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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/01/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Roma
Sezione VII
Così composta: Dr Franco Petrolati Presidente Dr Assunta Marini Consigliere Dr Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado per revocazione iscritta al n. 6196 del 2016 r.g. e pendente TRA
(C.F.: ), con l'avv. EDOARDO Parte_1 C.F._1
D'ELIA e (C.F.: ), con gli avv.ti Controparte_1 C.F._2
EDOARDO D'ELIA e SERGIO ORLANDI Appellanti
(C.F.: ), Controparte_2 C.F._3 Parte_2
(C.F.: ), (C.F.: CodiceFiscale_4 Parte_3 C.F._5
) in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale di
[...]
(C.F.: ), Persona_1 CodiceFiscale_6 Parte_4
(C.F.: ) e (C.F.: CodiceFiscale_7 Parte_5 [...]
, con l'avv. FILIPPO BARBARA. C.F._8
Appellati
, , Controparte_3 Controparte_4 [...]
e CP_5 Controparte_6
Appellati Contumaci
Oggetto: Revocazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 5597 del 2016.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: «Voglia l'Eccma Corte adita, letti gli atti e i documenti e respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dell'appello proposto da e da riformare in ogni sua Parte_1 Controparte_1 parte la sentenza n. 5597/2016 del 18/03/16 del Tribunale di Roma, sezione quinta civile, emessa nel giudizio RG 42747/11, non notificata, i cui termini per l'appello scadono il 18/10/2016, e per l'effetto accogliere integralmente la domanda e le
1 conclusioni, così come dagli odierni appellanti precisate nel giudizio di primo grado.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado e condanna eventuale degli appellanti ex art. 96 c.p.c., nel caso di inizio dell'esecuzione prima della sentenza definitiva». Per gli appellati costituiti: come da atto di costituzione. Per : chiede dichiararsi la propria estromissione dal giudizio. Persona_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- e hanno impugnato la sentenza Parte_1 Controparte_1
del Tribunale di Roma n. 5597 del 2016 che ha respinto la loro domanda di revocazione in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata e ha condannato altresì , , , CP_3 CP_3 Controparte_1 CP_4
, , E
[...] CP_5 Parte_1 [...]
a rimborsare in solido tra loro, alla parte convenuta, CP_6 [...]
, , , CP_2 CP_7 Controparte_8 Pt_2
,
[...] Controparte_9 CP_10 Parte_4
e le spese di lite, che ha liquidato in € 6.000,00 per Parte_5
competenze, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge.
Il Giudice unico del Tribunale di Roma così ragiona: «Con ricorso per la riassunzione del processo , , Controparte_3 Controparte_1 CP_4
, e hanno chiesto la revocazione ex art. 395
[...] CP_5 Parte_1
co. 1, 3 e 5 della sentenza n. 969 del 16/01/2009 della V Sezione Civile con sospensione immediata della sua esecutività.
In via subordinata hanno chiesto la remissione in istruttoria al fine di provare
l'intervenuta usucapione dei beni indicati a pag. 13 dell'atto introduttivo.
Con il proprio atto di comparsa di costituzione e risposta, i convenuti hanno contestato la domanda.
Concessi i termini ex art. 183 CPC, con ordinanza del 03.07.2014 è stata disposta integrazione del contraddittorio nei confronti di . Controparte_6
Quest'ultimo, nel costituirsi in giudizio ha aderito alle conclusioni attoree.
Con ordinanza riservata, è stata respinta l'istanza di sospensione della sentenza per difetto dell'allegazione dei presupposti necessari per l'invocata sospensione,
2 quali il pericolo di danno grave ed irreparabile richiesto dagli artt. 401 e 373 CPC né quello del fumus boni iuris ed in assenza di necessità istruttoria la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.07.2015.
Dalla lettura degli atti e dei documenti prodotti è emersa la infondatezza della domanda attorea.
In primo luogo, deve darsi atto della tardività della produzione documentale avvenuta il poiché peraltro inammissibile.
In secondo luogo la domanda va respinta in quanto non provata.
Sul punto devono condividersi le argomentazioni difensive esposte sin dal primo atto da parte dei convenuti sulla mancata ricorrenza dei requisiti previsti ed imposti dall'art. 395 c.p.c.
Risulta difettare del tutto il dolo come richiesto dal numero 1 della citata normativa;
sul punto la parte convenuta ha fornito giustificazioni condivisibili.
Deve condividersi l'assunto secondo cui 'nessun documento decisivo veniva ritrovato ai sensi dell'art. 395 n. 3 c.p.c., non potendosi considerare una sentenza - atto pubblico e pubblicato - alla stregua di un "documento ritrovato". Né parte attrice può invocare la propria qualità di ignari eredi dal momento che la SI.ra
, in qualità di parte - unitamente al coniuge - nei precedenti Controparte_3
giudizi n. 33125/89 R.G. e n 67955/2002, non si era costituita nel giudizio definito con la sentenza di cui oggi gli attori chiedono la revocazione nonostante la regolarità delle notificazioni.
