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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 04/11/2025, n. 2155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2155 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Luisa Di Serafino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3625/2024, assunta in decisione all'udienza del
24/10/2025, svoltasi con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c., promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Francucci Parte_1 C.F._1
EL, presso il cui studio, sito in Velletri, Corso della Repubblica n. 63, è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce all'atto di citazione.
ATTRICE – OPPONENTE
Contro
(C.F. – P.I. - in qualità di Impresa designata Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada - con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via
Marocchesa n. 14 - in persona di , quale procuratore speciale di Controparte_2 Controparte_1 munito degli occorrenti poteri giusta procura a rogito notaio di Treviso del Persona_1
18/12/2014 rep. n. 186906/ racc. 30368, rappresentata e difesa dall'avv. Ciullini Cristiana ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Fischetti Clara, sito in Roma, via Cassia n. 831, giusto mandato in calce all'atto di precetto notificato.
CONVENUTA – OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto
Conclusioni:
- Per l'attrice-opponente : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda e per l'effetto: Parte_1
-in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
- nel merito dichiarare nullo e/o inefficace l'atto di precetto opposto in assenza di valido titolo esecutivo per procedere in executivis;
- in subordine dichiarare prescritto il credito sotteso all'atto impugnato;
- condannare l'opposto alla refusione delle spese, competenze di causa, e C.A. da distrarsi in favore del prefato procuratore che si dichiara antistatario. -nella denegata ipotesi di rigetto delle argomentazioni ut sopra
1 rappresentate, ricalcolare comunque l'effettivo importo dovuto dalla Sig.ra in qualità di coobligato. Con riserva di Pt_1 indicare ulteriori mezzi istruttori. Si dichiara ai sensi dell'art. 14 D.P.R. 115/02 che il valore della causa è pari ad €
9.275,43, per un importo del contributo unificato pari a € 237,00”.
- Per la convenuta – opposta “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Velletri, contrariis Controparte_1 reiectis, per i motivi di cui in narrativa, rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese e compensi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha opposto l'atto di precetto notificatole Parte_1 da in data 22/05/2024, con il quale si intima il pagamento della somma complessiva Controparte_1 di euro 9.275,43, in forza del titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Giudice di Pace di Velletri n.
574/2004, emessa in data 12/07/2004, depositata in Cancelleria il 26/10/2004.
In particolare, con l'introduzione dell'odierno giudizio, parte opponente contesta la natura esecutiva del titolo azionato in quanto nella sentenza azionata mancherebbe una esplicita statuizione di condanna in favore della , inoltre, la richiesta di pagamento della somma intimata sarebbe Controparte_3 illegittima a causa dell'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato, in assenza di validi atti interruttivi.
Eseguite le verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c., erano concessi i termini ex art. 171 ter c.p.c.
Con comparsa di costituzione del 27/09/2024, si costituiva in giudizio la convenuta opposta,
[...]
la quale ha chiesto il rigetto delle domande avverse in quanto infondate in fatto ed in diritto, CP_1 ribadendo la natura di titolo esecutivo della sentenza azionata, nonché l'efficacia interruttiva della prescrizione delle raccomandate medio tempore inviate alla debitrice opponente.
Con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., depositata in data 10/11/2024, ha reiterato, Parte_1 preliminarmente, l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto azionato: in particolare, ad avviso dell'opponente, “l'unico atto ipoteticamente interruttivo della prescrizione potrebbe essere considerata la Lettera Racc.
“Oggetto: sinistro n. 4-9366-Z13 (F.G.V.S. n° 490/b/03) del 16/02/2002 F.G.V.S./Migliorato – Avv.
D'Avello” ipoteticamente notificato alla Sig.ra in data 27/11/2013 di cui comunque se ne contesta la validità Pt_1 della notifica”. Invero, secondo quanto riferito dalla la medesima non ha mai sottoscritto Pt_1 nessuna cartolina di ricevimento dell'atto e, pertanto, ha richiesto l'esibizione dell'originale per il disconoscimento formale della firma apposta e per proporre poi la necessaria querela di falso relativamente alla firma disconosciuta sulla cartolina di ricevimento.
Quanto alla contestata natura di titolo esecutivo della sentenza azionata, l'opponente ha Pt_1 evidenziato, altresì, come, con successivo giudizio incardinato presso il Tribunale di Roma al n. RG.
79396/2019, la stessa abbia richiesto al giudice successivamente adito la rivalsa nei Controparte_1 confronti di comprovando così come la precedente sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Velletri del 12/07/2004, dep. il 26/10/2004, non costituisse titolo esecutivo, in mancanza di una espressa statuizione di condanna.
2 Con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., la convenuta opposta, ha eccepito, preliminarmente, il tardivo deposito della prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. eseguito da parte opponente, in quanto avvenuto oltre il termine di quaranta giorni prima la data della prima udienza fissata al 20/12/2024: in particolare, trattandosi di termine 'a ritroso' la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. avrebbe dovuto essere depositata non oltre l'8/11/2024, mentre invece la parte opponente ha depositato la prima memoria il successivo 10/11/2024. A fronte di ciò, deve essere dichiarata, ad avviso della convenuta opposta, l'inammissibilità, per tardività, del disconoscimento della firma apposta sulla raccomandata notificata in data 27/11/2013, trattandosi di eccezione che può essere fatta valere solamente entro la prima difesa utile.
