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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 25/03/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5252 del 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5252 del 2020 promossa da:
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Roberta Parte_1 C.F._1
Di Giuliomaria e dell'Avv. Anna Scifoni ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore in Velletri (RM), via E. Zauli Sayani n. 4, e presso lo studio del secondo difensore in
Velletri (RM), Viale Roma, 110, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE contro
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Davide Controparte_1 C.F._2
Ciccarone e dell'Avv. Mario Antinucci ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma,
Viale Angelico, n. 103, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede.
Oggetto del processo: sentenza parziale di separazione personale dei coniugi.
Conclusioni rassegnate dalle parti in sede di udienza di p.c. tenuta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.: per parte ricorrente: “Precisa le conclusioni sullo status chiedendo emettersi sentenza parziale sullo status ( dichiarando di rinunciare sin da ora ai termini di cui all'art 190 c.p.c. sul punto )”;
Pagina 1 per parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Latina adito pronunciare la separazione personale del Sig. dalla Sig.ra > e – chiedendo la Controparte_1 Parte_1
decisione sullo status – rinunzia ai termini per il deposito degli scritti conclusionali ove vi siano identiche conclusioni e richiesta avversarie.”
IN FATTO E IN DIRITTO.
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al Pm il quale non ha formulato osservazioni.
La causa è stata trattenuta in decisione sullo status senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c., stante la rinuncia delle parti.
***
Preliminarmente si rileva che l'Avv. Anna Scifoni si è costituita “in surroga” dell'Avv. Roberta Di
Giuliomaria per la ricorrente, tuttavia, non si rinvengono agli atti né una rinuncia al mandato da parte del suddetto difensore, né una revoca da parte della ricorrente, sicché quest'ultima risulta difesa da entrambi i difensori.
Ciò premesso, il Collegio ritiene la domanda di separazione personale dei coniugi meritevole di accoglimento.
Il matrimonio con rito religioso contratto in NZ di Roma (RM) in data 20 agosto 2016 è comprovato dall'estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio rilasciato dal Comune di
Cisterna di Latina (LT), agli atti, da cui risulta che il matrimonio è stato trascritto al Registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n. 39, parte II, serie B, anno 2016 e che le parti hanno scelto il regime di separazione dei beni.
La volontà manifestata dalle parti, il fallito tentativo di conciliazione in sede presidenziale e quanto allegato e prodotto dalle parti, convincono il Collegio della intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Deve, pertanto, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Si rileva che l'estratto per riassunto del registro degli atti di matrimonio prodotto dalle parti è stato rilasciato dal Comune di Cisterna di Latina (LT), ente diverso dal Comune di NZ di Roma
(RM), dove il matrimonio è stato celebrato, ragione che impone di onorare le parti del deposito dell'estratto di matrimonio del Comune di NZ di Roma (RM), al fine di consentire alla cancelleria, al passaggio in giudicato, di effettuare idonea comunicazione per l'annotazione della presente sentenza nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di NZ di Roma (RM).
La causa va rimessa sul ruolo come da separata contestuale ordinanza
P.Q.M.
Pagina 2 Il Tribunale di Latina, non definitivamente pronunciando, sulla causa r.g. n. 5252 del 2020, così provvede:
a) dichiara la separazione personale di e , che hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio con rito religioso in NZ di Roma (RM) in data 20 agosto 2016.
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NZ di Roma (RM), Comune di celebrazione del matrimonio, di procedere all'annotazione della sentenza.
c) Spese al definitivo.
d) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NZ di Roma (RM) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Onera le parti di depositare con sollecitudine l'estratto per riassunto del registro degli atti di matrimonio del comune di NZ di Roma (RM), al fine di consentire la trasmissione della sentenza e la relativa annotazione, all'Ufficiale di stato civile del suddetto Comune ove il matrimonio è stato celebrato.
