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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 06/12/2025, n. 1552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1552 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice designato dott. IR NO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4001/2019 del R.G.A.C., trattenuta in decisione il 3/12/2025 senza assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., vertente tra Parte_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a
[...] P.IVA_1
Maddaloni (CE), in Via Maddaloni Superiore loc. S. Michele, difesa dall'avv. Battista Di Matteo, e
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con sede a Bologna, in Via Stalingrado n. 45, difesa dall'avv. Claudio Erasmi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 702 bis c.p.c. del 4/11/2019 la ha agito dinanzi al Parte_1
Tribunale di Cassino per ottenere la condanna della a versarle l'indennizzo Controparte_1
a suo dire dovuto in conseguenza di un incendio avvenuto nella notte del 28/3/2016. A sostegno dei proprio assunti l'istante ha premesso che l'evento aveva riguardato l'autobetoniera Mercedes targata
BC567EZ e l'autobetoniera IV AG targata DP634XS. Ha fatto presente, nello stesso tempo, che la refusione dei danni riportati nell'incidente dai due mezzi, divenuti inservibili, rientrava a pieno titolo nella copertura oggetto del contratto assicurativo stipulata dalle parti. Secondo la Parte_1
in particolare, le autobetoniere, del valore commerciale, rispettivamente, di € 145.000,00 e
[...]
€ 110.000,00 alla data del sinistro, sarebbero state assicurate entrambe per € 155.000,00 senza franchigia. Sul rilievo dell'infruttuosità di tutti i tentativi finalizzati a conseguire l'importo dovuto in via stragiudiziale la società ha chiesto che le siano riconosciuti € 300.000,00, oltre a interessi legali e a rivalutazione monetaria, e il rimborso di tutti gli oneri processuali, da distrarre al difensore antistatario.
***
Costituita con comparsa del 22/12/2020, la non ha contestato l'esistenza Controparte_1 della garanzia invocata dalla Ha rilevato, nondimeno, che l'attrice non Parte_1 aveva fornito i documenti necessari alla gestione della pratica né si era curata di mettere a disposizione gli autocarri per lo svolgimento delle relative perizie. Ferme tali censure, la convenuta ha precisato che le autobetoniere erano state assicurate per € 100.000,00 (la Mercedes) e € 120.000,00 (la IV); che in entrambi i casi erano stati previsti uno scoperto del 15% e una franchigia di € 750,00; che i veicoli incendiati, in ogni caso, avevano un valore economico assai inferiore a quello assicurato, versando alla data del sinistro in condizioni di vetustà. Alla luce di quanto precede la ha Controparte_1 concluso per il rigetto della domanda;
in subordine, per la limitazione dell'eventuale condanna a quanto stabilito dalle condizioni di polizza;
anche in questo caso con vittoria di spese, competenze e onorari.
***
All'udienza del 27/1/2021 il Tribunale ha disposto la prosecuzione del procedimento nelle forme ordinarie. Dopo l'espletamento delle prove testimoniali il dott. è stato nominato consulente tecnico Testimone_1
d'ufficio per determinare il valore dei mezzi assicurati. Esaurita l'istruttoria con l'acquisizione della perizia, il 3/12/2025 la causa è stata trattenuta in decisione senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della lite, il Tribunale reputa che le richieste di condanna della possano essere accolte nei soli limiti di seguito individuati. Parte_1
Occorre considerare, al riguardo, che la descrizione della dinamica del sinistro riportata nell'atto di citazione ha trovato conferma nella testimonianza resa dal signor in corso di causa. Testimone_2
All'udienza del 12/2/2025 l'uomo ha dichiarato che l'incendio si era verificato qualche giorno dopo la
Pasqua del 2016 e che aveva coinvolto i mezzi indicati dall'attrice, pressoché distrutti dalle fiamme.
Non vi sono elementi che depongano nel senso della falsità o dell'inattendibilità della testimonianza.
Nessun altro elemento induce a ritenere che l'incendio sia riconducibile a dolo o colpa grave dell'attrice.
Come anticipato, la non ha contestato la copertura assicurativa dei mezzi. Controparte_1
Non vi è dubbio, quindi, che la compagnia debba indennizzare l'attrice ai sensi delle condizioni di polizza.
***
Ai fini della quantificazione degli importi spettanti alla si osserva che in Parte_1 forza dell'art. 1908 c.c. nell'accertamento del danno non è possibile attribuire alle due autobetoniere incendiate un valore superiore rispetto a quello che avevano al momento della verificazione del sinistro.
La perizia del dott. – adeguatamente motivata e priva di vizi logico-giuridici- attesta che nel Tes_1 marzo del 2016 il veicolo Mercedes, sui cui era montata una pompa CIFA Invetta, valeva € 84.000,00, comprensivi dei ricavi che la società avrebbe potuto trarre dalla vendita del relitto, pari a € 3.500,00).