In ogni caso, ha aggiunto l'opposta come il nominativo riportato il calce alla raccomandata del quale si chiede il disconoscimento non sia quello della ma il diverso “ . Sul punto, la Pt_1 Persona_2 convenuta opposta evidenzia come il marito convivente della medesima sia;
inoltre, Persona_3 dall'allegazione dello stato di famiglia anagrafica risultano conviventi con i coniugi anche Persona_4
(n. l'11/12/1980) e (n. il 14/05/1995). A fronte di ciò, in ragione della
[...] Persona_5 convivenza dei familiari con il nominativo , la convenuta opposta trae la conseguente Persona_2 presunzione di conoscenza, ai sensi dell'art. 1335 c.c., nei confronti della destinataria, , Parte_1 essendo la raccomandata correttamente pervenuta presso l'indirizzo di residenza della medesima e non avendo questa fornito prova di essere stata, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
Con riferimento alla valenza esecutiva della sentenza del Giudice di Pace azionata, la Controparte_1 ha ribadito come la portata precettiva di una sentenza debba essere individuata tenendo conto non solo del dispositivo, ma anche della motivazione, coniugando le formali enunciazioni insite al dispositivo con il percorso logico-semantico effettuato dal giudice nel quale la motivazione si snoda (Corte di
Cassazione con sentenza n. 14547 del 28.05.2019; Cass. Civ., ord. N. 26802 del 12.09.22). Al riguardo, ha poi precisato come, nel caso di specie, a fronte di un dispositivo reso nei seguenti termini: “4)
Accoglie la domanda di rivalsa ex art. 29 L. 990/69 avanzata dall' n. q. F.G.V.S.”, nella motivazione CP_4 della sentenza il Tribunale adito così statuiva “quanto alla domanda ex art. 29 L. 990/69 avanzata dall' n. q. F.G.V.S., questa è da ritenere ammissibile con la conseguenziale condanna delle convenute CP_4
e a rivalere l' delle somme di cui alla condanna in solido” . Persona_2 Pt_1 CP_4
Agli elementi sin qui esposti, la convenuta opposta ha aggiunto che il successivo giudizio incardinato presso il Tribunale di Roma al n. RG. 79396/2019 si è concluso con una sentenza di inammissibilità della domanda di per ne bis in idem in quanto, sulla base della ricostruzione operata Controparte_1 dal Tribunale, la domanda per l'azione di rivalsa si era già consumata nell'ambito del giudizio svoltosi innanzi al Giudice di Pace di Velletri e conclusosi con la sentenza azionata. Da tanto la convenuta opposta ricava la valenza esecutiva della sentenza azionata.
Depositate le restanti memorie di replica e di controreplica, alla prima udienza del 20/12/2024
l'opponente insisteva per la sospensiva cautelare del titolo azionato e il Giudice si riservava.
3 Con ordinanza del 28/1/2025 il Tribunale rigettava l'istanza sospensiva cautelare e, atteso il carattere documentale della trattazione, rinviava per la decisione ex art. 281 quinquies c.p.c. con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.
depositava precisazione delle conclusioni e comparsa conclusionale. Controparte_1
Disposto rinvio dell'udienza del 27/06/2025 su richiesta congiunta delle parti, si perveniva all'udienza del 24 ottobre 2025, svoltasi con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale il giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da con l'odierna opposizione deve essere rigettata siccome Parte_1 infondata.
Come innanzi esposto, il titolo esecutivo azionato con l'atto di precetto impugnato è costituito dalla sentenza n. 574/2004 emessa dal Giudice di Pace di Velletri in data 12/07/2024, dep. in data
26/10/2004, nella causa n. RG. 1137/2004, nella quale, a seguito di giudizio per sinistro stradale,
l'odierna opponente era condannata, in solido con tale e la Parte_1 Persona_6 [...]
, al risarcimento dei danni nei confronti dell'attrice . CP_5 Parte_2
Con tale statuizione di condanna, al punto 4 del dispositivo il Tribunale disponeva testualmente:
“Accoglie la domanda di rivalsa ex art. 29 L. 990/69 avanzata dall' , n.q. di F.G.V.S.”. CP_4
A seguito di tale sentenza, la compagnia assicurativa corrispondeva agli aventi diritto la somma complessiva di € 8.970,30 (di cui € 4.396,67 in data 06.04.05, € 4.282,83 in data 30.06.05 ed € 290,80 in data 17.05.04).
Al fine di recuperare le somme corrisposte a seguito della sentenza del Giudice di Pace, la società assicuratrice incardinava altro giudizio innanzi al Tribunale di Roma, nella causa n. rg. 79396/2019, nel quale chiedeva disporsi la condanna della a rimborsare quanto già pagato a fronte del Pt_1 riconoscimento del diritto di rivalsa.
La causa instaurata innanzi al Tribunale di Roma si concludeva con la sentenza emessa in data
29/09/2022 con la quale il Tribunale dichiarava l'inammissibilità della domanda proposta dalla società per violazione del ne bis in idem per avere già promosso domanda per il riconoscimento del diritto di rivalsa nella precedente causa azionata innanzi al Giudice di Pace.
Nella parte motivazionale della sentenza del Tribunale di Roma si legge testualmente: “Ebbene, dalla lettura della sentenza e dal correlato dispositivo si evince chiaramente che l'azione di rivalsa era già stata spiegata davanti al Giudice di Pace di Velletri, onde la compagnia, nella qualità di impresa designata per conto del Fondo di Garanzia, aveva in tale sede consumato l'azione e non avrebbe potuto riproporla una seconda volta”. Inoltre, prosegue il giudice: “La circostanza risulta peraltro pacifica, dato che la compagnia non l'ha affatto negata, affermando tuttavia di aver riproposto l'azione perché la sentenza del giudice di pace non conterrebbe alcuna condanna (sicché la sentenza non potrebbe costituire titolo esecutivo) e perché il pagamento al danneggiato, costituente presupposto per poter agire in rivalsa, sarebbe intervenuto successivamente alla sentenza. Ora, nessuna delle due giustificazioni addotte coglie nel segno. Non la prima, perché qualunque doglianza afferente la statuizione della sentenza del Giudice di Pace doveva semmai essere fatta
4 valere in sede di gravame e non certo riproponendo una domanda già spiegata. Non la seconda, poiché se il pagamento al danneggiato non era stato eseguito, non si comprende perché mai la compagnia abbia esercitato la rivalsa davanti al
Giudice di Pace. Ad ogni modo, una volta ottenuta sentenza favorevole (se anche erronea perché prima del pagamento al danneggiato), non si vede come potesse proporre una seconda volta la medesima azione in violazione del principio CP_1 del ne bis in idem”.
