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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 11664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11664 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 3260/2025 R. Gen.
Il Giudice designato dr. SS PAGLIARINI nella causa
T R A
(nato a [...] il [...]) Parte_1
(nato a [...] il [...]) Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Fondi (LT), via Ugo Foscolo 20/a, presso lo studio dell'avv. Luca Parisella che li rappresenta e difende - unitamente all'abogado Gianna Elena De Filippis - in virtù di delega in atti ricorrenti
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Prenestina 45, rappresentata e difesa dall'avv. Simone Rossetti in virtù di procura in atti convenuta all'esito dell'udienza dell'11.11.2025 (sostituita con il deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., effettuato da entrambe le parti) ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO dichiara che e hanno diritto Parte_1 Parte_2 ad essere inquadrati nel parametro 175 con decorrenza dal 16° anno successivo alla data di rispettiva assunzione (e quindi con decorrenza 1.7.2021 per
[...]
e 1.7.2024 per;
Parte_1 Parte_2
condanna corrispondere a: CP_1
la somma di € 2.680,57; Parte_1
la somma di € 725,58 Parte_2
oltre, su detti importi, rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al saldo;
dichiara enuta ad accantonare le quote di Tfr, computando CP_1
nella relativa base imponibile anche le differenze di cui sopra, nonché a versare su dette differenze i dovuti oneri previdenziali e contributivi;
rigetta, per il resto, la domanda;
compensa per 1/3 le spese del giudizio e condanna la società convenuta a rimborsare in favore dei procuratori antistatari dei ricorrenti i restanti 2/3 che si liquidano in € 1.785,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa, nonché a rimborsare i 2/3 delle spese sostenute (contributo unificato) pari a €
33,00.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e sono attualmente dipendenti di Parte_1 Parte_2 [...]
assunti con mansioni di conducenti di linea (autisti) e con orario part- CP_1
time di tipo orizzontale pari a 30 ore settimanali.
Lo sviluppo della carriera di detti dipendenti (il primo assunto in data
6.6.2005, il secondo in data 3.6.2008) è avvenuto sulla base di una anzianità computata, secondo le indicazioni della contrattazione collettiva a loro applicabile, “in misura proporzionale all'orario concordato”.
In particolare, entrambi i ricorrenti non hanno ottenuto il parametro 175 dopo 16 anni di guida effettiva e ritenuto di aver invece diritto, per più motivi e anche sulla base di precedenti giurisprudenziali di merito, di ottenere detto parametro dopo una anzianità di 16 anni, non decurtata in ragione del regime orario del part-time, essi hanno chiesto al giudice di accertare il diritto al loro inquadramento nel parametro 175 dopo 16 anni dalle rispettive assunzioni e la conseguente condanna di al pagamento delle differenze tra quanto CP_1
dovuto e quanto percepito, come da conteggi allegati.
Essi hanno poi avanzato un'ulteriore domanda risarcitoria fondata sul presupposto che aveva omesso la collocazione temporale dell'orario part- CP_1 time, avendo essi sempre lavorato nel pomeriggio, mentre dal 2022, e per due anni, erano stati adibiti anche a turni serali e notturni.
Nel costituirsi in giudizio, ha sottolineato che lo sviluppo della CP_1 carriera dei ricorrenti era avvenuto in conformità con quanto previsto dalla contrattazione collettiva e dagli accordi sindacali, in base ai quali il computo
2 per intero dell'anzianità dei lavoratori part-time poteva essere adottato solo dopo il novembre 2015. Lo sviluppo della carriera dei due ricorrenti era quindi avvenuto secondo un sistema cd. misto: anzianità proporzionata al part-time fino al novembre 2015 e anzianità calcolata per intero dal dicembre 2015 in avanti. La società convenuta ha poi contestato la fondatezza dell'ulteriore domanda risarcitoria.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione ed autorizzato il deposito di note, la causa è stata decisa.
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All'esito del giudizio, la pretesa dei ricorrenti deve ritenersi fondata, nei termini e nei soli limiti che seguono.
1. Secondo l'Accordo del 27.11.2000 l'anzianità da prendere in considerazione per lo sviluppo della carriera (16 anni di guida effettiva per il parametro 175 e 21 anni di guida effettiva per quello 183) in caso di orario part- time doveva essere computata in misura proporzionale all'orario concordato, dovendo il computo dell'anzianità di servizio, legato alla guida effettiva, calcolarsi con detto criterio di proporzionalità.
Il successivo Accordo del 28.11.2015 ha invece stabilito che l'anzianità da prendere in considerazione per lo sviluppo della carriera, sempre in caso di orario part-time, dovesse essere computata non in misura proporzionale ma per intero, ma ciò solo dal dicembre 2015 (mese successivo all'entrata in vigore dell'Accordo), poiché per il periodo precedente dovevano rimanere fermi gli inquadramenti e loro conseguenti effetti, come in precedenza disciplinati. ha rispettato il computo dell'anzianità come temporalmente CP_1 disciplinato dagli Accordi, valutando l'anzianità lavorativa dei ricorrenti in misura proporzionale al part-time svolto fino al novembre 2015 e in misura piena, senza proporzionamento, dal dicembre 2015.
