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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/09/2025, n. 2490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2490 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 72/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima Civile
nelle persone dei magistrati:
Domenico BONARETTI Presidente Serena BACCOLINI Consigliere rel. Beatrice SICCARDI Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 72/2024 R.G. promossa in grado d'appello da
C.F. Parte_1 C.F._1
C.F. Parte_2 C.F._2
C.F. Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliati in Via Olmetto n. 3, Milano presso lo studio dell'Avv. Renato Laviani. Rappresentati e difesi dagli Avv. Luigi D'Auria e Luca Parrella come da delega in atti. APPELLANTI contro già e Controparte_1 Controparte_2 già , Controparte_3
C.F. C.F._4 elettivamente domiciliata in Via degli Omenoni n. 2, presso lo studio dell'Avv. Vittorio Pisapia che la rappresenta e difende come da delega in atti. APPELLATA/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 9347/2023 del Tribunale di Milano resa in data 21-23/11/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI pagina 1 di 17 per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, riformare integralmente la sentenza n. 9347/2023 emessa dal Tribunale di Milano in data 23.11.2023, notificata in data 01.12.2023 a mezzo p.e.c. (all. 2) e, per l'effetto, in accoglimento dele conclusioni formulate nell'atto di citazione: 1) accertare e dichiarare, la responsabilità dell'intermediario per violazione, oltre che degli obblighi contrattuali, degli obblighi posti dagli artt. 30 e 21 TUF, dagli artt. 1175, 1176 e 1337 cod. civ. e dalle disposizioni regolamentari di cui ai Regolamenti Consob n. 16190/07 e n. 20307/2018 nonché alla Comunicazione n. 9019104 del 2 marzo 2009;
2) condannare la già al Controparte_4 Controparte_5 pagamento della somma corrispondente alla perdita di valore del portafoglio subita per effetto degli acquisti di titoli non adeguati al profilo degli investitori e, precisamente pari alla data del 5-11-2020 all'importo di 348.827,00 €, ovvero il diverso importo che dovesse emergere all'esito della espletanda istruttoria, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data dei singoli acquisti;
3) in subordine, condannare l'intermediario convenuto a risarcire agli attori i danni subiti, nella misura che sarà accertata in corso di causa, all'esito dell'espletanda istruttoria, commisurando lo stesso alle somme illegittimamente versate per l'acquisto dei titoli o, comunque, alla differenza tra il maggior prezzo di acquisto ed il minor valore dei titoli alla data della notifica del presente, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
4) condannare, in ogni caso, la banca convenuta al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.”
per parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, occorrendo anche in via di appello incidentale condizionato (e in accoglimento di quanto dedotto e dei motivi formulati con la comparsa in appello): I. - respingere l'appello avversario in quanto inammissibile;
II. - respingere l'appello avversario in quanto, comunque, infondato in fatto ed in diritto, con ogni conseguente statuizione anche in punto spese;
III. - respingere le eccezioni, difese e domande avversarie, tutte, in quanto, comunque, inammissibili e/o in ogni caso infondate, e comunque indimostrate per i motivi di cui alla comparsa in appello della e già svolti in primo grado;
CP_3
IV. - respingere ogni eventuale istanza avversaria in quanto inammissibile e/o comunque irrilevante per i motivi di cui alla comparsa in appello della e già CP_3 svolti in primo grado. Con vittoria di spese e compensi professionali, anche con maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1- bis, D.M. 55/2014, oltre il rimborso forfettario 15%, delle spese, IVA e CPA per entrambi i gradi di giudizio.”
pagina 2 di 17 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli investitori , e citavano in giudizio, Parte_1 Parte_2 Parte_3 innanzi al Tribunale di Milano, già Controparte_6 Controparte_3 al fine di sentir accertare e dichiarare la responsabilità dell'intermediaria per inadempimento agli obblighi contrattuali derivanti dalla stipula del “contratto quadro di investimento”, concluso fra gli attori e in data 7/12/2016. Controparte_3
Allegavano la violazione degli obblighi posti dagli artt. 21, 30 TUF e dagli artt. 1175, 1176 e 1337 cod. civ., nonché la violazione delle disposizioni di cui ai Regolamenti Consob nn. 16190/2007 e 20307/2018. Concludevano per la condanna della banca intermediaria al pagamento della somma corrispondente alla perdita di valore del portafoglio subita per effetto degli acquisti di titoli, indicati come non adeguati al loro profilo. Quantificavano il danno, alla data del 5/11/2020, in € 348.827,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, decorrenti dalla data dei singoli acquisti. Gli attori, in fatto e in diritto, deducevano che:
- nell'ambito del “contratto quadro di investimento” venivano previsti i servizi di deposito degli strumenti finanziari, custodia e amministrazione, e di conto corrente ad esso connessi;
- contestualmente alla stipula del contratto cointestato, compilava un Parte_2 questionario informativo, all'esito del quale veniva classificato come “cliente private”, e, come tale, destinatario “del livello più elevato di tutela normativa in materia di prestazione dei servizi di investimento”;
- tra il febbraio 2017 ed il febbraio 2019, l'intermediaria raccomandava operazioni di acquisto di titoli ad alto rischio (MO, AS HA, EG NV, Coop RA EC, ETF Pimc), operazioni che producevano ingenti perdite, erodendo il loro portafoglio;
- tali titoli non avrebbero potuti essere acquistati poiché non rientravano nella categoria di clienti “private” e mai avevano ricevuto alcuna informazione in merito all'elevata rischiosità dei titoli menzionati;
- l'intermediaria si era resa responsabile: a) dell'inosservanza dell'obbligo di forma scritta imposta dall'art. 23 TUF relativamente agli ordini di acquisto titoli;
b) dell'inosservanza degli obblighi prescritti dagli artt. 39 e ss. Reg. n. 16190/2007 CP_7
e, in particolar modo, della violazione del principio di cui all'art. 39 del citato Reg.
dei principi di adeguatezza, di appropriatezza e degli obblighi di CP_8 rendicontazione posti dagli artt. 54, 55 e 56 16190/07; c) della violazione CP_7 dell'obbligo di fornire una specifica informativa sia nella fase di proposizione delle operazioni di investimento, sia nella fase successiva al compimento dell'operazione. Costituendosi in giudizio, l'intermediaria contestava le deduzioni avversarie rappresentando la legittimità della condotta sia sul piano dell'informazione resa, sia in considerazione dell'adeguatezza dell'investimento e negando, in capo agli investitori, l'esistenza del danno lamentato. Previa proposizione dell'eccezione di buona fede, l'intermediaria chiedeva, in subordine, la riduzione del quantum eventualmente dovuto, stante l'avvenuta corresponsione agli investitori di cedole e dividendi. Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita tramite assunzione della prova testimoniale richiesta da parte attrice3 , nonché mediante ordine di esibizione4 ex art. 210 cpc.
Il Tribunale di Milano con la sentenza impugnata disponeva il rigetto delle domande formulate dagli attori e la loro condanna, in solido, al pagamento delle spese di lite. Il primo Giudice ha circoscritto la decisione relativa alla valutazione dell'adeguatezza degli investimenti, con riferimento alle schede Mifid rese dagli investitori, evidenziando che le domande degli attori avevano a oggetto il risarcimento dei danni derivati dall'acquisto – raccomandato dalla convenuta in veste di consulente - di titoli definiti dagli attori ad alto tasso di rischio (MO, AS HA, EG NV, Coop RA EC ed ETF Pimc). Il Tribunale ha osservato che il menzionato contratto quadro di investimento, stipulato in forma cointestata dagli attori, prevedeva la prestazione del servizio di consulenza in materia finanziaria, oltre ai servizi di deposito degli strumenti finanziari a custodia e amministrazione di conto corrente, e che - al punto “F” delle premesse - era fatta espressa menzione di una serie di documenti (fra i quali le condizioni generali e gli allegati relativi al documento informativo sulla strategia di esecuzione degli ordini e sulla strategia di trasmissione di documenti relativi ai costi ed Controparte_3 oneri dei servizi, agli incentivi nel servizio di collocamento ed al documento sugli strumenti finanziari derivati), di cui gli investitori avevano dichiarato di aver preso visione ed aver compreso il loro significato. Ciò premesso, il Giudice di primo grado ha affermato come la condotta della banca convenuta dovesse essere valutata alla stregua del Regolamento Consob Intermediari, adottato con delibera nr. 16190 del 29/10/2007, il cui art. 40 prevede che l'intermediario debba valutare l'adeguatezza della specifica operazione di investimento sulla base delle informazioni fornite dal cliente. Il Tribunale ha accertato l'adeguatezza degli investimenti fatti dagli attori in quanto coerenti al loro profilo finanziario. Quanto alla natura degli investimenti, ha osservato come la narrativa della citazione risultasse carente “poiché gli attori si sono limitati ad allegare di aver concluso
“operazioni di acquisto di titoli ad alto tasso di rischio” – identificati come MO, AS HA, EG NV, Coop RA EC ed ETF Pimc - senza fornire alcun dettaglio ulteriore riguardo alla nazionalità dell'emittente, alla divisa del titolo, al rendimento ed alla scadenza. Neppure è stato precisato per quale ragione tali titoli sarebbero qualificabili ad alto tasso di rischio”5. Il Tribunale sulla base delle dichiarazioni rilasciate dagli investitori, così come riportate nelle schede Mifid del 18/05/2016 e 5/12/2016, nonché valutata l'assiduità delle operazioni di investimento dichiarate e l'interlocuzione costante degli attori con l'intermediaria, ha ritenuto come fosse evidente che questi ultimi possedessero la conoscenza e l'esperienza necessarie per comprendere i rischi connessi alle operazioni eseguite. Con particolare riguardo alle obbligazioni AS HA ed EG (qualificati, nelle schede prodotto, come strumenti “a complessità molto elevate”) nonché per i titoli CMC il Giudice di primo grado ha ritenuto come, contrariamente a quanto dedotto dagli attori, non vi fosse stata, da parte della banca, una carenza informativa circa l'andamento dei titoli e dell'incremento della rischiosità. Trattandosi di un contratto di consulenza, l'attività della banca doveva intendersi circoscritta alla valutazione di adeguatezza. Lo specifico obbligo informativo, circa l'andamento dei titoli come possibili soluzioni di investimento, era da ricollegarsi soltanto al contratto di gestione del portafoglio mobiliare, nel caso di specie non sottoscritto dagli appellanti. Inoltre, il Tribunale di Milano ha rilevato come la banca avesse dato prova dell'avvenuta rendicontazione degli investimenti attraverso le comunicazioni periodiche, ivi inclusi gli estratti del conto corrente, inviate agli attori in attuazione delle prestazioni ulteriori previste nel contratto quadro. A tal proposito, ha osservato che tali reports recavano il medesimo indirizzo dei destinatari riportato nel contratto quadro, sì da risultare del tutto infondata la censura di mancata ricezione svolta dagli investitori. Il Tribunale ha, inoltre, disatteso -con riguardo ai titoli CMC- l'assunto degli investitori secondo cui i titoli fossero destinati ad operatori qualificati, rilevando che, invero, come sostenuto dalla banca, poiché l'acquisto dei titoli era avvenuto sul mercato secondario, e non già in fase di collocamento, la riserva di accesso originaria aveva perso ogni valenza. 5 Pag. 3 della sentenza impugnata. pagina 5 di 17 Alla luce di tutte tali considerazioni, il Tribunale ha concluso rilevando l'assenza, a carico della convenuta, della contestata violazione degli obblighi informativi e l'assenza di responsabilità della banca in conseguenza delle perdite allegate dagli attori e derivanti dagli investimenti.