A fronte di ciò, per le motivazioni si seguito esposte, non può essere condivisa la ricostruzione propugnata da parte opponente, tale per cui la sentenza emessa dal Giudice di Pace, azionata con il precetto impugnato, non sarebbe idonea a costituire titolo esecutivo in mancanza di una espressa statuizione di condanna.
Invero, in punto di interpretazione del titolo esecutivo giudiziale costituito da sentenza è consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità tale per cui l'interpretazione del dispositivo della sentenza – ove si presenti ambiguo o incompleto – debba avvenire congiuntamente alla parte motivazionale.
Sul punto, giova richiamare il nitido orientamento giurisprudenziale espresso da Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 19074 del 25/09/2015 tale per cui: “La portata precettiva di una sentenza va individuata tenendo conto non solo del dispositivo, ma anche della motivazione, quando il primo, contenga comunque una decisione che, pur di contenuto incompleto e indeterminato, si presti ad essere integrata dalla seconda”.
Più in particolare, in materia di opposizioni all'esecuzione e di opposizioni a precetto, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito come spetti al giudice dell'opposizione operare una interpretazione sistematica del titolo esecutivo che tenga conto anche dei dati extra - testuali, purché ritualmente acquisiti in giudizio e purché non sovrapponga la propria valutazione in diritto a quella del giudice di merito.
Al riguardo, è il caso di richiamare Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 10806 del 05/06/2020 nella parte in cui ha chiarito che: “L'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale (nella specie, relativa alla portata del giudicato esterno di una sentenza definitiva di condanna al pagamento di una somma di denaro) compete al giudice dell'esecuzione e, in caso di opposizione ex art. 615 c.p.c., a quello dell'opposizione, che ne individua la portata precettiva sulla base del dispositivo
e della motivazione;
egli può ricorrere, ove il contenuto del titolo sia obbiettivamente ambiguo o incerto e ferma
l'indeducibilità di motivi di contestazione nel merito delle statuizioni, anche ad elementi extratestuali, purché ritualmente acquisiti nel processo ed a condizione che non sovrapponga la propria valutazione in diritto a quella del giudice del merito”.
Ancora e più di recente Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 29003 del 11/11/2024 ha ribadito che: “In tema di esecuzione forzata, l'eterointegrazione del titolo esecutivo giudiziale, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui si è formato, è ammissibile ove si risolva in un'attività integrativa univoca, che non involga attività cognitive suppletive o integrative, rimaste estranee al giudizio che ha preceduto la formazione del titolo”.
Ebbene, nel caso di specie, a fronte di un dispositivo che ha accolto il diritto di rivalsa della , CP_4 nella parte motivazionale della sentenza n. 574/2004 si legge espressamente che: “quanto alla richiesta dell' di rivalsa ex art. 29 L.990/69, questa è da ritenere ammissibile con la conseguenziale condanna delle CP_4 convenute e a rivalere l' delle somme di cui alla condanna in solido”. Persona_2 Pt_1 CP_4
5 A fronte di ciò, deve ritenersi che con la pronuncia in oggetto il Giudice di Pace di Velletri, con l'accoglimento della domanda di rivalsa, abbia inteso condannare le convenute e a Persona_2 Pt_1 rivalere l' delle somme di cui alla condanna in solido, come si ricava testualmente dalla parte CP_4 motivazionale su menzionata nella quale si dà atto della conseguenziale condanna delle parti citate.
Inoltre, la stessa circostanza che il Tribunale di Roma, successivamente adito, abbia dichiarato il ne bis in idem in ordine alla domanda di condanna proposta da comprova come, in realtà, Controparte_3
l'oggetto della pronuncia del Giudice di Pace vertesse proprio sulla medesima domanda.
Alla luce di tali elementi deve, dunque, ricavarsi che, pur a fronte dell'omissione della espressa dicitura di condanna nella parte dispositiva della sentenza, l'interpretazione complessiva della sentenza azionata consenta di rinvenire comunque un titolo di condanna autonomamente azionabile in sede esecutiva che giustifica la proposizione dell'atto di precetto.
Consegue, pertanto, il rigetto della domanda dell'opponente.
***
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla domanda avente ad oggetto la presunta prescrizione del diritto azionato.
Ed invero, il titolo esecutivo giudiziale azionato è costituito, come visto, dalla sentenza n. 574/2004 del
Giudice di Pace di Velletri, depositata in Cancelleria il 26/10/2004, avente ad oggetto il sinistro stradale ai danni di . Parte_2
A fronte di ciò, deve ritenersi applicabile l'art. 2953 c.c., che disciplina la 'conversione' della prescrizione breve in quella decennale, prevedendo, sul punto, che: “i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quanto riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”.
Ebbene, in ordine all'interruzione di tale termine prescrizionale, la ha richiamato, Controparte_3 nella comparsa di costituzione, i seguenti atti interruttivi allegati all'atto di costituzione: raccomandata a.r. del 20.11.13 inviata alla sig.ra (doc. 6); raccomandata a.r. del 15.07.14 inviata a Pt_1 Parte_3
(doc. 7); raccomandata a.r. di invito alla negoziazione assistita del 26.02.16 inviata alla sig.ra
[...]
e alla sig.ra (docc. 8). Pt_1 Parte_3
In ordine all'efficacia interruttiva di tali atti, parte opponente, come innanzi esposto, ha contestato nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., depositata in data 10/11/2024, la validità della lettera raccomandata notificata alla in data 27/11/2023, avente il seguente oggetto “sinistro n. 4-9366-Z13 (F.G.V.S. Pt_1
n° 490/b/03) del 16/02/2002 F.G.V.S./Migliorato – Avv. D'Avello” e ne ha chiesto l'esibizione in originale in giudizio per il disconoscimento formale e per la proposizione della querela di falso.
