Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/02/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Paola De Nisco - Presidente
Dott. Vito Savino - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 24/2022 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza in data 8.10.2024 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
(c.f. ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, con sede in Marotta di Mondolfo (PU) alla Via Litoranea n. 93, elettivamente domiciliata in Fano (PU), via Nolfi n. 56, presso lo studio dell'Avv. Paolo
Reginelli, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di appello appellante e
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Fano – Cuccurano alla Via
Flaminia n. 346 e quivi elettivamente domiciliata presso il suo Ufficio Legale, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Conti, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellata
OGGETTO: contratti di mutuo fondiario – erronea indicazione e non conformità di
ISC/TAEG – superamento del tasso soglia usura, appello avverso la sentenza n. 429/2021
1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 429/2021 emessa in data 29.05/1.06.2021 il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
di , formulata al fine di sentir Controparte_2 dichiarare la nullità parziale dei due contratti di mutuo fondiario del 19.03.2008 e del
22.04.2010 per indeterminatezza del tasso effettivo ISC a causa della mancata inclusione di tutte le spese collegate al credito, nonché per superamento del tasso soglia da parte del TAEG contrattuale, con richiesta di restituzione delle somme versate a titolo di interessi usurari versati e non dovuti o, in subordine, versati in eccesso, oltre alla condanna al risarcimento del danno da lucro cessante, rilevato che la difformità tra ISC effettivo e ISC dichiarato non comporta alcuna invalidità, avendo tale indicatore una finalità informativa e non di elemento necessario del contratto, ravvisata altresì l'insussistenza di usura contrattuale, erroneamente segnalata dal CTP che ha adottato criteri di calcolo non conformi alle indicazioni fornite dalla Banca d'Italia, prendendo quale riferimento il TAEG (senza precisare quali siano le voci da includere e non indicate dalla banca), anziché il TEG, ha rigettato la domanda e condannato parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello , Parte_1
chiedendone la riforma nella parte in cui ha rigettato la richiesta di ammissione di CTU econometrica senza adeguata motivazione e nonostante la produzione di ampia documentazione contabile afferente ai rapporti controversi, ribadendo l'erronea statuizione
Par sull' alla luce di un orientamento giurisprudenziale che si è pronunciato in senso opposto e l'omessa considerazione da parte del giudicante che, essendo la società in liquidazione, il suo legale rappresentante va considerato come un privato consumatore ed è ad esso applicabile l'art. 125 bis Codice del consumo;
ha, infine, reiterato la presenza di usura pattizia per superamento del tasso soglia alla data di stipula dei contratti, come accertato dal
CTP che ha applicato metodologie di calcolo in linea con la maggioritaria giurisprudenza e con il tenore letterale dell'art. 644 c.p., nel quale vi è inequivocabile riferimento a tutte le spese collegate al credito, ovvero al TAEG.
Si è regolarmente costituita in giudizio Controparte_2
contestando in modo specifico l'avverso gravame, insistendo per la conferma
[...]
2 della decisione che ha rigettato, in quanto infondata, la richiesta di ammissione di CTU che avrebbe dovuto valutare le risultanze della CTP che è priva di autonomo valore probatorio,
Par inoltre correttamente ha ritenuto l' non un tasso di interesse, ma una informazione sintetica riassuntiva dell'insieme di oneri applicati e fornita per fini esplicativi, prendendo l'attore quale riferimento la percentuale del TAEG anche per affermare il presunto superamento del tasso soglia, anziché far riferimento alla pattuizione relativa agli “interessi, commissioni e provvigioni derivanti dalle clausole…”.
All'udienza del 27.02.2024 la causa è stata trattenuta in decisione e, reputata la necessità di un approfondimento istruttorio, il Collegio ha disposto la CTU per la verifica del superamento o meno del tasso soglia usurario e assunta, all'esito, ordinanza in data
8.10.2024 in cui le parti hanno precisato le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
Con il primo motivo di gravame, da trattarsi congiuntamente con il terzo in considerazione della manifesta omogeneità tematica degli stessi, viene censurata la sentenza nella parte in cui avrebbe immotivatamente rigettato l'istanza di ammissione di CTU finalizzata ad accertare se i due contratti di mutuo siano o meno affetti da usura genetica, chiedendo l'appellante l'applicazione di formule di calcolo che anziché utilizzare, come ritenuto dal primo giudice, metodologie conformi alle indicazioni fornite dalla Banca d'Italia, includano nella formula del TAEG commissioni, remunerazioni e spese, escluse quelle per imposte e tasse, nonché gli interessi di mora, nel rispetto dell'interpretazione autentica dell'art. 644
c.p. tenuta in considerazione dal CTP, al fine di verificare se i tassi effettivamente applicati nei piani di ammortamento risultino superiori al tasso soglia: con richiesta, in tal caso, di eseguire il ricalcolo delle somme da restituire, previa espunzione di tutti gli interessi ex art. 1815 c.c.
Su istanza reiterata da parte appellante, l'intestata Corte ha ammesso l'invocata CTU contabile, espletata in data 23.09.2024 dal Dott. , che ha escluso Persona_1 qualsiasi profilo di usurarietà dai due rapporti finanziari esaminati e rilevato la conseguente inutilità di ulteriori ricostruzioni richieste dal quesito circa la necessità di ricostruire il credito residuo della banca ovvero di quantificare le restituzioni in favore della società correntista.
Entrambi gli esaminati motivi si rivelano, pertanto, del tutto infondati muovendo proprio dalle conclusioni della CTU, che risulta svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile, avendo adeguatamente replicato ai rilievi delle parti e dalla quale il giudicante
3 non ha motivo di discostarsi, in quanto sia le premesse che i prospetti di calcolo allegati alla perizia danno atto di metodologie corrette, corrispondenti alla legge, alla giurisprudenza della Cassazione ed alle indicazioni fornite da questa Corte territoriale al momento del conferimento dell'incarico, nonché in continua aderenza ai documenti agli atti. Il suddetto elaborato peritale così testualmente conclude: “Gli accertamenti e le ricostruzioni contabili realizzati nel corso delle attività peritali … hanno permesso l'individuazione dei tassi effettivi globali (T.E.G.) dei due rapporti finanziari oggetti di causa, rispettivamente calcolati in relazione al I° trimestre 2008 (per il mutuo n. 05/20/98697) e del II° trimestre
2010 (per il successivo mutuo n. 05/20/98908), pari al 5,526% ed al 2,495%, per entrambi sensibilmente inferiori a quelli c.d. “soglia” individuati rispettivamente dai D.M. 20 dicembre 2007 (9,94% annuo) e 26 marzo 2010 (20,02%), rilevanti ratione temporis. Ad identiche conclusioni si giunge in relazione ai saggi di interessi moratori dei due finanziamenti: a fronte di quelli contrattualmente pattuiti, rispettivamente pari a al 7,361%
e al 3,847%, quelli calcolati dal C.t.u. seguendo gli insegnamenti nomofilattici della Corte di Cassazione (Sez. Un., sent. 18 settembre 2020, n. 19597) si presentano sensibilmente superiori e pari al 13,09% ed al 23,17%” (cfr. pag. 18 CTU), a seguito dell'adeguamento con la maggiorazione prevista dai D.M. per tale categoria di interessi di 2,1 punti percentuali in più rispetto a quelli c.d. “soglia”.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza gravata nella parte in cui ha rigettato la tesi attorea dell'indeterminatezza delle condizioni contrattuali a causa di un asserito squilibrio fra il TAEG indicato in contratto e quello effettivamente praticato, nell'assunto dell'asserita errata indicazione dell'ISC/TAEG pattuito, che determinerebbe la nullità delle clausole degli interessi dei contratti di mutuo de quibus per indeterminatezza del tasso effettivo ISC ex art. 117, co. 7, TUB e la necessità di ricalcolo del piano di ammortamento al tasso dei BOT minimi vigenti tempo per tempo, in sostituzione del tasso dichiarato nullo.
La doglianza è infondata.
Il motivo, oltre ad essere privo di specificità, in quanto l'erroneità del TAEG indicato in contratto risulta solo enunciata e, lungi dall'essere anche approfondita dalla CTP a seguito della tempestiva eccezione della banca, non risulta suscettibile di alcuna verifica, è da ritenersi infondato anche nel merito, atteso che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale il TAEG, altrimenti denominato ISC (indice sintetico di costo), costituisce un indicatore finalizzato ad indicare il costo complessivo di un finanziamento e non un tasso, come peraltro già correttamente argomentato dal giudice di prime cure, per cui la sua
4 mancata o erronea indicazione non comporta la nullità del contratto posto che, come chiarito dalla Suprema Corte “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri
e delle singole voci di costo elencati in contratto” (cfr. Cass. civ., sentenza n. 39169/2021).
In particolare, la Cassazione esplicita il proprio ragionamento puntualizzando che il TAEG racchiude contemporaneamente il tasso d'interesse in regime di capitalizzazione composta e tutte le spese accessorie della pratica (spese d'istruttoria, imposte di bollo, ecc.). Secondo la
Suprema Corte, quindi, poiché l'ISC/TAEG rappresenta solo un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, tale parametro non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti. Deve pertanto concludersi nel senso che la mancata o inesatta indicazione del
TAEG/ISC all'interno del contratto di mutuo stipulato dagli appellanti non integra un vizio così grave da determinare la nullità della pattuizione relativa agli interessi, né parimenti l'automatica applicazione dei tassi legalmente previsti ex art. 117, co. 7 lett. a), TUB, come invece erroneamente inteso da parte appellante, ma potrebbe eventualmente costituire fonte di responsabilità contrattuale dell'intermediario a fini risarcitori (Tribunale Torino
14.11,2018; conforme Tribunale Ancona 08.01.2020, Tribunale Roma 3.01.2020, Tribunale
Modena 6.05.2019), dovendo in tal caso il cliente fornire però la prova che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento e, tuttavia, tale circostanza non è stata allegata, né provata da parte mutuataria appellante.
Alla luce di quanto considerato la Corte, ritenuta assorbita ogni ulteriore questione, rigetta l'appello proposto e conferma integralmente la sentenza impugnata.
Le spese di lite del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
In considerazione dell'integrale rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13,
5 comma 1-quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (applicabile ratione temporis, essendo stato l'appello proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico della parte appellante (cfr. Cass. civile, sez. II, 5.02.2018, n. 2753).
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 429/2021 resa in data 29.05/1.06.2021 dal Tribunale di Pesaro, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto;
- Conferma per l'effetto l'impugnato provvedimento;
- Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/02, come modificato dalla L. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13;
- Condanna l'appellante alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in complessivi €.9.991 (di cui €.
2.977 per studio controversia, €.
1.911 per fase introduttiva ed €.
5.103 per fase decisionale), oltre IVA, CPA
e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 28.02.2025
Il Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani
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