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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 28/10/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 379/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
AN SC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( , in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. BUZZI PAOLO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in
B.GO GIACOMO TOMMASINI 20 43121 PARMA;
OPPONENTE contro
( ), in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_2
GIROLDI VALERIA, elettivamente domiciliato presso la relativa sede in V.LE
BASETTI, 10 43121 PARMA;
OPPOSTO OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11.4.2025, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 77/2025 del Tribunale di Parma, con il quale le era stato ingiunto di pagare a € 19.576,19 a titolo di contributi omessi e CP_1 relativi interessi e sanzioni.
2. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto.
3. Successivamente, l'Istituto ha dichiarato di rinunciare al decreto ingiuntivo, anche alla luce del passaggio in giudicato della sentenza n. 207/2025 di questo
Tribunale, relativa alla stessa vicenda sostanziale e favorevole alla parte ricorrente.
4. Deve quindi essere dichiarata cessata la materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
5. In ragione della fattiva collaborazione di alla definizione in via CP_1 amministrativa della vertenza, si ritengono sussistenti congrue ragioni per disporre la compensazione del 25% delle spese di lite. La restante parte delle spese di lite sostenute dall'opponente è posta a carico di in applicazione del CP_1 criterio della soccombenza virtuale, avendo mediante la rinuncia al decreto CP_1 ingiuntivo, implicitamente riconosciuto la fondatezza delle ragioni dell'opponente.
6. La relativa liquidazione è effettuata in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e delle fasi processuali effettivamente espletate. Si precisa che è disposto il rimborso del solo contributo unificato effettivamente dovuto, che, trattandosi di causa in materia di previdenza, è pari a € 43,00 (art. 13, co. 1, lett. a) d.P.R. 115/2002).
Pag. 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 81/2025 del Tribunale di Parma;
2. compensa il 25% delle spese di lite;
condanna al pagamento in CP_1
favore di delle restanti spese di lite, che liquida in € 1.500,00 Parte_2 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta,
e c.p.a. come per legge, e in € 43,00 per esborsi.
Così deciso in Parma, 28/10/2025
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
AN SC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( , in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. BUZZI PAOLO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in
B.GO GIACOMO TOMMASINI 20 43121 PARMA;
OPPONENTE contro
( ), in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_2
GIROLDI VALERIA, elettivamente domiciliato presso la relativa sede in V.LE
BASETTI, 10 43121 PARMA;
OPPOSTO OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11.4.2025, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 77/2025 del Tribunale di Parma, con il quale le era stato ingiunto di pagare a € 19.576,19 a titolo di contributi omessi e CP_1 relativi interessi e sanzioni.
2. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto.
3. Successivamente, l'Istituto ha dichiarato di rinunciare al decreto ingiuntivo, anche alla luce del passaggio in giudicato della sentenza n. 207/2025 di questo
Tribunale, relativa alla stessa vicenda sostanziale e favorevole alla parte ricorrente.
4. Deve quindi essere dichiarata cessata la materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
5. In ragione della fattiva collaborazione di alla definizione in via CP_1 amministrativa della vertenza, si ritengono sussistenti congrue ragioni per disporre la compensazione del 25% delle spese di lite. La restante parte delle spese di lite sostenute dall'opponente è posta a carico di in applicazione del CP_1 criterio della soccombenza virtuale, avendo mediante la rinuncia al decreto CP_1 ingiuntivo, implicitamente riconosciuto la fondatezza delle ragioni dell'opponente.
6. La relativa liquidazione è effettuata in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e delle fasi processuali effettivamente espletate. Si precisa che è disposto il rimborso del solo contributo unificato effettivamente dovuto, che, trattandosi di causa in materia di previdenza, è pari a € 43,00 (art. 13, co. 1, lett. a) d.P.R. 115/2002).
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P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 81/2025 del Tribunale di Parma;
2. compensa il 25% delle spese di lite;
condanna al pagamento in CP_1
favore di delle restanti spese di lite, che liquida in € 1.500,00 Parte_2 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta,
e c.p.a. come per legge, e in € 43,00 per esborsi.
Così deciso in Parma, 28/10/2025
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