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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/11/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 730/2025 V.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est. 2
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, promossa
DA
, nato a [...] il [...] (CF: ), Parte_1 C.F._1
ivi residente in C.so Umberto I n. 324, attualmente domiciliato in Modica, in via Cincinnato n 15, rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Iemmolo, presso il cui studio in Modica, Via Risorgimento n 217, è elettivamente domiciliato, giusta mandato rilasciato con separato atto
E
, nata a [...] il [...] ( , Controparte_1 C.F._2 residente a [...]in C.so Umberto I n 324, rappresentata e difesa dall'Avv.
MA Di ND, presso il cui studio in Modica, Corso Umberto I n. 8, è elettivamente domiciliata, giusta mandato rilasciato con separato atto
R
I 3
C
O
R
R
E
N
T
I
e con l'intervento del P.M. in sede
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso congiunto e chiedevano al Parte_1 Controparte_1
Tribunale adìto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dagli stessi contratto in Modica, il 13 dicembre 2014 – atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Modica atto n.181, Parte II.- Serie A, anno 2014 uff.I -, e dalla cui unione era nata la figlia Per_1
(il 5.09.2016), minorenne e studente;
con decreto cron. 3076 emesso il 16.02.2023 (nell'ambito del proc.n 3790/2022 R.G.), previa udienza presidenziale dell'11.1.2023, il Tribunale di Ragusa omologava la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni tra essi concordemente 4
stabilite. Dalla data di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Ragusa, non si era più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ed era esclusa ogni possibile ricostituzione dell'unione coniugale.
Veniva data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo.
Ciò premesso, deve ritenersi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di una sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dai coniugi suddetti, essendo emerso chiaramente dagli atti di causa il protrarsi ininterrotto della cessazione della convivenza tra i due, a far data dalla loro avvenuta separazione consensuale, con decreto di omologa del Tribunale di Ragusa del 16.02.2023, come richiesto dall'art. 3, comma 2, lett. b), legge n. 898/1970.
E' evidente, altresì, l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i predetti, come desumibile dalla mancanza di soluzione di continuità nella cessazione della loro unione, rilevabile dalle argomentazioni addotte nell'atto di ricorso, nonché dalla loro richiesta congiunta di separazione, prima, e di divorzio, poi.
Le condizioni stabilite concordemente dalle parti sono le seguenti:
“1) AFFIDO CONDIVISO E COLLOCAMENTO FIGLIA Disporre
l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione principale a casa con la madre, ma con facoltà del padre di vedere ed avere con sé la figlia tutti i giorni per due ore pomeridiane, in orari da concordare tra i genitori in base ai loro impegni, al fine di non modificare le abitudini di vita quotidiane della figlia e garantire alla stessa, 5
ancora piccola, la presenza quotidiana di entrambi i genitori, come avvenuto fino ad oggi anche in regime di separazione.
2) CALENDARIO DI VISITA GENITORE/FIGLIA In ogni caso i genitori concordano un calendario minimo di visite da rispettare, il padre potrà vedere ed avere con sé la figlia tre pomeriggi infrasettimanali: Prima settimana: lunedì- mercoledì e venerdì, dall'uscita della scuola fino alle ore
20:00 durante le vacanze o nel periodo scolastico e dalle ore 16:00 alle ore
21:00 nel periodo estivo, con un pernotto infrasettimanale il venerdì, ed eventualmente un altro pernotto compatibilmente con la volontà della figlia;
Seconda settimana: lunedì - mercoledì- venerdì, dall'uscita della scuola fino alle ore 20:00 nel periodo scolastico e dalle 16:00 alle 21:00 durante le vacanze o il periodo estivo, con un pernotto il venerdì, ed a settimane alterne per il weekend dal sabato mattina con pernotto fino alla domenica sera alle ore 20:00; tutti gli orari sono concordati con un'ora di tolleranza in più e un'ora in più in estate. 2.1-La figlia starà con ciascun genitore per le festività di Natale alternativamente con pernotto nei giorni
23/24 o 25/26 dicembre;
a Capodanno con pernotto nei giorni 30/31 o 1/2 gennaio;
alternativamente sabato/domenica di Pasqua- o Lunedì dell'Angelo/martedì; alternativamente per tutte le altre festività e il giorno del compleanno della figlia (a pranzo o cena), il giorno del compleanno del genitore e la festa del papà o della mamma (a pranzo o cena); nel periodo estivo per tre settimane, di cui 15 giorni consecutivi, con modalità e tempi da concordare previamente tra i genitori nel periodo dal 15/giugno al
15/settembre di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive dei genitori e le esigenze e volontà della figlia;
detto calendario sarà elastico, con possibilità di sostituire giorni ed orari in caso di impegni lavorativi o esigenze della figlia. Ciascun genitore, previa comunicazione all'altro genitore, potrà portare con sé la figlia per gita settimanale nel periodo di spettanza o gite fuori porta nei fine settimana.