Con la conseguenza che entrambi ricorrenti non si sono visti riconoscere il parametro 175 dopo 16 anni di servizio ( ha ottenuto il parametro Parte_1
175 in data 1.9.2023; alla data del deposito del ricorso, non lo aveva Parte_2 ancora ottenuto).
Su tale questione rileva l'analogo specifico precedente costituito dalla sentenza della Corte di appello di Roma n. 4127/2022, passata in giudicato
3 perché il ricorso per Cassazione originariamente proposto da è stato CP_1
successivamente oggetto di rinuncia da parte della società.
Secondo la Corte di appello di Roma “sono nulle, pertanto, le clausole contrattuali che non consentono l'eliminazione degli effetti negativi di questo riproporzionamento: sia il ccnl del 2000 che ha consentito la disparità di trattamento, sia il ccnl del 2015 che pur avendo modificato correttamente il regime per il futuro, ha però fatto salve le norme pregresse mantenendo la discriminazione e non eliminando l'effetto negativo”.
Le condivisibili motivazioni di tale statuizione, alla quale comunque si rinvia, sono fondate principalmente sulla violazione del principio di non discriminazione per i lavoratori a tempo parziale, “nella parte in cui gli accordi sindacali prevedono per questa tipologia di personale l'allungamento dei tempi contrattuali di progressione in carriera, in misura direttamente proporzionale al minor orario settimanale di lavoro rispetto ai prestatori d'opera a tempo pieno. A tale «prolungamento» - ai fini della maturazione automatica del livello retributivo superiore - consegue che a parità di anzianità in servizio il lavoratore a tempo parziale ha una retribuzione inferiore rispetto al collega a tempo pieno, in ragione del ridotto orario lavorativo;
indirettamente è anche pregiudicato dal partecipare alle selezioni che presuppongono il parametro superiore, alle quali possono accedere i colleghi a tempo pieno che hanno già acquisito il livello”. Nonché sulla inesistenza, come nel caso di specie, di
“ragioni oggettive per poter giustificare la disparità di trattamento in punto di passaggi di parametro rispetto ai colleghi assunti a tempo pieno, per gli effetti sopra indicati. Va evidenziato che la figura professionale “operatore
d'esercizio” (sezione automobilistico, filoviari e tranviario) svolge attività di guida di automezzi ed è suddivisa in 4 parametri retributivi crescenti
(parametro di accesso, dopo 9 anni di guida effettiva, dopo 16 anni e dopo 21).
Il tempo di guida effettiva rileva solo per la retribuzione ma rimangano invariate qualitativamente le mansioni di guida per tutti i parametri. Quindi, gli anni di servizio non rilevano ai fini della maturazione della professionalità necessaria all'avanzamento nei gradi della carriera, ma solo a livello retributivo. Non si può pertanto dire che più si guida, più si acquisisce una maggior professionalità, perché tutti gli operatori di esercizio svolgono le
4 stesse attività di guida a prescindere dal parametro, fermo restando, in ogni caso, che la professionalità nella guida di un mezzo pubblico a parere del
Collegio può essere validamente acquisita in 16 anni di lavoro in modo identico sia per i lavoratori a tempo pieno che a tempo parziale. Inoltre, l'assenza di ragioni oggettive tali da poter ritenere che la guida dei veicoli per un maggior periodo di tempo influisca sulla professionalità del conducente e sia tale da giustificare una maggior retribuzione si evince dalla stessa contrattazione collettiva che stabilisce le ipotesi che devono essere detratte (e quelle che non devono essere detratte) dall'anzianità maturata nella singola figura professionale nell'ambito della quale si svolge il periodo di guida effettiva:
- “Dall'anzianità di qualifica di cui al precedente comma sono detratti i periodi di:
a) servizio militare di leva;
b) aspettativa per motivi privati;
c) assenza per provvedimenti disciplinari definitivi;
d) assenza per detenzioni;
e) periodi di espletamento di mansioni diverse da quelle di guida, nonché, per la sola parte eccedente 360 giorni, gli altri periodi di assenza, comunque determinatesi.
- Non sono, comunque, detratti dall'anzianità di qualifica di cui al comma
2 i periodi di maternità (astensione obbligatoria e facoltativa indennizzata), le assenze per infortunio avvenuto in condizioni di marcia dei veicoli e i permessi sindacali.
- Non sono, altresì, detratti dall'anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di svolgimento di mansioni diverse da quelle di guida nel caso in cui
l'agente, pur essendo idoneo alla guida, sia stato adibito a tali diverse mansioni comunque inerenti attività proprie dell'azienda a seguito di ordini di servizio, di delibere aziendali o di altro atto aziendale motivati da esigenze di servizio.