Tale contestazione non può essere recepita siccome inammissibile e, comunque, infondata.
Al riguardo, giova premettere che l'atto in contestazione è costituito da una lettera raccomandata avente ad oggetto la comunicazione da parte della società assicuratrice del recupero della somma anticipata agli aventi diritto.
6 L'invio di tale missiva è stato eseguito a mezzo raccomandata al seguente destinatario: “ Parte_1 via della Pescara 21, 00040 Lariano (RM)”; la raccomandata in oggetto è pervenuta presso l'indirizzo indicato in data 27/11/2013 e la sottoscrizione della firma del ricevente riporta il nominativo di tale
“ . Persona_2
Tale atto, dunque, lungi dall'essere qualificato come atto pubblico, merita di essere inquadrato nell'ambito delle scritture private, in relazione alle quali si applicano gli artt. 215 e 216 c.p.c.
Sul punto, va richiamata la disciplina prevista dall'art. 215 c.p.c. a mente del quale la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta “2) se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione”.
Ebbene, nel caso di specie, va rilevato come parte opponente abbia già sollevato identica questione nell'ambito del giudizio civile n. rg. 79396/2019 incardinato presso il Tribunale di Roma e che sulla medesima il Giudice si sia già espresso con ordinanza del 3/2/2021 ritenendo la medesima tardiva perché proposta solo con la terza memoria ex art. 183 c.p.c. riservata alla prova contraria.
Inoltre, nel presente giudizio, la questione in oggetto è stata sollevata con la prima memoria ex art. 171 ter depositata in data 10/11/2024.
Tale deposito, tuttavia, deve ritenersi tardivo: ed invero, a fronte dell'udienza fissata per il 20/12/2024, dalla quale decorrono i termini a ritroso ex art. 171 ter c.p.c., il termine di 40 giorni prima dell'udienza deve ritenersi scaduto l'8/11/2024, in quanto il 10/11/2024 è stato una domenica.
Al riguardo, va rammentato, in diritto, che ai sensi dell'art. 155 c.p.c., nel caso in cui un termine scada in un giorno festivo, la scadenza debba ritenersi prorogata al primo giorno successivo non festivo, evidenziandosi che, nel caso di termini 'a ritroso', il primo giorno utile è quello antecedente, e non il successivo, realizzandosi altrimenti una indebita compressione del lasso temporale concesso.
Tale impostazione è confermata dalla giurisprudenza di legittimità che, sul punto, ha chiarito espressamente che: “In tema di computo dei termini, le modalità con cui è eseguito il deposito di un atto - di persona mediante accesso in cancelleria oppure a mezzo di deposito telematico - non incidono sulla regola, unitaria, relativa al calcolo dei tempi entro i quali il deposito stesso deve essere compiuto;
pertanto, anche agli atti depositati con modalità telematiche si applica la regola secondo la quale anche lo spostamento nel tempo della scadenza dei termini da calcolarsi a ritroso, se cadenti in giorno festivo, dev'essere calcolato a ritroso, individuando il "dies ad quem" nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, non già giorno successivo, così da non abbreviare l'intervallo di tempo, previsto a tutela di chi deve ricevere l'atto” (cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 8496 del 24/03/2023).
Alla luce di tali principi, a fronte dell'udienza fissata per il 20/12/2024, il termine di 40 prima per il deposito della prima memoria ex art. 171 ter deve ritenersi scaduto nel primo giorno non festivo antecedente al 10/11/2024 e, cioè, l'8/11/2024: pertanto, il deposito della memoria 171 ter c.p.c. deve ritenersi tardivo.
In ogni caso, giova rilevare, che il preteso disconoscimento della firma apposta sulla raccomandata del
27/11/2013 appaia, comunque, inconferente posto che nella sottoscrizione apposta in calce alla raccomandata si legge il nominativo di tale “ e non anche della opponente Persona_2 Pt_1
7 Sul punto, va evidenziato che dal certificato di stato di famiglia prodotto dalla Società opposta si ricava che è coniugata con tale e che nella famiglia anagrafica rientrano anche Parte_1 Persona_3 tali e Persona_5 Persona_4
A fronte di ciò, in assenza di contestazioni in ordine al ricevimento della raccomandata presso l'indirizzo di residenza e alla convivenza dei familiari, deve ritenersi presumibile che la raccomandata sia stata sottoscritta da un familiare convivente della e che, pertanto, sia giunta a sua conoscenza. Pt_1
Alla luce di tali argomentazioni, deve ritenersi irrilevante il disconoscimento tardivamente formulato dalla sulla firma apposta in calce alla raccomandata. Pt_1
Ne consegue, pertanto, l'idoneità della raccomandata notificata il 27/11/2013 a fungere da atto interruttivo della prescrizione e il rigetto della domanda di prescrizione svolta dall'opponente.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, aggiornato al DM 147/2022, per il “giudizio di cognizione innanzi il Tribunale”, per lo scaglione da € 5.201 a € 26.000 (il credito precettato è, infatti, di €9.275,43), per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante il carattere documentale della trattazione, selezionati valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
- condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite che liquida Parte_1 Controparte_1 in euro € 3.397,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, c.p.a. ed i.v.a., se dovuti.