3)- COLLABORAZIONE TRA GENITORI I genitori sono molto legati alla figlia e si impegnano a collaborare per assumere assieme le decisioni più importati per la figlia per cure, salute, istruzione, sport ecc;
e Per_1 6
collaborare, alternandosi tra loro, compatibilmente agli orari lavorativi, nell'assistenza e accudimento della minore: per accompagnarla e prenderla a scuola, alle attività sportive, ricreative, eventuali sedute terapeutiche ecc;
ciascuno dei genitori in caso di impossibilità dell'uno dovrà favorire che la figlia sia assistita dall'altro genitore, ed in caso di accertata impossibilità di entrambi, potrà essere accudita dai parenti più stretti ( nonni materni e parteni o/e zii). Si allega piano genitoriale con indicazione del calendario di visita concordato tra i genitori per garantire alla figlia la bigenitorialità, gli impegni e attività quotidiane della figlia relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze, sottoscritto dalle parti (all. 7).
4)- CASA FAMILIARE Assegnare la casa coniugale in Modica C.so
Umberto I n 324, di proprietà esclusiva del sig. , comprensiva Parte_1 di mobili ed arredi, alla sig.ra in quanto collocataria della figlia, che la CP_1 abiterà solo con la figlia, con esclusione categorica di convivenze o lunghe ospitalità all'interno dell'abitazione di terze persone estranee o parenti, questi ultimi salvo che per emergenze di salute o necessità di breve durata.
Imposte, tasse e utenze relative all'uso dell'immobile, oneri condominiali e spese per lavori di natura ordinaria saranno a carico della sig.ra le CP_1 imposte sulla proprietà saranno a carico del sig. , mentre eventuali Pt_1 spese straordinarie necessarie dovranno essere previamente concordate e saranno a carico di entrambi al 50%.
5) – CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO FIGLIA Il sig. si Parte_1 obbliga a contribuire al mantenimento della figlia versando alla madre un assegno di € 250 mensili entro il cinque di ogni mese con bonifico o altra modalità, con riv. ISTAT dal secondo anno;
mentre l'assegno unico Inps spetta al 50% ad entrambi i genitori. 6)- SPESE STRAORDINARIE PER LA
FIGLIA Entrambi i coniugi si obbligano a contribuire al 50% per tutte le spese straordinarie mediche, specialistiche, psicologiche, oculistiche, dentistiche farmacologiche e terapiche ecc. non mutuabili dal SSN e necessarie per la figlia;
scolastiche (per tasse, libri, corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche, doposcuola, ludoteca ecc) e spese ludiche (attività sportive, 7
centri estivi, ricreative e ricorrenze particolari (compleanni, comunioni, cresime ecc); tutte le predette spese, tranne quelle già in essere e mediche urgenti, dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, e, previa esibizione di documentazione giustificativa, verranno corrisposte pro- quota dall'altro genitore. Mentre l'ind. di sordità che la figlia percepisce continuerà ad essere accreditata mensilmente su un libretto postale (acceso presso l'ufficio Postale di Modica Bassa) cointestato ad entrambi i genitori e alla figlia, e verrà utilizzata dai genitori, previo accordo, solo per esigenze e/o necessità future della figlia.
7)- RAPPORTI CON FAMILIARI Entrambi i coniugi si impegnano a far mantenere alla figlia rapporti continuativi e costanti con i nonni e i parenti di entrambi i rami genitoriali.
8)- RINUNCIA ALL'ASSEGNO DIVORZILE Entrambi i comparenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente all'assegno di divorzile;
9) DEFINIZIONE RAPPORTI ECONOMICI - I comparenti dichiarano di avere definito ogni rapporto economico tra loro intercorrente e di non avere altro a pretendere se non il rispetto delle superiori condizioni”.
Le pattuizioni succitate appaiono congrue e conformi all'interesse della figlia minore, oltre a non essere in contrasto con norme di legge, per cui sono suscettibili di accoglimento.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, tenuto conto della natura della causa e del carattere congiunto della domanda in esame.
P.Q.M.
8
Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe sentito il P.M.
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in Modica (RG), il 13 dicembre 2014, dai coniugi
, nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Controparte_1
Modica il 10.11.1982 (atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Modica anno 2014, parte II, serie A, n. 181.);
omologa le condizioni del divorzio inerenti alla figlia, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Modica ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Modica di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Ragusa l'08 novembre 2025. Il Giudice est.
