere che la loro situazione possa essere assimilata a quella dei dipendenti pubblici di ruolo” (sentenza Motter);
-“l'ipotesi secondo cui la qualità delle prestazioni dei docenti neo-assunti a tempo determinato sarebbe inferiore a quella dei vincitori di concorso non appare conciliabile con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato. Inoltre, una simile ipotesi, se risultasse verificata, comporterebbe da parte delle autorità nazionali l'organizzazione di concorsi sufficientemente frequenti al fine di provvedere alle esigenze di assunzione. Orbene, non sembra che ciò accada, dato che ... risulta che i concorsi di selezione sono organizzati sporadicamente, tenendo presente che gli ultimi hanno avuto luogo negli anni 1999, 2012 e
2016. Una situazione del genere ... sembra difficilmente compatibile con la tesi del governo italiano secondo cui le prestazioni dei docenti a tempo determinato sono inferiori a quelle dei docenti a tempo indeterminato assunti mediante concorso” (Corte di Giustizia sentenza 20 settembre 2018).
Più in generale, a giudizio di questa Corte, sono escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici.
L'insussistenza di una pretesa differenza qualitativo/quantitativa della prestazione si desume, altresì, dall'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto del 15 marzo 2001, che attribuisce la
"retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, e che “si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass., Ord. n. 215 de 2018).
Nell'impugnata sentenza si è ritenuto di poter escludere in astratto la sussistenza dell'interesse ad agire sulla scorta del combinato disposto degli artt. 489 T.U. e 11, co. 4, l. n. 124/99.
Questo Collegio non può che dissentire perché per l'ipotesi di supplenze di durata prossima ai 12 mesi il pregiudizio arrecato alla posizione del docente è evidente al momento della immissione in ruolo in conseguenza dell' “abbattimento” di un terzo dei servizi prestati oltre il quarto anno. Sul punto, la citata Cass. n. 31149/2019 ha affermato i seguenti principi:
-affinché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994 “…deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente;
-un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso
l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato;
-nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi…. (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 12 RG 2220/2017
17892/2015);
- si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia;
- qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione.
Il Supremo Collegio ha espressamente escluso che, sulla base della clausola 4, possa pretendersi una commistione di regimi “ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro,
l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare
l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile”.
In generale, poi, non osta all'applicazione dei richiamati principi la circostanza che sia domandato il riconoscimento ai fini della ricostruzione della carriera di rapporti a termine che si collochino temporalmente in data antecedente all'entrata in vigore della direttiva 1999/70/CE perché nella specie viene in rilievo la correttezza del decreto di ricostruzione della carriera adottato dall
[...]
competente nella vigenza della direttiva. CP_3 Occorre allora, sulla scorta dei decreti di ricostruzione della carriera prodotti dai singoli appellanti e della documentazione attestante il loro servizio, come prodotta dal e non contestata, se e CP_1 per quali docenti la ricostruzione della carriera sia lesiva del diritto alla luce dei principi come innanzi espressi, nonché del metodo di conteggio c.d. “naturalistico”.
Parte_1
Il decreto di ricostruzione della carriera n. 2405 Prot. del 21.5.2012, riconosce ai fini giuridici ed economici un'anzianità preruolo di anni 5, mesi 4 e giorni 0.
Dalla documentazione prodotta dal , risulta che l'attività preruolo è pari a giorni 1911, CP_1 corrispondenti ad anni 5, mesi 2 e giorni 26, inferiore quindi a quanto già riconosciuto dal , CP_1 per cui la domanda non può trovare accoglimento.
Parte_10
Il decreto di ricostruzione della carriera n. 2919 Prot. del 25.9.2021, riconosce ai fini giuridici ed economici un'anzianità preruolo di anni 8, mesi 0 e giorni 0.
Dalla documentazione prodotta dal , risulta che l'attività preruolo è pari ad anni 9, mesi 10 CP_1
e giorni 15, superiore quindi a quanto già riconosciuto dal , per cui la domanda deve essere CP_1 accolta.
