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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 04/12/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 303/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 12.2.2025,
Da:
(C.F. ), nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
con il patrocinio degli avv.ti ZUNINO MANUELA e PASTORINO SIMONA, con domicilio telematico presso i difensori, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. ), nata a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati senza osservazioni in data 4.11.2025);
OGGETTO: Divorzio - scioglimento matrimonio;
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per parte attrice:
pagina 1 di 6 “Voglia l'Ill.mo Tribunale, previa fissazione di udienza mediante collegamenti audiovisivi ex art.
127 bis c.p.c., ogni contraria istanza respinta, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 07.02.2002 tra i signori e e trascritto Parte_1 CP_1
sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Loano al n.1, parte 1, anno 2002, dando atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che mancano i presupposti, in fatto e in diritto, per porre a carico del ricorrente alcun obbligo di contributo al mantenimento per il figlio
ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Con Persona_1 vittoria delle spese di lite e con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Loano (SV) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
e hanno contratto matrimonio con rito civile a Loano (SV) in Parte_1 CP_1 data 7.2.2002, atto trascritto presso Registri di Stato Civile del predetto Comune, dell'anno 2002, atto n. 1, Parte I.
Dall'unione è nato il figlio a TR UR (SV) in data 19.11.2000. Persona_1
I coniugi si sono separati consensualmente avanti al Tribunale di Savona in data 26.9.2006 con verbale omologato il 17.10.2006.
Con ricorso depositato il 12.2.2025, ha adito il Tribunale chiedendo di Parte_1
pronunciare sentenza di divorzio, nonché di revocare l'assegno di mantenimento disposto a suo carico in sede di separazione a favore del figlio , ormai maggiorenne ed Persona_1
economicamente autosufficiente.
Ha dedotto che sin dall'epoca della separazione i coniugi non hanno più ripreso la convivenza, né
è stata manifestata la volontà di volersi riconciliare, venendo definitivamente meno la comunione materiale e spirituale tra gli stessi;
il figlio maggiorenne ha da tempo Persona_1
abbandonato gli studi e ha intrapreso, nel corso degli anni, diverse attività lavorative, raggiungendo pertanto l'autosufficienza economica;
le condizioni economiche del ricorrente pagina 2 di 6 negli ultimi anni si erano notevolmente aggravate posto che dall'ottobre 2021 non svolgeva più alcuna attività lavorativa anche a causa di problematiche di salute, essendo attualmente privo di reddito e non essendo titolare di alcun patrimonio mobiliare o immobiliare.
Integrato il contraddittorio, non si è costituita nonostante la regolarità della CP_1
notificazione effettuata nei suoi confronti e perfezionatasi ex art. 140 c.p.c. in data 15.7.2025 (cfr. nota di deposito dell'8.5.2025).
All'udienza del 27.5.2025 compariva la sola parte ricorrente con l'assistenza del proprio difensore;
il giudice relatore disponeva la rinnovazione della notifica nei confronti della parte resistente non comparsa fissando nuova udienza di comparizione personale delle parti.
All'udienza del 12.11.2025 la parte ricorrente si riportava alla nota di deposito relativa alla notificazione effettata in favore della resistente, insisteva sulle domande articolate in sede di atto introduttivo e chiedeva che la causa fosse rimessa al Collegio per la decisione con rinuncia dei termini per le memorie conclusive, quindi il giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto
1. Preliminarmente, rilevato che la parte resistente non si è costituita nell'odierno giudizio, nonostante la regolarità della notificazione effettuata nei suoi confronti e perfezionatasi in data
15.7.2025 (cfr. nota di deposito dell'8.5.2025), deve essere dichiarata la contumacia di
[...]