Dott.sa R. Scollo
9
Il Presidente
Dott. M. Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 730/2025 V.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est. 2
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, promossa
DA
, nato a [...] il [...] (CF: ), Parte_1 C.F._1
ivi residente in C.so Umberto I n. 324, attualmente domiciliato in Modica, in via Cincinnato n 15, rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Iemmolo, presso il cui studio in Modica, Via Risorgimento n 217, è elettivamente domiciliato, giusta mandato rilasciato con separato atto
E
, nata a [...] il [...] ( , Controparte_1 C.F._2 residente a [...]in C.so Umberto I n 324, rappresentata e difesa dall'Avv.
MA Di ND, presso il cui studio in Modica, Corso Umberto I n. 8, è elettivamente domiciliata, giusta mandato rilasciato con separato atto
R
I 3
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I
e con l'intervento del P.M. in sede
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso congiunto e chiedevano al Parte_1 Controparte_1
Tribunale adìto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dagli stessi contratto in Modica, il 13 dicembre 2014 – atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Modica atto n.181, Parte II.- Serie A, anno 2014 uff.I -, e dalla cui unione era nata la figlia Per_1
(il 5.09.2016), minorenne e studente;
con decreto cron. 3076 emesso il 16.02.2023 (nell'ambito del proc.n 3790/2022 R.G.), previa udienza presidenziale dell'11.1.2023, il Tribunale di Ragusa omologava la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni tra essi concordemente 4
stabilite. Dalla data di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Ragusa, non si era più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ed era esclusa ogni possibile ricostituzione dell'unione coniugale.
Veniva data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo.
Ciò premesso, deve ritenersi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di una sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dai coniugi suddetti, essendo emerso chiaramente dagli atti di causa il protrarsi ininterrotto della cessazione della convivenza tra i due, a far data dalla loro avvenuta separazione consensuale, con decreto di omologa del Tribunale di Ragusa del 16.02.2023, come richiesto dall'art. 3, comma 2, lett. b), legge n. 898/1970.
E' evidente, altresì, l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i predetti, come desumibile dalla mancanza di soluzione di continuità nella cessazione della loro unione, rilevabile dalle argomentazioni addotte nell'atto di ricorso, nonché dalla loro richiesta congiunta di separazione, prima, e di divorzio, poi.
Le condizioni stabilite concordemente dalle parti sono le seguenti:
“1) AFFIDO CONDIVISO E COLLOCAMENTO FIGLIA Disporre
l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione principale a casa con la madre, ma con facoltà del padre di vedere ed avere con sé la figlia tutti i giorni per due ore pomeridiane, in orari da concordare tra i genitori in base ai loro impegni, al fine di non modificare le abitudini di vita quotidiane della figlia e garantire alla stessa, 5
ancora piccola, la presenza quotidiana di entrambi i genitori, come avvenuto fino ad oggi anche in regime di separazione.
2) CALENDARIO DI VISITA GENITORE/FIGLIA In ogni caso i genitori concordano un calendario minimo di visite da rispettare, il padre potrà vedere ed avere con sé la figlia tre pomeriggi infrasettimanali: Prima settimana: lunedì- mercoledì e venerdì, dall'uscita della scuola fino alle ore
20:00 durante le vacanze o nel periodo scolastico e dalle ore 16:00 alle ore
21:00 nel periodo estivo, con un pernotto infrasettimanale il venerdì, ed eventualmente un altro pernotto compatibilmente con la volontà della figlia;
Seconda settimana: lunedì - mercoledì- venerdì, dall'uscita della scuola fino alle ore 20:00 nel periodo scolastico e dalle 16:00 alle 21:00 durante le vacanze o il periodo estivo, con un pernotto il venerdì, ed a settimane alterne per il weekend dal sabato mattina con pernotto fino alla domenica sera alle ore 20:00; tutti gli orari sono concordati con un'ora di tolleranza in più e un'ora in più in estate. 2.1-La figlia starà con ciascun genitore per le festività di Natale alternativamente con pernotto nei giorni
23/24 o 25/26 dicembre;
a Capodanno con pernotto nei giorni 30/31 o 1/2 gennaio;
alternativamente sabato/domenica di Pasqua- o Lunedì dell'Angelo/martedì; alternativamente per tutte le altre festività e il giorno del compleanno della figlia (a pranzo o cena), il giorno del compleanno del genitore e la festa del papà o della mamma (a pranzo o cena); nel periodo estivo per tre settimane, di cui 15 giorni consecutivi, con modalità e tempi da concordare previamente tra i genitori nel periodo dal 15/giugno al
15/settembre di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive dei genitori e le esigenze e volontà della figlia;
detto calendario sarà elastico, con possibilità di sostituire giorni ed orari in caso di impegni lavorativi o esigenze della figlia. Ciascun genitore, previa comunicazione all'altro genitore, potrà portare con sé la figlia per gita settimanale nel periodo di spettanza o gite fuori porta nei fine settimana.