Così deciso in Velletri, lì 4 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Luisa Di Serafino
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Luisa Di Serafino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3625/2024, assunta in decisione all'udienza del
24/10/2025, svoltasi con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c., promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Francucci Parte_1 C.F._1
EL, presso il cui studio, sito in Velletri, Corso della Repubblica n. 63, è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce all'atto di citazione.
ATTRICE – OPPONENTE
Contro
(C.F. – P.I. - in qualità di Impresa designata Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada - con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via
Marocchesa n. 14 - in persona di , quale procuratore speciale di Controparte_2 Controparte_1 munito degli occorrenti poteri giusta procura a rogito notaio di Treviso del Persona_1
18/12/2014 rep. n. 186906/ racc. 30368, rappresentata e difesa dall'avv. Ciullini Cristiana ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Fischetti Clara, sito in Roma, via Cassia n. 831, giusto mandato in calce all'atto di precetto notificato.
CONVENUTA – OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto
Conclusioni:
- Per l'attrice-opponente : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda e per l'effetto: Parte_1
-in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
- nel merito dichiarare nullo e/o inefficace l'atto di precetto opposto in assenza di valido titolo esecutivo per procedere in executivis;
- in subordine dichiarare prescritto il credito sotteso all'atto impugnato;
- condannare l'opposto alla refusione delle spese, competenze di causa, e C.A. da distrarsi in favore del prefato procuratore che si dichiara antistatario. -nella denegata ipotesi di rigetto delle argomentazioni ut sopra
1 rappresentate, ricalcolare comunque l'effettivo importo dovuto dalla Sig.ra in qualità di coobligato. Con riserva di Pt_1 indicare ulteriori mezzi istruttori. Si dichiara ai sensi dell'art. 14 D.P.R. 115/02 che il valore della causa è pari ad €
9.275,43, per un importo del contributo unificato pari a € 237,00”.
- Per la convenuta – opposta “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Velletri, contrariis Controparte_1 reiectis, per i motivi di cui in narrativa, rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese e compensi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha opposto l'atto di precetto notificatole Parte_1 da in data 22/05/2024, con il quale si intima il pagamento della somma complessiva Controparte_1 di euro 9.275,43, in forza del titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Giudice di Pace di Velletri n.
574/2004, emessa in data 12/07/2004, depositata in Cancelleria il 26/10/2004.
In particolare, con l'introduzione dell'odierno giudizio, parte opponente contesta la natura esecutiva del titolo azionato in quanto nella sentenza azionata mancherebbe una esplicita statuizione di condanna in favore della , inoltre, la richiesta di pagamento della somma intimata sarebbe Controparte_3 illegittima a causa dell'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato, in assenza di validi atti interruttivi.
Eseguite le verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c., erano concessi i termini ex art. 171 ter c.p.c.
Con comparsa di costituzione del 27/09/2024, si costituiva in giudizio la convenuta opposta,
[...]
la quale ha chiesto il rigetto delle domande avverse in quanto infondate in fatto ed in diritto, CP_1 ribadendo la natura di titolo esecutivo della sentenza azionata, nonché l'efficacia interruttiva della prescrizione delle raccomandate medio tempore inviate alla debitrice opponente.
Con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., depositata in data 10/11/2024, ha reiterato, Parte_1 preliminarmente, l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto azionato: in particolare, ad avviso dell'opponente, “l'unico atto ipoteticamente interruttivo della prescrizione potrebbe essere considerata la Lettera Racc.
“Oggetto: sinistro n. 4-9366-Z13 (F.G.V.S. n° 490/b/03) del 16/02/2002 F.G.V.S./Migliorato – Avv.
D'Avello” ipoteticamente notificato alla Sig.ra in data 27/11/2013 di cui comunque se ne contesta la validità Pt_1 della notifica”. Invero, secondo quanto riferito dalla la medesima non ha mai sottoscritto Pt_1 nessuna cartolina di ricevimento dell'atto e, pertanto, ha richiesto l'esibizione dell'originale per il disconoscimento formale della firma apposta e per proporre poi la necessaria querela di falso relativamente alla firma disconosciuta sulla cartolina di ricevimento.
Quanto alla contestata natura di titolo esecutivo della sentenza azionata, l'opponente ha Pt_1 evidenziato, altresì, come, con successivo giudizio incardinato presso il Tribunale di Roma al n. RG.
79396/2019, la stessa abbia richiesto al giudice successivamente adito la rivalsa nei Controparte_1 confronti di comprovando così come la precedente sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Velletri del 12/07/2004, dep. il 26/10/2004, non costituisse titolo esecutivo, in mancanza di una espressa statuizione di condanna.
2 Con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., la convenuta opposta, ha eccepito, preliminarmente, il tardivo deposito della prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. eseguito da parte opponente, in quanto avvenuto oltre il termine di quaranta giorni prima la data della prima udienza fissata al 20/12/2024: in particolare, trattandosi di termine 'a ritroso' la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. avrebbe dovuto essere depositata non oltre l'8/11/2024, mentre invece la parte opponente ha depositato la prima memoria il successivo 10/11/2024. A fronte di ciò, deve essere dichiarata, ad avviso della convenuta opposta, l'inammissibilità, per tardività, del disconoscimento della firma apposta sulla raccomandata notificata in data 27/11/2013, trattandosi di eccezione che può essere fatta valere solamente entro la prima difesa utile.