Avverso tale decisione hanno proposto appello, con un unico atto difensivo, Pt_1
, e , affidando l'impugnazione ad una pluralità
[...] Parte_2 Parte_3 di motivi. Instaurato il contradittorio, si è costituita chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello ex adverso proposto. L'appellata ha reiterato ai sensi dell'art. 346 cpc le domande e le eccezioni già proposte nel giudizio di primo grado e ha spiegato, a sua volta, appello incidentale condizionato. La causa è stata rinviata ex art. 352 cpc. Depositati dalle parti gli scritti difensivi nei termini assegnati ai sensi della disposizione che precede, il Consigliere Istruttore si è riservato di riferire al Collegio che, nella composizione in epigrafe riportata, ha deciso la controversia nell'odierna Camera di Consiglio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte osserva che risulta destituita di fondamento l'eccezione, ex art. 342 cpc, di inammissibilità dell'appello proposto. La difesa della banca intermediaria ha sollevato tale eccezione sul rilievo per cui tutti i motivi mancherebbero dei requisiti di chiarezza e specificità prescritti dalla già menzionata norma e, inoltre, non coglierebbero neanche le rationes decidendi della sentenza. Inoltre, gli appellanti non avrebbero “contrapposto alcun valido ragionamento all'iter logico-giuridico seguito dal Tribunale” (vd. pag. 14 della comparsa di costituzione e risposta). Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, alla quale questo Collegio intende aderire, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae"
pagina 6 di 17 del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”6. La nuova formulazione dell'art. 342 cpc, introdotta con il d.lgs. n. 149/2022 (c.d.
“Riforma Cartabia”), applicabile ratione temporis all'appello in esame, non pare comportare una significativa novità dei principi giurisprudenziali appena richiamati in ordine alla specificità dei motivi d'appello. Dalla lettura della norma si evince che l'obiettivo della previsione è sempre quello di porre sia il giudice, sia la parte appellata, in grado di conoscere compiutamente le critiche mosse alla sentenza oggetto di impugnazione. Ebbene, nell'atto di appello proposto dagli investitori sono state individuate le statuizioni contestate della sentenza impugnata e sono state esposte le argomentazioni a contrasto delle valutazioni del Tribunale e a sostegno delle richieste di riforma della decisione impugnata. L'eccezione, pertanto, va rigettata.
L'appello è infondato e va disatteso per le ragioni che seguono.
I primi due motivi sono rubricati come omessa pronuncia ed errata valutazione delle prove e come violazione degli artt. 2697 cod. civ., 6, 21, 23 comma 6 TUF, nonché 27 e 31 Reg. n. 16190/2007. CP_7
Possono essere trattati congiuntamente, stante la loro intrinseca connessione. Gli appellanti hanno lamentato l'omessa pronuncia circa la domanda, avanzata sin dall'atto introduttivo e avente a oggetto l'accertamento della responsabilità dell'intermediaria per non aver reso le informazioni in merito alla alta rischiosità dei titoli al momento dell'acquisto degli stessi, nonché in epoca successiva. Tale profilo è stato esplicitato attraverso il primo motivo. In tesi, tale questione avrebbe dovuto essere esaminata dal Giudice di primo grado con priorità rispetto alla questione dell'adeguatezza degli investimenti effettuati. L'ulteriore profilo è stato esplicitato attraverso il secondo motivo. Secondo gli appellanti, in definitiva, il Tribunale ha errato nel non rilevare che la banca convenuta aveva mancato di dedurre e dimostrare il corretto adempimento dei propri obblighi informativi, non avendo né allegato, né provato di aver offerto adeguate informazioni sulle caratteristiche di ciascuno dei prodotti offerti e sui profili di rischiosità degli stessi. I motivi, così come articolati, sostanzialmente ripropongono la tesi difensiva sostenuta in primo grado. Nell'ambito del menzionato “contratto-quadro di investimento” sono stati previsti i servizi di deposito e custodia degli strumenti finanziari e di consulenza. 6 Cass. civ. n. 7675/2019; Cass. civ. n. 13535/2018; Cass. civ. SS.UU. 27199/2017. pagina 7 di 17 E' pacifico che tra il febbraio 2017 e il febbraio 2019 gli appellanti hanno impartito telefonicamente l'ordine di acquisto dei seguenti titoli: MO, AS HA, EG NV, Coop RA EC ed ETF Pimc. Costituisce orientamento consolidato di legittimità, il principio secondo cui - in tema di risarcimento del danno per la perdita del capitale investito dovuta all'acquisto di un prodotto finanziario - grava sull'intermediario l'onere di provare, ex art. 23 d.lgs. n. 58/1998, di aver adempiuto positivamente agli obblighi informativi relativi non solo alle caratteristiche specifiche dell'investimento, ma anche al grado effettivo di rischiosità, mentre grava sull'investitore l'onere di provare il nesso causale tra deficit informativo lamentato e danno subito con l'investimento7 La prova del nesso causale tra l'inadempimento ed il danno lamentato, per giurisprudenza consolidata, può essere fornita anche in via presuntiva. La mancata prova circa le intervenute adeguate informazioni determina una presunzione in ordine alla esistenza di un danno risarcibile a carico del cliente, posto che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è, in ogni caso, fattore di disorientamento dell'investitore, poiché condiziona le sue scelte di investimento”8. Riassumendo, l'intermediario è tenuto a un obbligo sia di informazione passiva - per l'acquisizione delle notizie necessarie a valutare l'adeguatezza dell'investimento rispetto all'esperienza dell'investitore, alla sua situazione finanziaria, ai suoi obiettivi d'investimento e alla sua propensione al rischio - sia a un obbligo di informazione c.d. attiva relativo alla natura, ai rischi ed alle implicazioni di quella singola e specifica operazione, necessarie per consentirgli di effettuare una consapevole scelta di investimento.
L'applicazione al caso concreto dei principi di diritto, ora esaminati, porta la Corte ad affermare che, dalla documentazione versata in giudizio, deve trovare conferma quanto concluso dal Giudice di primo grado: l'intermediaria appellata ha assolto sia l'obbligo di informazione passiva, sia l'obbligo di informazione attiva, che sulla stessa incombevano. Quanto all'obbligo di acquisizione delle informazioni necessarie al fine di valutare l'adeguatezza dell'investimento, in rapporto all'esperienza degli investitori, la Corte osserva quanto segue. Risulta dai documenti prodotti che ha rilasciato il proprio profilo finanziario Parte_2 in data 5/12/2016 (doc. n. B.9 prodotto da , Controparte_1 compilando la scheda “Know your client” in conformità a quanto prescritto dalla direttiva 2004/39/CE (direttiva “Mifid”). L'investitore ha dichiarato di effettuare meno di dieci operazioni a trimestre, di aver già utilizzato differenti tipologie di strumenti finanziari (titoli di stato, altre tipologie di obbligazioni, azioni obbligazioni convertibili o ETF) e di considerarsi un investitore dinamico e mediamente propenso al rischio e di avere l'obiettivo di rivalutare il capitale investito. Il e il , parimenti, hanno rilasciato il loro profilo, rispettivamente, in Parte_3 Pt_1 data 18/05/2016 ( cfr. doc. n. B.7 prodotto da e in Controparte_1 data 5/12/2016 ( cfr. doc. n. B.8 prodotto da , Controparte_1 dichiarando, entrambi, di effettuare da 10 a 30 operazioni a trimestre, di aver già utilizzato strumenti finanziari quali titoli di Stato italiani ed esteri, fondi d'investimento, obbligazioni ed azioni, e di essere degli investitori dinamici. Dall'analisi di siffatte profilature si evince, pertanto, che gli appellanti erano investitori abituali e che, sulla base delle informazioni fornite, l'intermediaria poteva legittimamente ritenere che fossero propensi a scelte rischiose ad alta redditività e che i titoli consigliati (azioni e obbligazioni) fossero adeguati al loro profilo, in quanto soggetti in grado di comprendere i rischi degli investimenti prescelti. Appaiono, pertanto, corrette le conclusioni cui è pervenuto il Giudice di primo grado quando ha affermato che “tali dichiarazioni rendono evidente che gli attori possedevano la conoscenza e l'esperienza necessarie per comprendere i rischi connessi alle operazioni eseguite ed erano finanziariamente in grado di sopportarli”9. Le conclusioni riportate nella decisione impugnata appaiono tanto più vere laddove si consideri che gli appellanti non hanno allegato in termini circostanziati, come dovevano ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., quali informazioni la banca avrebbe in concreto omesso di fornire, essendosi limitati a contestare l'adeguatezza degli investimenti10. Il rilievo dato dal Tribunale alla circostanza che al punto F delle premesse del contratto quadro è fatta menzione di documenti di cui gli attori hanno dichiarato di aver preso visione, con la successiva precisazione che “i servizi di investimento non comportano alcuna garanzia a mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati e che la banca, nell'esecuzione dell'incarico, non garantisce il risultato utile degli investimenti effettuati” non è stato oggetto di specifica critica da parte degli appellanti. Né gli investitori hanno assunto una chiara posizione a fronte delle dichiarazioni rese dal teste dipendente di dal 2012 sino Testimone_1 Controparte_3 all'ottobre 2019, che ha confermato che le informazioni relative ai titoli (tipo di obbligazione, tasso, rating e valuta) erano contenute in report settimanali trasmessi ai clienti interessati. La corrispondenza prodotta dall'appellata attesta, inoltre, come tra le parti vi sia stata interlocuzione riguardo ad alcuni investimenti e all'andamento dei titoli, nonché un coinvolgimento partecipe degli appellanti nelle operazioni.
Con riguardo all'obbligo di informazione c.d. attiva relativo alla natura, ai rischi e alle implicazioni della singola e specifica operazione va detto quanto segue. È pacifico, perché non contestato, che l'acquisto dei titoli per cui è causa si è così strutturato:
- quanto ai titoli ETF: 1) in data 23/2/2017 il ha impartito telefonicamente l'ordine d'acquisto di Parte_3
2.000 titoli ETF al prezzo di € 191.398,08; 2) in data 4/5/2017 il ha impartito telefonicamente l'ordine d'acquisto di Parte_3
1.000 titoli ETF al prezzo di € 95.627,91;
- quanto ai titoli CMC: 1) in data 8/11/2017 il ha impartito telefonicamente l'ordine di acquisto di Parte_3
per il valore nominale di € 100.731,06; Parte_4
2) in data 5/12/2017 il ha impartito telefonicamente l'ordine d'acquisto di Parte_3
al prezzo di € 100.158,40; Parte_4
- quanto ai titoli AEGON: 1) in data 26/4/2018 il ha impartito telefonicamente l'ordine personale, non in Parte_3 consulenza, di acquisto di al prezzo di € 44.180,54; Persona_3
2) in data 24/5/2018 il ha impartito telefonicamente l'ordine di acquisto di Parte_3
al prezzo di € 42.113,90; Per_3 Persona_3
- quanto ai titoli CASINO:
1) in data 26/4/2018 il ha impartito telefonicamente l'ordine personale, non in Parte_3 consulenza, di acquisto di 50.000 Titoli AS al prezzo di € 36.968,70;
2) in data 24/5/2018 il ha impartito telefonicamente l'ordine di acquisto di Parte_3
50.000 Titoli AS al prezzo di € 35.145,31;
- infine, quanto ai titoli MOBYIT: 1) in data 16/4/2018 il ha impartito telefonicamente l'ordine personale, non in Parte_3 consulenza, di acquisto di 100.000 titoli MO al prezzo di € 93.738,72.
pagina 10 di 17 Tanto premesso ritiene la Corte che ragioni di economia processuale consentano di accedere alla definizione dell'appello12, ponendo l'attenzione, come ripetutamente richiesto da parte appellata, sulla circostanza dirimente che i titoli in questione, ad eccezione dei titoli CMC di cui si parlerà nel prosieguo, abbiano prodotto cedole13, con il risultato di far conseguire guadagni agli appellanti.
A riguardo, l'intermediaria ha dedotto e provato che: a) quanto al titolo “AS HA” – di cui è stata fornita agli appellanti, da parte dell'intermediaria, la scheda prodotto contenente le caratteristiche del titolo al momento dell'ordine di acquisto – è provato che alla data del 11/10/2021 il titolo stava risalendo e che gli investitori hanno incassato cedole per € 2.865,14 ( cfr. docc. B.20 e B.26 ; Controparte_1
b) quanto al titolo “ETF”, vi è prova che, sempre dalla medesima data, il titolo stava risalendo (cfr. doc. B.39 CA e che l'emittente ha Controparte_1 regolarmente pagato le cedole agli investitori per complessivi € 38.000,00 sino a quanto le parti hanno mantenuto il rapporto con la banca (cfr. doc. 40 CA
[...]
; Controparte_1
c) in relazione al titolo “AEGON” - di cui era stata fornita agli appellanti, da parte dell'intermediaria, la scheda prodotto contenente le caratteristiche del titolo al momento dell'ordine di acquisto (cfr. doc. B.28, fasc. I grado, Controparte_1
– la banca intermediaria ha fornito la prova del fatto che, sempre alla
[...] data del 11/10/2021, il titolo aveva acquisito più valore rispetto al valore assunto al momento dell'ordine di acquisto (cfr. doc. 19 ; ha, Controparte_1 altresì, dato prova del fatto che, in costanza di rapporto con la banca, gli appellanti hanno percepito cedole per € 745,27 ( cfr. docc. 20 e 26 Controparte_1
;
[...]
d) quanto al titolo “MO”, va detto che la banca intermediaria ha reso sufficiente informativa relativa al titolo tramite corrispondenza intercorsa fra le parti in data 12 – 14/4/2018 (cfr. doc. B.29 , dalla cui lettura si Controparte_1 evince che la banca ebbe a fornire il YTM “Yield to Maturity” -pari al 9,7% in relazione ai titoli MO- ossia il tasso di rendimento che l'investitore poteva ottenere dal titolo se fosse stato detenuto sino alla sua scadenza). Inoltre, l'intermediaria ha fornito la prova del fatto che, alla data del 11/10/2021, il prezzo del titolo stava risalendo (cfr. doc. B.41 . Controparte_1
pagina 11 di 17 La Corte osserva ulteriormente che, anche a voler prescindere dagli esposti dati, risulta decisamente difficile cristallizzare le perdite allegate dagli appellanti, posto che:
- gli investitori, su raccomandazione della banca, hanno venduto i titoli MO in questione in data 1/2/2019, con ordine telefonico impartito dal , al prezzo di € Parte_2
39.903,65;
- gli altri titoli sono stati mantenuti in portafoglio e successivamente trasferiti – senza averli previamente liquidati – presso altro intermediario (cfr. comunicazione di recesso dal contratto di investimento del 15/9/2020 e modulo di trasferimento titoli, docc. B.21 e B.22 . Controparte_1
La Corte, sulla base di tali considerazioni, ritiene di condividere le conclusioni del primo Giudice con riferimento ai titoli AS HA, ETF, EG e MO e conferma che risulta indimostrata la configurabilità di un danno in capo agli appellanti per tali titoli. I motivi devono quindi essere disattesi. Gli appellanti hanno quantificato le perdite subite, a seguito dell'acquisto dei titoli CMC, in € 189.030,00 e ciò stante il default della società emittente. Dalla documentazione prodotta emerge che l'emissione è avvenuta in data 8/11/2017. Gli investitori hanno contestato di aver ricevuto informazioni sul titolo alla data di raccomandazione dell'acquisto. La questione, nei termini posti, è smentita dalla documentazione in atti. Risulta che l'intermediaria, per il tramite del consulente della Controparte_3
, ebbe a trasmettere a due e-mail, rispettivamente in Persona_1 Parte_3 data 31/05/2017 e in data 8/11/2017, contenenti le caratteristiche dell'emissione, nonché una sintetica rappresentazione delle informazioni disponibili sulla società emittente (cfr. docc. n. B.17 e B.18 . Controparte_1
In particolare, la seconda e-mail contiene la scheda Bloomberg dalla quale si evincono le caratteristiche del titolo, tra cui: i) l'ammontare dell'emissione; ii) il rating assegnato (B2); iii) il taglio minimo dell'obbligazione (100.000,00 euro); iv) la borsa di quotazione (Lussemburgo). Gli obblighi informativi da parte dell'intermediaria, pertanto, sono stati rispettati. Dalla corrispondenza si evince, altresì, che la banca ebbe a consigliare agli appellanti l'acquisto di tali titoli sulla base del positivo trend degli stessi (dalla lettura delle e-mail, si deduce un andamento positivo della CMC Ravenna, con un fatturato in crescita costante) e che al momento dell'ordine di acquisto dei titoli CMC (novembre 2017) non era oggettivamente prevedibile il successivo default della società emittente, avvenuto solo a fine dell'anno successivo (cfr. visura della società di Ravenna, ove si legge Parte_4 che in data 2/12/2018 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di depositare presso il Tribunale competente il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo cd “in bianco” (doc. B.13 . Controparte_1
Le circostanze hanno trovato pieno riscontro nella già citata testimonianza resa dal dipendente . Persona_1 pagina 12 di 17 Alla domanda sulle circostanze di cui al cap. 6 della II memoria istruttoria di parte attrice il testimone ha risposto: “Non so dire se nell'arco temporale dei due anni 2017- 2019 di cui al capitolo il titolo CMC sia stato oggetto di oscillazioni. Posso confermare che, quando il titolo CMC ha cominciato a scendere, abbiamo chiesto alla
[...]
come comportarci, anche su sollecitazione dei clienti, ma non abbiamo CP_3 ricevuto una comunicazione chiara ed esplicita a vendere il predetto titolo. Posso anche dire che, quando il titolo CMC è sceso su valori molto bassi, è stato tolto dal report della consulenza”. Al momento in cui l'ordine fu impartito, dunque, il titolo non era ancora sceso. Per mera completezza, va detto che, fermo il carattere esaustivo dell'informativa resa dall'intermediaria, non sarebbe, comunque, possibile addivenire alla determinazione del danno in questione sulla base degli atti difensivi e della documentazione prodotta. Gli appellanti hanno quantificato, con il prospetto prodotto quale doc. n. 3, le perdite subite, a seguito di default della cooperativa emittente, in € 189.030,00 a far data al 5/11/2020, salvo poi dedurre, come da information memorandum pubblicato da CMC Ravenna nell'aprile 2021, che agli obbligazionisti sarebbero stati attribuiti strumenti finanziari partecipativi (SFP) pari al 20% dell'originario credito. Tuttavia non sono state fornite alla Corte adeguate precisazioni in ordine all'esito della procedura concordataria e, dunque, gli appellanti hanno omesso di chiarire se siano stati soddisfatti, quantomeno nella misura percentuale indicata.
