Sentenza breve 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza breve 03/04/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00163/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00085/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 85 del 2025, proposto da
ND BI, rappresentato e difeso dall'avvocato Fausto Corti, con domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via Vittorio Veneto, n. 11;
contro
Comune dell'Aquila, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico de Nardis e Cinzia Angelini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
F.Lli Chiodi Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Verini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensiva,
- del provvedimento di contenuto non conosciuto del 30 ottobre 2024 (prot. 116065) con cui il Comune dell’Aquila ha disposto la sospensione per un anno della efficacia dell’ordinanza di demolizione n. 1/2021; della nota del Dirigente del Settore Politiche Urbane del 16 gennaio 2025 con cui è stata rigettata la diffida dell’esponente del 13 gennaio 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune dell'Aquila e di F.Lli Chiodi Costruzioni S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il ricorrente è proprietario di un terreno sito in L’Aquila, in località Roio Piano, sul quale insistono due villette destinate una a sua abitazione, l’altra ad attività ricettiva.
Sul terreno adiacente, subito dopo il sisma del 6.4.2009, la F.lli Chiodi Costruzioni S.r.l., impegnata nell’attività di riparazione del patrimonio edilizio della città dell’Aquila, ha realizzato due capannoni temporanei in metallo e cemento armato per il deposito di materiali e il ricovero dei mezzi.
Cessata l’emergenza, la controinteressata avrebbe dovuto rimuovere le opere precarie nel termine di diciotto mesi, decorrente dal 24 aprile del 2016, come stabilito con deliberazione della Giunta del Comune dell’Aquila del 27 ottobre 2015 e successivo avviso pubblico del 7.4.2016.
Decorso inutilmente il termine assegnato alla società, il Comune dell’Aquila, su istanza del ricorrente, ha intimato la demolizione dei manufatti entro il termine di novanta giorni con ordinanza n. 1 del 24.2.2021.
L’efficacia dell’ordine di demolizione e quindi il termine per ottemperare hanno subito differimenti per effetto di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali assunti in sede cautelare.
Con il ricorso in decisione ND BI ha impugnato il provvedimento prot. n. 116065 del 30.10.2024, con il quale il Comune dell’Aquila ha ulteriormente differito di un anno gli effetti dell’ordinanza di demolizione.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1) eccesso di potere per irrazionalità manifesta e difetto di motivazione; violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001; eccesso di potere per difetto di motivazione e dei presupposti ; la sospensione dell’ordinanza di demolizione è illegittima perché stata disposta quando era ormai spirato il termine per ottemperarvi stabilito con provvedimento del 1.2.2024;
2) violazione dell’art. 31 comma 3 del d.P.R. n. 380/2001 ; il provvedimento impugnato ha reiterato la sospensione dell’efficacia dell’ordine di demolizione, benché non ne sussistano le condizioni di legge;
3) eccesso di potere per irrazionalità manifesta e sviamento dell’interesse pubblico ; il provvedimento, non persegue le finalità stabilite dall’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, ma l’interesse della F.lli Chiodi Costruzioni di continuare a disporre di beni aziendali abusivi per l’esercizio dell’attività imprenditoriale.
Resistono il Comune dell’Aquila e la F.lli Chiodi Costruzioni S.r.l.
Alla camera di consiglio del 26 marzo 2025, su istanza della parte ricorrente, il Collegio si è riservato la decisione del ricorso nel merito con sentenza in forma semplificata.
La causa è matura per la decisione nel merito in quanto, benché il provvedimento impugnato non sia agli atti del giudizio, ne è noto e incontestato il contenuto che, come riferito dal Comune con nota del 16.2.2025, “ ha disposto la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza di demolizione n. 1/2021, con pubblicazione all’albo pretorio, per la durata di un anno allo scadere del quale dovranno essere stati rimossi i manufatti come da ordinanza di demolizione n. 01/2021 fatte salve tutte le comminatorie previste dall’art. 31 del T.U. in caso di inadempienza ”.
Il ricorso merita di essere accolto.
Il termine di ottemperanza previsto dall’ordinanza di demolizione n. 1/2021 è stato oggetto di reiterate modifiche:
- con provvedimento del 6.12.2021 che ha concesso termine fino al 1.3.2022;
- con provvedimento del 9.5.2022, con il quale l’efficacia dell’ordinanza è stata sospesa fino al termine dei lavori edili post sismici, provvedimento annullato dal TAR Abruzzo – L’Aquila, con sentenza n. 57 del 30.1.2024, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 7488 del 9.9.2024;
- con provvedimento del 1°.2.2024, impugnato ma non sospeso in prime cure, che ha differito il termine di ulteriori novanta giorni scaduti il 2.5.2024 nelle more del giudizio, definito con sentenza di questo tribunale n. 547/2024.
