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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 28/11/2024, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
dott. Vito COLUCCI Presidente
dott.ssa M. Assunta NICCOLI Consigliere relatore dr.ssa Marcella PIZZILLO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di appello iscritto al n. 222 del ruolo generale dell'anno 2024
T R A
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Grazia Galera in virtù di procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
CONTRO
AR
rappresentato e difeso dall'avv. Simona Pacileo in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
1 APPELLATO- APPELLANTE INCIDENTALE
avente ad OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n.
821/2024 pubblicata il 13/02/2024 e notificata il 14/02/2024 (Divorzio contenzioso –
statuizioni economiche)
sulle CONCLUSIONI rassegnate dalle parti all'udienza di discussione del 03/10/2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nelle more della definizione del giudizio di separazione personale, in cui il
26/11/2020 era stata emessa soltanto la sentenza non definitiva n. 3794/2019,
in data 07/08/2020 notificava a un ricorso AR Parte_1
per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Salerno
il 03/10/1983, con il quale aveva chiesto al Tribunale di Salerno di riconoscere l'autosufficienza economica della resistente e, quindi, la non debenza di alcun assegno divorzile a suo carico, ovvero, in subordine, di quantificare l'assegno nella misura massima di € 500,00 mensili.
Si costituiva , che non si opponeva al divorzio ma chiedeva, in Parte_1
via riconvenzionale, il riconoscimento in suo favore di un assegno non inferiore ad €
10.000,00 mensili adducendo l'inadeguatezza dei mezzi di cui disponeva per poter condurre una vita autonoma e dignitosa, la sua età avanzata (70 anni), il contributo fornito alla realizzazione della vita familiare, durata 36 anni, ed il sacrificio delle proprie concrete aspettative professionali non avendo lavorato per volere del marito e avendo favorito l'incremento del patrimonio personale del coniuge, la notevolissima sproporzione economico/reddituale tra le parti in quanto, a fronte della proprietà, in capo ad essa resistente, di un'abitazione in località Pastena di Salerno, ove viveva,
ricevuta per eredità paterna, unitamente ad un piccolo locale deposito nel centro
2 storico di Salerno, fatiscente e improduttivo di reddito, e ad un locale sottotetto a
Baronissi, di cui era solo usufruttuaria, anch'esso improduttivo di reddito, il ricorrente era comproprietario e usufruttuario di circa 50 immobili, di prestigio e di lusso, del valore totale di € 14.652.800,00 e, per la quota di suo possesso, di € 7.686.869,46, sì
come risultante da una consulenza tecnica di parte prodotta agli atti;
che l' era CP_1
pure titolare di uno studio professionale legale a Sapri, oltre che amministratore unico,
socio di maggioranza e legale rappresentante di ben 7 società, di cui almeno 5
costituite dopo il matrimonio, con la partecipazione societaria dei due figli, che a loro volta risultavano proprietarie di un cospicuo patrimonio immobiliare, con rendite mensili, per frutti civili, di oltre € 15.000,00.
All'esito dell'udienza di comparizione personale, risultato vano il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato per la fase presidenziale adottava i provvedimenti temporanei confermando le condizioni previste in sede di separazione personale, e cioè disponendo un assegno di mantenimento in favore di di € Parte_1
2.500,00 mensili e nulla in ordine all'assegnazione della casa familiare essendo entrambi i figli già maggiorenni ed economicamente indipendenti.
2. Con sentenza parziale n. 1715/2021 pubblicata il 25/05/2021 il Tribunale
dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra le parti e disponeva per il prosieguo della trattazione.
Nelle more dell'istruttoria, nell'ambito della procedura di separazione personale dei coniugi veniva emessa la sentenza n. 1091/2023 pubblicata il 13/.03/2023, divenuta irrevocabile, che confermava in favore della l'assegno di mantenimento di € Parte_1
2.500,00 mensili.
3. Nel giudizio di divorzio, espletata l'istruttoria orale e disattese le istanze di di acquisire tramite la Guardia di Finanza un aggiornamento Parte_1
delle condizioni economiche dell' e di fare ordine all' ed alla Banca CP_1 CP_1
3 Monte dei Paschi di Siena di fornire copia di un investimento finanziario da lui effettuato, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 16/11/2023 veniva rimessa al Collegio per la decisione.
