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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 2763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2763 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G n. 7877/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
RT ZI Presidente
IA PR CE
FA BR CE relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7877/2025, vertente tra
Parte_1 nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Simona Pecci
e
, Controparte_1 nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Matteo De Renzi
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione e hanno chiesto all'intestato Tribunale di Parte_1 Controparte_1
dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio celebrato in Torri in Sabina (Rieti) in data 18 maggio 2002. I coniugi hanno riferito che dalla loro unione sono nati tre figli, (classe 2002), Per_1 Per_2
(classe 2005) e (classe 2013). Per_3
Le parti hanno poi rappresentato di essersi separate nell'anno 2024 con sentenza n. 9629/2024, pubblicata il 4 giugno 2024 dal Tribunale di
Roma nell'ambito della procedura rubricata al numero r.g. 44087/2023,
e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
Con note scritte rese in sostituzione dell'udienza del 19 novembre 2025
le parti hanno formulato le seguenti condizioni congiunte:
“1. La casa coniugale, sita in Roma alla via Collatina n. 443,
scala B, int.2, palazzina D, rimarrà assegnata alla Sig.ra Pt_1
che vi vivrà con i figli e Per_1 Per_2 Per_3
2. Il figlio minore, è affidato ad entrambi i genitori che Per_3
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. Le
decisioni di maggior interesse relative all'educazione,
all'istruzione ed alla salute saranno assunte di comune accordo,
tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Limitatamente alle questioni di ordinaria
2 amministrazione la responsabilità potrà essere esercitata separatamente.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé tutte le volte Per_3
che vorrà, compatibilmente con le sue esigenze di vita e di studio, previo accordo con la madre e con lo stesso considerata la sua età; per le festività natalizie, pasquali, cosi come per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza, 15 giorni,
anche non consecutivi, durante le vacanze estive da concordarsi preliminarmente con la madre entro il 30 aprile di ciascun anno, nel giorno della festa del papà e del suo compleanno.
4. Il padre corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento per i figli e la somma di €. 600,00 Per_1 Per_2 Per_3
entro il giorno cinque di ciascun mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario sul C/C
intestato alla Sig.ra Pt_1
5. Le spese straordinarie dei figli così come meglio specificato nel Protocollo d'Intesa del Tribunale Ordinario di Roma del
17.12.2014 preventivamente approvate da entrambe le parti,
come da protocollo saranno ripartite al 50% tra i genitori.
6. Il padre corrisponderà mensilmente entro il giorno cinque di ciascun mese l'importo pari a euro 100,00 ciascuno per i figli e a mezzo bonifico bancario sui C/C a Per_1 Per_2
quest'ultimi intestati;
3 7. L'obbligo di mantenimento per i figli cesserà quando questi raggiungeranno l'indipendenza economica, ovvero quando saranno in grado di sostenersi autonomamente senza il contributo dei genitori e al verificarsi delle seguenti condizioni:
1) Raggiungimento della maggiore età e autosufficienza economica;
2) Inerzia colpevole dei figli.
8. Al verificarsi delle suddette condizioni sarà onere della parte richiedente adire il Tribunale al fine della modifica delle condizioni patrimoniali del divorzio.
9. L'assegno Unico sarà percepito al 100% dalla Sig.ra Pt_1
[...]
10. Le detrazioni e deduzioni fiscali del reddito ai fini IRPEF
relativi alla prole saranno attribuite alla Sig.ra nella quota Pt_1
del 50%, salvo dimostri di aver contribuito con una quota maggiore o minore.
11. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato o da qualsiasi Ente pubblico o privato per spese scolastiche e sanitarie relative alla prole saranno attribuite al 50% della Sig.ra salvo dimostri di aver diritto ad una quota maggiore o Pt_1
minore.