Con il terzo motivo gli investitori hanno denunciato la violazione degli artt. 116 e 210 cpc, rappresentando che il Giudice di primo grado avrebbe omesso di dare il giusto rilievo all'inottemperanza da parte della banca all'ordine di esibizione ex art. 210 cpc impartito. In tesi, da tale condotta inadempiente il Tribunale avrebbe dovuto desumere la prova del livello di “complessità molto elevata” dei titoli acquistati. Se è vero che gli intermediari finanziari hanno l'obbligo di informare chiaramente e completamente l'investitore sui rischi specifici, in modo da consentire al cliente di comprendere i profili di rischio e le caratteristiche dell'operazione, tuttavia il motivo non tiene conto che gli ordini relativi ai titoli CMC e EFT sono stati impartiti in epoca antecedente alla data del 1/1/2018, nel vigore del Regolamento Consob n. 16190/2007 di recepimento della direttiva MIFID. Il sistema di informazione delineato dalla MIFID, diversamente da quanto in precedenza previsto dall'art. 28 dell'abrogato regolamento Consob 11522/98, prevede sia “una descrizione generale sulla natura e rischi degli strumenti finanziari trattati, sia l'illustrazione delle caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato (cfr. art. 31, comma 1, reg. Consob 16190). Ma tali informazioni, alla luce del disposto dell'art. 34 dello stesso regolamento, devono essere fornite al cliente prima della prestazione dei servizi di investimento su supporto duraturo, oppure tramite un preciso rinvio ad un pagina 13 di 17 sito internet … In ogni caso non è ricostruibile un obbligo specifico di informazione in occasione di ogni singola operazione di investimento”14. Gli appellanti, in occasione della stipula del contratto-quadro, hanno ricevuto tutta la documentazione relativa alle caratteristiche delle operazioni poste in essere e, per il titolo CMC, come in precedenza osservato, si rinvia alle esaminate e-mail, prodotte dall'intermediaria quali doc. n. B.17 e B.18. Il Giudice di primo grado, pertanto, nella valutazione, operata ex art. 116 cpc, della condotta processuale tenuta dall'appellata non è incorso in alcuna violazione. Le ulteriori ragioni poste a sostegno del motivo devono ritenersi assorbite nelle conclusioni che hanno portato a disattendere i primi due motivi.
Con il quarto motivo gli appellanti hanno eccepito la nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione. In tesi, vi sarebbe contrasto tra l'affermazione della violazione dell'onere di allegazione da parte degli investitori, essendosi questi ultimi limitati ad affermare di avere concluso operazioni di acquisto di titoli ad alto tasso di rischio, e il riconoscimento della complessità molto elevata dei titoli AS HA, EG e Parte_4
La Corte non ravvisa nella motivazione della sentenza impugnata alcuna contraddittorietà. Il motivo non tiene conto che il Giudice di primo grado ha ben distinto, come doveva dal punto di vista logico, la valutazione in ordine alla genericità della domanda proposta dagli investitori, rilevante per il profilo della sua ammissibilità, dal giudizio relativo all'adeguatezza dei titoli, rilevante in relazione alla fondatezza nel merito della richiesta.
Mediante il quinto motivo, gli appellanti hanno contestato la statuizione del Tribunale con la quale si è ritenuto che “le obbligazioni CMC erano riservate a investitori professionali soltanto in fase di prima emissione e che le stesse potevano essere rivendute successivamente alla clientela retail da soggetti abilitati”15. Hanno lamentato che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che “le obbligazioni potevano essere acquistate da investitori professionali in fase di prima emissione (l'8 novembre 2017) e subito dopo (l'8 novembre 2017) potevano essere rivendute alla Clientela retail (…), avrebbe dovuto dichiarare la nullità del contratto per violazione dell'art. 100 bis c.p.c. ed accogliere la domanda dagli attori” In tesi, non vi sarebbe alcuna prova del fatto che “l'acquisto dei titoli è avvenuto sul mercato secondario” e, inoltre, che quand'anche fosse così, l'intermediario si sarebbe reso responsabile della violazione dei vincoli e degli obblighi previsti dall'art. 100 bis del TUF per avere “acquistato un minuto prima i titoli rivenduti un minuto dopo senza pubblicare il prospetto informativo”, con conseguente nullità del contratto per violazione della suddetta norma. La tesi, così come articolata, è stata sostenuta per la prima volta in appello. Anche a voler prescindere dall'ammissibilità, per tale ragione, del motivo, la Corte ne rileva comunque l'infondatezza. Agli atti non vi è prova che gli acquisti dei Titoli CMC siano avvenuti sul mercato primario, destinato agli investitori istituzionali. È, invece, pacifico che gli appellanti non erano investitori istituzionali e che, come dagli stessi riconosciuto, le obbligazioni CMC sono state collocate nel mercato secondario proprio dal 8/11/2017 (cfr. doc. n. 5 parte appellante), allorquando gli interessati ne hanno impartito l'ordine. Ne segue che, come correttamente valutato dal primo Giudice, l'acquisto dei titoli CMC deve ritenersi avvenuto nel mercato secondario e in un momento in cui la riserva di accesso aveva perso ogni valenza. Per quel che concerne la dedotta nullità dell'ordine di acquisto dei titoli CMC ex art. 100 bis del TUF, gli appellanti hanno invocato la violazione dei commi 2 e 3 della disposizione. La normativa all'epoca vigente (art. 34-ter, lett. d Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti) non prevedeva l'obbligo di prospetto informativo per le operazioni riferite a uno strumento finanziario con importo minimo di sottoscrizione. Orbene, a giudizio della Corte, tale fattispecie di esenzione è qui invocabile, atteso che le obbligazioni CMC acquistate dagli appellanti sono state emesse nel taglio minimo di
€ 100.000,00, come si evince dal comunicato stampa reso dalla medesima CMC in data 8/11/2017 (cfr. doc. n. 5 degli appellanti) e dalla informativa già richiamata resa dall'intermediaria agli appellanti (cfr. doc. n. 18 . Controparte_1
Ne deriva, pertanto, l'assenza di obbligatorietà di pubblicazione del prospetto e il rigetto del motivo.
Con l'ultimo motivo gli appellanti hanno impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha accertato che i reports erano stati ricevuti dagli investitori, in ragione della circostanza che i predetti documenti recavano il medesimo indirizzo dei destinatari riportato nel contratto-quadro. Gli appellanti hanno ribadito di aver dichiarato, già nel corso del giudizio di primo grado, di non aver ricevuto il rendiconto degli investimenti effettuati e hanno lamentano il fatto che non sarebbe stata fornita dalla banca alcuna prova in senso contrario. Il motivo è infondato. Come evidenziato dal primo Giudice, la trasmissione dei rendiconti periodici e della copia degli estratti conto all'indirizzo facente capo agli investitori indicato nel contratto pagina 15 di 17 quadro del 5/12/2016 (e cioè Via Marconi n. 1, 80010, Quarto, NA) ha trovato riscontro nei documenti n. 3, 19 e 20 prodotti da Controparte_1
Gli appellanti per lungo tempo non hanno contestato la mancata ricezione di tali documenti, né hanno contestato di essere stati dotati di internet banking e, dunque, di essere stati in grado di procedere a un monitoraggio costante dei propri investimenti. Era dunque onere degli investitori vincere la presunzione di ricezione dei documenti inviati all'indirizzo dei destinatari ex art. 1335 cod. civ.. Così non è stato, essendosi gli appellanti limitati a dichiarare genericamente di non aver ricevuto i reports contenenti gli estratti conto e i rendiconti periodici.
All'esito del giudizio, segue il rigetto dell'appello formulato in via principale.
L'appello incidentale è stato proposto solo in via condizionata.
La sentenza impugnata, per le ragioni sopra esposte, trova integrale conferma, seppur con motivazione in parte diversa da quella assicurata dal Tribunale di Milano.
Le spese, regolamentate secondo soccombenza ex art. 91 cpc, sono liquidate a favore dell'appellata come da dispositivo, sulla base dei parametri medi dello scaglione di riferimento dato dal valore della controversia (€ 348.827,00) come previsto dal D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia introdotta in appello, all'assenza di attività istruttoria, alle questioni di diritto affrontate e all'attività di difesa assicurata, calcolata la maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1- bis, D.M. 55/2014, come richiesto, per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sugli appelli principale e incidentale proposti avverso la sentenza n. 9347/2023 del Tribunale di Milano in data 21-23/11/2023, così provvede:
- rigetta l'appello principale proposto da , e Parte_1 Parte_2 [...]
