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Sentenza 30 agosto 2025
Sentenza 30 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 30/08/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2025 |
Testo completo
Proc. n. 24/2021 RG
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliera rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 24/2021 R..G., posta in decisione con provvedimento del
6.6.2025 emesso in esito alla udienza del 5.6.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da
in persona del legale rappresentante p.t., c.fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. VINCIGUERRA P.IVA_1
VINCENZO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E
amministrazione giudiziaria, in persona del liquidatore, Controparte_1 custode ed amministratore giudiziario dott. c.fisc. , Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BUFFON MANUELA CARLA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: Vendita di cose mobili - appello avverso la Sentenza n. 772/2020 del
Tribunale di Reggio Calabria pubblicata in data 09/09/2020, emessa nell'ambito del procedimento recante N. 1643/2019/ R.G.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 13/01/2021 la società Parte_1 impugnava la sentenza n. 772/2020 emessa e pubblicata in data 9.9.2020 dal
[...]
Tribunale di Reggio Calabria, chiedendo che, in riforma della stessa, fosse disposta la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, conclusosi con dichiarazione di
1 improponibilità della domanda, revoca del decreto ingiuntivo opposto e con condanna di essa appellante alla rifusione delle spese processuali nei confronti della controparte.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello del 9.4.2021 si costituiva CP_1
ed in amministrazione giudiziaria, contestando il contenuto dell'appello e
[...] chiedendone il rigetto. Rilevava che correttamente il giudice di primo grado aveva posto le spese a carico della parte soccombente in favore della parte interamente vittoriosa.
Aggiungeva che, essendo stata decisa la causa in relazione alla eccepita questione preliminare in rito – alla quale, peraltro, la odierna appellante aveva aderito - nessuna valutazione sulla soccombenza virtuale poteva essere compiuta. Rilevava che non sussistevano i gravi ed eccezionali motivi che consentivano la compensazione delle spese, non potendosi ritenere che fosse intervenuto un mutamento di giurisprudenza, tenuto conto dei precedenti dell'ufficio richiamati in comparsa ed essendo, al contrario, irrilevante la allegata modifica della ordinanza richiamata da parte appellante.
All'udienza del 5.6.2025, sostituita con il deposito di note, la causa veniva assunta in decisione con concessione dei termini abbreviati per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Tutto ciò premesso ritiene la Corte che l'appello sia infondato e debba essere rigettato.
Risulta dagli atti che con provvedimento del 20 dicembre 2016, il GIP presso il Tribunale di
Reggio Calabria, nell'ambito del procedimento penale n. 2044/2013 RGNR DDA, n.
1223/2014 RG GIP e nr. 117/2016 aveva disposto il sequestro preventivo, in vista CP_3 della futura confisca, ex art. 321 comma 1 e comma 2 e seguenti c.p.p. “ delle quote sociali e dell'intero patrimonio aziendale (ad esempio crediti, quote societarie, articoli risultanti dall'inventario, beni strumentali, denominazione aziendale, avviamento, conti correnti, nonché tutte le eventuali autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse ed ogni altro bene) dell con contestuale nomina di amministratore giudiziario;
CP_1 risulta, ancora, che, con successivi provvedimenti, la misura cautelare reale era stata parzialmente revocata, con dissequestro di quote della società nella misura del CP_1
10%.
Risulta ancora che in data 25.3.2019, su istanza della era stato emesso Parte_1 decreto ingiuntivo ai danni della ed in amministrazione giudiziaria, Controparte_1 opposto da quest'ultima in data 14.5.2019. Parte opponente aveva eccepito preliminarmente la improponibilità della domanda attesa la incompetenza funzionale del Tribunale in sede civile ex art. 52 – 57-59 e ss. D.Lgs. 159/2011, eccezione alla quale parte opposta, nella comparsa di costituzione, aveva aderito pur rilevando la scusabilità dell'errore atteso che, alla diffida inoltrata nel 2017, nessuna comunicazione degli amministratori giudiziari era seguita e che, inoltre, dalla visura camerale estratta prima della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo risultava un dissequestro parziale e che, infine, sussistevano contrasti
2 giurisprudenziali sulla interpretazione delle norme sopra citate, come rilevato dallo stesso giudice nella sentenza impugnata.