4. Con sentenza n. 821 pubblicata il 13/02/2024 il Tribunale di Salerno determinava in € 1.000,00 mensili oltre aggiornamento Istat annuale ed automatico l'importo dell'assegno divorzile che l' avrebbe dovuto versare entro il 5 di ogni mese CP_1
alla sig.ra e compensava le spese processuali. Parte_1
5. Con ricorso depositato il 27/02/2024 ha impugnato la Parte_1
sentenza dinanzi a questa Corte al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti richieste:
“A) preliminarmente, ammettere il seguente capitolo di prova testimoniale diretta n. 10,
articolato dall'appellante nella 2^ memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. e non ammesso dal
G.I.: “10 - Vero è che la sig.ra , durante il matrimonio, si è occupata Parte_1
anche dell'arredamento e della sistemazione delle stanze della Villa Saracena in Maiori (SA),
di proprietà del marito, provvedendo alla pulizia delle stanze e della biancheria, allorquando
il personale di servizio non era disponibile”;
B) sempre preliminarmente, fare ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. all'appellato e alla
Società AXA MPS, in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma, alla
via Aldo Fabrizi n. 9 (P.IVA di fornire copia di tutti i prodotti assicurativi, P.IVA_1
finanziari (fondi di investimento, gestioni separate, polizze, etc) intestati o cointestati all'avv.
nato a [...] il [...] ed ivi residente;
AR
C) riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, quantificare in € 10.000,00 mensili
l'assegno divorzile da porre a carico dell'avv. ed in favore della sig.ra AR
, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre adeguamento ISTAT;
Parte_1
D) riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, condannare parte appellata al pagamento
delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione di quelle di secondo grado al
4 procuratore antistatario, riformando sul punto la sentenza di primo grado, laddove è stata
prevista la compensazione”.
Instaurato il contraddittorio, si è tempestivamente costituito , che ha AR
resistito ai motivi di gravame ed ha spiegato appello incidentale, così concludendo: “Voglia
la Corte, in via preliminare, rigettare la richiesta di ammissione del capitolo di prova
testimoniale articolato dall'appellante in quanto tale capitolo è stato già estromesso dal
giudice di prime cure poiché agli atti vi è sul punto prova documentale, prodotta
dall'appellato (vedi buste paga); in via preliminare, ci si oppone all'ulteriore richiesta
istruttoria formulata dall'appellante, tra cui l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
all'appellato, perché già valutata e, comunque, non ammesse dal G.I.; in via principale,
rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto,
confermare nella somma di € 1.000,00 mensili l'assegno divorzile da porre a carico
dell'avv. ed in favore della sig.ra , da versare entro AR Parte_1
il giorno 5 di ogni mese, oltre adeguamento ISTAT;
in via incidentale riformare la
sentenza di primo grado n. 821/2024 del Tribunale di Salerno nella parte in cui determina
in € 1.000,00, oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat l'assegno divorzile che il
Sig. dovrà versare entro il 5 di ogni mese alla Sig.ra AR Parte_1
stabilendo che alcun mantenimento spetta all'appellante e per l'effetto
[...]
condannare la stessa alla ripetizione delle somme versate in virtù della sentenza di primo
grado; in via subordinata e meramente gradata, accertare e determinare una somma di
gran lunga minore a quella determinata nella sentenza impugnata, ovvero nella misura
massima di €. 500,00, che l'avv. verserà alla signora CP_1 Parte_1
mensilmente quale assegno divorzile;
riformare la sentenza di primo grado in ordine alla
compensazione delle spese di lite, e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento
delle spese del primo grado di giudizio;
con vittoria di spese e compensi oltre rimborso
forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
5 All'udienza del 03/10/2024, all'esito della discussione delle parti, la Corte ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. ha impugnato la sentenza articolando cinque motivi di Parte_1
gravame:
con il primo motivo - Error in procedendo - Difetto di istruttoria e di motivazione –
Motivazione apparente – Violazione dell'art. 130 n. 4 c.p.c. e dell'art. 5, 6° comma, L.
878/1970 – l'appellante lamenta che il Giudice di primo grado ha quantificato in €
1.000,00 mensili l'assegno divorzile senza indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento per determinarlo proprio in tale misura, né ha esaminato tutta la documentazione versata in atti dalle parti, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento, e che nella sentenza impugnata non v'è alcun riferimento alla quantificazione dell'assegno divorzile in base alle diverse componenti - assistenziale, perequativa e compensativa - del medesimo assegno, richiesto dalla giurisprudenza in materia;
con il secondo motivo -- Error in iudicando – Violazione dell'art. 5, 6° comma, L.