Preliminarmente è opportuno evidenziare che la citata sentenza n. 547/2024, che ha annullato il provvedimento del 1°.2.2024, è stata impugnata dalla controinteressata.
Resta pertanto condizionata all’esito dell’appello la questione, posta con il primo motivo di ricorso, sulla illegittimità della proroga del 30.10.2024 censurata perché intervenuta quando le opere abusive erano già state acquisite al patrimonio del Comune per scadenza del termine per demolire assegnato con il provvedimento del 1°.2.2024.
Infatti:
- solo con l’accoglimento dell’appello il provvedimento del 1°.2.2024 potrebbe dirsi definitivamente efficace e certo l’effetto acquisitivo per scadenza, in data 2.5.2024, del termine di novanta giorni in esso stabilito per provvedere alla demolizione, come sostento dal ricorrente;
- invece, con il rigetto dell’appello, il provvedimento del 1°.2.2024 sarebbe definitivamente estromesso dalla complessa vicenda ancora sub iudice e non potrebbe quindi essere considerato come presupposto dell’effetto acquisitivo dedotto dal ricorrente che considera illegittima l’adozione della proroga del 30.10.2024 perché intervenuta a termine ormai scaduto.
Giustifica invece la decisione in forma semplificata il secondo motivo di ricorso perché decisivo e manifestamente fondato.
Va innanzitutto precisato che l’ordinanza di demolizione è un provvedimento sanzionatorio ad efficacia condizionata e differita, essendo previsto ex lege il termine dilatorio di novanta giorni per conformarvisi.
Pertanto la sospensione pari a un anno dell’efficacia dell’ordinanza di demolizione disposta con il provvedimento impugnato, altro non è che una proroga del termine già previsto dall’ordine di demolizione e come tale trova la sua disciplina nel comma 3, secondo periodo, dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.
La disposizione, introdotta con d.l. n. 69/2024 (convertito in l. 105/2024 in vigore dal 27.7.2024), prevede eccezionalmente che il termine perentorio di novanta giorni prescritto per la demolizione delle opere abusive: “può essere prorogato con atto motivato del comune fino a un massimo di duecentoquaranta giorni nei casi di serie e comprovate esigenze di salute dei soggetti residenti nell'immobile all'epoca di adozione dell'ingiunzione o di assoluto bisogno o di gravi situazioni di disagio socio-economico, che rendano inesigibile il rispetto di tale termine ”.
È del tutto evidente che – riservata, come detto, al giudice d’appello la decisione sul decorso del termine ex se ostativo alla proroga - comunque il Comune non avrebbe potuto prorogarlo perché il destinatario dell’ordine di demolizione è una società commerciale e non ricorrono, neppure in astratto, “ comprovate esigenze di salute ” o “ gravi situazioni di disagio socio-economico ” o condizioni di “ assoluto bisogno ” che, per ragioni solidaristiche, hanno indotto il legislatore a introdurre un temperamento degli effetti perentori dell’ordine di demolizione, quando essi siano incompatibili con la tutela dei diritti assoluti di coloro che occupano l’immobile abusivo.
Non merita infine adesione la tesi sostenuta dal Comune e dalla controinteressata secondo cui la novella del citato art. 31 non escluderebbe la sospensione dell’ordine di demolizione ai sensi dell’art. 21 quater l. n. 241/1990.
Innanzitutto è agevole osservare che l’art. 21 quater disciplina la sospensione dell’efficacia del provvedimento ad effetti sostanziali istantanei (tale non è l’ordine di demolizione se non ai fini dell’impugnazione), mentre l’art. 31, comma 3, non interviene sull’efficacia dell’ordine di demolizione, già differita per legge, ma sulla durata del termine assegnato per ottemperarvi.
Inoltre ammettere la sospensione dell’ordinanza di demolizione per le ragioni indicate nell’art. 21 quater , diverse e meno stringenti di quelle che eccezionalmente consentono di prorogare il termine per ottemperarvi, equivale ad abrogare in via interpretativa la disposizione dell’art. 31 comma 3, che invece limita la proroga a casi particolari, tipici e tassativi, restando tutti gli altri su un piano recessivo al cospetto dell’interesse pubblico all’ordinato governo del territorio.
All’accoglimento del ricorso segue la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune dell’Aquila e la F.lli Chiodi Costruzioni S.r.l. al pagamento, in favore del ricorrente, ciascuno per la metà, delle spese processuali che liquida in € 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Maria Colagrande, Consigliere, Estensore
Rosanna Perilli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Colagrande | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO