TAR Catania, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 31
TAR
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Accolto
    Inadempimento della sentenza

    Il Collegio ritiene provato l'inadempimento in virtù della mancata costituzione dell'ASP intimata e del suo silenzio sul punto, applicando il principio di diritto in tema di prova del fatto non specificamente contestato.

  • Rigettato
    Condanna ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e) cpa

    La domanda è disattesa in quanto la previsione del meccanismo surrogatorio alla scadenza del termine concesso all'amministrazione rende non necessaria tale condanna, essendo previsto un meccanismo di rapida eliminazione dell'inerzia.

  • Accolto
    Condanna alle spese di lite

    Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate tenendo conto dell'assenza di questioni di diritto e della connotazione seriale del contenzioso.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, il 5 gennaio 2026, con relatore il dott. Diego Spampinato. La parte ricorrente ha richiesto l'ottemperanza a una precedente sentenza del TAR, sostenendo che l'ASP non avesse adempiuto completamente agli obblighi di ostensione documentale imposti. In particolare, la ricorrente ha evidenziato un parziale adempimento da parte dell'ASP, limitato a pochi documenti, e ha chiesto la condanna dell'ente al pagamento delle spese legali.

Il giudice ha accolto la richiesta di ottemperanza, ordinando all'ASP di adottare i provvedimenti necessari entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Ha ritenuto provato il parziale inadempimento dell'ASP, considerando la mancata costituzione in giudizio come un silenzio significativo. Tuttavia, ha rigettato la domanda di condanna ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e) del codice del processo amministrativo, ritenendo sufficiente il meccanismo di nomina di un Commissario ad acta per garantire l'esecuzione della sentenza. Infine, ha condannato l'ASP al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 31
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 31
    Data del deposito : 5 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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