In ogni caso, ha aggiunto l'opposta come il nominativo riportato il calce alla raccomandata del quale si chiede il disconoscimento non sia quello della ma il diverso “ . Sul punto, la Pt_1 Persona_2 convenuta opposta evidenzia come il marito convivente della medesima sia;
inoltre, Persona_3 dall'allegazione dello stato di famiglia anagrafica risultano conviventi con i coniugi anche Persona_4
(n. l'11/12/1980) e (n. il 14/05/1995). A fronte di ciò, in ragione della
[...] Persona_5 convivenza dei familiari con il nominativo , la convenuta opposta trae la conseguente Persona_2 presunzione di conoscenza, ai sensi dell'art. 1335 c.c., nei confronti della destinataria, , Parte_1 essendo la raccomandata correttamente pervenuta presso l'indirizzo di residenza della medesima e non avendo questa fornito prova di essere stata, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
Con riferimento alla valenza esecutiva della sentenza del Giudice di Pace azionata, la Controparte_1 ha ribadito come la portata precettiva di una sentenza debba essere individuata tenendo conto non solo del dispositivo, ma anche della motivazione, coniugando le formali enunciazioni insite al dispositivo con il percorso logico-semantico effettuato dal giudice nel quale la motivazione si snoda (Corte di
Cassazione con sentenza n. 14547 del 28.05.2019; Cass. Civ., ord. N. 26802 del 12.09.22). Al riguardo, ha poi precisato come, nel caso di specie, a fronte di un dispositivo reso nei seguenti termini: “4)
Accoglie la domanda di rivalsa ex art. 29 L. 990/69 avanzata dall' n. q. F.G.V.S.”, nella motivazione CP_4 della sentenza il Tribunale adito così statuiva “quanto alla domanda ex art. 29 L. 990/69 avanzata dall' n. q. F.G.V.S., questa è da ritenere ammissibile con la conseguenziale condanna delle convenute CP_4
e a rivalere l' delle somme di cui alla condanna in solido” . Persona_2 Pt_1 CP_4
Agli elementi sin qui esposti, la convenuta opposta ha aggiunto che il successivo giudizio incardinato presso il Tribunale di Roma al n. RG. 79396/2019 si è concluso con una sentenza di inammissibilità della domanda di per ne bis in idem in quanto, sulla base della ricostruzione operata Controparte_1 dal Tribunale, la domanda per l'azione di rivalsa si era già consumata nell'ambito del giudizio svoltosi innanzi al Giudice di Pace di Velletri e conclusosi con la sentenza azionata. Da tanto la convenuta opposta ricava la valenza esecutiva della sentenza azionata.
Depositate le restanti memorie di replica e di controreplica, alla prima udienza del 20/12/2024
l'opponente insisteva per la sospensiva cautelare del titolo azionato e il Giudice si riservava.
3 Con ordinanza del 28/1/2025 il Tribunale rigettava l'istanza sospensiva cautelare e, atteso il carattere documentale della trattazione, rinviava per la decisione ex art. 281 quinquies c.p.c. con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.
depositava precisazione delle conclusioni e comparsa conclusionale. Controparte_1
Disposto rinvio dell'udienza del 27/06/2025 su richiesta congiunta delle parti, si perveniva all'udienza del 24 ottobre 2025, svoltasi con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale il giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da con l'odierna opposizione deve essere rigettata siccome Parte_1 infondata.
Come innanzi esposto, il titolo esecutivo azionato con l'atto di precetto impugnato è costituito dalla sentenza n. 574/2004 emessa dal Giudice di Pace di Velletri in data 12/07/2024, dep. in data
26/10/2004, nella causa n. RG. 1137/2004, nella quale, a seguito di giudizio per sinistro stradale,
l'odierna opponente era condannata, in solido con tale e la Parte_1 Persona_6 [...]
, al risarcimento dei danni nei confronti dell'attrice . CP_5 Parte_2
Con tale statuizione di condanna, al punto 4 del dispositivo il Tribunale disponeva testualmente:
“Accoglie la domanda di rivalsa ex art. 29 L. 990/69 avanzata dall' , n.q. di F.G.V.S.”. CP_4
A seguito di tale sentenza, la compagnia assicurativa corrispondeva agli aventi diritto la somma complessiva di € 8.970,30 (di cui € 4.396,67 in data 06.04.05, € 4.282,83 in data 30.06.05 ed € 290,80 in data 17.05.04).
Al fine di recuperare le somme corrisposte a seguito della sentenza del Giudice di Pace, la società assicuratrice incardinava altro giudizio innanzi al Tribunale di Roma, nella causa n. rg. 79396/2019, nel quale chiedeva disporsi la condanna della a rimborsare quanto già pagato a fronte del Pt_1 riconoscimento del diritto di rivalsa.
La causa instaurata innanzi al Tribunale di Roma si concludeva con la sentenza emessa in data
29/09/2022 con la quale il Tribunale dichiarava l'inammissibilità della domanda proposta dalla società per violazione del ne bis in idem per avere già promosso domanda per il riconoscimento del diritto di rivalsa nella precedente causa azionata innanzi al Giudice di Pace.
Nella parte motivazionale della sentenza del Tribunale di Roma si legge testualmente: “Ebbene, dalla lettura della sentenza e dal correlato dispositivo si evince chiaramente che l'azione di rivalsa era già stata spiegata davanti al Giudice di Pace di Velletri, onde la compagnia, nella qualità di impresa designata per conto del Fondo di Garanzia, aveva in tale sede consumato l'azione e non avrebbe potuto riproporla una seconda volta”. Inoltre, prosegue il giudice: “La circostanza risulta peraltro pacifica, dato che la compagnia non l'ha affatto negata, affermando tuttavia di aver riproposto l'azione perché la sentenza del giudice di pace non conterrebbe alcuna condanna (sicché la sentenza non potrebbe costituire titolo esecutivo) e perché il pagamento al danneggiato, costituente presupposto per poter agire in rivalsa, sarebbe intervenuto successivamente alla sentenza. Ora, nessuna delle due giustificazioni addotte coglie nel segno. Non la prima, perché qualunque doglianza afferente la statuizione della sentenza del Giudice di Pace doveva semmai essere fatta
4 valere in sede di gravame e non certo riproponendo una domanda già spiegata. Non la seconda, poiché se il pagamento al danneggiato non era stato eseguito, non si comprende perché mai la compagnia abbia esercitato la rivalsa davanti al
Giudice di Pace. Ad ogni modo, una volta ottenuta sentenza favorevole (se anche erronea perché prima del pagamento al danneggiato), non si vede come potesse proporre una seconda volta la medesima azione in violazione del principio CP_1 del ne bis in idem”.