Ciò premesso si rileva che è principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che rientra nei poteri discrezionali del giudice disporre o meno la compensazione delle spese processuali mentre l'unico principio vigente (che può essere valutato anche in sede di legittimità) attiene alla impossibilità di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
Pertanto, non ricorrendo nel caso di specie detta ipotesi, non può affermarsi la esistenza di una erroneità della decisione impugnata.
Ritiene la Corte che la disposta compensazione debba essere confermata.
Il primo motivo di appello (secondo il quale il giudice avrebbe errato, pur avendo affermato l'esistenza di un fatto sopravvenuto che rendeva impossibile decidere, nell'avere fatto stretta applicazione del principio di soccombenza) è destituito di fondamento atteso che, come detto, nessun principio in materia di spese è stato violato né lo stesso appare sufficiente per integrare i gravi motivi giustificanti la compensazione delle spese.
Anche il secondo motivo non può essere accolto: invero, seppur la Corte di Cassazione ha affermato che la esistenza di una incertezza giurisprudenziale può integrare “i gravi ed eccezionali motivi che legittimano la compensazione delle spese”, nel caso di specie deve rilevarsi che già nel 2016 la società odierna appellata era stata destinataria di una comunicazione da parte degli amministratori giudiziari nella quale si rappresentava che - stante la misura cautelare disposta - il credito si sarebbe potuto fare valere solo nelle forme previste dal d.lgs 159/2011. Inoltre tanto nel 2016 che nel 2017 più pronunzie della Suprema
Corte avevano affermato la applicabilità delle norme del Codice Antimafia anche ai sequestri finalizzati alla confisca (Cass. 12362/2016 e 15533/2017) mentre parte appellante non ha indicato alcun riferimento giurisprudenziale che legittimasse una scelta diversa rispetto a quella espressamente indicata dagli amministratori giudiziari nella pec richiamata, avendo, peraltro, costituendosi nel giudizio di opposizione, aderito alla eccezione.
Infine, infondata è la prospettazione di parte appellante relativa alla allegata condotta degli amministratori giudiziari che avrebbe determinato una “incertezza in ordine alla sorte della società . Come detto, infatti, risulta dalla documentazione depositata che gli CP_1 amministratori nominato con pec del 29/12/2016 avevano comunicato alla odierna appellante l'avvenuto provvedimento di sequestro, precisando altresì che “alla luce dell'intervenuto sequestro trova applicazione il Decreto Legislativo n. 159 del 06.09.2011 ed in particolare le disposizioni di cui al titolo IV capo I e II (artt. 52 e ss.) quanto alle modalità di accertamento, riconoscimento e pagamento dei crediti vantati di data anteriore alla misura cautelare penale adottata”.
Tale circostanza esclude che la condotta degli amministratori possa essere considerata alla stregua delle “gravi ed eccezionali motivi” che avrebbero potuto portare alla compensazione delle spese.
3 Del tutto irrilevante è, infine, la circostanza allegata relativa al dissequestro parziale atteso che, come affermato dalla stessa odierna appellante, dalla visura della Camera di Commercio estratta prima della presentazione del ricorso monitorio risultava comunque la esistenza del sequestro.
Per tutti questi motivi, esclusa la erroneità della statuizione assunta in primo grado e non ritenuti sussistenti i presupposti per disporre la compensazione, la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Le spese del presente grado di giudizio devono essere poste a carico di parte appellante in base alla soccombenza e sono liquidate avendo riguardo al valore della causa, pari alle spese liquidate in primo grado (€ 1619,00). Attesa la modesta complessità del giudizio le stesse devono essere liquidate nei valori minimi nei seguenti termini: Fase di studio della controversia, valore minimo: € 268,00, Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: €
268,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 496,00, Fase decisionale, valore minimo: € 426,00, Compenso tabellare (valori minimi) € 1.458,00.