CP_1
2. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati consensualmente avanti al Tribunale di Savona in data 26.9.2006 con verbale omologato il 17.10.2006. Essendosi protratto lo stato di separazione legale per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 12.2.2025), ricorrono gli estremi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato, dalle allegazioni di parte pagina 3 di 6 ricorrente e dal comportamento processuale di parte resistente, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
3. Quanto al mantenimento del figlio maggiorenne , ritiene il Collegio che Persona_1
non sussistono i presupposti per confermare le statuizioni assunte in sede di separazione in punto di mantenimento e che, pertanto, la domanda svolta dalla parte ricorrente debba essere accolta.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni. (Cass. Ord. 17183 del 14/08/2020). La
Corte di Cassazione, in particolare, ha anzitutto precisato come “la valutazione delle circostanze, che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o no con i genitori o con uno d'essi, vada effettuata dal giudice del merito caso per caso” (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 6 aprile 1993 n. 4108, in tema di assegnazione della casa coniugale per convivenza con i figli maggiorenni;
si veda pure Cass. 12 marzo 2018, n.
5883). È stato puntualizzato, inoltre, come la valutazione debba necessariamente essere condotta con "rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura" (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 7 luglio 2004, n. 12477, Cass. 6 aprile
1993 n. 4108, in motivazione, in tema di assegnazione della casa coniugale per convivenza con i figli maggiorenni;
concetto ripreso es. da Cass. 22 giugno 2016, n. 12952). Da quanto esposto, deriva che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente. Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per pagina 4 di 6 essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa (Cass. 25 luglio 2008, n.
20484; nonchè ancora Cass. 16 agosto 2016, n. 17108; Cass. 14 gennaio 2016, n. 486; Cass. 17 aprile 2012, n. 6008; Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. 25 luglio 2008, n. 20484;
Cass. 1° luglio 2009, n. 15406)” (Cfr. Cass. ord. 17183/2020 in motivazione).
Nel caso di specie , nato il [...], ha oggi compiuto 25 anni di età e, Persona_1 pertanto, è entrato a tutti gli effetti nell'età adulta.
Dal ricorso introduttivo del giudizio e dalle allegazioni rese dalla parte ricorrente personalmente all'udienza del 27.5.2025, risulta che ha interrotto gli studi da tempo, non Persona_1
avendo terminato le scuole superiori e non avendo mai iniziato gli studi universitari;
nel corso degli anni, risulta aver intrapreso diverse attività lavorative anche se saltuari.
Non è stata fornita agli atti alcuna specifica allegazione e prova del fatto che egli, stante l'età adulta e il tempo trascorso da quando ha abbandonato gli studi, si sia effettivamente prodigato per rendersi autonomo e indipendente economicamente, attivandosi nella ricerca di un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro. Né invero la resistente, o il figlio maggiorenne legittimato, hanno proposto domanda in tal senso.
In tale contesto ritiene il Collegio che non persistano i presupposti per ulteriormente prevedere l'obbligo del padre di provvedere al suo mantenimento.
La domanda di revoca dell'assegno di mantenimento svolta dalla parte ricorrente deve essere pertanto accolta e, conseguentemente, l'obbligo di mantenimento posto a carico del padre in sede di separazione deve essere revocato con decorrenza dal rateo successivo al deposito del ricorso
(12.2.2025).
4. Vista la natura necessaria del giudizio in relazione alla domanda di divorzio, valutato l'esito del giudizio rispetto alle domande svolte dalla parte ricorrente nonché la mancata costituzione della parte resistente, le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nella contumacia della parte resistente, così dispone:
1. Dichiara la contumacia di;
CP_1
2. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
, contratto con rito civile nel Comune di Loano (SV) in data 7.2.2002 (atto trascritto nei
[...] registri dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 2002, atto n. 1, Parte I, Serie /);
3. Manda la Cancelleria per trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capo 2), dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LOANO (SV) affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
4. Revoca l'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento del Parte_1
figlio maggiorenne (19.11.2000) con decorrenza dal rateo Persona_1
successivo al deposito del ricorso (12.2.2025);
5. Spese di lite irripetibili.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 20.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 12.2.2025,
Da:
(C.F. ), nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
con il patrocinio degli avv.ti ZUNINO MANUELA e PASTORINO SIMONA, con domicilio telematico presso i difensori, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. ), nata a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati senza osservazioni in data 4.11.2025);
OGGETTO: Divorzio - scioglimento matrimonio;
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per parte attrice:
pagina 1 di 6 “Voglia l'Ill.mo Tribunale, previa fissazione di udienza mediante collegamenti audiovisivi ex art.