3)- COLLABORAZIONE TRA GENITORI I genitori sono molto legati alla figlia e si impegnano a collaborare per assumere assieme le decisioni più importati per la figlia per cure, salute, istruzione, sport ecc;
e Per_1 6
collaborare, alternandosi tra loro, compatibilmente agli orari lavorativi, nell'assistenza e accudimento della minore: per accompagnarla e prenderla a scuola, alle attività sportive, ricreative, eventuali sedute terapeutiche ecc;
ciascuno dei genitori in caso di impossibilità dell'uno dovrà favorire che la figlia sia assistita dall'altro genitore, ed in caso di accertata impossibilità di entrambi, potrà essere accudita dai parenti più stretti ( nonni materni e parteni o/e zii). Si allega piano genitoriale con indicazione del calendario di visita concordato tra i genitori per garantire alla figlia la bigenitorialità, gli impegni e attività quotidiane della figlia relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze, sottoscritto dalle parti (all. 7).
4)- CASA FAMILIARE Assegnare la casa coniugale in Modica C.so
Umberto I n 324, di proprietà esclusiva del sig. , comprensiva Parte_1 di mobili ed arredi, alla sig.ra in quanto collocataria della figlia, che la CP_1 abiterà solo con la figlia, con esclusione categorica di convivenze o lunghe ospitalità all'interno dell'abitazione di terze persone estranee o parenti, questi ultimi salvo che per emergenze di salute o necessità di breve durata.
Imposte, tasse e utenze relative all'uso dell'immobile, oneri condominiali e spese per lavori di natura ordinaria saranno a carico della sig.ra le CP_1 imposte sulla proprietà saranno a carico del sig. , mentre eventuali Pt_1 spese straordinarie necessarie dovranno essere previamente concordate e saranno a carico di entrambi al 50%.
5) – CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO FIGLIA Il sig. si Parte_1 obbliga a contribuire al mantenimento della figlia versando alla madre un assegno di € 250 mensili entro il cinque di ogni mese con bonifico o altra modalità, con riv. ISTAT dal secondo anno;
mentre l'assegno unico Inps spetta al 50% ad entrambi i genitori. 6)- SPESE STRAORDINARIE PER LA
FIGLIA Entrambi i coniugi si obbligano a contribuire al 50% per tutte le spese straordinarie mediche, specialistiche, psicologiche, oculistiche, dentistiche farmacologiche e terapiche ecc. non mutuabili dal SSN e necessarie per la figlia;
scolastiche (per tasse, libri, corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche, doposcuola, ludoteca ecc) e spese ludiche (attività sportive, 7
centri estivi, ricreative e ricorrenze particolari (compleanni, comunioni, cresime ecc); tutte le predette spese, tranne quelle già in essere e mediche urgenti, dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, e, previa esibizione di documentazione giustificativa, verranno corrisposte pro- quota dall'altro genitore. Mentre l'ind. di sordità che la figlia percepisce continuerà ad essere accreditata mensilmente su un libretto postale (acceso presso l'ufficio Postale di Modica Bassa) cointestato ad entrambi i genitori e alla figlia, e verrà utilizzata dai genitori, previo accordo, solo per esigenze e/o necessità future della figlia.
7)- RAPPORTI CON FAMILIARI Entrambi i coniugi si impegnano a far mantenere alla figlia rapporti continuativi e costanti con i nonni e i parenti di entrambi i rami genitoriali.
8)- RINUNCIA ALL'ASSEGNO DIVORZILE Entrambi i comparenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente all'assegno di divorzile;
9) DEFINIZIONE RAPPORTI ECONOMICI - I comparenti dichiarano di avere definito ogni rapporto economico tra loro intercorrente e di non avere altro a pretendere se non il rispetto delle superiori condizioni”.
Le pattuizioni succitate appaiono congrue e conformi all'interesse della figlia minore, oltre a non essere in contrasto con norme di legge, per cui sono suscettibili di accoglimento.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, tenuto conto della natura della causa e del carattere congiunto della domanda in esame.
P.Q.M.
8
Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe sentito il P.M.
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in Modica (RG), il 13 dicembre 2014, dai coniugi
, nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Controparte_1
Modica il 10.11.1982 (atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Modica anno 2014, parte II, serie A, n. 181.);
omologa le condizioni del divorzio inerenti alla figlia, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Modica ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Modica di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Ragusa l'08 novembre 2025. Il Giudice est.
Dott.sa R. Scollo
9
Il Presidente
Dott. M. Pulvirenti