Alla luce della seconda parte della norma contrattuale è evidente che alcuni periodi lavorativi sono considerati validi per il computo del servizio di guida effettiva anche se nel corso degli stessi non vi è alcuna attività di guida
(per assenza o per svolgimento di altra attività).
5 Se, dunque si possono astrattamente giustificare le ipotesi di maternità, permessi sindacali e assenze per infortunio sul lavoro (per il bilanciamento con altri valori costituzionali), non così l'ultima parte della norma contrattuale, che prevede che rientra nel calcolo dei 16 anni di guida effettiva anche il periodo di adibizione del conducente “a mansioni diverse da quelle di guida” purché
l'assegnazione derivi da “esigenze di servizio”. In tal caso, non è previsto neanche un limite temporale, per cui il conducente può essere assegnato ad altra attività diversa dalla guida anche per un prolungato periodo di tempo, senza quindi acquisire alcuna professionalità nell'attività di guida dei mezzi.
Da ciò si desume che la guida effettiva di un mezzo non è rilevante ai fini della professionalità necessaria per poter passare al parametro retributivo superiore, visto che anche chi svolge altra e diversa attività o sia assente dal lavoro o si dedichi ad attività sindacali può raggiungere questo risultato”.
Poiché dette motivazioni sono, come detto, del tutto condivisibili (e peraltro in linea con la giurisprudenza di legittimità in tema di lavoro a tempo parziale e rispetto del principio di non discriminazione su cui da ultimo Cass.
9.9.2025, n. 24895), va anche in questa sede dichiarato il diritto di entrambi i ricorrenti ad essere inquadrati nel parametro 175 con decorrenza dal 16° anno successivo alla data di loro rispettiva assunzione. E pertanto, il ricorrente ha diritto all'inquadramento nel parametro 175 con decorrenza Parte_1
1.7.2021 (essendo stato assunto il 6.6.2005), mentre il ricorrente ha Parte_2 diritto all'inquadramento nel parametro 175 con decorrenza 1.7.2024 (essendo stato assunto il 3.6.2008).
Quanto alle differenze retributive, queste sono state correttamente calcolate come da conteggi allegati, non oggetto di censura alcuna da parte di
CP_1
Di conseguenza, la società convenuta deve essere condannata a pagare a ciascuno dei ricorrenti le somme come riportate in dispositivo per ciascuno di essi, oltre accessori di legge.
La società convenuta è inoltre tenuta ad accantonare le relative quote di
Tfr per ciascuno dei ricorrenti, nonché a versare su dette somme/differenze i dovuti oneri previdenziali e contributivi.
6 2. Con riguardo alla seconda domanda dei ricorrenti, va rilevato che i due relativi contratti di assunzione prevedono, quanto al part-time, che “i turni di servizio saranno articolati su una delle due fasce orarie previste dalla contrattazione vigente”.
L'art. 20 del Ccnl del 28.11.2015 stabilisce, sempre in Controparte_2 tema di part-time orizzontale, al comma 5, che “la prestazione è resa in modo continuativo” e che “nei servizi urbani, la prestazione lavorativa deve essere collocata in una sola delle seguenti fasce orarie: inizio servizio - ore 14,30; ore
14,00 - fine servizio”.
E' indubbio che entrambi i ricorrenti siano sempre stati adibiti alla seconda di dette due fasce orarie (ore 14,00 - fine servizio), non potendo essi vantare un diritto ad essere sempre adibiti al primo segmento di detta fascia oraria (il pomeriggio, dalle 14,00 alle ore 19/19,30, come preteso), poiché anche l'adibizione al turno serale e notturno - salve ovviamente le conseguenti maggiorazioni retributive se previste - rientra all'interno della predetta fascia oraria che ha come termine finale il “fine servizio”.
Pertanto, ricordato che “quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni”, l'indicazione della collocazione temporale dell'orario part-time “può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite” (così, l'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 81/2015), nessuna variazione unilaterale della collocazione lavorativa è intervenuta ai danni dei due ricorrenti, con conseguente impossibilità di addossare ad CP_1
responsabilità risarcitorie.
Detta domanda va pertanto disattesa.
3. Visto l'esito del giudizio, le spese di esso vanno compensate per 1/3. I restanti 2/3, liquidati come in dispositivo e distratti ex art. 93 c.p.c., vanno pertanto poste a carico della società convenuta.
Nella liquidazione delle spese si è tenuto conto della tabella n. 3 (cause di lavoro) allegata al DM. n. 147/2022, del valore della controversia (scaglione da
€ 1.100,01 a € 5.200,00); si sono considerate le sole fasi 1, 2 e 4 (studio, introduttiva e decisionale) nei rispettivi valori medi e si è disposto l'aumento forfettario del 30% per la pluralità di ricorrenti. Del totale così raggiunto (€
2.677,00) si sono liquidati i soli 2/3 per la compensazione effettuata.
7 Roma, 17.11.2025.
Il giudice
SS RI
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