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Ordinanza 31 marzo 2025
Ordinanza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, ordinanza 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I T R A N I
Il Giudice letti gli atti del proc. n. 1237/2023 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 10.9.2024;
CONSIDERATO CHE
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, notificato il 27.2.2023, rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Giovanni Franzese, con studio in Trani, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale, ha quivi convenuto la Controparte_1
proponendo domanda di risarcimento dei danni subiti per ciò
che: 1) avendo acquistato dalla convenuta biglietto di viaggio per essere condotta in treno da Trani a Roma il giorno 4.8.2021,
con partenza dalla stazione di Trani prevista alle ore 19, non poteva fruire della prestazione per responsabilità della vettrice, che, senza preavviso, ometteva la prevista fermata presso la stazione di Trani;
2) nel corso del viaggio da Trani
a Roma effettuato su treno della convenuta il giorno 13.9.2022,
con partenza dalla stazione di Trani alle ore 18.28, subiva la sottrazione ad opera di ignoti del bagaglio riposto nello spazio che era nella sua carrozza adibito al deposito dei bagagli non suscettibili di rimanere nella disponibilità dei viaggiatori;
Nel costituirsi tempestivamente in giudizio, con comparsa di 2
risposta depositata il 1°.6.2023, la convenuta
[...]
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Sante Ricci, Gianluca Massimei e Lelio Galdieri con studio in
Roma e Michele Di Tommaso con studio in Bari, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente i loro rispettivi indirizzi di posta certificata,
contestando nel merito le avverse domande, ha preliminarmente eccepito in rito l'incompetenza per territorio di questo
Tribunale, per essere in suo luogo competente il Tribunale di
Roma, alla stregua di tutti i possibili criteri di determinazione della competenza per territorio: del foro generale delle persone giuridiche, del forum contractus e del forum destinatae solutionis.
All'udienza del 23.6.2023, a cui la causa è stata chiamata per la prima comparizione delle parti, l'attrice ha contestato la fondatezza dell'avversa eccezione, invocando a sostegno della scelta di adire questo Tribunale il criterio del foro del consumatore, cosicché la causa è stata rinviata allo stato per la delibazione della questione preliminare, con assegnazione di termine alle parti per il deposito di note illustrative sul punto, a parte attrice fino a 20 giorni prima e a parte convenuta fino a 10 giorni prima della nuova udienza;
dopo di che, anche a seguito dell'esame di tali note, con ordinanza dell'8.2.2024, ritenuta l'eccezione idonea a definire il giudizio davanti a questo Ufficio, lo stesso è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni, al qual fine la causa è
stata poi chiamata all'udienza del 10.9.2024, alla quale è
comparsa la società convenuta, insistendo per la declaratoria 3
di incompetenza, nel mentre nessuno è comparso per l'attrice.
Nelle more della presente decisione, l'attrice ha mutato la propria posizione, dichiarando, con note non autorizzate depositate il 19.9.2024, che se avesse partecipato alla predetta udienza del 10.9.2024, a cui la causa è stata riservata per la decisione e alla quale essa non è comparsa per sua mera svista, avrebbe dichiarato di aderire all'avversa eccezione di incompetenza per territorio di questo Tribunale
in favore del Tribunale di Roma.
È inveterata e mai contraddetta massima della Suprema Corte
che <
competente, fatta dal convenuto in sede di eccezione d'incompetenza territoriale del giudice adito, deve ritenersi soggetta alla regola generale fissata dall'art. 187 c.p.c., e quindi consentita non oltre la rimessione della causa al collegio … [id est "fino all'udienza di precisazione delle conclusioni", sicché] qualora … intervenga tardivamente … [è]
di conseguenza irrilevante>> (Cass. 20.3.1986 n. 1954).
A prescindere dalla adesione dell'attrice come sopra tardivamente dichiarata, v'è nondimeno che l'eccezione ritualmente sollevata dalla convenuta è fondata e va accolta,
ancorché per ragioni parzialmente diverse da quelle da essa prospettate.