e, ritenuto assorbito l'appello in via incidentale condizionato, conferma Parte_3 la sentenza impugnata;
- condanna , e in solido fra loro, Parte_1 Parte_2 Parte_3
a rifondere a già Controparte_1 Controparte_2
e già le spese del presente grado di giudizio, che liquida
[...] Controparte_3 in € 18.510,70 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e oltre accessori nella misura di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma1, pagina 16 di 17 quater del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 l. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, il 19/2/2025. Il Consigliere rel. est. Serena Baccolini Il Presidente Domenico Bonaretti
pagina 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Alla quale è succeduta a far data dal 6/12/2021, la (società anonima di diritto Controparte_1 lussemburghese). 2 Il norma il cui comma 6 precisa che “quando gli intermediari che forniscono il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli non ottengono le informazioni di cui al presente articolo si astengono dal prestare i menzionati servizi”. pagina 3 di 17 3 Venivano escussi il dott. – dirigente della banca alla data di acquisto dei titoli - e , Persona_1 Persona_2 dipendente della banca al momento di acquisto dei titoli, sulle circostanze dedotte nella seconda memoria attorea ex art. 183 cpc. 4 Veniva ordinata alla banca convenuta l'esibizione delle schede prodotto dei titoli Coop RA, EC, Mobyt ed ETF. pagina 4 di 17 7 Cass. sez. I civ. ord. n. 4727/2018. 8 Cass. sez. III civ. ord. n. 7288/2023. pagina 8 di 17 9 Pag. 3 della sentenza impugnata. 10 Cass. sez. III civ. n. 20178/2014; Cass. sez. I civ. ord. n. 15936/2018. 11 Sulla capacità di testimoniare del dipendente dell'intermediario finanziario cfr., da ultimo, Cass. sez. I civ. n. 10112/2018. pagina 9 di 17 12 cfr. Cass. S.U. n. 9936/2014 e Cass. n. 11458/2018. 13 Difatti, l'appellata ha provato che i clienti abbiano percepito cedole e dividendi, in relazione ai titoli, per oltre 48.000 euro (producono, a tal fine, gli estratti conto ed un prospetto riassuntivo vd. docc. 20 e 26, fasc. I grado, CA . CP_1 14 Tribunale di Milano, sentenza n. 4389/2020. 15 Pag. 16 dell'atto di citazione in appello. pagina 14 di 17
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima Civile
nelle persone dei magistrati:
Domenico BONARETTI Presidente Serena BACCOLINI Consigliere rel. Beatrice SICCARDI Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 72/2024 R.G. promossa in grado d'appello da
C.F. Parte_1 C.F._1
C.F. Parte_2 C.F._2
C.F. Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliati in Via Olmetto n. 3, Milano presso lo studio dell'Avv. Renato Laviani. Rappresentati e difesi dagli Avv. Luigi D'Auria e Luca Parrella come da delega in atti. APPELLANTI contro già e Controparte_1 Controparte_2 già , Controparte_3
C.F. C.F._4 elettivamente domiciliata in Via degli Omenoni n. 2, presso lo studio dell'Avv. Vittorio Pisapia che la rappresenta e difende come da delega in atti. APPELLATA/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 9347/2023 del Tribunale di Milano resa in data 21-23/11/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI pagina 1 di 17 per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, riformare integralmente la sentenza n. 9347/2023 emessa dal Tribunale di Milano in data 23.11.2023, notificata in data 01.12.2023 a mezzo p.e.c. (all. 2) e, per l'effetto, in accoglimento dele conclusioni formulate nell'atto di citazione: 1) accertare e dichiarare, la responsabilità dell'intermediario per violazione, oltre che degli obblighi contrattuali, degli obblighi posti dagli artt. 30 e 21 TUF, dagli artt. 1175, 1176 e 1337 cod. civ. e dalle disposizioni regolamentari di cui ai Regolamenti Consob n. 16190/07 e n. 20307/2018 nonché alla Comunicazione n. 9019104 del 2 marzo 2009;
2) condannare la già al Controparte_4 Controparte_5 pagamento della somma corrispondente alla perdita di valore del portafoglio subita per effetto degli acquisti di titoli non adeguati al profilo degli investitori e, precisamente pari alla data del 5-11-2020 all'importo di 348.827,00 €, ovvero il diverso importo che dovesse emergere all'esito della espletanda istruttoria, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data dei singoli acquisti;
3) in subordine, condannare l'intermediario convenuto a risarcire agli attori i danni subiti, nella misura che sarà accertata in corso di causa, all'esito dell'espletanda istruttoria, commisurando lo stesso alle somme illegittimamente versate per l'acquisto dei titoli o, comunque, alla differenza tra il maggior prezzo di acquisto ed il minor valore dei titoli alla data della notifica del presente, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
4) condannare, in ogni caso, la banca convenuta al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.”
per parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, occorrendo anche in via di appello incidentale condizionato (e in accoglimento di quanto dedotto e dei motivi formulati con la comparsa in appello): I. - respingere l'appello avversario in quanto inammissibile;
II. - respingere l'appello avversario in quanto, comunque, infondato in fatto ed in diritto, con ogni conseguente statuizione anche in punto spese;
III. - respingere le eccezioni, difese e domande avversarie, tutte, in quanto, comunque, inammissibili e/o in ogni caso infondate, e comunque indimostrate per i motivi di cui alla comparsa in appello della e già svolti in primo grado;
CP_3
IV. - respingere ogni eventuale istanza avversaria in quanto inammissibile e/o comunque irrilevante per i motivi di cui alla comparsa in appello della e già CP_3 svolti in primo grado. Con vittoria di spese e compensi professionali, anche con maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1- bis, D.M. 55/2014, oltre il rimborso forfettario 15%, delle spese, IVA e CPA per entrambi i gradi di giudizio.”
pagina 2 di 17 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli investitori , e citavano in giudizio, Parte_1 Parte_2 Parte_3 innanzi al Tribunale di Milano, già Controparte_6 Controparte_3 al fine di sentir accertare e dichiarare la responsabilità dell'intermediaria per inadempimento agli obblighi contrattuali derivanti dalla stipula del “contratto quadro di investimento”, concluso fra gli attori e in data 7/12/2016. Controparte_3
Allegavano la violazione degli obblighi posti dagli artt. 21, 30 TUF e dagli artt. 1175, 1176 e 1337 cod. civ., nonché la violazione delle disposizioni di cui ai Regolamenti Consob nn. 16190/2007 e 20307/2018. Concludevano per la condanna della banca intermediaria al pagamento della somma corrispondente alla perdita di valore del portafoglio subita per effetto degli acquisti di titoli, indicati come non adeguati al loro profilo. Quantificavano il danno, alla data del 5/11/2020, in € 348.827,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, decorrenti dalla data dei singoli acquisti. Gli attori, in fatto e in diritto, deducevano che:
- nell'ambito del “contratto quadro di investimento” venivano previsti i servizi di deposito degli strumenti finanziari, custodia e amministrazione, e di conto corrente ad esso connessi;
- contestualmente alla stipula del contratto cointestato, compilava un Parte_2 questionario informativo, all'esito del quale veniva classificato come “cliente private”, e, come tale, destinatario “del livello più elevato di tutela normativa in materia di prestazione dei servizi di investimento”;
- tra il febbraio 2017 ed il febbraio 2019, l'intermediaria raccomandava operazioni di acquisto di titoli ad alto rischio (MO, AS HA, EG NV, Coop RA EC, ETF Pimc), operazioni che producevano ingenti perdite, erodendo il loro portafoglio;
- tali titoli non avrebbero potuti essere acquistati poiché non rientravano nella categoria di clienti “private” e mai avevano ricevuto alcuna informazione in merito all'elevata rischiosità dei titoli menzionati;
- l'intermediaria si era resa responsabile: a) dell'inosservanza dell'obbligo di forma scritta imposta dall'art. 23 TUF relativamente agli ordini di acquisto titoli;
b) dell'inosservanza degli obblighi prescritti dagli artt. 39 e ss. Reg. n. 16190/2007 CP_7
e, in particolar modo, della violazione del principio di cui all'art. 39 del citato Reg.
dei principi di adeguatezza, di appropriatezza e degli obblighi di CP_8 rendicontazione posti dagli artt. 54, 55 e 56 16190/07; c) della violazione CP_7 dell'obbligo di fornire una specifica informativa sia nella fase di proposizione delle operazioni di investimento, sia nella fase successiva al compimento dell'operazione. Costituendosi in giudizio, l'intermediaria contestava le deduzioni avversarie rappresentando la legittimità della condotta sia sul piano dell'informazione resa, sia in considerazione dell'adeguatezza dell'investimento e negando, in capo agli investitori, l'esistenza del danno lamentato. Previa proposizione dell'eccezione di buona fede, l'intermediaria chiedeva, in subordine, la riduzione del quantum eventualmente dovuto, stante l'avvenuta corresponsione agli investitori di cedole e dividendi. Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita tramite assunzione della prova testimoniale richiesta da parte attrice3 , nonché mediante ordine di esibizione4 ex art. 210 cpc.
Il Tribunale di Milano con la sentenza impugnata disponeva il rigetto delle domande formulate dagli attori e la loro condanna, in solido, al pagamento delle spese di lite. Il primo Giudice ha circoscritto la decisione relativa alla valutazione dell'adeguatezza degli investimenti, con riferimento alle schede Mifid rese dagli investitori, evidenziando che le domande degli attori avevano a oggetto il risarcimento dei danni derivati dall'acquisto – raccomandato dalla convenuta in veste di consulente - di titoli definiti dagli attori ad alto tasso di rischio (MO, AS HA, EG NV, Coop RA EC ed ETF Pimc). Il Tribunale ha osservato che il menzionato contratto quadro di investimento, stipulato in forma cointestata dagli attori, prevedeva la prestazione del servizio di consulenza in materia finanziaria, oltre ai servizi di deposito degli strumenti finanziari a custodia e amministrazione di conto corrente, e che - al punto “F” delle premesse - era fatta espressa menzione di una serie di documenti (fra i quali le condizioni generali e gli allegati relativi al documento informativo sulla strategia di esecuzione degli ordini e sulla strategia di trasmissione di documenti relativi ai costi ed Controparte_3 oneri dei servizi, agli incentivi nel servizio di collocamento ed al documento sugli strumenti finanziari derivati), di cui gli investitori avevano dichiarato di aver preso visione ed aver compreso il loro significato. Ciò premesso, il Giudice di primo grado ha affermato come la condotta della banca convenuta dovesse essere valutata alla stregua del Regolamento Consob Intermediari, adottato con delibera nr. 16190 del 29/10/2007, il cui art. 40 prevede che l'intermediario debba valutare l'adeguatezza della specifica operazione di investimento sulla base delle informazioni fornite dal cliente. Il Tribunale ha accertato l'adeguatezza degli investimenti fatti dagli attori in quanto coerenti al loro profilo finanziario. Quanto alla natura degli investimenti, ha osservato come la narrativa della citazione risultasse carente “poiché gli attori si sono limitati ad allegare di aver concluso
“operazioni di acquisto di titoli ad alto tasso di rischio” – identificati come MO, AS HA, EG NV, Coop RA EC ed ETF Pimc - senza fornire alcun dettaglio ulteriore riguardo alla nazionalità dell'emittente, alla divisa del titolo, al rendimento ed alla scadenza. Neppure è stato precisato per quale ragione tali titoli sarebbero qualificabili ad alto tasso di rischio”5. Il Tribunale sulla base delle dichiarazioni rilasciate dagli investitori, così come riportate nelle schede Mifid del 18/05/2016 e 5/12/2016, nonché valutata l'assiduità delle operazioni di investimento dichiarate e l'interlocuzione costante degli attori con l'intermediaria, ha ritenuto come fosse evidente che questi ultimi possedessero la conoscenza e l'esperienza necessarie per comprendere i rischi connessi alle operazioni eseguite. Con particolare riguardo alle obbligazioni AS HA ed EG (qualificati, nelle schede prodotto, come strumenti “a complessità molto elevate”) nonché per i titoli CMC il Giudice di primo grado ha ritenuto come, contrariamente a quanto dedotto dagli attori, non vi fosse stata, da parte della banca, una carenza informativa circa l'andamento dei titoli e dell'incremento della rischiosità. Trattandosi di un contratto di consulenza, l'attività della banca doveva intendersi circoscritta alla valutazione di adeguatezza. Lo specifico obbligo informativo, circa l'andamento dei titoli come possibili soluzioni di investimento, era da ricollegarsi soltanto al contratto di gestione del portafoglio mobiliare, nel caso di specie non sottoscritto dagli appellanti. Inoltre, il Tribunale di Milano ha rilevato come la banca avesse dato prova dell'avvenuta rendicontazione degli investimenti attraverso le comunicazioni periodiche, ivi inclusi gli estratti del conto corrente, inviate agli attori in attuazione delle prestazioni ulteriori previste nel contratto quadro. A tal proposito, ha osservato che tali reports recavano il medesimo indirizzo dei destinatari riportato nel contratto quadro, sì da risultare del tutto infondata la censura di mancata ricezione svolta dagli investitori. Il Tribunale ha, inoltre, disatteso -con riguardo ai titoli CMC- l'assunto degli investitori secondo cui i titoli fossero destinati ad operatori qualificati, rilevando che, invero, come sostenuto dalla banca, poiché l'acquisto dei titoli era avvenuto sul mercato secondario, e non già in fase di collocamento, la riserva di accesso originaria aveva perso ogni valenza. 5 Pag. 3 della sentenza impugnata. pagina 5 di 17 Alla luce di tutte tali considerazioni, il Tribunale ha concluso rilevando l'assenza, a carico della convenuta, della contestata violazione degli obblighi informativi e l'assenza di responsabilità della banca in conseguenza delle perdite allegate dagli attori e derivanti dagli investimenti.
