Articolo 2186 del Codice civile
Articolo 2185Articolo 2187
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19 aprile 1942
Art. 2186.

(Nozione e norme applicabili).

Si ha rapporto di soccida anche quando il bestiame e' conferito dal soccidario e il soccidante conferisce il terreno per il pascolo.

In tal caso il soccidario ha la direzione dell'impresa e al soccidante spetta il controllo della gestione.

Si osservano inoltre le disposizioni dell'art. 2184 e, in quanto applicabili, quelle dettate per la soccida semplice.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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