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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 03/11/2025, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 4081 nel ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to ALFREDO Parte_1
CARROCCIA.
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. GIOVANNA MAUGERI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
2. Con ricorso depositato in data 21/12/2022 la parte ricorrente, premesso di svolgere attività di commerciante di prodotti ortofrutticoli dal 1994 a tutt'oggi, titolare di propria ditta, ha rappresentato che per lo svolgimento della propria attività - costituita dal carico manuale dei prodotti orto frutticoli al MO (mercato ortofrutticolo di Fondi) e dallo scarico manuale e vendita al dettaglio degli stessi presso il mercato Rionale di Roma – ha contratto malattia (“marcata spondiloartrosi e discopatie del rachide con protrusioni discali multiple con sofferenza radicolare”) che ha denunciato all' la quale è stata CP_1 tuttavia rigettata per mancata esposizione al rischio.
1 Ha convenuto, pertanto, davanti al giudice del lavoro di Latina, l' chiedendo il CP_1 riconoscimento della natura professionale della malattia ed il pagamento del relativo indennizzo/rendita, con vittoria di spese da distrarsi. Si è costituito l' contestando la domanda in fatto e in diritto, rilevando la mancata CP_1 esposizione a rischio in modo continuativo e che trattasi di patologia comune legata all'età, chiedendone il rigetto.
3. Su richiesta della parte ricorrente veniva disposta ed espletata istruttoria testimoniale e consulenza medico legale al fine di valutare la sussistenza della malattia, il suo carattere professionale e l'eventuale presenza di postumi invalidanti. Sulle conclusioni delle parti indicate, la causa veniva discussa e decisa come da sentenza pronunciata all'esito dell'udienza svolta ex art. 127 ter c.p.c., depositata in via telematica.
4. La domanda è fondata e deve essere accolta.
5. In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie contratte nell'esercizio CP_1
e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
5.1 Inoltre, è necessario sottolineare che l'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno "tabellata" in base al Dpr 336/1994. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità), infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' (ex CP_1
2 multis Cassazione civile, sez. lav., 05/09/2017, n. 20769; Cass. sez. lav. n. 23653 del 21.11.2016; n. 13856/2017), quale è, in particolare, la dipendenza dell'infermità da una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia;
tale regola deve essere, tuttavia, temperata in caso di malattia ad eziologia multifattoriale, nel senso che la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso, con la precisazione che in presenza di patologie che hanno o possono avere, secondo la scienza medica, un'origine professionale, la presunzione legale quanto a tale origine torna ad operare, sicché l' può solo dimostrare che la patologia, non è ricollegabile CP_1 all'esposizione a rischio, in quanto quest'ultima sia cessata da lungo tempo. Nel caso, viceversa, di agente non tabellato, la prova del nesso causale, come è ben noto, è ad esclusivo carico del lavoratore, nel senso che egli dovrà allegare e provare i fatti materiali sui quali si svolgerà d'ufficio il giudizio medico legale che solo può stabilire il nesso causale dal punto di vista della scienza medica.
5.2 Infine, in materia di accertamento del nesso causale, si richiamano i principi di diritto espressi dalla suprema Corte (da ultimo sent. 5.9.2017), secondo cui il CTU può giungere al giudizio di ragionevole probabilità anche in base alla compatibilità della malattia non tabellata con la noxa professionale, desunta dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti sul luogo di lavoro, della durata della prestazione lavorativa, e per l'assenza di altri fattori extra professionali (Cass. 13 aprile 2002 n. 5352; Cass. 21 febbraio 2003 n. 2716; Cass. 24 marzo 2003 n. 4292), potendo a tale scopo utilizzare congiuntamente anche i dati epidemiologici (Cass. 25 maggio 2004 n. 10042; Cass. 24 luglio 1991 n. 8310; Cass. sez un. 4 giugno 1992 n. 6846; Cass. 27 giugno 1998 n. 6388; Cass. 29 settembre 2000 n. 12909) per suffragare una qualificata probabilità (vd. Nello stesso senso, D.M. 27 aprile 2004, che ha recepito il parere della Commissione medica nominata ai sensi del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 10, comma 4, relativo alla centralità del solo grado di probabilità e non più alla certezza scientifica).
6. Nella fattispecie in esame l' in sede amministrativa ha escluso l'esposizione del CP_1 ricorrente ad una movimentazione manuale di carichi e sottoposizione a posture incongrue.