12. Il Sig. si impegna a corrispondere la rata mensile CP_1
pari ad euro 392,24 sino al soddisfo del finanziamento Agos
Ducato S.p.a. n. 063452851 del 23.12.2022 richiesto in
4 costanza di matrimonio. La Sig.ra rimarrà garante nei Pt_1
confronti del creditore terzo del prestito e liberata del rapporto debitorio con il Sig. . Resta inteso che in caso di CP_1
inadempimento la Sig.ra otrà ripetere, ex art. 2033 c.c. dal Pt_1
Sig. , la quota del finanziamento che la stessa CP_1
eventualmente ha versato.
13. I coniugi, al fine di regolare in maniera definitiva gli aspetti economico patrimoniali tra di loro, a definizione e completamento del presente accordo, avendo costituito tale previsione elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, convengono che il Sig.
[...]
si impegna a trasferire la sua quota di proprietà, pari ai CP_1
4/9, della casa coniugale sita in Roma, Via Collatina 443, scala
B, int.2, palazzina D, alla Sig.ra che accetta. Parte_1
L'immobile è così meglio descritto: porzione del fabbricato sito nel Comune di Roma, Via Collatina 443, scala B, int.2,
palazzina D e precisamente:
appartamento composto da 4,5 6,5, confinante con distacchi
Nord Orientale, via Collatina e appartamenti interni nn.1/B e
2/C, salvo altri;
annesso vano ad uso ripostiglio posto al piano ottavo e distinto con il numero di interno 2, confinante con distacchi Nord Orientale, ripostiglio n. 2C e n. 4/B e corridoio di accesso, salvo altri;
posto auto scoperto sito al piano terra e distinto con il numero “2B”, confinante con distacco verso Via
5 Collatina, posto auto n. 1/B e n. 3/B e spazio di manovra, salvo altri. Dette porzioni immobiliari risultano censite al Catasto
Fabbricati del Comune di Roma al foglio 659, particelle:
- particella 1497, subalterno 16, zona censuaria 6, categoria
A/3, classe 2, consistenza 6,5 vani catastali, rendita catastale euro 923,17 (l'appartamento e il ripostiglio);
- particella 1498, subalterno 16, zona censuaria 16, categoria
C/6, classe 2, mq 18, rendita catastale euro 13,94 (il posto auto). Tale trasferimento avverrà mediante l'accollo interno da parte della Sig.ra del mutuo residuo gravante su detto Pt_1
immobile.
14. La Sig.ra provvederà al pagamento del mutuo Pt_1
dell'immobile suddetto e il Sig. rimarrà garante nei CP_1
confronti della banca limitatamente alla quota ceduta gratuitamente alla Sig.ra i 4/9. Resta inteso tra le parti che Pt_1
in caso di inadempimento dell'obbligazione, nei rapporti interni l'accollo, il potrà ripetere ex art. 2033 c.c. nei confronti CP_1
della Sig.ra uanto eventualmente versato alla banca come Pt_1
garante.
15. La Sig.ra e il Sig. si impegnano a ripartire le Pt_1 CP_1
spese notarili necessarie per il rogito al 50% tra loro;
16. I coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento avendo ciascuno un reddito proprio.
6 17. I coniugi si rilasciano sin d'ora reciproco assenso per il rilascio o il rinnovo del passaporto nonché per quello del figlio minore.”
Quanto alla domanda principale, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
18 maggio 2002, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta,
in assenza di violazioni di norme imperative e trattandosi di previsioni e di un accordo conformi all'interesse del minore;
resta ferma la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del divorzio.
Spese della lite compensate attesa la natura e l'esito del giudizio
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulle domande proposte dalle parti nel giudizio indicato in intestazione:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Torri in Sabina (Rieti) in data 18 maggio 2002 tra Parte_1
nata a [...] il [...], e , nato a [...]
