Art. 166.
(Ignoranza dell'esistenza della guerra o della dichiarazione di contrabbando).
Se la nave, che trasporta contrabbando di guerra diretto al nemico, ignora l'esistenza della guerra o la dichiarazione di contrabbando, fatta a norma dell'articolo 160, tutte le cose costituenti contrabbando di guerra possono essere requisite contro compenso, e la nave e la rimanente parte del carico sono esenti da cattura e confisca, salva l'applicazione degli articoli 147 e 155.
La stessa disposizione si applica, se il comandante della nave mercantile, dopo aver avuto conoscenza dell'esistenza della guerra o della dichiarazione suindicata, si e' trovato nella impossibilita' di scaricare il contrabbando di guerra.
Si presume, esclusa ogni prova contraria, che la nave conosca la dichiarazione di contrabbando, quando abbia lasciato un porto neutrale dopo che la relativa notificazione e' stata fatta, in tempo utile, allo Stato dal quale il porto dipende, ovvero un porto italiano o nemico dopo la pubblicazione della dichiarazione di contrabbando. Se la nave e' munita di apparecchio radioelettrico per le comunicazioni, tale conoscenza si presume, qualora la dichiarazione di contrabbando sia stata anche comunicata con mezzi radioelettrici.
Per quanto concerne la presunzione di conoscenza della esistenza della guerra, si applicano le disposizioni dell'articolo 148.
(Ignoranza dell'esistenza della guerra o della dichiarazione di contrabbando).
Se la nave, che trasporta contrabbando di guerra diretto al nemico, ignora l'esistenza della guerra o la dichiarazione di contrabbando, fatta a norma dell'articolo 160, tutte le cose costituenti contrabbando di guerra possono essere requisite contro compenso, e la nave e la rimanente parte del carico sono esenti da cattura e confisca, salva l'applicazione degli articoli 147 e 155.
La stessa disposizione si applica, se il comandante della nave mercantile, dopo aver avuto conoscenza dell'esistenza della guerra o della dichiarazione suindicata, si e' trovato nella impossibilita' di scaricare il contrabbando di guerra.
Si presume, esclusa ogni prova contraria, che la nave conosca la dichiarazione di contrabbando, quando abbia lasciato un porto neutrale dopo che la relativa notificazione e' stata fatta, in tempo utile, allo Stato dal quale il porto dipende, ovvero un porto italiano o nemico dopo la pubblicazione della dichiarazione di contrabbando. Se la nave e' munita di apparecchio radioelettrico per le comunicazioni, tale conoscenza si presume, qualora la dichiarazione di contrabbando sia stata anche comunicata con mezzi radioelettrici.
Per quanto concerne la presunzione di conoscenza della esistenza della guerra, si applicano le disposizioni dell'articolo 148.