A fronte di ciò, per le motivazioni si seguito esposte, non può essere condivisa la ricostruzione propugnata da parte opponente, tale per cui la sentenza emessa dal Giudice di Pace, azionata con il precetto impugnato, non sarebbe idonea a costituire titolo esecutivo in mancanza di una espressa statuizione di condanna.
Invero, in punto di interpretazione del titolo esecutivo giudiziale costituito da sentenza è consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità tale per cui l'interpretazione del dispositivo della sentenza – ove si presenti ambiguo o incompleto – debba avvenire congiuntamente alla parte motivazionale.
Sul punto, giova richiamare il nitido orientamento giurisprudenziale espresso da Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 19074 del 25/09/2015 tale per cui: “La portata precettiva di una sentenza va individuata tenendo conto non solo del dispositivo, ma anche della motivazione, quando il primo, contenga comunque una decisione che, pur di contenuto incompleto e indeterminato, si presti ad essere integrata dalla seconda”.
Più in particolare, in materia di opposizioni all'esecuzione e di opposizioni a precetto, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito come spetti al giudice dell'opposizione operare una interpretazione sistematica del titolo esecutivo che tenga conto anche dei dati extra - testuali, purché ritualmente acquisiti in giudizio e purché non sovrapponga la propria valutazione in diritto a quella del giudice di merito.
Al riguardo, è il caso di richiamare Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 10806 del 05/06/2020 nella parte in cui ha chiarito che: “L'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale (nella specie, relativa alla portata del giudicato esterno di una sentenza definitiva di condanna al pagamento di una somma di denaro) compete al giudice dell'esecuzione e, in caso di opposizione ex art. 615 c.p.c., a quello dell'opposizione, che ne individua la portata precettiva sulla base del dispositivo
e della motivazione;
egli può ricorrere, ove il contenuto del titolo sia obbiettivamente ambiguo o incerto e ferma
l'indeducibilità di motivi di contestazione nel merito delle statuizioni, anche ad elementi extratestuali, purché ritualmente acquisiti nel processo ed a condizione che non sovrapponga la propria valutazione in diritto a quella del giudice del merito”.
Ancora e più di recente Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 29003 del 11/11/2024 ha ribadito che: “In tema di esecuzione forzata, l'eterointegrazione del titolo esecutivo giudiziale, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui si è formato, è ammissibile ove si risolva in un'attività integrativa univoca, che non involga attività cognitive suppletive o integrative, rimaste estranee al giudizio che ha preceduto la formazione del titolo”.
Ebbene, nel caso di specie, a fronte di un dispositivo che ha accolto il diritto di rivalsa della , CP_4 nella parte motivazionale della sentenza n. 574/2004 si legge espressamente che: “quanto alla richiesta dell' di rivalsa ex art. 29 L.990/69, questa è da ritenere ammissibile con la conseguenziale condanna delle CP_4 convenute e a rivalere l' delle somme di cui alla condanna in solido”. Persona_2 Pt_1 CP_4
5 A fronte di ciò, deve ritenersi che con la pronuncia in oggetto il Giudice di Pace di Velletri, con l'accoglimento della domanda di rivalsa, abbia inteso condannare le convenute e a Persona_2 Pt_1 rivalere l' delle somme di cui alla condanna in solido, come si ricava testualmente dalla parte CP_4 motivazionale su menzionata nella quale si dà atto della conseguenziale condanna delle parti citate.
Inoltre, la stessa circostanza che il Tribunale di Roma, successivamente adito, abbia dichiarato il ne bis in idem in ordine alla domanda di condanna proposta da comprova come, in realtà, Controparte_3
l'oggetto della pronuncia del Giudice di Pace vertesse proprio sulla medesima domanda.
Alla luce di tali elementi deve, dunque, ricavarsi che, pur a fronte dell'omissione della espressa dicitura di condanna nella parte dispositiva della sentenza, l'interpretazione complessiva della sentenza azionata consenta di rinvenire comunque un titolo di condanna autonomamente azionabile in sede esecutiva che giustifica la proposizione dell'atto di precetto.
Consegue, pertanto, il rigetto della domanda dell'opponente.
***
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla domanda avente ad oggetto la presunta prescrizione del diritto azionato.
Ed invero, il titolo esecutivo giudiziale azionato è costituito, come visto, dalla sentenza n. 574/2004 del
Giudice di Pace di Velletri, depositata in Cancelleria il 26/10/2004, avente ad oggetto il sinistro stradale ai danni di . Parte_2
A fronte di ciò, deve ritenersi applicabile l'art. 2953 c.c., che disciplina la 'conversione' della prescrizione breve in quella decennale, prevedendo, sul punto, che: “i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quanto riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”.
Ebbene, in ordine all'interruzione di tale termine prescrizionale, la ha richiamato, Controparte_3 nella comparsa di costituzione, i seguenti atti interruttivi allegati all'atto di costituzione: raccomandata a.r. del 20.11.13 inviata alla sig.ra (doc. 6); raccomandata a.r. del 15.07.14 inviata a Pt_1 Parte_3
(doc. 7); raccomandata a.r. di invito alla negoziazione assistita del 26.02.16 inviata alla sig.ra
[...]
e alla sig.ra (docc. 8). Pt_1 Parte_3
In ordine all'efficacia interruttiva di tali atti, parte opponente, come innanzi esposto, ha contestato nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., depositata in data 10/11/2024, la validità della lettera raccomandata notificata alla in data 27/11/2023, avente il seguente oggetto “sinistro n. 4-9366-Z13 (F.G.V.S. Pt_1
n° 490/b/03) del 16/02/2002 F.G.V.S./Migliorato – Avv. D'Avello” e ne ha chiesto l'esibizione in originale in giudizio per il disconoscimento formale e per la proposizione della querela di falso.