898/1970 in relazione alla funzione assistenziale dell'assegno divorzile – Illogicità,
contraddittorietà ed ingiustizia manifesta – l'appellante lamenta che il Tribunale ha ritenuto congruo quantificare in € 1000,00 mensili l'assegno divorzile in suo favore,
tenendo conto, genericamente, del “patrimonio immobiliare proprio della resistente”,
senza considerare l'esiguità di detto patrimonio e la sua improduttività reddituale che lo rende inidoneo al suo sostentamento;
che infatti, dalla documentazione allegata risulta che: l'immobile in Salerno, alla via Lama n. 15, dal quale l'appellante aveva percepito negli anni scorsi un canone di locazione di € 700,00 mensili, è stato infatti destinato, dal mese di maggio 2023, a sua abitazione personale, con conseguente perdita del relativo
6 reddito, avendo la stessa dovuto rilasciare, per richiesta dell'ex coniuge, la lussuosa villa familiare in viale degli Eucalipti n. 22, in Salerno, dove abitava;
anche l'altro piccolo locale-deposito alla via Mazza, nel contro storico di Salerno, dal quale l'appellante percepiva € 200,00 mensili, non è più oggetto di alcuna locazione;
l'ultimo piccolo immobile, in Baronissi, pervenutole, al pari degli altri, per eredità paterna, è
stato donato dalla stessa appellante al figlio anni fa, con riserva di usufrutto, CP_2
ma è anch'esso privo di rendita essendo da anni scaduto l'originario contratto di locazione;
tutti i beni immobili hanno richiesto e richiederanno in futuro l'esborso di rilevanti importi per lavori condominiali di manutenzione straordinaria, oltre che interventi di manutenzione e partecipazione a spese condominiali per contenziosi definiti sfavorevolmente per il condominio;
il condominio dell'abitazione di via Lama
n. 15, ove attualmente vive l'appellante, ha recentemente deliberato lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato, con costituzione per legge di un fondo comune, le cui quote di accantonamento da versare da parte dell'appellante sono pari ad
€ 362,19 mensili;
che pertanto l'unico reddito da lei percepito è costituito dall'assegno di mantenimento versatole dal coniuge, pari ad € 30.000,00 annui, peraltro lordi (€
2.500,00 x 12), da cui vanno detratte imposte per circa € 8.000,00; che il Tribunale non aveva considerato neppure l'ulteriore peso economico, per essa appellante, costituito dal debito di oltre € 16.000,00, che la stessa sta ripianando con l'Agenzia delle Entrate
per tasse non pagate dall'ex coniuge dal 2015 al 2019.
Lamenta pertanto che il Tribunale, in modo del tutto contraddittorio e ingiusto, ha ritenuto congrua la quantificazione dell'assegno divorzile in € 1000,00, pur dando atto dell'età avanzata della ricorrente (71 anni) e delle sue precarie condizioni di salute, tra cui il carcinoma alla mano dx e il linfoma, trascurando, peraltro, altre patologie pure documentate;
che non ha considerato che l'odierna appellante, all'evidenza, a parte le spese per il suo mantenimento quotidiano, dovrà affrontare spese sanitarie
7 particolarmente costose per evitare i tempi di attesa lunghissimi della sanità pubblica ed avvalersi di personale di servizio per il disbrigo di faccende domestiche e per ogni altro tipo di sua esigenza personale, con un esborso stimabile in almeno € 900,00 mensili per detto personale;
che, viceversa, l' continuerà a godere di redditi annui per quasi CP_1
€ 600.000,00 e mensili per oltre € 35.000,00, con rinnovo dei suoi costosissimi brevetti di pilota di aerei privati e utilizzo di natanti di grandi dimensioni, con cui trascorrere le sue vacanze di lusso, con la possibilità di garantirsi personale di servizio a tempo pieno,
per ogni esigenza personale anche futura;
con il terzo motivo -- Error in iudicando – Violazione dell'art. 5, 6° comma,
L.898/1970 in relazione alla funzione perequativa dell'assegno divorzile – Illogicità,
contraddittorietà ed ingiustizia manifesta – l'appellante fa rilevare che tra le parti in causa vi è un notevolissimo squilibrio economico/reddituale, sì come è emerso nel corso del giudizio di primo grado non solo alla stregua della relazione della Guardia di
Finanza acquisita nell'ambito del giudizio di separazione e depositata in quello di divorzio, ma anche da tutta l'ulteriore documentazione versata in atti, tra cui: - le dichiarazioni dei redditi delle parti;
le visure ipocatastali degli immobili di cui è
proprietario e usufruttuario l' la visura camerale e catastale delle società di CP_1
persona e di capitali, direttamente collegate all'amministratore unico e socio di maggioranza, avv. le relazioni del ctp, dott. commercialista AR [...]
