Articolo 3 della Legge 4 giugno 1962, n. 602
Articolo 2
Versione
19 luglio 1962
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 19 luglio 1962