127 bis c.p.c., ogni contraria istanza respinta, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 07.02.2002 tra i signori e e trascritto Parte_1 CP_1
sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Loano al n.1, parte 1, anno 2002, dando atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che mancano i presupposti, in fatto e in diritto, per porre a carico del ricorrente alcun obbligo di contributo al mantenimento per il figlio
ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Con Persona_1 vittoria delle spese di lite e con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Loano (SV) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
e hanno contratto matrimonio con rito civile a Loano (SV) in Parte_1 CP_1 data 7.2.2002, atto trascritto presso Registri di Stato Civile del predetto Comune, dell'anno 2002, atto n. 1, Parte I.
Dall'unione è nato il figlio a TR UR (SV) in data 19.11.2000. Persona_1
I coniugi si sono separati consensualmente avanti al Tribunale di Savona in data 26.9.2006 con verbale omologato il 17.10.2006.
Con ricorso depositato il 12.2.2025, ha adito il Tribunale chiedendo di Parte_1
pronunciare sentenza di divorzio, nonché di revocare l'assegno di mantenimento disposto a suo carico in sede di separazione a favore del figlio , ormai maggiorenne ed Persona_1
economicamente autosufficiente.
Ha dedotto che sin dall'epoca della separazione i coniugi non hanno più ripreso la convivenza, né
è stata manifestata la volontà di volersi riconciliare, venendo definitivamente meno la comunione materiale e spirituale tra gli stessi;
il figlio maggiorenne ha da tempo Persona_1
abbandonato gli studi e ha intrapreso, nel corso degli anni, diverse attività lavorative, raggiungendo pertanto l'autosufficienza economica;
le condizioni economiche del ricorrente pagina 2 di 6 negli ultimi anni si erano notevolmente aggravate posto che dall'ottobre 2021 non svolgeva più alcuna attività lavorativa anche a causa di problematiche di salute, essendo attualmente privo di reddito e non essendo titolare di alcun patrimonio mobiliare o immobiliare.
Integrato il contraddittorio, non si è costituita nonostante la regolarità della CP_1
notificazione effettuata nei suoi confronti e perfezionatasi ex art. 140 c.p.c. in data 15.7.2025 (cfr. nota di deposito dell'8.5.2025).
All'udienza del 27.5.2025 compariva la sola parte ricorrente con l'assistenza del proprio difensore;
il giudice relatore disponeva la rinnovazione della notifica nei confronti della parte resistente non comparsa fissando nuova udienza di comparizione personale delle parti.
All'udienza del 12.11.2025 la parte ricorrente si riportava alla nota di deposito relativa alla notificazione effettata in favore della resistente, insisteva sulle domande articolate in sede di atto introduttivo e chiedeva che la causa fosse rimessa al Collegio per la decisione con rinuncia dei termini per le memorie conclusive, quindi il giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto
1. Preliminarmente, rilevato che la parte resistente non si è costituita nell'odierno giudizio, nonostante la regolarità della notificazione effettuata nei suoi confronti e perfezionatasi in data
15.7.2025 (cfr. nota di deposito dell'8.5.2025), deve essere dichiarata la contumacia di
[...]
