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Articolo 3 della Legge 4 giugno 1962, n. 602
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Legge 4 giugno 1962, n. 602
Articolo 3 della Legge 4 giugno 1962, n. 602
Versione
19 luglio 1962
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 19 luglio 1962
Vedi fonte istituzionale
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