Infine, stante il disposto rigetto, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1
contro , così decide:
[...] Controparte_1
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
2) Condanna la alla rifusione delle spese processuali in Parte_1 favore della ed in amministrazione giudiziaria che liquida Controparte_1 in € 1458,00 per compensi, oltre spese generali iva e cpa;
3) Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del 25.8.2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito)
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliera rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 24/2021 R..G., posta in decisione con provvedimento del
6.6.2025 emesso in esito alla udienza del 5.6.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da
in persona del legale rappresentante p.t., c.fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. VINCIGUERRA P.IVA_1
VINCENZO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E
amministrazione giudiziaria, in persona del liquidatore, Controparte_1 custode ed amministratore giudiziario dott. c.fisc. , Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BUFFON MANUELA CARLA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: Vendita di cose mobili - appello avverso la Sentenza n. 772/2020 del
Tribunale di Reggio Calabria pubblicata in data 09/09/2020, emessa nell'ambito del procedimento recante N. 1643/2019/ R.G.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 13/01/2021 la società Parte_1 impugnava la sentenza n. 772/2020 emessa e pubblicata in data 9.9.2020 dal
[...]
Tribunale di Reggio Calabria, chiedendo che, in riforma della stessa, fosse disposta la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, conclusosi con dichiarazione di
1 improponibilità della domanda, revoca del decreto ingiuntivo opposto e con condanna di essa appellante alla rifusione delle spese processuali nei confronti della controparte.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello del 9.4.2021 si costituiva CP_1
ed in amministrazione giudiziaria, contestando il contenuto dell'appello e
[...] chiedendone il rigetto. Rilevava che correttamente il giudice di primo grado aveva posto le spese a carico della parte soccombente in favore della parte interamente vittoriosa.
Aggiungeva che, essendo stata decisa la causa in relazione alla eccepita questione preliminare in rito – alla quale, peraltro, la odierna appellante aveva aderito - nessuna valutazione sulla soccombenza virtuale poteva essere compiuta. Rilevava che non sussistevano i gravi ed eccezionali motivi che consentivano la compensazione delle spese, non potendosi ritenere che fosse intervenuto un mutamento di giurisprudenza, tenuto conto dei precedenti dell'ufficio richiamati in comparsa ed essendo, al contrario, irrilevante la allegata modifica della ordinanza richiamata da parte appellante.
All'udienza del 5.6.2025, sostituita con il deposito di note, la causa veniva assunta in decisione con concessione dei termini abbreviati per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Tutto ciò premesso ritiene la Corte che l'appello sia infondato e debba essere rigettato.
Risulta dagli atti che con provvedimento del 20 dicembre 2016, il GIP presso il Tribunale di
Reggio Calabria, nell'ambito del procedimento penale n. 2044/2013 RGNR DDA, n.
1223/2014 RG GIP e nr. 117/2016 aveva disposto il sequestro preventivo, in vista CP_3 della futura confisca, ex art. 321 comma 1 e comma 2 e seguenti c.p.p. “ delle quote sociali e dell'intero patrimonio aziendale (ad esempio crediti, quote societarie, articoli risultanti dall'inventario, beni strumentali, denominazione aziendale, avviamento, conti correnti, nonché tutte le eventuali autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse ed ogni altro bene) dell con contestuale nomina di amministratore giudiziario;
CP_1 risulta, ancora, che, con successivi provvedimenti, la misura cautelare reale era stata parzialmente revocata, con dissequestro di quote della società nella misura del CP_1
10%.
Risulta ancora che in data 25.3.2019, su istanza della era stato emesso Parte_1 decreto ingiuntivo ai danni della ed in amministrazione giudiziaria, Controparte_1 opposto da quest'ultima in data 14.5.2019. Parte opponente aveva eccepito preliminarmente la improponibilità della domanda attesa la incompetenza funzionale del Tribunale in sede civile ex art. 52 – 57-59 e ss. D.Lgs. 159/2011, eccezione alla quale parte opposta, nella comparsa di costituzione, aveva aderito pur rilevando la scusabilità dell'errore atteso che, alla diffida inoltrata nel 2017, nessuna comunicazione degli amministratori giudiziari era seguita e che, inoltre, dalla visura camerale estratta prima della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo risultava un dissequestro parziale e che, infine, sussistevano contrasti
2 giurisprudenziali sulla interpretazione delle norme sopra citate, come rilevato dallo stesso giudice nella sentenza impugnata.