di stima del patrimonio dell'appellato, quantificato, secondo i valori OMI (e Per_1
quindi non secondo valori di mercato), in quasi € 15.000.000,00; le stesse dichiarazioni dei redditi dell'appellato, che hanno visto un incremento rispetto all'epoca della separazione (€ 505.013,00 nel 2018), con redditi complessivi di € 617.564,00 nel 2020,
di € 598.122,00 nel 2021 e di € 548.736,00 nel 2022; le vendite di immobili prestigiosi,
la comproprietà e l'usufrutto su circa 50 unità immobiliari, la proprietà di immobili in costiera amalfitana e a Venezia, di capannoni industriali, e ciò per un reddito mensile
8 netto disponibile pari ad oltre € 35.000,00, a fronte di nessun reddito percepito dall'appellante e di nessuna possibilità in futuro di percepire alcun altro reddito se non l'assegno divorzile;
con il quarto motivo -- Error in iudicando – Violazione dell'art. 5, 6° comma,
L.898/1970 in relazione alla funzione compensativa dell'assegno divorzile – Illogicità,
contraddittorietà ed ingiustizia manifesta – l'appellante contesta il convincimento del
Tribunale secondo il quale ella non aveva contribuito alla formazione del patrimonio personale dell'altro coniuge in ragione del fatto che le proprietà immobiliari erano pervenute all' per successione ereditaria, e fa in contrario rilevare che la CP_1
motivazione è in palese contrasto con quanto era emerso nel corso giudizio di primo grado, e cioè che l'appellante, laureata in scienze politiche, aveva ottime possibilità di affermazione professionale e lavorativa, in quanto, essendo figlia di un dirigente del noto , negli anni '80, aveva ricevuto dal padre diverse offerte di lavoro;
Parte_2
che, purtroppo, aveva dovuto rifiutare dette offerte per la volontà categorica del marito di non farla lavorare in quanto riteneva deplorevole che sua moglie, sposata con una persona appartenente ad una delle famiglie più ricche e note di Salerno, andasse a lavorare, e non tollerava che la stessa frequentasse altre persone, essendo particolarmente geloso;
che dette circostanze erano state confermate da tutti i testimoni da lei addotti;
che, pertanto, era emerso dall'istruttoria che essa appellante si era dedicata totalmente alla cura della famiglia, sacrificando le proprie aspettative di lavoro per volontà del marito;
che, sempre in merito al contributo da lei fornito alla costituzione del patrimonio personale dell'appellato, il Giudice di primo grado aveva ignorato che l' dopo il matrimonio, aveva potuto acquistare, con il contributo CP_1
personale anche della moglie, numerose proprietà immobiliari, solo a lui formalmente intestate, e gestire serenamente e a tempo pieno le sue società costituite anche dopo il matrimonio, proprio in virtù del fatto che era la moglie ad occuparsi della gestione
9 familiare e della cura dei figli.; che in particolare, dopo il matrimonio, egli aveva acquistato una villa a Sapri, l'abitazione a Pizzoferrato, in Abruzzo, l'abitazione a
Mestre, il locale commerciale a Salerno, in pieno centro, alla via F. Conforti (di fronte alla Banca d'Italia) e l'immobile di categoria D/8 in Salerno alla Via San Leonardo n.
154, di 1500 mq coperti (concesso in locazione al negozio Bay, ad un canone mensile di oltre € 15.000,00 per il prossimo anno), con una rendita catastale di euro 17.456,24 e con antistante vasta area di parcheggio di 3000 mq., utilizzata anche come parcheggio ad ore dei visitatori dell'Ospedale di Salerno;
con l'ultimo motivo -- Motivazione apparente - Violazione dell'art. 130 n. 4 c.p.c. -
Violazione del principio della soccombenza processuale ex art. 91 c.p.c. – l'appellante contesta la compensazione delle spese processuali, facendo rilevare che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la domanda di assegno era stata comunque accolta;
che non era stato specificato dal Giudice in cosa consisteva il contegno processuale delle parti tale da giustificare la compensazione;
che, quanto alla circostanza che la crisi coniugale era ascrivibile ad entrambe le parti, il primo Giudice non aveva considerato che la sentenza di separazione non conteneva statuizione di addebito e che l' CP_1
era stato assolto dal reato di maltrattamenti con formula dubitativa. Il Tribunale avrebbe invece dovuto considerare il comportamento tenuto nel corso degli anni di matrimonio dall'appellato, che non aveva consentito alla moglie di lavorare imponendole di fare la casalinga, e gli innumerevoli contenziosi intrapresi dallo stesso appellato nei confronti dell'ex coniuge.
7. Con un unico articolato motivo di appello incidentale ha AR
impugnato la decisione sul riconoscimento del diritto all'assegno in capo a Parte_1
e comunque sull'importo mensile liquidato, facendo in particolare rilevare
[...]
che alcuna dimostrazione era stata offerta dalla appellante in ordine alle occasioni lavorative perse;
che, quella di non lavorare, più che una decisione del marito fu una
10 scelta libera e concordata tra i coniugi;
che non è stato provato che la abbia Parte_1
contribuito alla formazione e/o incremento del patrimonio di esso appellato essendo vero invece che tutti i beni, fatta eccezione per una casetta con garage pertinenziale a
Pizzoferrato ed un immobile a Sapri, provenivano dall'eredità paterna;
che lo squilibrio patrimoniale tra le parti era preesistente al matrimonio;
che pertanto era irrilevante la circostanza che il matrimonio fosse durato 36 anni;
che, invece, ad essersi accresciuto nel corso del matrimonio era stato il patrimonio di lei per effetto dell'acquisto di tre immobili;
che la circostanza che questi ultimi, al momento, non fruttino rendite costituisce una scelta della che, laddove l'assegno non ricopra una funzione Parte_1
compensativa-perequativa, per attribuirgli una prevalente finalità assistenziale è
necessaria la rigorosa dimostrazione della non autosufficienza economica della parte richiedente, nella specie insussistente giacché la risulta autosufficiente e Parte_1
dotata di un patrimonio immobiliare che le consente di vivere senza chiedere nulla all'ex marito;
che infine la certificazione medica prodotta a sostegno delle sue condizioni di salute non dimostra la necessità della appellante di sopportare spese per cure o terapie che non siano a carico del sistema sanitario nazionale;
che pertanto l'assegno riconosciuto in primo grado va revocato o quanto meno ridotto della metà.
8. L'appello principale va parzialmente accolto. Va invece rigettato l'appello
incidentale.
8.1. All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, che ne costituisce la principale finalità (cfr. Cass. n. 11504/2017; n.
6386/2019), che le Sezioni Unite (n. 18287/ 2018), non solo non hanno inteso cancellare, ma che danno invece per scontata (cfr. Cass. n. 21228/2019), anche una natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un “contributo
volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza
11 economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di
un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita
familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”
(Cass. SU n. 18287/2018).
Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi
- che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 - , essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, scelta che assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali e la cui prova spetta al richiedente (cfr. Cass., n. 29920/2022; n. 35434/2023).
Quindi, in tema di determinazione dell'assegno di divorzio, il principio secondo il quale,
sciolto il vincolo coniugale, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, è derogato, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, ex post divenuto ingiustificato, che deve perciò
essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-
perequativa, adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali,
che il richiedente l'assegno ha l'onere di indicare specificamente e dimostrare nel giudizio (cfr. ex pl. Cass., n. 23583/2022; n. 24250/2021).
L'accertamento che il giudice effettuava, in passato, nello scrutinare il tenore di vita dei coniugi è stato superato a partire dalla pronuncia Cass. n. 11504/ 2017 e non costituisce quindi l'accertamento che occorre compiere oggi al fine di verificare se sussistano i
12 presupposti per il riconoscimento dell'assegno in funzione compensativo-perequativa
(in tal senso cfr. pure Cass. n. 11178/2019), sicché, mentre prima era necessario e sufficiente stabilire quale fosse il tenore di vita della coppia in costanza di matrimonio e quale fosse il tenore di vita che poteva permettersi l'ex coniuge richiedente dopo il divorzio, oggi occorre stabilire, ove sia prospettata una esigenza compensativo-
perequativa, se si sia determinato uno spostamento patrimoniale, meritevole di riequilibrio attraverso l'assegno, da un coniuge all'altro. “A tal fine, il giudice deve
quindi verificare: i) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o
aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente ovvero di minori
proporzioni; ii) se, in costanza di matrimonio, gli allora coniugi abbiano convenuto che
uno di essi sacrificasse le proprie prospettive economico-patrimoniali per dedicarsi al
soddisfacimento delle incombenze familiari;
iii) se tali scelte abbiano inciso sulla
formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi,
giacché, in caso contrario, non vi è alcuno spostamento patrimoniale da riequilibrare,
con la precisazione che l'onere della prova sul punto ricade sul coniuge richiedente, il
quale potrà se del caso avvalersi del sistema delle presunzioni, purché nel rispetto del
paradigma di gravità, precisione e concordanza, sicché non potrà il giudice di merito
presumere, così e semplicemente, che il non avere un coniuge svolto alcuna attività
lavorativa sia da ascrivere ad una concorde scelta comune ad entrambi i coniugi, e men
che meno che abbia senz'altro contribuito al successo professionale dell'altro; iv)
quale sia l'entità concreta dello spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di
riequilibro, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli
endofamiliari” (cfr. Cass. n. 22738/2022, che richiama Cass. n. 21228/2019).
In definitiva, al fine del riconoscimento di un assegno “perequativo”, tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare, il Giudice deve procedere ad un
13 rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere eventualmente giustificato solo da una esigenza strettamente assistenziale, che tuttavia presuppone che il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive ( cfr. Cass. n. 35434/2023, richiamata pure da Cass. n. 24795/2024).
8.2. Alla luce di questi, ormai consolidati, principi espressi dal Giudice di legittimità, le doglianze articolate dalla appellante vanno in parte disattese.
8.2.1. Ed infatti, nell'atto di gravame la sig.ra si è dilungata nella descrizione Parte_1
analitica della composizione del patrimonio dell'ex marito in raffronto al proprio al fine di evidenziare anche in questa sede la rilevantissima differenza delle rispettive condizioni economiche, lamentando che, ai fini della quantificazione dell'importo dell'assegno di divorzio, il Tribunale non avesse adeguatamente considerato che ella aveva “dedicato tutta la sua vita alla cura della famiglia e del marito (v. deposizioni dei
testimoni di parte resistente), il quale le aveva imposto di non lavorare, ritenendolo
disdicevole proprio in virtù della sua capacità economica”; che il Tribunale “avrebbe
dovuto riequilibrare le condizioni economiche dei coniugi, attribuendo a lei un assegno
divorzile di € 10.000,00 mensili, per come richiesto, e non di appena € 1000,00”; che ella “si era dedicata totalmente alla cura della famiglia, sacrificando le proprie
aspettative di lavoro per volontà del marito, che non le aveva consentito di lavorare,
nonostante la stessa fosse laureata ed avesse avuto la possibilità di lavorare”; che l' “dopo il matrimonio, aveva potuto acquistare, con il contributo personale CP_1
anche della moglie, numerose proprietà immobiliari, solo a lui formalmente intestate
(v. relazione del dott. - all. 20 - all. 43 primo grado ed accertamenti della Per_1
Guardia di Finanza), e gestire serenamente e a tempo pieno le sue società costituite
14 anche dopo il matrimonio, proprio in virtù del fatto che era la moglie ad occuparsi
della gestione familiare e della cura dei figli”.
8.2.2. Le allegazioni dell'appellante non sono sufficienti ad offrire la dimostrazione dei presupposti richiesti per il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile con funzione compensativo-perequativa giacché non consentono di ritenere raggiunta la prova che la rilevante disparità della situazione economica delle parti al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale fosse la conseguenza delle scelte di conduzione della vita familiare adottate in costanza di matrimonio e del sacrificio delle aspettative reddituali e professionali della in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante Parte_1
endofamiliare.
Ed infatti, in disparte il rilievo che alcuna dimostrazione è stata data in ordine alle concrete offerte di lavoro che la avrebbe rifiutato, la circostanza che ella si Parte_1
sia dedicata esclusivamente alla gestione della famiglia, benché non contestata, non costituisce, di per sé sola, una sufficiente dimostrazione che, per effetto della sua rinuncia a lavorare, le condizioni patrimoniali dell'ex marito si siano a tal punto incrementate da comportare una sproporzione dei redditi di tale entità da giustificare il suo diritto a percepire un assegno finalizzato a compensare il suo sacrificio e ad assicurarle un livello di reddito adeguato al contributo fornito alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge, e ciò per la principale ed assorbente ragione che detto patrimonio risulta quasi per la sua interezza costituito da beni -
immobili e società - di provenienza ereditaria e preesistenti alla stipula del matrimonio.
Né a diverse conclusioni potrebbe pervenirsi in caso di esito favorevole della prova testimoniale, disattesa in primo grado e sulla quale insiste l'appellante per dimostrare che “ durante il matrimonio, si è occupata anche dell'arredamento e della sistemazione
delle stanze della Villa Saracena in Maiori (SA), di proprietà del marito, provvedendo
alla pulizia delle stanze e della biancheria, allorquando il personale di servizio non era
15 disponibile” –, trattandosi di circostanza assolutamente generica, anche nella collocazione temporale, e comunque inconcludente.
Del pari la non potrebbe sopperire alle lacune istruttorie delle sue allegazioni Parte_1
attraverso la richiesta di “fare ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. all'appellato e alla
Società AXA MPS, in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede legale in
Roma, alla via Aldo Fabrizi n. 9 (P.IVA ) di fornire copia di tutti i P.IVA_1
prodotti assicurativi, finanziari (fondi di investimento, gestioni separate, polizze, etc)
intestati o cointestati all'avv. nato a [...] il [...] ed ivi AR
residente”, trattandosi di richiesta inammissibile quanto meno sotto per genericità.
Sotto altro profilo ritiene altresì questa Corte, facendo propria la motivazione di Cass. n.
10614/2023, che “non può essere condivisa l'affermazione che, in derivazione da
quell'insieme di regole inderogabili che disciplinano il momento contributivo, cioè gli
obblighi che il legislatore pone a carico di ciascun coniuge di collaborare nell'interesse
della famiglia e di contribuire ai suoi bisogni in relazione alle proprie sostanze e alla
propria capacità di lavoro professionale o casalingo, sulla base dell'indirizzo della vita
familiare tra loro concordato (artt. 143 e 144 c.c.), si possa desumere «l'apporto
paritetico» dato da un coniuge al patrimonio dell'altro, che costituisce comunque una
presunzione semplice” e che va “supportata da indizi gravi precisi e concordanti
ovvero da puntuali allegazioni da parte del soggetto che deduce la circostanza. Invero,
tale principio comporta che, a fronte di una disparità reddituale tra gli ex coniugi e di
un matrimonio di durata non di pochi anni, sia da riconoscere pressoché sempre all'ex
coniuge, parte debole economicamente, un assegno divorzile, dovendo presumersi che
tale coniuge abbia comunque contribuito, in modo, anzi, paritetico, alla formazione del
patrimonio dell'altro. Solo un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio,
presente al momento del divorzio fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti,
sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze
16 familiari può, invece, giustificare il riconoscimento di un assegno perequativo, tendente
a colmare tale squilibrio. In assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può
essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia
consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi
sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di
procurarseli. Inoltre, in tema di presunzioni semplici, vige il criterio secondo cui le
circostane sulle quali la presunzione si fonda devono essere tali da lasciare apparire
l'esistenza del fatto ignoto come una conseguenza ragionevolmente probabile del fatto
noto, dovendosi ravvisare una connessione tra i fatti accertati e quelli ignoti secondo
regole di esperienza che convincano di ciò, sia pure con qualche margine di
opinabilità”.
8.2.3. In conclusione, nel caso di specie la richiesta di assegno con finalità perequativo-
compensativa non può essere accolta giacché, in difetto di uno specifico e rigoroso accertamento, non può ricavarsi la dimostrazione del contributo all'incremento del patrimonio dell' dalla mera circostanza che la si sia dedicata alla CP_1 Parte_1
famiglia né dalla generica allegazione che, “dopo il matrimonio”, egli “ha potuto
acquistare, con il contributo personale anche della moglie, numerose proprietà
immobiliari solo formalmente a lui intestate”.
8.2.4. Nella specie va invece riconosciuto rilievo alla funzione assistenziale dell'assegno, che va quantificato non in rapporto al pregresso tenore di vita familiare ma in misura tale da garantire l'indipendenza economica del coniuge non autosufficiente,
“intendendo l'autosufficienza in una accezione non circoscritta alla pura
sopravvivenza” ( cfr. Cass. n. 21228/2019) giacché in questi casi la legge non prevede come presupposto che l'ex coniuge richiedente debba versare in uno stato di bisogno.
Ne consegue che a quest'ultimo, in virtù del principio di solidarietà post-coniugale,
deve essere assicurata un'autosufficienza economica, un dignitoso mantenimento, che
17 gli consenta un tenore di vita superiore a quello alimentare anche se non più
rapportabile a quello goduto durante il matrimonio.
Il giudice del merito deve quindi “valutare la mancanza di mezzi adeguati a soddisfare
le normali esigenze di una vita autonoma e dignitosa e la diligenza spesa per
procurarseli in concreto e all'attualità, tenendo conto delle condizioni personali e di
salute del richiedente, nonché del contesto anche economico nel quale egli opera” (
Cass. n. 13420/2023).
8.2.5. Orbene, l'appellante, che è proprietaria dell'appartamento in Salerno alla via
Lama, in cui si è trasferita da maggio 2023, dopo il divorzio, e di altri due beni di minore valore – un locale-deposito nel centro storico di Salerno ed altro piccolo immobile in Baronissi, donato ad uno dei figli con riserva di usufrutto --, entrambi non locati da alcuni anni ed ubicati in fabbricati interessati da interventi di manutenzione straordinaria, e non ha altre fonti di reddito al di là dell'assegno versato dall'ex coniuge, è una persona anziana ( è nata nel 1953 ), affetta da numerose e serie patologie
( carcinoma alla mano dx, linfoma, artrite reumatoide, tiroidite, lombosciatalgia da compressione radicolare, ernia del disco) per le quali deve periodicamente sottoporsi a controlli medici, è stata sottoposta a vari interventi chirurgici, deve ricorrere a personale di servizio per il disbrigo di faccende domestiche e per far fronte alle esigenze personali, non ha altre fonti di reddito ed è evidentemente impossibilitata a procurarsele in considerazione dell'età avanzata e delle precarie condizioni di salute.
Alla luce della inadeguatezza dei mezzi economici di cui ella dispone, ed anche a prescindere dalla astratta possibilità di locare i due immobili minori, trattandosi di beni di scarsa redditività, la somma mensile di € 1.000,00, liquidata dal Tribunale, appare insufficiente a consentirle di far fronte in modo dignitoso alle esigenze della vita quotidiana, sicché appare giusto rideterminarla nel maggiore importo di € 2.000,00, che andrà rivalutato annualmente ed automaticamente in base agli indici Istat.
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9. La sentenza impugnata va pertanto riformata e ciò anche con riferimento alla
statuizione sulle spese processuali.
10. Queste seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo il criterio,
dettato da Cass. n. 14365/2024, per cui “ In tema di giudizio di divorzio, le spese di lite
relative alla domanda per l'ottenimento dell'assegno, sebbene questo non abbia natura
strettamente alimentare, vanno liquidate tenendo conto dello scaglione relativo non alle
controversie di valore indeterminabile, bensì a quelle afferenti ad assegni alimentari ex
art. 13, comma 1, c.p.c.”.
Ne consegue che, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal DM. n. 147/2022 e tenuto conto che il valore della causa è pari ad €
48.000,00 ( € 2.000,00 x 24 mesi ), va fatto riferimento allo scaglione da € 26.001,00 a
€ 52.000,00 e vanno liquidati gli importi medi per le fasi di studio, introduttiva,
istruttoria e decisionale per il primo grado e di studio, introduttiva e decisionale per l'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 27/02/2024 da Parte_1
nei confronti di e sull'appello incidentale
[...] AR
proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 821/2024 CP_1
pubblicata il 13/02/2024 e notificata il 14/02/2024, così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello principale e per l'effetto ridetermina l'assegno di divorzio in favore di e a carico di nella misura mensile Parte_1 AR
di € 2.000,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e con aggiornamento annuale ed automatico in base agli indici Istat;
2) RIGETTA l'appello incidentale;
19 3) CONDANNA al pagamento delle spese processuali, che liquida AR
in favore di , per il primo grado, in € 7.616,00 per compensi e per Parte_1
questo grado in € 147,00 per esborsi ed € 6.521,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cap, con attribuzione all'avv. Grazia Galera
che dichiara di averne fatto anticipo.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 21 novembre 2024
IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE
dott.ssa M. Assunta Niccoli dott. Vito Colucci
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