Tale contestazione non può essere recepita siccome inammissibile e, comunque, infondata.
Al riguardo, giova premettere che l'atto in contestazione è costituito da una lettera raccomandata avente ad oggetto la comunicazione da parte della società assicuratrice del recupero della somma anticipata agli aventi diritto.
6 L'invio di tale missiva è stato eseguito a mezzo raccomandata al seguente destinatario: “ Parte_1 via della Pescara 21, 00040 Lariano (RM)”; la raccomandata in oggetto è pervenuta presso l'indirizzo indicato in data 27/11/2013 e la sottoscrizione della firma del ricevente riporta il nominativo di tale
“ . Persona_2
Tale atto, dunque, lungi dall'essere qualificato come atto pubblico, merita di essere inquadrato nell'ambito delle scritture private, in relazione alle quali si applicano gli artt. 215 e 216 c.p.c.
Sul punto, va richiamata la disciplina prevista dall'art. 215 c.p.c. a mente del quale la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta “2) se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione”.
Ebbene, nel caso di specie, va rilevato come parte opponente abbia già sollevato identica questione nell'ambito del giudizio civile n. rg. 79396/2019 incardinato presso il Tribunale di Roma e che sulla medesima il Giudice si sia già espresso con ordinanza del 3/2/2021 ritenendo la medesima tardiva perché proposta solo con la terza memoria ex art. 183 c.p.c. riservata alla prova contraria.
Inoltre, nel presente giudizio, la questione in oggetto è stata sollevata con la prima memoria ex art. 171 ter depositata in data 10/11/2024.
Tale deposito, tuttavia, deve ritenersi tardivo: ed invero, a fronte dell'udienza fissata per il 20/12/2024, dalla quale decorrono i termini a ritroso ex art. 171 ter c.p.c., il termine di 40 giorni prima dell'udienza deve ritenersi scaduto l'8/11/2024, in quanto il 10/11/2024 è stato una domenica.
Al riguardo, va rammentato, in diritto, che ai sensi dell'art. 155 c.p.c., nel caso in cui un termine scada in un giorno festivo, la scadenza debba ritenersi prorogata al primo giorno successivo non festivo, evidenziandosi che, nel caso di termini 'a ritroso', il primo giorno utile è quello antecedente, e non il successivo, realizzandosi altrimenti una indebita compressione del lasso temporale concesso.
Tale impostazione è confermata dalla giurisprudenza di legittimità che, sul punto, ha chiarito espressamente che: “In tema di computo dei termini, le modalità con cui è eseguito il deposito di un atto - di persona mediante accesso in cancelleria oppure a mezzo di deposito telematico - non incidono sulla regola, unitaria, relativa al calcolo dei tempi entro i quali il deposito stesso deve essere compiuto;
pertanto, anche agli atti depositati con modalità telematiche si applica la regola secondo la quale anche lo spostamento nel tempo della scadenza dei termini da calcolarsi a ritroso, se cadenti in giorno festivo, dev'essere calcolato a ritroso, individuando il "dies ad quem" nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, non già giorno successivo, così da non abbreviare l'intervallo di tempo, previsto a tutela di chi deve ricevere l'atto” (cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 8496 del 24/03/2023).
Alla luce di tali principi, a fronte dell'udienza fissata per il 20/12/2024, il termine di 40 prima per il deposito della prima memoria ex art. 171 ter deve ritenersi scaduto nel primo giorno non festivo antecedente al 10/11/2024 e, cioè, l'8/11/2024: pertanto, il deposito della memoria 171 ter c.p.c. deve ritenersi tardivo.
In ogni caso, giova rilevare, che il preteso disconoscimento della firma apposta sulla raccomandata del
27/11/2013 appaia, comunque, inconferente posto che nella sottoscrizione apposta in calce alla raccomandata si legge il nominativo di tale “ e non anche della opponente Persona_2 Pt_1
7 Sul punto, va evidenziato che dal certificato di stato di famiglia prodotto dalla Società opposta si ricava che è coniugata con tale e che nella famiglia anagrafica rientrano anche Parte_1 Persona_3 tali e Persona_5 Persona_4
A fronte di ciò, in assenza di contestazioni in ordine al ricevimento della raccomandata presso l'indirizzo di residenza e alla convivenza dei familiari, deve ritenersi presumibile che la raccomandata sia stata sottoscritta da un familiare convivente della e che, pertanto, sia giunta a sua conoscenza. Pt_1
Alla luce di tali argomentazioni, deve ritenersi irrilevante il disconoscimento tardivamente formulato dalla sulla firma apposta in calce alla raccomandata. Pt_1
Ne consegue, pertanto, l'idoneità della raccomandata notificata il 27/11/2013 a fungere da atto interruttivo della prescrizione e il rigetto della domanda di prescrizione svolta dall'opponente.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, aggiornato al DM 147/2022, per il “giudizio di cognizione innanzi il Tribunale”, per lo scaglione da € 5.201 a € 26.000 (il credito precettato è, infatti, di €9.275,43), per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante il carattere documentale della trattazione, selezionati valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
- condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite che liquida Parte_1 Controparte_1 in euro € 3.397,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, c.p.a. ed i.v.a., se dovuti.
Così deciso in Velletri, lì 4 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Luisa Di Serafino
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