Avverso tale decisione hanno proposto appello, con un unico atto difensivo, Pt_1
, e , affidando l'impugnazione ad una pluralità
[...] Parte_2 Parte_3 di motivi. Instaurato il contradittorio, si è costituita chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello ex adverso proposto. L'appellata ha reiterato ai sensi dell'art. 346 cpc le domande e le eccezioni già proposte nel giudizio di primo grado e ha spiegato, a sua volta, appello incidentale condizionato. La causa è stata rinviata ex art. 352 cpc. Depositati dalle parti gli scritti difensivi nei termini assegnati ai sensi della disposizione che precede, il Consigliere Istruttore si è riservato di riferire al Collegio che, nella composizione in epigrafe riportata, ha deciso la controversia nell'odierna Camera di Consiglio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte osserva che risulta destituita di fondamento l'eccezione, ex art. 342 cpc, di inammissibilità dell'appello proposto. La difesa della banca intermediaria ha sollevato tale eccezione sul rilievo per cui tutti i motivi mancherebbero dei requisiti di chiarezza e specificità prescritti dalla già menzionata norma e, inoltre, non coglierebbero neanche le rationes decidendi della sentenza. Inoltre, gli appellanti non avrebbero “contrapposto alcun valido ragionamento all'iter logico-giuridico seguito dal Tribunale” (vd. pag. 14 della comparsa di costituzione e risposta). Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, alla quale questo Collegio intende aderire, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae"
pagina 6 di 17 del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”6. La nuova formulazione dell'art. 342 cpc, introdotta con il d.lgs. n. 149/2022 (c.d.
“Riforma Cartabia”), applicabile ratione temporis all'appello in esame, non pare comportare una significativa novità dei principi giurisprudenziali appena richiamati in ordine alla specificità dei motivi d'appello. Dalla lettura della norma si evince che l'obiettivo della previsione è sempre quello di porre sia il giudice, sia la parte appellata, in grado di conoscere compiutamente le critiche mosse alla sentenza oggetto di impugnazione. Ebbene, nell'atto di appello proposto dagli investitori sono state individuate le statuizioni contestate della sentenza impugnata e sono state esposte le argomentazioni a contrasto delle valutazioni del Tribunale e a sostegno delle richieste di riforma della decisione impugnata. L'eccezione, pertanto, va rigettata.
L'appello è infondato e va disatteso per le ragioni che seguono.
I primi due motivi sono rubricati come omessa pronuncia ed errata valutazione delle prove e come violazione degli artt. 2697 cod. civ., 6, 21, 23 comma 6 TUF, nonché 27 e 31 Reg. n. 16190/2007. CP_7
Possono essere trattati congiuntamente, stante la loro intrinseca connessione. Gli appellanti hanno lamentato l'omessa pronuncia circa la domanda, avanzata sin dall'atto introduttivo e avente a oggetto l'accertamento della responsabilità dell'intermediaria per non aver reso le informazioni in merito alla alta rischiosità dei titoli al momento dell'acquisto degli stessi, nonché in epoca successiva. Tale profilo è stato esplicitato attraverso il primo motivo. In tesi, tale questione avrebbe dovuto essere esaminata dal Giudice di primo grado con priorità rispetto alla questione dell'adeguatezza degli investimenti effettuati. L'ulteriore profilo è stato esplicitato attraverso il secondo motivo. Secondo gli appellanti, in definitiva, il Tribunale ha errato nel non rilevare che la banca convenuta aveva mancato di dedurre e dimostrare il corretto adempimento dei propri obblighi informativi, non avendo né allegato, né provato di aver offerto adeguate informazioni sulle caratteristiche di ciascuno dei prodotti offerti e sui profili di rischiosità degli stessi. I motivi, così come articolati, sostanzialmente ripropongono la tesi difensiva sostenuta in primo grado. Nell'ambito del menzionato “contratto-quadro di investimento” sono stati previsti i servizi di deposito e custodia degli strumenti finanziari e di consulenza. 6 Cass. civ. n. 7675/2019; Cass. civ. n. 13535/2018; Cass. civ. SS.UU. 27199/2017. pagina 7 di 17 E' pacifico che tra il febbraio 2017 e il febbraio 2019 gli appellanti hanno impartito telefonicamente l'ordine di acquisto dei seguenti titoli: MO, AS HA, EG NV, Coop RA EC ed ETF Pimc. Costituisce orientamento consolidato di legittimità, il principio secondo cui - in tema di risarcimento del danno per la perdita del capitale investito dovuta all'acquisto di un prodotto finanziario - grava sull'intermediario l'onere di provare, ex art. 23 d.lgs. n. 58/1998, di aver adempiuto positivamente agli obblighi informativi relativi non solo alle caratteristiche specifiche dell'investimento, ma anche al grado effettivo di rischiosità, mentre grava sull'investitore l'onere di provare il nesso causale tra deficit informativo lamentato e danno subito con l'investimento7 La prova del nesso causale tra l'inadempimento ed il danno lamentato, per giurisprudenza consolidata, può essere fornita anche in via presuntiva. La mancata prova circa le intervenute adeguate informazioni determina una presunzione in ordine alla esistenza di un danno risarcibile a carico del cliente, posto che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è, in ogni caso, fattore di disorientamento dell'investitore, poiché condiziona le sue scelte di investimento”8. Riassumendo, l'intermediario è tenuto a un obbligo sia di informazione passiva - per l'acquisizione delle notizie necessarie a valutare l'adeguatezza dell'investimento rispetto all'esperienza dell'investitore, alla sua situazione finanziaria, ai suoi obiettivi d'investimento e alla sua propensione al rischio - sia a un obbligo di informazione c.d. attiva relativo alla natura, ai rischi ed alle implicazioni di quella singola e specifica operazione, necessarie per consentirgli di effettuare una consapevole scelta di investimento.
L'applicazione al caso concreto dei principi di diritto, ora esaminati, porta la Corte ad affermare che, dalla documentazione versata in giudizio, deve trovare conferma quanto concluso dal Giudice di primo grado: l'intermediaria appellata ha assolto sia l'obbligo di informazione passiva, sia l'obbligo di informazione attiva, che sulla stessa incombevano. Quanto all'obbligo di acquisizione delle informazioni necessarie al fine di valutare l'adeguatezza dell'investimento, in rapporto all'esperienza degli investitori, la Corte osserva quanto segue. Risulta dai documenti prodotti che ha rilasciato il proprio profilo finanziario Parte_2 in data 5/12/2016 (doc. n. B.9 prodotto da , Controparte_1 compilando la scheda “Know your client” in conformità a quanto prescritto dalla direttiva 2004/39/CE (direttiva “Mifid”). L'investitore ha dichiarato di effettuare meno di dieci operazioni a trimestre, di aver già utilizzato differenti tipologie di strumenti finanziari (titoli di stato, altre tipologie di obbligazioni, azioni obbligazioni convertibili o ETF) e di considerarsi un investitore dinamico e mediamente propenso al rischio e di avere l'obiettivo di rivalutare il capitale investito. Il e il , parimenti, hanno rilasciato il loro profilo, rispettivamente, in Parte_3 Pt_1 data 18/05/2016 ( cfr. doc. n. B.7 prodotto da e in Controparte_1 data 5/12/2016 ( cfr. doc. n. B.8 prodotto da , Controparte_1 dichiarando, entrambi, di effettuare da 10 a 30 operazioni a trimestre, di aver già utilizzato strumenti finanziari quali titoli di Stato italiani ed esteri, fondi d'investimento, obbligazioni ed azioni, e di essere degli investitori dinamici. Dall'analisi di siffatte profilature si evince, pertanto, che gli appellanti erano investitori abituali e che, sulla base delle informazioni fornite, l'intermediaria poteva legittimamente ritenere che fossero propensi a scelte rischiose ad alta redditività e che i titoli consigliati (azioni e obbligazioni) fossero adeguati al loro profilo, in quanto soggetti in grado di comprendere i rischi degli investimenti prescelti. Appaiono, pertanto, corrette le conclusioni cui è pervenuto il Giudice di primo grado quando ha affermato che “tali dichiarazioni rendono evidente che gli attori possedevano la conoscenza e l'esperienza necessarie per comprendere i rischi connessi alle operazioni eseguite ed erano finanziariamente in grado di sopportarli”9. Le conclusioni riportate nella decisione impugnata appaiono tanto più vere laddove si consideri che gli appellanti non hanno allegato in termini circostanziati, come dovevano ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., quali informazioni la banca avrebbe in concreto omesso di fornire, essendosi limitati a contestare l'adeguatezza degli investimenti10. Il rilievo dato dal Tribunale alla circostanza che al punto F delle premesse del contratto quadro è fatta menzione di documenti di cui gli attori hanno dichiarato di aver preso visione, con la successiva precisazione che “i servizi di investimento non comportano alcuna garanzia a mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati e che la banca, nell'esecuzione dell'incarico, non garantisce il risultato utile degli investimenti effettuati” non è stato oggetto di specifica critica da parte degli appellanti. Né gli investitori hanno assunto una chiara posizione a fronte delle dichiarazioni rese dal teste dipendente di dal 2012 sino Testimone_1 Controparte_3 all'ottobre 2019, che ha confermato che le informazioni relative ai titoli (tipo di obbligazione, tasso, rating e valuta) erano contenute in report settimanali trasmessi ai clienti interessati. La corrispondenza prodotta dall'appellata attesta, inoltre, come tra le parti vi sia stata interlocuzione riguardo ad alcuni investimenti e all'andamento dei titoli, nonché un coinvolgimento partecipe degli appellanti nelle operazioni.