Va innanzitutto osservato che si controverte nella specie di obbligazioni risarcitorie fondate sul dedotto inadempimento della vettrice a due distinti contratti di trasporto di persone, che l'attrice allega di avere stipulato con la , CP_1
per portarsi da Trani, dove ha residenza, a Roma, dove esercita stabilmente l'attività di avvocato, al dichiarato fine di 4
andare ivi ad esercitare la sua attività professionale e dunque per finalità a questa inerenti.
È allora per questo, per il fatto che i contratti del cui inadempimento si tratta sono stati stipulati dall'attrice non in qualità di consumatrice, bensì in qualità di professionista,
che non può nella specie operare il foro del consumatore da essa invocato e non per la generale <
del consumatore ai contratti aventi ad oggetto servizi di trasporto passeggeri>> asserita dalla convenuta, dacché l'art. 47, lett. m), cod.cons. (d.l.vo n. 206/2005), nell'escludere l'applicazione ai servizi di trasporto passeggeri delle
< … Capo>> I del
Titolo III, Parte III del provvedimento di legge, non vale affatto ad escludere l'applicazione a tali contratti anche del foro del consumatore, che è invece previsto dall'art. 33, co.
2, lett. u), il quale apre il Titolo I della stessa Parte III,
e che nulla ha quindi a che vedere con le <
Sezioni da I a IV del … Capo>> I del Titolo III, Parte III.
Dopo di che, da un lato, insegna il Supremo Collegio che, <
tema di competenza ratione loci a conoscere della domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, per giudice del luogo dove è sorta l'obbligazione deve intendersi non quello del luogo in cui, verificandosi il danno, è sorto il relativo diritto al risarcimento, ma quello del luogo in cui doveva essere eseguita l'obbligazione rimasta inadempiuta>> (Cass. 29.8.2008 n. 21910; nello stesso senso
Cass. 21.3.2014 n. 6762), che nella specie è quindi il
Tribunale di Roma per entrambi i contratti azionati, aventi entrambi ad oggetto il trasferimento dell'attrice a Roma. 5
Dall'altro lato, sotto il profilo del forum destinate solutionis, trattandosi di obbligazioni risarcitorie, per loro natura illiquide, trova applicazione il criterio del domicilio del debitore, che nella specie è esso pure a Roma, dove la ha la sua sede, di cui all'art. 1182, co. 4, c.p.c. (v. CP_1
Cass. 15.1.2024 n. 1387).
È costante giurisprudenza della Corte di Cassazione che <
regime di cui alla l. 18 giugno 2009 n. 69, il giudice di merito, quando declina la competenza con l'ordinanza di cui al
1° comma, art. 279 c.p.c. nel processo di cognizione ordinaria,
o con un provvedimento reso in altro rito, deve provvedere sulle spese giudiziali, in quanto la decisione chiude il processo davanti a lui e considerato che il riferimento alla sentenza, rimasto nel 1° comma dell'art. 91 c.p.c., è da intendere nel senso di provvedimento che chiude il processo davanti al giudice che lo pronuncia>> (Cass., ord., 18.10.2011
n. 21565); nel caso del presente giudizio l'oggettiva controvertibilità della questione come rispettivamente argomentata dalle parti giustifica peraltro l'integrale compensazione fra le stesse delle spese del giudizio svoltosi davanti a questo Ufficio.
P.Q.M.
- dichiara, a norma dell'art. 279, co. 1, c.p.c.,
l'incompetenza per territorio di questo Tribunale in favore del Tribunale di Roma, per la riassunzione della causa davanti al quale assegna termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50
c.p.c.;
- dichiara le spese del presente giudizio integralmente 6
compensate fra le parti;
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
Trani, 28.3.2025
Il G.O.T. dott. Nicola Milillo