Così deciso in Latina nella Camera di Consiglio del 19 marzo 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5252 del 2020 promossa da:
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Roberta Parte_1 C.F._1
Di Giuliomaria e dell'Avv. Anna Scifoni ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore in Velletri (RM), via E. Zauli Sayani n. 4, e presso lo studio del secondo difensore in
Velletri (RM), Viale Roma, 110, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE contro
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Davide Controparte_1 C.F._2
Ciccarone e dell'Avv. Mario Antinucci ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma,
Viale Angelico, n. 103, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede.
Oggetto del processo: sentenza parziale di separazione personale dei coniugi.
Conclusioni rassegnate dalle parti in sede di udienza di p.c. tenuta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.: per parte ricorrente: “Precisa le conclusioni sullo status chiedendo emettersi sentenza parziale sullo status ( dichiarando di rinunciare sin da ora ai termini di cui all'art 190 c.p.c. sul punto )”;
Pagina 1 per parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Latina adito pronunciare la separazione personale del Sig. dalla Sig.ra > e – chiedendo la Controparte_1 Parte_1
decisione sullo status – rinunzia ai termini per il deposito degli scritti conclusionali ove vi siano identiche conclusioni e richiesta avversarie.”
IN FATTO E IN DIRITTO.
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al Pm il quale non ha formulato osservazioni.
La causa è stata trattenuta in decisione sullo status senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c., stante la rinuncia delle parti.
***
Preliminarmente si rileva che l'Avv. Anna Scifoni si è costituita “in surroga” dell'Avv. Roberta Di
Giuliomaria per la ricorrente, tuttavia, non si rinvengono agli atti né una rinuncia al mandato da parte del suddetto difensore, né una revoca da parte della ricorrente, sicché quest'ultima risulta difesa da entrambi i difensori.
Ciò premesso, il Collegio ritiene la domanda di separazione personale dei coniugi meritevole di accoglimento.
Il matrimonio con rito religioso contratto in NZ di Roma (RM) in data 20 agosto 2016 è comprovato dall'estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio rilasciato dal Comune di
Cisterna di Latina (LT), agli atti, da cui risulta che il matrimonio è stato trascritto al Registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n. 39, parte II, serie B, anno 2016 e che le parti hanno scelto il regime di separazione dei beni.
La volontà manifestata dalle parti, il fallito tentativo di conciliazione in sede presidenziale e quanto allegato e prodotto dalle parti, convincono il Collegio della intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Deve, pertanto, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Si rileva che l'estratto per riassunto del registro degli atti di matrimonio prodotto dalle parti è stato rilasciato dal Comune di Cisterna di Latina (LT), ente diverso dal Comune di NZ di Roma
(RM), dove il matrimonio è stato celebrato, ragione che impone di onorare le parti del deposito dell'estratto di matrimonio del Comune di NZ di Roma (RM), al fine di consentire alla cancelleria, al passaggio in giudicato, di effettuare idonea comunicazione per l'annotazione della presente sentenza nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di NZ di Roma (RM).
La causa va rimessa sul ruolo come da separata contestuale ordinanza
P.Q.M.
Pagina 2 Il Tribunale di Latina, non definitivamente pronunciando, sulla causa r.g. n. 5252 del 2020, così provvede:
a) dichiara la separazione personale di e , che hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio con rito religioso in NZ di Roma (RM) in data 20 agosto 2016.
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NZ di Roma (RM), Comune di celebrazione del matrimonio, di procedere all'annotazione della sentenza.
c) Spese al definitivo.
d) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NZ di Roma (RM) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Onera le parti di depositare con sollecitudine l'estratto per riassunto del registro degli atti di matrimonio del comune di NZ di Roma (RM), al fine di consentire la trasmissione della sentenza e la relativa annotazione, all'Ufficiale di stato civile del suddetto Comune ove il matrimonio è stato celebrato.
Così deciso in Latina nella Camera di Consiglio del 19 marzo 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti
Pagina 3