Roma il 30 maggio 1974; matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di
7 Matrimonio del Comune di Torri in Sabina al n. 9, Parte 2, Serie A, Anno
2002;
- dispone quanto alle condizioni accessorie che il divorzio avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Torri in Sabina per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 1° dicembre 2025
Il CE relatore
FA BR
Il Presidente
RT ZI
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
RT ZI Presidente
IA PR CE
FA BR CE relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7877/2025, vertente tra
Parte_1 nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Simona Pecci
e
, Controparte_1 nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Matteo De Renzi
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione e hanno chiesto all'intestato Tribunale di Parte_1 Controparte_1
dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio celebrato in Torri in Sabina (Rieti) in data 18 maggio 2002. I coniugi hanno riferito che dalla loro unione sono nati tre figli, (classe 2002), Per_1 Per_2
(classe 2005) e (classe 2013). Per_3
Le parti hanno poi rappresentato di essersi separate nell'anno 2024 con sentenza n. 9629/2024, pubblicata il 4 giugno 2024 dal Tribunale di
Roma nell'ambito della procedura rubricata al numero r.g. 44087/2023,
e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
Con note scritte rese in sostituzione dell'udienza del 19 novembre 2025
le parti hanno formulato le seguenti condizioni congiunte:
“1. La casa coniugale, sita in Roma alla via Collatina n. 443,
scala B, int.2, palazzina D, rimarrà assegnata alla Sig.ra Pt_1
che vi vivrà con i figli e Per_1 Per_2 Per_3
2. Il figlio minore, è affidato ad entrambi i genitori che Per_3
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. Le
decisioni di maggior interesse relative all'educazione,
all'istruzione ed alla salute saranno assunte di comune accordo,
tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Limitatamente alle questioni di ordinaria
2 amministrazione la responsabilità potrà essere esercitata separatamente.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé tutte le volte Per_3
che vorrà, compatibilmente con le sue esigenze di vita e di studio, previo accordo con la madre e con lo stesso considerata la sua età; per le festività natalizie, pasquali, cosi come per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza, 15 giorni,
anche non consecutivi, durante le vacanze estive da concordarsi preliminarmente con la madre entro il 30 aprile di ciascun anno, nel giorno della festa del papà e del suo compleanno.
4. Il padre corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento per i figli e la somma di €. 600,00 Per_1 Per_2 Per_3
entro il giorno cinque di ciascun mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario sul C/C
intestato alla Sig.ra Pt_1
5. Le spese straordinarie dei figli così come meglio specificato nel Protocollo d'Intesa del Tribunale Ordinario di Roma del
17.12.2014 preventivamente approvate da entrambe le parti,
come da protocollo saranno ripartite al 50% tra i genitori.
6. Il padre corrisponderà mensilmente entro il giorno cinque di ciascun mese l'importo pari a euro 100,00 ciascuno per i figli e a mezzo bonifico bancario sui C/C a Per_1 Per_2
quest'ultimi intestati;
3 7. L'obbligo di mantenimento per i figli cesserà quando questi raggiungeranno l'indipendenza economica, ovvero quando saranno in grado di sostenersi autonomamente senza il contributo dei genitori e al verificarsi delle seguenti condizioni:
1) Raggiungimento della maggiore età e autosufficienza economica;
2) Inerzia colpevole dei figli.
8. Al verificarsi delle suddette condizioni sarà onere della parte richiedente adire il Tribunale al fine della modifica delle condizioni patrimoniali del divorzio.
9. L'assegno Unico sarà percepito al 100% dalla Sig.ra Pt_1
[...]
10. Le detrazioni e deduzioni fiscali del reddito ai fini IRPEF
relativi alla prole saranno attribuite alla Sig.ra nella quota Pt_1
del 50%, salvo dimostri di aver contribuito con una quota maggiore o minore.
11. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato o da qualsiasi Ente pubblico o privato per spese scolastiche e sanitarie relative alla prole saranno attribuite al 50% della Sig.ra salvo dimostri di aver diritto ad una quota maggiore o Pt_1
minore.