Con riguardo all'obbligo di informazione c.d. attiva relativo alla natura, ai rischi e alle implicazioni della singola e specifica operazione va detto quanto segue. È pacifico, perché non contestato, che l'acquisto dei titoli per cui è causa si è così strutturato:
- quanto ai titoli ETF: 1) in data 23/2/2017 il ha impartito telefonicamente l'ordine d'acquisto di Parte_3
2.000 titoli ETF al prezzo di € 191.398,08; 2) in data 4/5/2017 il ha impartito telefonicamente l'ordine d'acquisto di Parte_3
1.000 titoli ETF al prezzo di € 95.627,91;
- quanto ai titoli CMC: 1) in data 8/11/2017 il ha impartito telefonicamente l'ordine di acquisto di Parte_3
per il valore nominale di € 100.731,06; Parte_4
2) in data 5/12/2017 il ha impartito telefonicamente l'ordine d'acquisto di Parte_3
al prezzo di € 100.158,40; Parte_4
- quanto ai titoli AEGON: 1) in data 26/4/2018 il ha impartito telefonicamente l'ordine personale, non in Parte_3 consulenza, di acquisto di al prezzo di € 44.180,54; Persona_3
2) in data 24/5/2018 il ha impartito telefonicamente l'ordine di acquisto di Parte_3
al prezzo di € 42.113,90; Per_3 Persona_3
- quanto ai titoli CASINO:
1) in data 26/4/2018 il ha impartito telefonicamente l'ordine personale, non in Parte_3 consulenza, di acquisto di 50.000 Titoli AS al prezzo di € 36.968,70;
2) in data 24/5/2018 il ha impartito telefonicamente l'ordine di acquisto di Parte_3
50.000 Titoli AS al prezzo di € 35.145,31;
- infine, quanto ai titoli MOBYIT: 1) in data 16/4/2018 il ha impartito telefonicamente l'ordine personale, non in Parte_3 consulenza, di acquisto di 100.000 titoli MO al prezzo di € 93.738,72.
pagina 10 di 17 Tanto premesso ritiene la Corte che ragioni di economia processuale consentano di accedere alla definizione dell'appello12, ponendo l'attenzione, come ripetutamente richiesto da parte appellata, sulla circostanza dirimente che i titoli in questione, ad eccezione dei titoli CMC di cui si parlerà nel prosieguo, abbiano prodotto cedole13, con il risultato di far conseguire guadagni agli appellanti.
A riguardo, l'intermediaria ha dedotto e provato che: a) quanto al titolo “AS HA” – di cui è stata fornita agli appellanti, da parte dell'intermediaria, la scheda prodotto contenente le caratteristiche del titolo al momento dell'ordine di acquisto – è provato che alla data del 11/10/2021 il titolo stava risalendo e che gli investitori hanno incassato cedole per € 2.865,14 ( cfr. docc. B.20 e B.26 ; Controparte_1
b) quanto al titolo “ETF”, vi è prova che, sempre dalla medesima data, il titolo stava risalendo (cfr. doc. B.39 CA e che l'emittente ha Controparte_1 regolarmente pagato le cedole agli investitori per complessivi € 38.000,00 sino a quanto le parti hanno mantenuto il rapporto con la banca (cfr. doc. 40 CA
[...]
; Controparte_1
c) in relazione al titolo “AEGON” - di cui era stata fornita agli appellanti, da parte dell'intermediaria, la scheda prodotto contenente le caratteristiche del titolo al momento dell'ordine di acquisto (cfr. doc. B.28, fasc. I grado, Controparte_1
– la banca intermediaria ha fornito la prova del fatto che, sempre alla
[...] data del 11/10/2021, il titolo aveva acquisito più valore rispetto al valore assunto al momento dell'ordine di acquisto (cfr. doc. 19 ; ha, Controparte_1 altresì, dato prova del fatto che, in costanza di rapporto con la banca, gli appellanti hanno percepito cedole per € 745,27 ( cfr. docc. 20 e 26 Controparte_1
;
[...]
d) quanto al titolo “MO”, va detto che la banca intermediaria ha reso sufficiente informativa relativa al titolo tramite corrispondenza intercorsa fra le parti in data 12 – 14/4/2018 (cfr. doc. B.29 , dalla cui lettura si Controparte_1 evince che la banca ebbe a fornire il YTM “Yield to Maturity” -pari al 9,7% in relazione ai titoli MO- ossia il tasso di rendimento che l'investitore poteva ottenere dal titolo se fosse stato detenuto sino alla sua scadenza). Inoltre, l'intermediaria ha fornito la prova del fatto che, alla data del 11/10/2021, il prezzo del titolo stava risalendo (cfr. doc. B.41 . Controparte_1
pagina 11 di 17 La Corte osserva ulteriormente che, anche a voler prescindere dagli esposti dati, risulta decisamente difficile cristallizzare le perdite allegate dagli appellanti, posto che:
- gli investitori, su raccomandazione della banca, hanno venduto i titoli MO in questione in data 1/2/2019, con ordine telefonico impartito dal , al prezzo di € Parte_2
39.903,65;
- gli altri titoli sono stati mantenuti in portafoglio e successivamente trasferiti – senza averli previamente liquidati – presso altro intermediario (cfr. comunicazione di recesso dal contratto di investimento del 15/9/2020 e modulo di trasferimento titoli, docc. B.21 e B.22 . Controparte_1
La Corte, sulla base di tali considerazioni, ritiene di condividere le conclusioni del primo Giudice con riferimento ai titoli AS HA, ETF, EG e MO e conferma che risulta indimostrata la configurabilità di un danno in capo agli appellanti per tali titoli. I motivi devono quindi essere disattesi. Gli appellanti hanno quantificato le perdite subite, a seguito dell'acquisto dei titoli CMC, in € 189.030,00 e ciò stante il default della società emittente. Dalla documentazione prodotta emerge che l'emissione è avvenuta in data 8/11/2017. Gli investitori hanno contestato di aver ricevuto informazioni sul titolo alla data di raccomandazione dell'acquisto. La questione, nei termini posti, è smentita dalla documentazione in atti. Risulta che l'intermediaria, per il tramite del consulente della Controparte_3
, ebbe a trasmettere a due e-mail, rispettivamente in Persona_1 Parte_3 data 31/05/2017 e in data 8/11/2017, contenenti le caratteristiche dell'emissione, nonché una sintetica rappresentazione delle informazioni disponibili sulla società emittente (cfr. docc. n. B.17 e B.18 . Controparte_1
In particolare, la seconda e-mail contiene la scheda Bloomberg dalla quale si evincono le caratteristiche del titolo, tra cui: i) l'ammontare dell'emissione; ii) il rating assegnato (B2); iii) il taglio minimo dell'obbligazione (100.000,00 euro); iv) la borsa di quotazione (Lussemburgo). Gli obblighi informativi da parte dell'intermediaria, pertanto, sono stati rispettati. Dalla corrispondenza si evince, altresì, che la banca ebbe a consigliare agli appellanti l'acquisto di tali titoli sulla base del positivo trend degli stessi (dalla lettura delle e-mail, si deduce un andamento positivo della CMC Ravenna, con un fatturato in crescita costante) e che al momento dell'ordine di acquisto dei titoli CMC (novembre 2017) non era oggettivamente prevedibile il successivo default della società emittente, avvenuto solo a fine dell'anno successivo (cfr. visura della società di Ravenna, ove si legge Parte_4 che in data 2/12/2018 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di depositare presso il Tribunale competente il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo cd “in bianco” (doc. B.13 . Controparte_1
Le circostanze hanno trovato pieno riscontro nella già citata testimonianza resa dal dipendente . Persona_1 pagina 12 di 17 Alla domanda sulle circostanze di cui al cap. 6 della II memoria istruttoria di parte attrice il testimone ha risposto: “Non so dire se nell'arco temporale dei due anni 2017- 2019 di cui al capitolo il titolo CMC sia stato oggetto di oscillazioni. Posso confermare che, quando il titolo CMC ha cominciato a scendere, abbiamo chiesto alla
[...]
come comportarci, anche su sollecitazione dei clienti, ma non abbiamo CP_3 ricevuto una comunicazione chiara ed esplicita a vendere il predetto titolo. Posso anche dire che, quando il titolo CMC è sceso su valori molto bassi, è stato tolto dal report della consulenza”. Al momento in cui l'ordine fu impartito, dunque, il titolo non era ancora sceso. Per mera completezza, va detto che, fermo il carattere esaustivo dell'informativa resa dall'intermediaria, non sarebbe, comunque, possibile addivenire alla determinazione del danno in questione sulla base degli atti difensivi e della documentazione prodotta. Gli appellanti hanno quantificato, con il prospetto prodotto quale doc. n. 3, le perdite subite, a seguito di default della cooperativa emittente, in € 189.030,00 a far data al 5/11/2020, salvo poi dedurre, come da information memorandum pubblicato da CMC Ravenna nell'aprile 2021, che agli obbligazionisti sarebbero stati attribuiti strumenti finanziari partecipativi (SFP) pari al 20% dell'originario credito. Tuttavia non sono state fornite alla Corte adeguate precisazioni in ordine all'esito della procedura concordataria e, dunque, gli appellanti hanno omesso di chiarire se siano stati soddisfatti, quantomeno nella misura percentuale indicata.
