Art. 2.
Alle merci ammesse alla esportazione temporanea per essere
lavorate, giusta la tabella II, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono aggiunte le seguenti:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Alle merci ammesse alla esportazione temporanea per essere
lavorate, giusta la tabella II, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono aggiunte le seguenti:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----