7. L'espletata istruttoria ha invece confermato le deduzioni attoree. Pacifica, in quanto accertata dall'estratto contributivo, la circostanza che il ricorrente abbia lavorato con continuità per oltre venti anni come titolare della propria impresa.
3 I testi escussi hanno confermato che trattasi di vendita al dettaglio di prodotti ortofrutticoli presso il mercato di Roma;
hanno poi confermato l'esposizione al rischio come indicata in ricorso specificando che il ricorrente si occupa personalmente di caricare manualmente le cassette contenenti i prodotti ortofrutticoli sul camion al MO di Fondi e poi di scaricarle e posizionare la merce sul banco presso il mercato di Roma. I testi hanno negato quanto indicato dall' (in relazione alla circostanza che la CP_2 merce al MO di Fondi venga caricata da operai con traspallet e muletti), specificando che la merce viene trasportata solo fino al camion e che poi il personalmente Parte_1 provvede a sollevarla e posizionarla sul camion, per poi provvedere, sempre personalmente, allo scarico ed al posizionamento della merce sul banco una volta arrivato al mercato di Roma.
8. Il consulente nominato dr. nella propria consulenza tecnica ha rilevato Persona_1 che: “Dall'esame clinico obiettivo e dall'esame dei referti agli atti risulta che il sig.
[...]
è affetto da: − spondiloartrosi lombare. Parte_1
Il ricorrente volge l'attività di commerciante di frutta e verdure presso un box e banco vendita del mercato rionale a Roma. In particolare tale attività, coadiuvata da un fratello, si svolge al mattino con il carico, in genere completo il lunedì e parziale negli altri giorni, della merce sul camion presso il mercato ortofrutticolo di Fondi ed il trasferimento a Roma con scarico presso il box assegnato ed al banco dove avviene la vendita. Il carico e scarico delle cassette della merce sul carrello avviene manualmente come pure i ricambio sul banco secondo l'andamento della vendita. Inoltre va indicato,come riferito dal teste nelle dichiarazioni a verbale, che “il carico non viene effettuato tutti giorni della settimana” Da tale sommaria descrizione si evince che la movimentazione manuale dei carichi in modo continuativo avviene sostanzialmente con il carico delle cassette sul camion al mercato di Fondi e lo scarico al mercato rionale di Roma al box e sul banco. Bisogna ,inoltre, considerare che il carico completo del camion potrebbe avvenire solo una volta a settimana e parziale in alcuni o in tutti giorni. Così pure lo scarico dal camion delle cassette è direttamente proporzionale alla necessità di rifornire il box ed il banco di vendita . Infatti il ricambio sul banco delle cassette piene avviene in modo discontinuo essendo legato all''andamento della vendita che costiuisce la maggior parte del tempo lavorativo. Il peso delle cassette è variabile essendo inferiore a secondo del tipo di ortaggio, meno per esempio se si tratta di verdura in misura progressiva maggiore per esempio per le carote o per le patate o i diversi tipi di frutta. L'esame clinico obiettivo ha mostrato una limitazione funzionale del rachide nei gradi estremi determinato da un processo spondiloartrosico al tratto lombare della colonna vertebrale documentato anche da un esame strumentale.
4 Agli atti,infatti, è presente un esame di risonanza magnetica effettuato il 24.11.21 al tratto lombo-sacrale che mostra “...moderati fenomeni spondilosici marginosomatici nel tratto in esame. A livello L4-L5,su protrusione discale concentrica che impronta il sacco durale si rileva piccola componente erniaria eccentrica intraforaminale sin che determina conflitto radicolare locoregionale.A livello L5-S1 lieve protrusione discale che impronta il sacco durale ed impegna i neuroforami bilateralmente. A livello L3-L4 lieve protrusione discale posteriore ad ampio raggio che oblitera lo spazio epidurale anteriore. Ipertrofia delle articolazioni interapofisarie e dei legamenti gialli con canale vertebrale di ampiezza conservata.Areola angiomatosa del soma di L2”. Dal punto di vista fisiologico il movimento di flesso-estensione del rachide utilizzato nel sollevamento di un peso avviene nella misura dei terzi a carico del tratto lombare della colonna vertebrale. Con le considerazioni sopra esposte è possibile affermare che, nel caso specifico è presente una discopatia a livello del tratto lombare convalidata dall'esame strumentale della risonanza magnetica, così pure è presente una obiettiva movimentazione manuale di carichi, seppure limitata in modo continuo dal punto di vista temporale al carico e scarico delle cassette e discontinuo nel rifornimento del box e del banco vendita. Sulla determinazione della patologia discoartrosica si può,con ragionevole grado di probabilità, affermare che l'attività lavorativa con la movimentazione dei carichi sia stata la condizione anche se non esclusiva. La patologia vertebrale è tabellata con il codice 193 con un grado percentuale fino a 25. Nel caso specifico nel determinismo del grado di danno biologico/ invalidità, lo scrivente tenendo conto sia dell'esame obiettivo che mostra una limitazione nei gradi estremi sia della discontinuità della movimentazione manuale di carichi ritiene equo riconoscerlo nella misura del sei per cento. Per quanto riguarda la decorrenza poiché l'esame strumentale è precedente alla denuncia di malattia professionale si ritiene farla coincidere con la stessa, il 23.12.21”. Il CTU ha pertanto così concluso:
“Si ritiene di poter così rispondere ai quesiti posti dal Sig. Giudice : 1) il è affetto da : - spondiloartrosi lombare Parte_2
2) con ragionevole grado di probabilità tale patologia è stata determinata dall'attività lavorativa svolta
3) tale patologia,tabellata con il codice 193, determina un grado di danno biologico/invalidità nella misura del sei per cento
4) la decorrenza di tale grado è dal 23.12.21.”