La Corte di Cassazione ha ritenuto, infatti, che l'impugnazione per revocazione prevista dall'articolo 395, c.p.c., n. 3, a seguito del rinvenimento di documenti non potuti produrre nel giudizio di merito per causa di forza maggiore, debba essere proposta, a norma dell'articolo 51 del D.lgs n. 546 del 1992, entro sessanta giorni dalla data della scoperta dei documenti medesimi. Conseguentemente, poiché l'onere della prova incombe alla parte che abbia proposto la revocazione, non può ravvisarsi una causa di forza maggiore quando la parte avrebbe potuto prima accertare
l'esistenza del documento. In proposito la Corte afferma come non possa ravvisarsi
3 una causa di forza maggiore quando una parte avrebbe potuto accertare l'esistenza del documento facilmente acquisibile a semplice richiesta presso un ufficio pubblico.
Nessun dubbio, quindi, sull'inammissibilità della revocazione, atteso che il tardivo recupero del documento risulta imputabile a una mera negligenza della parte ravvisabile qualora il documento poteva essere acquisito tempestivamente con
l'ordinaria diligenza (Cass. 12/09/2012, n. 15242; Cass. 20/10/2014 n. 22159).
Deve condividersi l'assunto della parte convenuta circa il difetto di prova da parte attrice della sussistenza del contrasto tra giudicati, e della sussistenza della violazione del ne bis in idem atteso che risulta per tabulas che 'il giudizio portante il n° 60234/2006 R.G. definito con la sentenza 969/2009 emessa dalla dott.ssa
, non è una riproposizione di quello risalente all'anno 1989 instaurato avanti Per_2
la Pretura di Roma (n. 33125/89 R.G.), conclusosi con la sentenza del Giudice di
Pace n. 245158/01, poi definito con la sentenza n. 9145/04 emessa dal Tribunale di
Roma in grado d'appello.
Difatti quest'ultimo giudizio aveva ad oggetto la demolizione dei manufatti laddove la sentenza n. 969/2009 emessa dalla V Sezione del Tribunale, Giudice dott.ssa , di cui parte attrice chiede oggi la revocazione, veniva emessa Per_2
all'esito del giudizio n° 60234/2006 R.G. avente invece ad oggetto la nullità del contratto di compravendita - in quanto acquisto a non domino: Pt_1 CP_11
siamo quindi di fronte ad un diverso.
La demolizione dei boxes ed il ripristino dello status quo ante dei luoghi, infatti, sono una mera conseguenza - petitum mediato - della declaratoria di acquisto a non domino.
Quanto alla doglianza relativa alla irregolarità / nullità della notificazione dell'atto introduttivo, dalla lettura della sentenza oggetto di revocazione la declaratoria di contumacia è stata correttamente effettuata né pare concretamente essere messo in dubbio l'operato di controllo sul procedimento dichiarativo.
Difatti, la notificazione fu ritualmente eseguita ex art. 140 c.p.c. alla sig.ra CP_3
nonché "collettivamente ed impersonalmente agli eredi del SI. presso Persona_3
4 l'ultimo domicilio del de cuius" entro l'anno dal decesso (Cass. SS. UU. n. 14699 del
18.10.2010), allegando i relativi certificati di residenza (v. relata di notifica in calce alla sentenza n. 969/09 - Cron. 11171 in data 22/10/2009).
D'altra parte, se la stessa difesa di parte attrice, nelle memorie ex art. 183 c.p.c
1° termine datate 28/05/2012 dichiara che i coniugi - non provvidero Pt_1 CP_3
mai a cambiare la residenza anagrafica, non può contestualmente far carico ai convenuti della negligenza dei propri assisiti nel non volersi rendere parte diligente provvedendo al ritiro degli atti entro il termine di giacenza.
Di talché non si può che concludere che la contumacia non dipese dai lamentati
"artifici e raggiri" posti in essere dagli odierni convenuti bensì fu voluta dai SIg.ri
- . Pt_1 CP_3
Attesa la domanda avanzata in via subordinata deve osservarsi, e nonostante quella principale deve essere integralmente rigettata, che i presupposti della domanda di usucapione non sussistono.
Il possesso dei boxes da parte degli attori è oggetto di contestazione come è dato ravvisare la sussistenza di una serie di contenziosi e 'laddove solo si consideri che dal 1972 (rogito del Notaio ) e dalla successiva edificazione dei manufatti Per_4
avvenuta nel 1982 si sono susseguiti ben 3 giudizi nel 1989, nel 2002 e nel 2006, tutti fondati direttamente o mediatamente sulla contestazione del possesso Parte_6
sull'area de qua: il che non denota certamente un possesso pacifico ed incontrastato'.