CP_1
2. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati consensualmente avanti al Tribunale di Savona in data 26.9.2006 con verbale omologato il 17.10.2006. Essendosi protratto lo stato di separazione legale per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 12.2.2025), ricorrono gli estremi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato, dalle allegazioni di parte pagina 3 di 6 ricorrente e dal comportamento processuale di parte resistente, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
3. Quanto al mantenimento del figlio maggiorenne , ritiene il Collegio che Persona_1
non sussistono i presupposti per confermare le statuizioni assunte in sede di separazione in punto di mantenimento e che, pertanto, la domanda svolta dalla parte ricorrente debba essere accolta.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni. (Cass. Ord. 17183 del 14/08/2020). La
Corte di Cassazione, in particolare, ha anzitutto precisato come “la valutazione delle circostanze, che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o no con i genitori o con uno d'essi, vada effettuata dal giudice del merito caso per caso” (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 6 aprile 1993 n. 4108, in tema di assegnazione della casa coniugale per convivenza con i figli maggiorenni;
si veda pure Cass. 12 marzo 2018, n.
5883). È stato puntualizzato, inoltre, come la valutazione debba necessariamente essere condotta con "rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura" (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 7 luglio 2004, n. 12477, Cass. 6 aprile
1993 n. 4108, in motivazione, in tema di assegnazione della casa coniugale per convivenza con i figli maggiorenni;
concetto ripreso es. da Cass. 22 giugno 2016, n. 12952). Da quanto esposto, deriva che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente. Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per pagina 4 di 6 essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa (Cass. 25 luglio 2008, n.
20484; nonchè ancora Cass. 16 agosto 2016, n. 17108; Cass. 14 gennaio 2016, n. 486; Cass. 17 aprile 2012, n. 6008; Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. 25 luglio 2008, n. 20484;
Cass. 1° luglio 2009, n. 15406)” (Cfr. Cass. ord. 17183/2020 in motivazione).
Nel caso di specie , nato il [...], ha oggi compiuto 25 anni di età e, Persona_1 pertanto, è entrato a tutti gli effetti nell'età adulta.
Dal ricorso introduttivo del giudizio e dalle allegazioni rese dalla parte ricorrente personalmente all'udienza del 27.5.2025, risulta che ha interrotto gli studi da tempo, non Persona_1
avendo terminato le scuole superiori e non avendo mai iniziato gli studi universitari;
nel corso degli anni, risulta aver intrapreso diverse attività lavorative anche se saltuari.
Non è stata fornita agli atti alcuna specifica allegazione e prova del fatto che egli, stante l'età adulta e il tempo trascorso da quando ha abbandonato gli studi, si sia effettivamente prodigato per rendersi autonomo e indipendente economicamente, attivandosi nella ricerca di un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro. Né invero la resistente, o il figlio maggiorenne legittimato, hanno proposto domanda in tal senso.
In tale contesto ritiene il Collegio che non persistano i presupposti per ulteriormente prevedere l'obbligo del padre di provvedere al suo mantenimento.
La domanda di revoca dell'assegno di mantenimento svolta dalla parte ricorrente deve essere pertanto accolta e, conseguentemente, l'obbligo di mantenimento posto a carico del padre in sede di separazione deve essere revocato con decorrenza dal rateo successivo al deposito del ricorso
(12.2.2025).
4. Vista la natura necessaria del giudizio in relazione alla domanda di divorzio, valutato l'esito del giudizio rispetto alle domande svolte dalla parte ricorrente nonché la mancata costituzione della parte resistente, le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nella contumacia della parte resistente, così dispone:
1. Dichiara la contumacia di;
CP_1
2. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
, contratto con rito civile nel Comune di Loano (SV) in data 7.2.2002 (atto trascritto nei
[...] registri dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 2002, atto n. 1, Parte I, Serie /);
3. Manda la Cancelleria per trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capo 2), dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LOANO (SV) affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
4. Revoca l'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento del Parte_1
figlio maggiorenne (19.11.2000) con decorrenza dal rateo Persona_1
successivo al deposito del ricorso (12.2.2025);
5. Spese di lite irripetibili.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 20.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
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