12. Il Sig. si impegna a corrispondere la rata mensile CP_1
pari ad euro 392,24 sino al soddisfo del finanziamento Agos
Ducato S.p.a. n. 063452851 del 23.12.2022 richiesto in
4 costanza di matrimonio. La Sig.ra rimarrà garante nei Pt_1
confronti del creditore terzo del prestito e liberata del rapporto debitorio con il Sig. . Resta inteso che in caso di CP_1
inadempimento la Sig.ra otrà ripetere, ex art. 2033 c.c. dal Pt_1
Sig. , la quota del finanziamento che la stessa CP_1
eventualmente ha versato.
13. I coniugi, al fine di regolare in maniera definitiva gli aspetti economico patrimoniali tra di loro, a definizione e completamento del presente accordo, avendo costituito tale previsione elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, convengono che il Sig.
[...]
si impegna a trasferire la sua quota di proprietà, pari ai CP_1
4/9, della casa coniugale sita in Roma, Via Collatina 443, scala
B, int.2, palazzina D, alla Sig.ra che accetta. Parte_1
L'immobile è così meglio descritto: porzione del fabbricato sito nel Comune di Roma, Via Collatina 443, scala B, int.2,
palazzina D e precisamente:
appartamento composto da 4,5 6,5, confinante con distacchi
Nord Orientale, via Collatina e appartamenti interni nn.1/B e
2/C, salvo altri;
annesso vano ad uso ripostiglio posto al piano ottavo e distinto con il numero di interno 2, confinante con distacchi Nord Orientale, ripostiglio n. 2C e n. 4/B e corridoio di accesso, salvo altri;
posto auto scoperto sito al piano terra e distinto con il numero “2B”, confinante con distacco verso Via
5 Collatina, posto auto n. 1/B e n. 3/B e spazio di manovra, salvo altri. Dette porzioni immobiliari risultano censite al Catasto
Fabbricati del Comune di Roma al foglio 659, particelle:
- particella 1497, subalterno 16, zona censuaria 6, categoria
A/3, classe 2, consistenza 6,5 vani catastali, rendita catastale euro 923,17 (l'appartamento e il ripostiglio);
- particella 1498, subalterno 16, zona censuaria 16, categoria
C/6, classe 2, mq 18, rendita catastale euro 13,94 (il posto auto). Tale trasferimento avverrà mediante l'accollo interno da parte della Sig.ra del mutuo residuo gravante su detto Pt_1
immobile.
14. La Sig.ra provvederà al pagamento del mutuo Pt_1
dell'immobile suddetto e il Sig. rimarrà garante nei CP_1
confronti della banca limitatamente alla quota ceduta gratuitamente alla Sig.ra i 4/9. Resta inteso tra le parti che Pt_1
in caso di inadempimento dell'obbligazione, nei rapporti interni l'accollo, il potrà ripetere ex art. 2033 c.c. nei confronti CP_1
della Sig.ra uanto eventualmente versato alla banca come Pt_1
garante.
15. La Sig.ra e il Sig. si impegnano a ripartire le Pt_1 CP_1
spese notarili necessarie per il rogito al 50% tra loro;
16. I coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento avendo ciascuno un reddito proprio.
6 17. I coniugi si rilasciano sin d'ora reciproco assenso per il rilascio o il rinnovo del passaporto nonché per quello del figlio minore.”
Quanto alla domanda principale, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
18 maggio 2002, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta,
in assenza di violazioni di norme imperative e trattandosi di previsioni e di un accordo conformi all'interesse del minore;
resta ferma la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del divorzio.
Spese della lite compensate attesa la natura e l'esito del giudizio
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulle domande proposte dalle parti nel giudizio indicato in intestazione:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Torri in Sabina (Rieti) in data 18 maggio 2002 tra Parte_1
nata a [...] il [...], e , nato a [...]
Roma il 30 maggio 1974; matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di
7 Matrimonio del Comune di Torri in Sabina al n. 9, Parte 2, Serie A, Anno
2002;
- dispone quanto alle condizioni accessorie che il divorzio avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Torri in Sabina per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 1° dicembre 2025
Il CE relatore
FA BR
Il Presidente
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