L'abbandono della procedura esecutiva iscritta al numero N. 32233/2010 R.G. è stata sostenuta dalla necessità di desistere a causa delle obiettive difficoltà, lungaggini e soprattutto degli oneri economici, che avrebbe comportato una C.T.U. sulle modalità di esecuzione, in considerazione sia delle due opposizioni proposte da parte esecutata sia di questo giudizio di revocazione. Ragion per cui l'Avv. Alberto
Barbàra, con molteplici comunicazioni indirizzate al C.T.U., Arch. Per_5
(05/07/2011, 12/07/2011, 28/07/2011, 06/09/2011) informava quest'ultimo dei giudizi di cui sopra, pregandolo pertanto di sospendere le operazioni peritali (all. 1-
2-3-4).
5 La parte convenuta ha sostenuto che l'area oggetto di contestazione - come risulta dall'esame delle planimetrie allegate al Regolamento Condominiale dell'anno 1968
(doc. 1 causa n. 60234/06) ed all'atto di compravendita dell'anno 1972 (doc. 2, ) – sia la stessa di quella su cui insistono i due posti auto identificati con i numeri 13 e
14, su cui nel 1982 i coniugi edificarono i boxes, è la medesima in entrambi Pt_1
gli atti.
La differenza sostanziale, però, è che nel Regolamento condominiale con cui la
Società riservò per se stessa la servitù di passaggio, l'area de qua è CP_11
identificata come "tratteggiata" in rosso laddove nell'atto di compravendita non vi è traccia del tratteggio. Orbene, considerando che trattasi di fotocopie in bianco e nero di atti risalenti al 1968 ed al 1972, non è attendibile basarsi su di un colore ai fini dell'identificazione di un'area ma solo ed esclusivamente sul tratteggio che rimane tale nel tempo. Pertanto risulta evidente che l'area de qua era ed è di proprietà condominiale e coincide esattamente con quella sulla quale la Società si era riservata la mera servitù di passaggio e che conseguentemente non poteva essere alienata'.
Alla luce delle documentali e comprovate argomentazioni della parte convenuta, la domanda deve essere integralmente respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda e della complessità delle questioni giuridiche trattate».
2.1.- L'appellante ha addotto, in sintesi, i seguenti motivi di appello:
1. Mancata sostituzione del giudice unico.
L'appellante sostiene che la sentenza sia stata emessa da un giudice mai nominato assumendo che la mancata comunicazione alle parti della nomina del nuovo giudice comporterebbe la nullità della sentenza e che ove la sostituzione fosse, invece, intervenuta successivamente alla precisazione delle conclusioni, la causa sarebbe dovuta tornare sul ruolo per la convocazione delle parti.
2. Tardività della produzione documentale – non sussiste.
6 Il giudice avrebbe erroneamente considerato tardiva la produzione della documentazione. La parte sostiene che tutti i documenti di causa siano stati depositati e prodotti nei termini in data 7 luglio 2011 e 26 giugno 2012.
3. Revocazione - omesso esame di un punto decisivo della controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Il giudice di prime cure si sarebbe pronunciato sulla regolarità e/o nullità della notifica senza avere compreso di quale notifica si parlasse. L'appellante sostiene di aver instaurato il giudizio di revocazione nei confronti di e Controparte_12 [...]
e che quest'ultimo fosse deceduto dopo la pubblicazione della sentenza e Per_3
non prima della notifica. Infine, aggiunge che il giudice non avrebbe visto che le controparti, approfittando dell'assenza del contraddittorio e con l'intento di indurre in errore il Tribunale, avrebbero nascosto l'esito sfavorevole dei primi giudizi.
4. Sul bis in idem – erroneità della sentenza.
La pronuncia della sentenza risulterebbe, secondo l'appellante, del tutto errata anche nell'esame dell'eccezione principale di contrasto dei giudicati, nella parte in cui il Giudice avrebbe ritenuto che il giudizio impugnato non è una riproposizione di quello risalente al 1989.
5. Sull'usucapione – la sentenza è macroscopicamente errata.
Censura la decisione del Giudice di rigettare la subordinata domanda di usucapione. L'appellante sostiene che la prima contestazione è avvenuta dopo 17 anni dall'acquisto e dall'inizio del possesso e che, nel caso di specie trova applicazione il combinato disposto degli articoli 1158 e 1159 c.c. sulla “usucapione decennale”.
2.2.- Gli appellati si sono costituiti e hanno chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione proposta in violazione delle norme di cui agli artt. 342 e 434 c.p.c., rigettarsi il gravame proposto in quanto infondato con conseguente conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese, competenze, onorari ed accessori di legge del presente grado di giudizio.
