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Sentenza 18 luglio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/07/2024, n. 29138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29138 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA EL nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/03/2024 del GIP TRIBUNALE di COMO udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette le conclusioni del PG RAFFAELE GARGIULO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso ticorso deciso ex art.611 c.p,pj RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'impugnato provvedimento il giudice per le indagini preliminari di Como ha rigettato l'istanza d. restituzione della somma di e 9.050 oggetto di sequestro probatorio disposto dal pubblico ministero nell'ambito di una indagine a carico dell'indagato. 2. Con il ricorso vengono formulati sette motivi. Con il primo motivo si deduce l'incompetenza territoriale del Tribunale di Como a favore di Ravenna. Il denaro rinvenuto in Ravenna presso l'abitazione dell'indagato non è in alcun modo collegato al riciclaggio contestato nel procedimento n. 6772/2018 RGNR presso la Procura di Como quanto alla detenzione (e commercio) di stupefacente rinvenuto a Ravenna. Il secondo motivo deduce violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), in relazione agli artt. 648 e 648-quater c.p.), Il Gip ha indicato il reato di ricettazione di cui all'art. 648 c.p. e non anche quello di riciclaggio. L'art.648-quater c.p., utilizzato per mantenere la confisca, 'tiene' il secondo ma non la prima. Il terzo motivo concerne violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. e 253, comma 1, c.p.p.) in relazione all'onere motivazionale, non soddisfatto nel caso giacché il fumus delicti deve essere basato su elementi concreti e non su mere congetture. Penale Sent. Sez. 2 Num. 29138 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 19/06/2024 Ulteriore violazione di legge è alla base anche del quarto motivo, per carenza di ragionevolezza temporale del vincolo ablativo, cioè di una congruenza tra il fatto e la misura, venendo altrimenti meno la funzione della stessa. Col quinto motivo, si lamenta la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza del vincolo di pertinenzialità tra il reato e il denaro sequestrato, ex art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. Col sesto motivo, il difensore deduce assenza di motivazione sulla necessità di mantenere il vincolo, ex art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. Infine, col settimo motivo, il difensore deduce omessa motivazione in ordine alla doglianza difensiva relativa alla provenienza lecita del denaro. La difesa aveva dimostrato la capacità reddituale dell'indagato e della sua consorte, lavoratori con redditi complessivi superiori ai € 40.000,00 annui, tali da giustificare il peculio trovato in casa. 4. Con memoria inviata per PEC, il Sostituto Procuratore Generale, Raffaele Gargiulo ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 5. Il primo motivo di ricorso, attinente alla competenza territoriale, non può trovare accoglimento in quanto formulato solamente in questa fase, in spregio al principio devolutivo, ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, c. p. p. 6. Va invece accolto il ricorso in relazione 'atmerito, giacché non risulta chiaro dal testo del provvedimento impugnato quale sia il contenuto del vincolo applicato e la sua funzione. A fronte di un importo già soggetto a sequestro preventivo nell'ambito del processo AT (per detenzione illecita di sostanza stupefacente), il mantenimento di un vincolo reale sulla stessa res per una ragione differente (ex art.648-quater c.p.) risulta non giustificata e contraddittoria. Non giustificata, poiché si applica la misura di sicurezza introdotta in materia di riciclaggio ad una presunta ipotesi di ricettazione che non è in grado di reggerla (l'art.648-quater c.p. circoscrive l'applicabilità del vincolo, in vista della confisca, al prodotto o al profitto di 'uno dei delitti previsti dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 i ma non dell'art.648 c.p.). Contraddittoria, poiché non si spiega come sia possibile 'raddoppiare' il vincolo in base a due ipotesi di reato tra di loro inconciliabili ponendo una sorta di equivalenza tra, da un lato, il profitto del reato di detenzione a fini di spaccio commesso da ultimo in Ravenna e, dall'altro, la pecunia sceleris di una ricettazione risalente nel tempo e commessa in Provincia di Como. Tanto più che i due piani paiono confondersi laddove nel provvedimento (pg.3) si ravvisa "un importante elemento probatorio" della ricettazione 'comasca', risalente secondo la contestazione a quattro anni prima, nel rinvenimento del denaro sequestrato in occasione del recente sequestro di stupefacente. 7. Sui menzionati aspetti è necessaria pertanto una rivalutazione, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, con assorbimento degli ulteriori. Il provvedimento va annullato, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Como, competente ex art. 324,comma 5, c.p.p. 4
P.Q.M.