Ciò premesso si rileva che è principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che rientra nei poteri discrezionali del giudice disporre o meno la compensazione delle spese processuali mentre l'unico principio vigente (che può essere valutato anche in sede di legittimità) attiene alla impossibilità di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
Pertanto, non ricorrendo nel caso di specie detta ipotesi, non può affermarsi la esistenza di una erroneità della decisione impugnata.
Ritiene la Corte che la disposta compensazione debba essere confermata.
Il primo motivo di appello (secondo il quale il giudice avrebbe errato, pur avendo affermato l'esistenza di un fatto sopravvenuto che rendeva impossibile decidere, nell'avere fatto stretta applicazione del principio di soccombenza) è destituito di fondamento atteso che, come detto, nessun principio in materia di spese è stato violato né lo stesso appare sufficiente per integrare i gravi motivi giustificanti la compensazione delle spese.
Anche il secondo motivo non può essere accolto: invero, seppur la Corte di Cassazione ha affermato che la esistenza di una incertezza giurisprudenziale può integrare “i gravi ed eccezionali motivi che legittimano la compensazione delle spese”, nel caso di specie deve rilevarsi che già nel 2016 la società odierna appellata era stata destinataria di una comunicazione da parte degli amministratori giudiziari nella quale si rappresentava che - stante la misura cautelare disposta - il credito si sarebbe potuto fare valere solo nelle forme previste dal d.lgs 159/2011. Inoltre tanto nel 2016 che nel 2017 più pronunzie della Suprema
Corte avevano affermato la applicabilità delle norme del Codice Antimafia anche ai sequestri finalizzati alla confisca (Cass. 12362/2016 e 15533/2017) mentre parte appellante non ha indicato alcun riferimento giurisprudenziale che legittimasse una scelta diversa rispetto a quella espressamente indicata dagli amministratori giudiziari nella pec richiamata, avendo, peraltro, costituendosi nel giudizio di opposizione, aderito alla eccezione.
Infine, infondata è la prospettazione di parte appellante relativa alla allegata condotta degli amministratori giudiziari che avrebbe determinato una “incertezza in ordine alla sorte della società . Come detto, infatti, risulta dalla documentazione depositata che gli CP_1 amministratori nominato con pec del 29/12/2016 avevano comunicato alla odierna appellante l'avvenuto provvedimento di sequestro, precisando altresì che “alla luce dell'intervenuto sequestro trova applicazione il Decreto Legislativo n. 159 del 06.09.2011 ed in particolare le disposizioni di cui al titolo IV capo I e II (artt. 52 e ss.) quanto alle modalità di accertamento, riconoscimento e pagamento dei crediti vantati di data anteriore alla misura cautelare penale adottata”.
Tale circostanza esclude che la condotta degli amministratori possa essere considerata alla stregua delle “gravi ed eccezionali motivi” che avrebbero potuto portare alla compensazione delle spese.
3 Del tutto irrilevante è, infine, la circostanza allegata relativa al dissequestro parziale atteso che, come affermato dalla stessa odierna appellante, dalla visura della Camera di Commercio estratta prima della presentazione del ricorso monitorio risultava comunque la esistenza del sequestro.
Per tutti questi motivi, esclusa la erroneità della statuizione assunta in primo grado e non ritenuti sussistenti i presupposti per disporre la compensazione, la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Le spese del presente grado di giudizio devono essere poste a carico di parte appellante in base alla soccombenza e sono liquidate avendo riguardo al valore della causa, pari alle spese liquidate in primo grado (€ 1619,00). Attesa la modesta complessità del giudizio le stesse devono essere liquidate nei valori minimi nei seguenti termini: Fase di studio della controversia, valore minimo: € 268,00, Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: €
268,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 496,00, Fase decisionale, valore minimo: € 426,00, Compenso tabellare (valori minimi) € 1.458,00.
Infine, stante il disposto rigetto, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1
contro , così decide:
[...] Controparte_1
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
2) Condanna la alla rifusione delle spese processuali in Parte_1 favore della ed in amministrazione giudiziaria che liquida Controparte_1 in € 1458,00 per compensi, oltre spese generali iva e cpa;
3) Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del 25.8.2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito)
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