9. In considerazione di quanto dichiarato dal consulente, le cui argomentazioni il Tribunale ritiene di condividere in quanto chiare, esaustive ed esenti da vizi logici e non oggetto di rilievi critici da parte dell' , può ritenersi collegata all'espletamento CP_2 dell'attività lavorativa svolta la patologia denunciata dal ricorrente, con la conseguenza
5 che deve riconoscersi un danno biologico nella misura del 6% con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa. L' deve, pertanto, essere condannato ad erogare in favore del ricorrente il relativo CP_1 indennizzo.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022, in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta. Le spese di consulenza tecnica - liquidate come da separato decreto – devono essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti di , (R.G. 4081/2022), ogni contraria Parte_1 CP_1 domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' ad erogare alla parte ricorrente CP_1
l'indennizzo rapportato ad un danno biologico del 6% in relazione alla malattia professionale presentata in data 23.12.2021, oltre accessori di legge;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente che CP_1 liquida in complessivi € 2.200,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio – liquidate come da separato decreto - definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Latina, data del deposito.
Il Giudice del lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
6
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 4081 nel ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to ALFREDO Parte_1
CARROCCIA.
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. GIOVANNA MAUGERI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
2. Con ricorso depositato in data 21/12/2022 la parte ricorrente, premesso di svolgere attività di commerciante di prodotti ortofrutticoli dal 1994 a tutt'oggi, titolare di propria ditta, ha rappresentato che per lo svolgimento della propria attività - costituita dal carico manuale dei prodotti orto frutticoli al MO (mercato ortofrutticolo di Fondi) e dallo scarico manuale e vendita al dettaglio degli stessi presso il mercato Rionale di Roma – ha contratto malattia (“marcata spondiloartrosi e discopatie del rachide con protrusioni discali multiple con sofferenza radicolare”) che ha denunciato all' la quale è stata CP_1 tuttavia rigettata per mancata esposizione al rischio.
1 Ha convenuto, pertanto, davanti al giudice del lavoro di Latina, l' chiedendo il CP_1 riconoscimento della natura professionale della malattia ed il pagamento del relativo indennizzo/rendita, con vittoria di spese da distrarsi. Si è costituito l' contestando la domanda in fatto e in diritto, rilevando la mancata CP_1 esposizione a rischio in modo continuativo e che trattasi di patologia comune legata all'età, chiedendone il rigetto.
3. Su richiesta della parte ricorrente veniva disposta ed espletata istruttoria testimoniale e consulenza medico legale al fine di valutare la sussistenza della malattia, il suo carattere professionale e l'eventuale presenza di postumi invalidanti. Sulle conclusioni delle parti indicate, la causa veniva discussa e decisa come da sentenza pronunciata all'esito dell'udienza svolta ex art. 127 ter c.p.c., depositata in via telematica.