7 3.- A prescindere dalla regolarità del contraddittorio instauratosi all'esito di diverse interruzioni, tutte dichiarate oltre l'anno dalla morte, in applicazione del principio della «ragione più liquida», in base al quale - quand'anche dei relativi adempimenti sussistesse effettiva necessità - la loro effettuazione pur nell'ininfluenza sull'esito del giudizio sarebbe lesiva del principio della ragionevole durata del processo (v. Cass. sez. U. n. 26373 del 2008; sez. U, n. 6826 del 2010; n. 2723 del 2010; n. 15106 del
2013; sez. U, n. 23542 del 2015) sono assorbenti le considerazioni che seguono.
4.- Sono, innanzitutto, inammissibili le doglianze in cui vengono riproposte le domande ed eccezioni sollevate nel giudizio revocando e diversi dai motivi, da ritenersi tassativi, di revocazione ex art. 395 cod. proc. civ.: la natura di
“impugnazione a critica vincolata” della revocazione impedisce difatti che possano essere fatti valere motivi analoghi a quelli spendibili negli ordinari rimedi avverso la sentenza di primo grado. Parimenti inammissibili sono i motivi n. 1 (Mancata sostituzione del giudice unico) e n. 2 (Tardività della produzione documentale) anch'essi non ricompresi nei motivi tassativi che consentono la revocazione.
Al riguardo, giova innanzitutto premettere che il rimedio straordinario della revocazione è soggetto a stringenti limiti temporali e contenutistici che rispondono alla medesima logica, vale a dire quella di consentire solo in ipotesi del tutto straordinarie ed eccezionali di mettere in discussione una decisione ormai passata in giudicato.
Infatti, come più volte sottolineato dalla Corte di Cassazione (ex multis sentenza n. 22159 del 2014), «la mancata sottoposizione della proposizione del suddetto rimedio straordinario a precisi requisiti temporali e contenutistici "introdurrebbe un elemento di ingiustificata eccentricità nel sistema delle impugnazioni" (vedi, per tutte: Cass. 24 aprile 2009, n. 9826) e verrebbe a minare il valore costituzionale della certezza del diritto (vedi, Corte costituzionale, ordinanza n. 149 del 2013), che ha la sua base nell'art. 3 Cost., oltre a violare il diritto di difesa della controparte, in armonia con l'art. 24 Cost. e anche con i principi del giusto processo di cui all'art. 111 Cost., i quali, a loro volta, sono una derivazione dell'art. 6 della CEDU».
8 5.- Quanto agli specifici motivi (3 e 4) addotti dall'art. 395 c.p.c. a casi di revocazione, e riconducibili ai numeri 4 e 5 della citata disposizione, anche essi sono inammissibili, per una diversa ragione.
Dette ipotesi sono difatti casi di “revocazione ordinaria”, per loro natura immediatamente rilevabili dalla sentenza e dunque esperibili, avverso la decisione di primo grado, entro gli ordinari termini di impugnazione.
A conferma di ciò, l'art. 396 c.p.c. consente difatti la revocazione delle sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello solo nei casi di cui ai numeri 1), 2) e 3);
d'altronde la revocazione è in rapporto di sussidiarietà con l'appello , in quanto essa
è ammissibile solo quando quest'ultimo è escluso.
Il vaglio della tempestività del rimedio azionato è consentito a questo giudice dal momento che «L'accertamento dell'avvenuta scadenza dei termini per la proposizione dell'appello, ai fini della verifica di sussistenza della condizione di ammissibilità dell'istanza di revocazione straordinaria "ex" art. 396, primo comma, cod. proc. civ., riguarda questione di natura processuale e, pertanto, non può formare oggetto di cosa giudicata in senso sostanziale, essendo destinato ad operare soltanto con effetti limitati al processo in cui è intervenuto;
ne deriva che il giudice dell'appello, successivamente adito, ben può procedere allo scrutinio di ammissibilità del gravame e ad autonomo accertamento della sussistenza delle condizioni che, ai sensi dell'art. 327, secondo comma, cod. proc. civ., consentono tale impugnazione pur dopo la scadenza del termine annuale previsto dal primo comma della medesima norma, dovendosi escludere qualsiasi preclusione derivante dalla sentenza resa dal giudice della revocazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 6737 del 10/05/2002).
6.- In conclusione l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5597 del
2016 deve essere respinto.
7.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
9 La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa civile di secondo grado per revocazione iscritta al n. r.g. 6196 del 2016:
- respinge l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5597 del 2016;
- condanna E al pagamento delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite nei confronti di , , Controparte_2 Parte_2
in proprio e nella qualità di genitore esercente la qualità Parte_3
genitoriale di , e Persona_1 Parte_4 Parte_5
liquidate complessivamente in euro 6.500 per compensi, oltre spese
[...]
generali, iva e cassa di previdenza come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del
DPR n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 22 gennaio 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente
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