Parte_2
Il decreto di ricostruzione della carriera n. 306 Prot. del 16.2.2017, riconosce ai fini giuridici ed economici un'anzianità preruolo di anni 11, mesi 4 e giorni 0.
Dalla documentazione prodotta dal , risulta che l'attività preruolo è pari a giorni 5112, CP_1 corrispondenti ad anni 14, mesi 0 e giorni 25, superiore quindi a quanto già riconosciuto dal , CP_1 per cui la domanda deve essere accolta.
Parte_13
Il decreto di ricostruzione della carriera n. 2005 Prot. del 21.2.2020, riconosce ai fini giuridici ed economici un'anzianità preruolo di anni 6, mesi 0 e giorni 0.
Dalla documentazione prodotta dal , risulta che l'attività preruolo è pari a giorni 2047, CP_1 corrispondenti ad anni 5, mesi 7 e giorni 12, inferiore quindi a quanto già riconosciuto dal , CP_1 per cui la domanda non può trovare accoglimento.
Parte_5
Il decreto di ricostruzione della carriera n. 543 Prot. del 5.11.2018, riconosce ai fini giuridici ed economici un'anzianità preruolo di anni 7, mesi 11 e giorni 28.
Dalla documentazione prodotta dal , risulta che l'attività preruolo è pari ad anni 7, mesi 11 CP_1
e giorni 28, superiore quindi a quanto già riconosciuto dal , per cui la domanda deve essere CP_1 accolta.
Parte_7
Il decreto di ricostruzione della carriera n. 168 Prot. del 23.9.2015, riconosce ai fini giuridici ed economici un'anzianità preruolo di anni 6, mesi 8 e giorni 0. Dalla documentazione prodotta dal , risulta che l'attività preruolo è pari a ad anni 4, mesi 5 CP_1
e giorni 26, inferiore quindi a quanto già riconosciuto dal , per cui la domanda non può CP_1 trovare accoglimento.
Parte_9
Il decreto di ricostruzione della carriera n. 317 Prot. del 14.2.2019, riconosce ai fini giuridici ed economici un'anzianità preruolo di anni 6, mesi 8 e giorni 0.
Dalla documentazione prodotta dal , risulta che l'attività preruolo è pari ad anni 8, mesi 2 e CP_1 giorni 15, superiore quindi a quanto già riconosciuto dal , per cui la domanda deve essere CP_1 accolta.
Parte_11
Il decreto di ricostruzione della carriera n. 213 Prot. del 13.7.2010, riconosce ai fini giuridici ed economici un'anzianità preruolo di anni 7, mesi 4 e giorni 0.
Dalla documentazione prodotta dal , risulta che l'attività preruolo è pari ad anni 11, mesi 7 CP_1
e giorni 17, superiore quindi a quanto già riconosciuto dal , per cui la domanda deve essere CP_1 accolta.
Parte_4
Il decreto di ricostruzione della carriera n. 1203 Prot. del 21.2.2018, riconosce ai fini giuridici ed economici un'anzianità preruolo di anni 12, mesi 8 e giorni 0.
Dalla documentazione prodotta dal , risulta che l'attività preruolo è pari a ad anni 7, mesi CP_1
11 e giorni 19, inferiore quindi a quanto già riconosciuto dal , per cui la domanda non può CP_1 trovare accoglimento
Parte_8
Il decreto di ricostruzione della carriera n. 227 Prot. del 15,1,2019, riconosce ai fini giuridici ed economici un'anzianità preruolo di anni 10, mesi 0 e giorni 0.
Dalla documentazione prodotta dal , risulta che l'attività preruolo è pari ad anni 10, mesi 7 CP_1
e giorni 26, superiore quindi a quanto già riconosciuto dal , per cui la domanda deve essere CP_1 accolta.
Parte_3
Il decreto di ricostruzione della carriera n. 185 Prot. del 30.10.2012, riconosce ai fini giuridici ed economici un'anzianità preruolo di anni 10, mesi 8 e giorni 0.
