Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/02/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3578/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 3578/2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Silvia Giovanna Volpiana (C.F. ) C.F._2
ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Elisa Controparte_1 C.F._3
Fochesato (C.F. ) C.F._4
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio
Per_ Conclusioni comuni delle parti: “1) Affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre dove manterrà la propria residenza, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente per le questioni di ordinaria pagina 1 di 4
Quando la signora ha il turno di mattina: la signora porterà il bambino dalla baby sitter Pt_1 Pt_1 la quale lo accompagnerà a scuola e la signora lo riprenderà dall'uscita da scuola;
Pt_1
Quando la signora ha il turno di pomeriggio: la madre accompagnerà il figlio a scuola e lo Pt_1
riprenderà la baby sitter e il sig. terminato il lavoro lo riprenderà dalla baby sitter e lo CP_1
porterà nella propria abitazione dove lo riprenderà la madre terminato il turno lavorativo;
Quando la signora ha il turno di notte: il sig. starà col figlio presso la propria Pt_1 CP_1
abitazione e il giorno seguente lo porterà dalla babysitter;
Weekend alternati dal venerdì sera alla domenica sera e comunque due ciascuno al mese, se la signora dovesse avere dei turni lavorativi nel proprio weekend i genitori si scambieranno il weekend da Pt_1
stare col figlio;
Durante il periodo estivo i genitori si accorderanno in base ai turni di lavoro della signora e in Pt_1
base alle attività dei centri estivi svolte dal bambino e comunque mantenendo tali principi:
- quindici giorni, anche non continuativi nel mese di agosto da concordare tra i coniugi entro maggio di ciascun anno;
- sette giorni anche non continuativi nel periodo natalizio ricomprendendo ad anni alterni il giorno di
Natale ed il 1° dell'anno;
- tre giorni anche non continuativi nel periodo pasquale, ricomprendendo ad anni alterni il giorno di
Pasqua ed il lunedì dell'Angelo; Per_
- nel giorno del compleanno di i genitori si accorderanno per trascorrere ugual tempo con il figlio e nel giorno del compleanno dei rispettivi genitori il figlio potrà trascorrere la giornata con quel genitore, così come per la festa del papà e quella della mamma;
2) l'immobile adibito a residenza famigliare seppur di proprietà del sig. verrà Controparte_1
Per_ assegnato alla Signora per vivere col figlio dove manterranno la propria residenza e il sig. Pt_1
lascerà definitivamente, come già avvenuto, l'immobile portando con sé i propri effetti CP_1
personali;
3) Stabilire un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento del figlio di € 620,00 mensili
(euro seicento/20) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT da versarsi entro il 10 di ogni mese, oltre al pagamento nella misura del 50% di tutte le spese straordinarie come regolamentate dal
Protocollo del Tribunale di Vicenza anticipate dalla madre per il figlio, da rifondersi con il contributo al mantenimento relativo al mese successivo a quello dell'esibizione delle pezze giustificative;
pagina 2 di 4 4) le utenze saranno volturate a nome della signora che provvederà al pagamento mentre le Pt_1
spese condominiali dovranno essere versate direttamente dal sig. ; CP_1
5) l'A.U.U. verrà percepito solo dalla signora impegnandosi il sig. a validare detta Pt_1 CP_1
scelta tramite le proprie credenziali ovvero di persona in presenza al CAF, sottoscrivendo il relativo modulo;
6) Le detrazioni delle spese per il figlio saranno al 50%”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 2.9.2024 la ha adito l'intestato ufficio chiedendo la regolamentazione del Pt_1
regime di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore (n. 12.6.2015), Persona_2
nato dalla relazione con . Controparte_1
Con comparsa in data 21.11.2024 si è costituito in giudizio l' contrastando le richieste CP_1 attoree. All'udienza del 21.11.2024, avanti il Giudice Relatore, le parti dopo ampia discussione chiedevano rinvio per verificare la possibilità di una soluzione conciliativa e all'esito, con note depositate congiuntamente in vista dell'udienza dell'11.12.2024, tenuta ex art. 127ter c.p.c., hanno raggiunto un accordo presentando le conclusioni congiunte riportate in epigrafe e chiedendo che la causa venisse trattenuta in decisione sulle stesse.
Le richieste concordemente formulate dalle parti sono meritevoli di accoglimento. Invero, nulla osta all'affidamento condiviso del figlio minore, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre e alle altre condizioni concordate.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore.
Le spese, su cui non sono state formulate istanze, vanno integralmente compensate tra le parti in ragione della definizione conciliativa della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero,
i) dispone che il regime di affidamento/mantenimento del minore sia regolamentato in Persona_2
conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
ii) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
pagina 3 di 4 Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 4 febbraio 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
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