Il valore della autobetoniera IV corrispondeva, invece, a € 77.707,00. A tale cifra si sarebbero dovuti sottrarre € 8.500,00, imputabili ancora una volta ai ricavi attesi dalla rivendita sul mercato del relitto.
La diminuzione patrimoniale subita dall'istante a seguito dell'incendio dei due mezzi si sarebbe dovuta quantificare in € 149.707,00 (€ 80.500,00 per il veicolo Mercedes, € 69.207,00 per il veicolo IV).
Le condizioni di polizza prodotte dalla convenuta prevedono che la garanzia avrebbe operato fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 155.000,00 senza franchigie o scoperti in ipotesi di incendio.
Se ne desume che ha titolo per pretendere l'intero valore dei veicoli. Parte_1
***
L'appartenenza delle obbligazioni insoddisfatte alla categoria dei debiti di valore (v. Cass. 23/03/1995, n.
3388) implica che spettino all'attrice la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma dovuta a decorrere dalla data dell'incendio secondo il sistema di computo delineato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 1712/1995. In base al criterio di calcolo indicato nella pronuncia gli accessori equivalgono a € 53.685,81 (€ 20.899,98 per interessi, € 32.785,83 per rivalutazione).
L'importo dovuto dalla convenuta ammonta in totale a € 203.392,81 (€ 149.707,00 + € 53.685,81).
***
Sulla cifra decorrono ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza a quella del saldo.
***
Secondo soccombenza, la è tenuta al pagamento degli oneri processuali, Controparte_1 stimabili in base ai parametri contemplati dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra €
52.001,00 e € 260.000,00 di non elevata complessità in € 8.186,00 (€ 786,00,00 per esborsi, € 1.300,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase di trattazione, € 2.200,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge, da distrarre al difensore antistatario. Restano a carico della società le spese di consulenza tecnica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4001/2019 del R.G.A.C., disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, condanna a Controparte_1 corrispondere a a titolo di indennizzo per i danni derivanti Parte_1 dall'incendio indicato in motivazione, la somma omnicomprensiva di € 203.392,81, oltre a interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza a quella del pagamento;
➢ condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 degli oneri processuali, stimabili nella misura di € 8.186,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge, da distrarre nei confronti del difensore antistatario;
➢ pone a carico di il pagamento degli oneri di consulenza tecnica. Controparte_1
Cassino, 6/12/2025
il giudice
IR NO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice designato dott. IR NO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4001/2019 del R.G.A.C., trattenuta in decisione il 3/12/2025 senza assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., vertente tra Parte_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a
[...] P.IVA_1
Maddaloni (CE), in Via Maddaloni Superiore loc. S. Michele, difesa dall'avv. Battista Di Matteo, e
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con sede a Bologna, in Via Stalingrado n. 45, difesa dall'avv. Claudio Erasmi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 702 bis c.p.c. del 4/11/2019 la ha agito dinanzi al Parte_1
Tribunale di Cassino per ottenere la condanna della a versarle l'indennizzo Controparte_1
a suo dire dovuto in conseguenza di un incendio avvenuto nella notte del 28/3/2016. A sostegno dei proprio assunti l'istante ha premesso che l'evento aveva riguardato l'autobetoniera Mercedes targata
BC567EZ e l'autobetoniera IV AG targata DP634XS. Ha fatto presente, nello stesso tempo, che la refusione dei danni riportati nell'incidente dai due mezzi, divenuti inservibili, rientrava a pieno titolo nella copertura oggetto del contratto assicurativo stipulata dalle parti. Secondo la Parte_1
in particolare, le autobetoniere, del valore commerciale, rispettivamente, di € 145.000,00 e
[...]
€ 110.000,00 alla data del sinistro, sarebbero state assicurate entrambe per € 155.000,00 senza franchigia. Sul rilievo dell'infruttuosità di tutti i tentativi finalizzati a conseguire l'importo dovuto in via stragiudiziale la società ha chiesto che le siano riconosciuti € 300.000,00, oltre a interessi legali e a rivalutazione monetaria, e il rimborso di tutti gli oneri processuali, da distrarre al difensore antistatario.
***
Costituita con comparsa del 22/12/2020, la non ha contestato l'esistenza Controparte_1 della garanzia invocata dalla Ha rilevato, nondimeno, che l'attrice non Parte_1 aveva fornito i documenti necessari alla gestione della pratica né si era curata di mettere a disposizione gli autocarri per lo svolgimento delle relative perizie. Ferme tali censure, la convenuta ha precisato che le autobetoniere erano state assicurate per € 100.000,00 (la Mercedes) e € 120.000,00 (la IV); che in entrambi i casi erano stati previsti uno scoperto del 15% e una franchigia di € 750,00; che i veicoli incendiati, in ogni caso, avevano un valore economico assai inferiore a quello assicurato, versando alla data del sinistro in condizioni di vetustà. Alla luce di quanto precede la ha Controparte_1 concluso per il rigetto della domanda;
in subordine, per la limitazione dell'eventuale condanna a quanto stabilito dalle condizioni di polizza;
anche in questo caso con vittoria di spese, competenze e onorari.
***
All'udienza del 27/1/2021 il Tribunale ha disposto la prosecuzione del procedimento nelle forme ordinarie. Dopo l'espletamento delle prove testimoniali il dott. è stato nominato consulente tecnico Testimone_1
d'ufficio per determinare il valore dei mezzi assicurati. Esaurita l'istruttoria con l'acquisizione della perizia, il 3/12/2025 la causa è stata trattenuta in decisione senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della lite, il Tribunale reputa che le richieste di condanna della possano essere accolte nei soli limiti di seguito individuati. Parte_1
Occorre considerare, al riguardo, che la descrizione della dinamica del sinistro riportata nell'atto di citazione ha trovato conferma nella testimonianza resa dal signor in corso di causa. Testimone_2
All'udienza del 12/2/2025 l'uomo ha dichiarato che l'incendio si era verificato qualche giorno dopo la
Pasqua del 2016 e che aveva coinvolto i mezzi indicati dall'attrice, pressoché distrutti dalle fiamme.
Non vi sono elementi che depongano nel senso della falsità o dell'inattendibilità della testimonianza.
Nessun altro elemento induce a ritenere che l'incendio sia riconducibile a dolo o colpa grave dell'attrice.
Come anticipato, la non ha contestato la copertura assicurativa dei mezzi. Controparte_1
Non vi è dubbio, quindi, che la compagnia debba indennizzare l'attrice ai sensi delle condizioni di polizza.
***
Ai fini della quantificazione degli importi spettanti alla si osserva che in Parte_1 forza dell'art. 1908 c.c. nell'accertamento del danno non è possibile attribuire alle due autobetoniere incendiate un valore superiore rispetto a quello che avevano al momento della verificazione del sinistro.
La perizia del dott. – adeguatamente motivata e priva di vizi logico-giuridici- attesta che nel Tes_1 marzo del 2016 il veicolo Mercedes, sui cui era montata una pompa CIFA Invetta, valeva € 84.000,00, comprensivi dei ricavi che la società avrebbe potuto trarre dalla vendita del relitto, pari a € 3.500,00).
Il valore della autobetoniera IV corrispondeva, invece, a € 77.707,00. A tale cifra si sarebbero dovuti sottrarre € 8.500,00, imputabili ancora una volta ai ricavi attesi dalla rivendita sul mercato del relitto.
La diminuzione patrimoniale subita dall'istante a seguito dell'incendio dei due mezzi si sarebbe dovuta quantificare in € 149.707,00 (€ 80.500,00 per il veicolo Mercedes, € 69.207,00 per il veicolo IV).
Le condizioni di polizza prodotte dalla convenuta prevedono che la garanzia avrebbe operato fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 155.000,00 senza franchigie o scoperti in ipotesi di incendio.
Se ne desume che ha titolo per pretendere l'intero valore dei veicoli. Parte_1
***
L'appartenenza delle obbligazioni insoddisfatte alla categoria dei debiti di valore (v. Cass. 23/03/1995, n.
3388) implica che spettino all'attrice la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma dovuta a decorrere dalla data dell'incendio secondo il sistema di computo delineato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 1712/1995. In base al criterio di calcolo indicato nella pronuncia gli accessori equivalgono a € 53.685,81 (€ 20.899,98 per interessi, € 32.785,83 per rivalutazione).
L'importo dovuto dalla convenuta ammonta in totale a € 203.392,81 (€ 149.707,00 + € 53.685,81).
***
Sulla cifra decorrono ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza a quella del saldo.
***
Secondo soccombenza, la è tenuta al pagamento degli oneri processuali, Controparte_1 stimabili in base ai parametri contemplati dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra €
52.001,00 e € 260.000,00 di non elevata complessità in € 8.186,00 (€ 786,00,00 per esborsi, € 1.300,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase di trattazione, € 2.200,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge, da distrarre al difensore antistatario. Restano a carico della società le spese di consulenza tecnica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4001/2019 del R.G.A.C., disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, condanna a Controparte_1 corrispondere a a titolo di indennizzo per i danni derivanti Parte_1 dall'incendio indicato in motivazione, la somma omnicomprensiva di € 203.392,81, oltre a interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza a quella del pagamento;
➢ condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 degli oneri processuali, stimabili nella misura di € 8.186,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge, da distrarre nei confronti del difensore antistatario;
➢ pone a carico di il pagamento degli oneri di consulenza tecnica. Controparte_1
Cassino, 6/12/2025
il giudice
IR NO