Dalla documentazione prodotta dal , risulta che l'attività preruolo è pari ad anni 15, mesi 0 CP_1
e giorni 24, superiore quindi a quanto già riconosciuto dal , per cui la domanda deve essere CP_1 accolta.
Parte_6
Il decreto di ricostruzione della carriera n. 205 Prot. dell'11.7.2013, riconosce ai fini giuridici ed economici un'anzianità preruolo di anni 6, mesi 0 e giorni 0.
Dalla documentazione prodotta dal , risulta che l'attività preruolo è pari ad anni 6, mesi 10 CP_1
e giorni 19, superiore quindi a quanto già riconosciuto dal , per cui la domanda deve essere CP_1 accolta.
Parte_12
Il decreto di ricostruzione della carriera n. 886 Prot. delL'1.2.2018, riconosce ai fini giuridici ed economici un'anzianità preruolo di anni 0, mesi 0 e giorni 0.
Dalla documentazione prodotta dal , risulta che l'attività preruolo è pari ad anni 0, mesi 5 e CP_1 giorni 21, superiore quindi a quanto già riconosciuto dal , per cui la domanda deve essere CP_1 accolta.
Di conseguenza, previa disapplicazione in parte qua dei rispettivi decreti di ricostruzione della carriera, come innanzi citati, deve essere dichiarato il diritto degli appellanti , Parte_2
, , Parte_3 Parte_5 Parte_6 Parte_8 Parte_9 Parte_10
e , al riconoscimento, ai fini giuridici ed
[...] Parte_11 Parte_12 economici, dell'intero servizio prestato in virtù di contratti a tempo determinato come docenti prima dell'immissione in ruolo nell'entità come innanzi indicata.
L'amministrazione appellata va quindi condannata ad attribuire ai suindicati appellanti la posizione giuridica ed economica prevista dalla normativa anche contrattuale, corrispondente all'anzianità di servizio maturata nei servizi pre-ruolo e in quelli di ruolo, nonché a corrispondere le conseguenti differenze retributive tra quanto percepito e quanto spettante, a far tempo dalla domanda, oltre interessi legali come per legge, il tutto nei limiti della prescrizione quinquennale a decorrere dal deposito del ricorso introduttivo del giudizio.
Va, infatti, accolta l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dal . CP_1
Sul punto, giova osservare che con Ordinanza n. 2232/2020 - in un giudizio intrapreso per la riconoscibilità nella carriera del docente di scuola secondaria di secondo grado, degli anni di insegnamento di ruolo prestati quale docente di scuola materna – la Corte di Cassazione ha affermato che “l'anzianità di servizio non è uno 'status' o un elemento costitutivo di uno 'status' del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità (cfr. Cass., Sez. Un., 28 luglio 1986, n. 4812 cui adde, ex plurimis,
Cass. 19 gennaio 1990, n. 281; Cass. 8 gennaio 1991, n. 71; Cass. 19 gennaio 1999, n. 477; Cass. 23 maggio 2003, n. 8228; Cass. 22 agosto 2003, n. 12354; Cass. 10 settembre 2003, n. 12756; Cass. 27 febbraio 2004, n. 4076; Cass. 12 maggio 2004, n. 9060; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893; Cass. 21 luglio 2009, n. 16958; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893) e pertanto, nella fattispecie, del diritto ad una predeterminata progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità nel servizio di ruolo svolto quale docente di scuola materna.(..) L'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione”. Da tanto consegue che se l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata, la maggiore retribuzione e i maggiori crediti retributivi che si maturano alla cessazione del rapporto di lavoro per effetto della maggiore anzianità di servizio si estinguono se non vengono fatti valere entro il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 e n. 5 cod. civ.
Le spese di lite del doppio grado, nel rapporto fra i predetti appellanti e parte appellata seguono la soccombenza.