4. La domanda è fondata e deve essere accolta.
5. In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie contratte nell'esercizio CP_1
e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
5.1 Inoltre, è necessario sottolineare che l'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno "tabellata" in base al Dpr 336/1994. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità), infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' (ex CP_1
2 multis Cassazione civile, sez. lav., 05/09/2017, n. 20769; Cass. sez. lav. n. 23653 del 21.11.2016; n. 13856/2017), quale è, in particolare, la dipendenza dell'infermità da una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia;
tale regola deve essere, tuttavia, temperata in caso di malattia ad eziologia multifattoriale, nel senso che la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso, con la precisazione che in presenza di patologie che hanno o possono avere, secondo la scienza medica, un'origine professionale, la presunzione legale quanto a tale origine torna ad operare, sicché l' può solo dimostrare che la patologia, non è ricollegabile CP_1 all'esposizione a rischio, in quanto quest'ultima sia cessata da lungo tempo. Nel caso, viceversa, di agente non tabellato, la prova del nesso causale, come è ben noto, è ad esclusivo carico del lavoratore, nel senso che egli dovrà allegare e provare i fatti materiali sui quali si svolgerà d'ufficio il giudizio medico legale che solo può stabilire il nesso causale dal punto di vista della scienza medica.
5.2 Infine, in materia di accertamento del nesso causale, si richiamano i principi di diritto espressi dalla suprema Corte (da ultimo sent. 5.9.2017), secondo cui il CTU può giungere al giudizio di ragionevole probabilità anche in base alla compatibilità della malattia non tabellata con la noxa professionale, desunta dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti sul luogo di lavoro, della durata della prestazione lavorativa, e per l'assenza di altri fattori extra professionali (Cass. 13 aprile 2002 n. 5352; Cass. 21 febbraio 2003 n. 2716; Cass. 24 marzo 2003 n. 4292), potendo a tale scopo utilizzare congiuntamente anche i dati epidemiologici (Cass. 25 maggio 2004 n. 10042; Cass. 24 luglio 1991 n. 8310; Cass. sez un. 4 giugno 1992 n. 6846; Cass. 27 giugno 1998 n. 6388; Cass. 29 settembre 2000 n. 12909) per suffragare una qualificata probabilità (vd. Nello stesso senso, D.M. 27 aprile 2004, che ha recepito il parere della Commissione medica nominata ai sensi del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 10, comma 4, relativo alla centralità del solo grado di probabilità e non più alla certezza scientifica).
6. Nella fattispecie in esame l' in sede amministrativa ha escluso l'esposizione del CP_1 ricorrente ad una movimentazione manuale di carichi e sottoposizione a posture incongrue.
7. L'espletata istruttoria ha invece confermato le deduzioni attoree. Pacifica, in quanto accertata dall'estratto contributivo, la circostanza che il ricorrente abbia lavorato con continuità per oltre venti anni come titolare della propria impresa.
3 I testi escussi hanno confermato che trattasi di vendita al dettaglio di prodotti ortofrutticoli presso il mercato di Roma;
hanno poi confermato l'esposizione al rischio come indicata in ricorso specificando che il ricorrente si occupa personalmente di caricare manualmente le cassette contenenti i prodotti ortofrutticoli sul camion al MO di Fondi e poi di scaricarle e posizionare la merce sul banco presso il mercato di Roma. I testi hanno negato quanto indicato dall' (in relazione alla circostanza che la CP_2 merce al MO di Fondi venga caricata da operai con traspallet e muletti), specificando che la merce viene trasportata solo fino al camion e che poi il personalmente Parte_1 provvede a sollevarla e posizionarla sul camion, per poi provvedere, sempre personalmente, allo scarico ed al posizionamento della merce sul banco una volta arrivato al mercato di Roma.
8. Il consulente nominato dr. nella propria consulenza tecnica ha rilevato Persona_1 che: “Dall'esame clinico obiettivo e dall'esame dei referti agli atti risulta che il sig.
[...]
è affetto da: − spondiloartrosi lombare. Parte_1
Il ricorrente volge l'attività di commerciante di frutta e verdure presso un box e banco vendita del mercato rionale a Roma. In particolare tale attività, coadiuvata da un fratello, si svolge al mattino con il carico, in genere completo il lunedì e parziale negli altri giorni, della merce sul camion presso il mercato ortofrutticolo di Fondi ed il trasferimento a Roma con scarico presso il box assegnato ed al banco dove avviene la vendita. Il carico e scarico delle cassette della merce sul carrello avviene manualmente come pure i ricambio sul banco secondo l'andamento della vendita. Inoltre va indicato,come riferito dal teste nelle dichiarazioni a verbale, che “il carico non viene effettuato tutti giorni della settimana” Da tale sommaria descrizione si evince che la movimentazione manuale dei carichi in modo continuativo avviene sostanzialmente con il carico delle cassette sul camion al mercato di Fondi e lo scarico al mercato rionale di Roma al box e sul banco. Bisogna ,inoltre, considerare che il carico completo del camion potrebbe avvenire solo una volta a settimana e parziale in alcuni o in tutti giorni. Così pure lo scarico dal camion delle cassette è direttamente proporzionale alla necessità di rifornire il box ed il banco di vendita . Infatti il ricambio sul banco delle cassette piene avviene in modo discontinuo essendo legato all''andamento della vendita che costiuisce la maggior parte del tempo lavorativo. Il peso delle cassette è variabile essendo inferiore a secondo del tipo di ortaggio, meno per esempio se si tratta di verdura in misura progressiva maggiore per esempio per le carote o per le patate o i diversi tipi di frutta. L'esame clinico obiettivo ha mostrato una limitazione funzionale del rachide nei gradi estremi determinato da un processo spondiloartrosico al tratto lombare della colonna vertebrale documentato anche da un esame strumentale.