2 annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Como competente ai sensi dell'art.324 comma 5 c.p.p.. Così Øciso in Roma, 19 giugno 2024 Il Cons liere re tore Il Presidente France co OR Andrea Pe le ino(
lette le conclusioni del PG RAFFAELE GARGIULO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso ticorso deciso ex art.611 c.p,pj RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'impugnato provvedimento il giudice per le indagini preliminari di Como ha rigettato l'istanza d. restituzione della somma di e 9.050 oggetto di sequestro probatorio disposto dal pubblico ministero nell'ambito di una indagine a carico dell'indagato. 2. Con il ricorso vengono formulati sette motivi. Con il primo motivo si deduce l'incompetenza territoriale del Tribunale di Como a favore di Ravenna. Il denaro rinvenuto in Ravenna presso l'abitazione dell'indagato non è in alcun modo collegato al riciclaggio contestato nel procedimento n. 6772/2018 RGNR presso la Procura di Como quanto alla detenzione (e commercio) di stupefacente rinvenuto a Ravenna. Il secondo motivo deduce violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), in relazione agli artt. 648 e 648-quater c.p.), Il Gip ha indicato il reato di ricettazione di cui all'art. 648 c.p. e non anche quello di riciclaggio. L'art.648-quater c.p., utilizzato per mantenere la confisca, 'tiene' il secondo ma non la prima. Il terzo motivo concerne violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. e 253, comma 1, c.p.p.) in relazione all'onere motivazionale, non soddisfatto nel caso giacché il fumus delicti deve essere basato su elementi concreti e non su mere congetture. Penale Sent. Sez. 2 Num. 29138 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 19/06/2024 Ulteriore violazione di legge è alla base anche del quarto motivo, per carenza di ragionevolezza temporale del vincolo ablativo, cioè di una congruenza tra il fatto e la misura, venendo altrimenti meno la funzione della stessa. Col quinto motivo, si lamenta la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza del vincolo di pertinenzialità tra il reato e il denaro sequestrato, ex art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. Col sesto motivo, il difensore deduce assenza di motivazione sulla necessità di mantenere il vincolo, ex art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. Infine, col settimo motivo, il difensore deduce omessa motivazione in ordine alla doglianza difensiva relativa alla provenienza lecita del denaro. La difesa aveva dimostrato la capacità reddituale dell'indagato e della sua consorte, lavoratori con redditi complessivi superiori ai € 40.000,00 annui, tali da giustificare il peculio trovato in casa. 4. Con memoria inviata per PEC, il Sostituto Procuratore Generale, Raffaele Gargiulo ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 5. Il primo motivo di ricorso, attinente alla competenza territoriale, non può trovare accoglimento in quanto formulato solamente in questa fase, in spregio al principio devolutivo, ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, c. p. p. 6. Va invece accolto il ricorso in relazione 'atmerito, giacché non risulta chiaro dal testo del provvedimento impugnato quale sia il contenuto del vincolo applicato e la sua funzione. A fronte di un importo già soggetto a sequestro preventivo nell'ambito del processo AT (per detenzione illecita di sostanza stupefacente), il mantenimento di un vincolo reale sulla stessa res per una ragione differente (ex art.648-quater c.p.) risulta non giustificata e contraddittoria. Non giustificata, poiché si applica la misura di sicurezza introdotta in materia di riciclaggio ad una presunta ipotesi di ricettazione che non è in grado di reggerla (l'art.648-quater c.p. circoscrive l'applicabilità del vincolo, in vista della confisca, al prodotto o al profitto di 'uno dei delitti previsti dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 i ma non dell'art.648 c.p.). Contraddittoria, poiché non si spiega come sia possibile 'raddoppiare' il vincolo in base a due ipotesi di reato tra di loro inconciliabili ponendo una sorta di equivalenza tra, da un lato, il profitto del reato di detenzione a fini di spaccio commesso da ultimo in Ravenna e, dall'altro, la pecunia sceleris di una ricettazione risalente nel tempo e commessa in Provincia di Como. Tanto più che i due piani paiono confondersi laddove nel provvedimento (pg.3) si ravvisa "un importante elemento probatorio" della ricettazione 'comasca', risalente secondo la contestazione a quattro anni prima, nel rinvenimento del denaro sequestrato in occasione del recente sequestro di stupefacente. 7. Sui menzionati aspetti è necessaria pertanto una rivalutazione, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, con assorbimento degli ulteriori. Il provvedimento va annullato, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Como, competente ex art. 324,comma 5, c.p.p. 4
P.Q.M.
2 annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Como competente ai sensi dell'art.324 comma 5 c.p.p.. Così Øciso in Roma, 19 giugno 2024 Il Cons liere re tore Il Presidente France co OR Andrea Pe le ino(