Articolo 5 della Legge 16 gennaio 1992, n. 15
Articolo 4Articolo 6
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6 febbraio 1992
Art. 5. 1. L'articolo 10 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967 , come sostituito dall' articolo 17 della legge 8 marzo 1975, n. 39 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 10. - 1. L'autorita' provinciale di pubblica sicurezza trasmette ai comuni, rispettivamente entro il 20 marzo ed il 20 settembre, l'elenco dei cittadini che si trovino sottoposti alle misure di prevenzione previste dall' articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , come da ultimo modificato dall' articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327 , e che compiano il diciottesimo anno di eta' entro il semestre successivo".
Entrata in vigore il 6 febbraio 1992
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