Le stesse sono state liquidate in dispositivo tenendo conto dell'assenza di istruttoria orale, nonché della ripetitività delle questioni trattate che hanno trovato costante definizione come dalle citate sentenze della Suprema Corte, nonché del numero di parti assistite dal medesimo difensore (art. 4, comma 2, DM n. 55/2014).
Delle spese va, poi, disposta la distrazione all'Avv. Simona Manca per il primo grado e all'Avv.
Valentina Caricato per il secondo grado, essendosi le stesse dichiarate antistatarie.
Non può, invece, trovare accoglimento l'impugnazione proposta da Parte_1 Parte_13
e (poi proseguita dai suoi eredi
[...] Parte_4 Parte_7 CP_6
, e ), in quanto dalla documentazione acquisita non è
[...] Controparte_7 Controparte_7 emersa la prova che abbiano svolto un servizio preruolo maggiore di quello loro riconosciuto dai decreti di ricostruzione della carriera in atti.
Nel rapporto processuale fra questi ultimi appellanti e l'amministrazione appellata, tenuto conto della difficoltà di ottenere prova dell'effettivo periodo di preruolo svolto, oltre che della scarsa attendibilità in via generale dei decreti di ricostruzione della carriera, le spese di questo grado possono essere integralmente compensate.
La Corte, infine, dà atto che, ai sensi dell'art. 13, co 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti Parte_1 Parte_13
, e quali eredi di
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_7 [...]
, , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_7 Parte_4 quello dovuto dal comma 1 bis dell'art. 13.
Infine, si segnala che per mero errore materiale nel dispositivo della sentenza l'appellante è Pt_3 stata indicata con il nome errato o “ ”, invece che “ ”. Parte_14 Per_5 Parte_3
P.Q.M.
-Visto l'art. 437 c.p.c.,
-definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 26.3.2022 da
, , Parte_1 Parte_15 Parte_2 Parte_13
, , ,
[...] Parte_5 Controparte_6 [...]
, quali eredi di , , Controparte_7 Parte_7 Parte_9
, , , Parte_11 Parte_4 Parte_8
, e , nei confronti Parte_16 Parte_6 Parte_12 [...]
Controparte_8 , in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza
[...]
n. 3156 del 29.9.2021 del Tribunale di Lecce, così provvede:
-accoglie l'appello di e, previa disapplicazione per quanto di ragione dell'art Parte_10
485 d.lgs n. 297/1994 non conforme al diritto dell'Unione, nonché del decreto di ricostruzione della carriera in atti, dichiara il diritto dello stesso al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, della complessiva anzianità maturata nei servizi preruolo, pari ad anni 9, mesi 10 e giorni 15, fatti salvi ulteriori periodi riconosciuti o riconoscibili;
-accoglie l'appello di e, previa disapplicazione per quanto di ragione dell'art 485 Parte_2
d.lgs n. 297/1994 non conforme al diritto dell'Unione, nonché del decreto di ricostruzione della carriera in atti, dichiara il diritto della stessa al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, della complessiva anzianità maturata nei servizi preruolo, pari ad anni 14 e giorni 2, fatti salvi ulteriori periodi riconosciuti o riconoscibili;
-accoglie l'appello di e, previa disapplicazione per quanto di ragione dell'art 485 Parte_5
d.lgs n. 297/1994 non conforme al diritto dell'Unione, nonché del decreto di ricostruzione della carriera in atti, dichiara il diritto della stessa al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, della complessiva anzianità maturata nei servizi preruolo, pari ad anni 7, mesi 11 e giorni 28, fatti salvi ulteriori periodi riconosciuti o riconoscibili;
-accoglie l'appello di e, previa disapplicazione per quanto di ragione dell'art 485 Parte_9
d.lgs n. 297/1994 non conforme al diritto dell'Unione, nonché del decreto di ricostruzione della carriera in atti, dichiara il diritto della stessa al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, della complessiva anzianità maturata nei servizi preruolo, pari ad anni 8, mesi 2 e giorni 15, fatti salvi ulteriori periodi riconosciuti o riconoscibili;
-accoglie l'appello di e, previa disapplicazione per quanto di ragione Parte_11 dell'art 485 d.lgs n. 297/1994 non conforme al diritto dell'Unione, nonché del decreto di ricostruzione della carriera in atti, dichiara il diritto della stessa al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, della complessiva anzianità maturata nei servizi preruolo, pari ad anni 11, mesi 7 e giorni 17, fatti salvi ulteriori periodi riconosciuti o riconoscibili;
-accoglie l'appello di e, previa disapplicazione per quanto di ragione dell'art 485 d.lgs Parte_8
n. 297/1994 non conforme al diritto dell'Unione, nonché del decreto di ricostruzione della carriera in atti, dichiara il diritto della stessa al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, della complessiva anzianità maturata nei servizi preruolo, pari ad anni 10, mesi 7 e giorni 26, fatti salvi ulteriori periodi riconosciuti o riconoscibili;
-accoglie l'appello di e, previa disapplicazione per quanto di ragione dell'art 485 Parte_17
d.lgs n. 297/1994 non conforme al diritto dell'Unione, nonché del decreto di ricostruzione della carriera in atti, dichiara il diritto della stessa al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, della complessiva anzianità maturata nei servizi preruolo, pari ad anni 15 e giorni 24, fatti salvi ulteriori periodi riconosciuti o riconoscibili;
-accoglie l'appello di e, previa disapplicazione per quanto di ragione dell'art 485 d.lgs Parte_6
n. 297/1994 non conforme al diritto dell'Unione, nonché del decreto di ricostruzione della carriera in atti, dichiara il diritto della stessa al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, della complessiva anzianità maturata nei servizi preruolo, pari ad anni 6, mesi 10 e giorni 19, fatti salvi ulteriori periodi riconosciuti o riconoscibili;
-accoglie l'appello di e, previa disapplicazione per quanto di ragione dell'art 485 d.lgs Parte_12
n. 297/1994 non conforme al diritto dell'Unione, nonché del decreto di ricostruzione della carriera in atti, dichiara il diritto della stessa al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, della complessiva anzianità maturata nei servizi preruolo, pari a mesi 5 e giorni 21, fatti salvi ulteriori periodi riconosciuti o riconoscibili.
Per l'effetto, condanna l'Amministrazione appellata ad attribuire ai suindicati appellanti la posizione giuridica ed economica prevista dalla normativa anche contrattuale, corrispondente all'anzianità di servizio maturata nei servizi pre-ruolo e in quelli di ruolo, nonché a corrispondere le conseguenti differenze retributive tra quanto percepito e quanto spettante, a far tempo dalla domanda, oltre interessi legali come per legge.
Rigetta l'appello proposto da , , Parte_1 Parte_13 Controparte_6 CP_7
e , quali eredi di , .
[...] Controparte_7 Parte_7 Parte_4
Condanna la parte appellata al pagamento, in favore di Parte_15 Parte_2
, Parte_5 Parte_9 Parte_11 Parte_8 Parte_16
e , delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate in €
[...] Parte_6 Parte_12
8.500,00 per il primo grado, e in € 9.000,00 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione delle spese di primo grado in favore dell'Avv.
Simona Manca e di quelle di secondo grado in favore di Avv. Valentina Caricato.
Compensa le spese fra , , Parte_1 Parte_13 Controparte_6 Controparte_7
e , quali eredi di , e parte appellata. Controparte_7 Parte_7 Parte_4
Ai sensi dell'art. 13, co 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti , Parte_1 Parte_13
, e , quali eredi di , Controparte_6 Controparte_7 Controparte_7 Parte_7 [...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto dal comma Parte_4
1 bis dell'art. 13.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni. Così deciso in Lecce il 16 aprile 2025.
Il Giudice ausiliario estensore
Avv. Domenico Monterisi
Il Presidente
Dott.ssa Caterina Mainolfi