4 Agli atti,infatti, è presente un esame di risonanza magnetica effettuato il 24.11.21 al tratto lombo-sacrale che mostra “...moderati fenomeni spondilosici marginosomatici nel tratto in esame. A livello L4-L5,su protrusione discale concentrica che impronta il sacco durale si rileva piccola componente erniaria eccentrica intraforaminale sin che determina conflitto radicolare locoregionale.A livello L5-S1 lieve protrusione discale che impronta il sacco durale ed impegna i neuroforami bilateralmente. A livello L3-L4 lieve protrusione discale posteriore ad ampio raggio che oblitera lo spazio epidurale anteriore. Ipertrofia delle articolazioni interapofisarie e dei legamenti gialli con canale vertebrale di ampiezza conservata.Areola angiomatosa del soma di L2”. Dal punto di vista fisiologico il movimento di flesso-estensione del rachide utilizzato nel sollevamento di un peso avviene nella misura dei terzi a carico del tratto lombare della colonna vertebrale. Con le considerazioni sopra esposte è possibile affermare che, nel caso specifico è presente una discopatia a livello del tratto lombare convalidata dall'esame strumentale della risonanza magnetica, così pure è presente una obiettiva movimentazione manuale di carichi, seppure limitata in modo continuo dal punto di vista temporale al carico e scarico delle cassette e discontinuo nel rifornimento del box e del banco vendita. Sulla determinazione della patologia discoartrosica si può,con ragionevole grado di probabilità, affermare che l'attività lavorativa con la movimentazione dei carichi sia stata la condizione anche se non esclusiva. La patologia vertebrale è tabellata con il codice 193 con un grado percentuale fino a 25. Nel caso specifico nel determinismo del grado di danno biologico/ invalidità, lo scrivente tenendo conto sia dell'esame obiettivo che mostra una limitazione nei gradi estremi sia della discontinuità della movimentazione manuale di carichi ritiene equo riconoscerlo nella misura del sei per cento. Per quanto riguarda la decorrenza poiché l'esame strumentale è precedente alla denuncia di malattia professionale si ritiene farla coincidere con la stessa, il 23.12.21”. Il CTU ha pertanto così concluso:
“Si ritiene di poter così rispondere ai quesiti posti dal Sig. Giudice : 1) il è affetto da : - spondiloartrosi lombare Parte_2
2) con ragionevole grado di probabilità tale patologia è stata determinata dall'attività lavorativa svolta
3) tale patologia,tabellata con il codice 193, determina un grado di danno biologico/invalidità nella misura del sei per cento
4) la decorrenza di tale grado è dal 23.12.21.”
9. In considerazione di quanto dichiarato dal consulente, le cui argomentazioni il Tribunale ritiene di condividere in quanto chiare, esaustive ed esenti da vizi logici e non oggetto di rilievi critici da parte dell' , può ritenersi collegata all'espletamento CP_2 dell'attività lavorativa svolta la patologia denunciata dal ricorrente, con la conseguenza
5 che deve riconoscersi un danno biologico nella misura del 6% con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa. L' deve, pertanto, essere condannato ad erogare in favore del ricorrente il relativo CP_1 indennizzo.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022, in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta. Le spese di consulenza tecnica - liquidate come da separato decreto – devono essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti di , (R.G. 4081/2022), ogni contraria Parte_1 CP_1 domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' ad erogare alla parte ricorrente CP_1
l'indennizzo rapportato ad un danno biologico del 6% in relazione alla malattia professionale presentata in data 23.12.2021, oltre accessori di legge;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente che CP_1 liquida in complessivi € 2.200,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio – liquidate come da separato decreto - definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Latina, data del deposito.
Il Giudice del lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
6