Con il terzo motivo gli investitori hanno denunciato la violazione degli artt. 116 e 210 cpc, rappresentando che il Giudice di primo grado avrebbe omesso di dare il giusto rilievo all'inottemperanza da parte della banca all'ordine di esibizione ex art. 210 cpc impartito. In tesi, da tale condotta inadempiente il Tribunale avrebbe dovuto desumere la prova del livello di “complessità molto elevata” dei titoli acquistati. Se è vero che gli intermediari finanziari hanno l'obbligo di informare chiaramente e completamente l'investitore sui rischi specifici, in modo da consentire al cliente di comprendere i profili di rischio e le caratteristiche dell'operazione, tuttavia il motivo non tiene conto che gli ordini relativi ai titoli CMC e EFT sono stati impartiti in epoca antecedente alla data del 1/1/2018, nel vigore del Regolamento Consob n. 16190/2007 di recepimento della direttiva MIFID. Il sistema di informazione delineato dalla MIFID, diversamente da quanto in precedenza previsto dall'art. 28 dell'abrogato regolamento Consob 11522/98, prevede sia “una descrizione generale sulla natura e rischi degli strumenti finanziari trattati, sia l'illustrazione delle caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato (cfr. art. 31, comma 1, reg. Consob 16190). Ma tali informazioni, alla luce del disposto dell'art. 34 dello stesso regolamento, devono essere fornite al cliente prima della prestazione dei servizi di investimento su supporto duraturo, oppure tramite un preciso rinvio ad un pagina 13 di 17 sito internet … In ogni caso non è ricostruibile un obbligo specifico di informazione in occasione di ogni singola operazione di investimento”14. Gli appellanti, in occasione della stipula del contratto-quadro, hanno ricevuto tutta la documentazione relativa alle caratteristiche delle operazioni poste in essere e, per il titolo CMC, come in precedenza osservato, si rinvia alle esaminate e-mail, prodotte dall'intermediaria quali doc. n. B.17 e B.18. Il Giudice di primo grado, pertanto, nella valutazione, operata ex art. 116 cpc, della condotta processuale tenuta dall'appellata non è incorso in alcuna violazione. Le ulteriori ragioni poste a sostegno del motivo devono ritenersi assorbite nelle conclusioni che hanno portato a disattendere i primi due motivi.
Con il quarto motivo gli appellanti hanno eccepito la nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione. In tesi, vi sarebbe contrasto tra l'affermazione della violazione dell'onere di allegazione da parte degli investitori, essendosi questi ultimi limitati ad affermare di avere concluso operazioni di acquisto di titoli ad alto tasso di rischio, e il riconoscimento della complessità molto elevata dei titoli AS HA, EG e Parte_4
La Corte non ravvisa nella motivazione della sentenza impugnata alcuna contraddittorietà. Il motivo non tiene conto che il Giudice di primo grado ha ben distinto, come doveva dal punto di vista logico, la valutazione in ordine alla genericità della domanda proposta dagli investitori, rilevante per il profilo della sua ammissibilità, dal giudizio relativo all'adeguatezza dei titoli, rilevante in relazione alla fondatezza nel merito della richiesta.
Mediante il quinto motivo, gli appellanti hanno contestato la statuizione del Tribunale con la quale si è ritenuto che “le obbligazioni CMC erano riservate a investitori professionali soltanto in fase di prima emissione e che le stesse potevano essere rivendute successivamente alla clientela retail da soggetti abilitati”15. Hanno lamentato che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che “le obbligazioni potevano essere acquistate da investitori professionali in fase di prima emissione (l'8 novembre 2017) e subito dopo (l'8 novembre 2017) potevano essere rivendute alla Clientela retail (…), avrebbe dovuto dichiarare la nullità del contratto per violazione dell'art. 100 bis c.p.c. ed accogliere la domanda dagli attori” In tesi, non vi sarebbe alcuna prova del fatto che “l'acquisto dei titoli è avvenuto sul mercato secondario” e, inoltre, che quand'anche fosse così, l'intermediario si sarebbe reso responsabile della violazione dei vincoli e degli obblighi previsti dall'art. 100 bis del TUF per avere “acquistato un minuto prima i titoli rivenduti un minuto dopo senza pubblicare il prospetto informativo”, con conseguente nullità del contratto per violazione della suddetta norma. La tesi, così come articolata, è stata sostenuta per la prima volta in appello. Anche a voler prescindere dall'ammissibilità, per tale ragione, del motivo, la Corte ne rileva comunque l'infondatezza. Agli atti non vi è prova che gli acquisti dei Titoli CMC siano avvenuti sul mercato primario, destinato agli investitori istituzionali. È, invece, pacifico che gli appellanti non erano investitori istituzionali e che, come dagli stessi riconosciuto, le obbligazioni CMC sono state collocate nel mercato secondario proprio dal 8/11/2017 (cfr. doc. n. 5 parte appellante), allorquando gli interessati ne hanno impartito l'ordine. Ne segue che, come correttamente valutato dal primo Giudice, l'acquisto dei titoli CMC deve ritenersi avvenuto nel mercato secondario e in un momento in cui la riserva di accesso aveva perso ogni valenza. Per quel che concerne la dedotta nullità dell'ordine di acquisto dei titoli CMC ex art. 100 bis del TUF, gli appellanti hanno invocato la violazione dei commi 2 e 3 della disposizione. La normativa all'epoca vigente (art. 34-ter, lett. d Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti) non prevedeva l'obbligo di prospetto informativo per le operazioni riferite a uno strumento finanziario con importo minimo di sottoscrizione. Orbene, a giudizio della Corte, tale fattispecie di esenzione è qui invocabile, atteso che le obbligazioni CMC acquistate dagli appellanti sono state emesse nel taglio minimo di
€ 100.000,00, come si evince dal comunicato stampa reso dalla medesima CMC in data 8/11/2017 (cfr. doc. n. 5 degli appellanti) e dalla informativa già richiamata resa dall'intermediaria agli appellanti (cfr. doc. n. 18 . Controparte_1
Ne deriva, pertanto, l'assenza di obbligatorietà di pubblicazione del prospetto e il rigetto del motivo.
Con l'ultimo motivo gli appellanti hanno impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha accertato che i reports erano stati ricevuti dagli investitori, in ragione della circostanza che i predetti documenti recavano il medesimo indirizzo dei destinatari riportato nel contratto-quadro. Gli appellanti hanno ribadito di aver dichiarato, già nel corso del giudizio di primo grado, di non aver ricevuto il rendiconto degli investimenti effettuati e hanno lamentano il fatto che non sarebbe stata fornita dalla banca alcuna prova in senso contrario. Il motivo è infondato. Come evidenziato dal primo Giudice, la trasmissione dei rendiconti periodici e della copia degli estratti conto all'indirizzo facente capo agli investitori indicato nel contratto pagina 15 di 17 quadro del 5/12/2016 (e cioè Via Marconi n. 1, 80010, Quarto, NA) ha trovato riscontro nei documenti n. 3, 19 e 20 prodotti da Controparte_1
Gli appellanti per lungo tempo non hanno contestato la mancata ricezione di tali documenti, né hanno contestato di essere stati dotati di internet banking e, dunque, di essere stati in grado di procedere a un monitoraggio costante dei propri investimenti. Era dunque onere degli investitori vincere la presunzione di ricezione dei documenti inviati all'indirizzo dei destinatari ex art. 1335 cod. civ.. Così non è stato, essendosi gli appellanti limitati a dichiarare genericamente di non aver ricevuto i reports contenenti gli estratti conto e i rendiconti periodici.
All'esito del giudizio, segue il rigetto dell'appello formulato in via principale.
L'appello incidentale è stato proposto solo in via condizionata.
La sentenza impugnata, per le ragioni sopra esposte, trova integrale conferma, seppur con motivazione in parte diversa da quella assicurata dal Tribunale di Milano.
Le spese, regolamentate secondo soccombenza ex art. 91 cpc, sono liquidate a favore dell'appellata come da dispositivo, sulla base dei parametri medi dello scaglione di riferimento dato dal valore della controversia (€ 348.827,00) come previsto dal D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia introdotta in appello, all'assenza di attività istruttoria, alle questioni di diritto affrontate e all'attività di difesa assicurata, calcolata la maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1- bis, D.M. 55/2014, come richiesto, per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sugli appelli principale e incidentale proposti avverso la sentenza n. 9347/2023 del Tribunale di Milano in data 21-23/11/2023, così provvede:
- rigetta l'appello principale proposto da , e Parte_1 Parte_2 [...]
e, ritenuto assorbito l'appello in via incidentale condizionato, conferma Parte_3 la sentenza impugnata;
- condanna , e in solido fra loro, Parte_1 Parte_2 Parte_3
a rifondere a già Controparte_1 Controparte_2
e già le spese del presente grado di giudizio, che liquida
[...] Controparte_3 in € 18.510,70 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e oltre accessori nella misura di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma1, pagina 16 di 17 quater del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 l. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, il 19/2/2025. Il Consigliere rel. est. Serena Baccolini Il Presidente Domenico Bonaretti
pagina 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Alla quale è succeduta a far data dal 6/12/2021, la (società anonima di diritto Controparte_1 lussemburghese). 2 Il norma il cui comma 6 precisa che “quando gli intermediari che forniscono il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli non ottengono le informazioni di cui al presente articolo si astengono dal prestare i menzionati servizi”. pagina 3 di 17 3 Venivano escussi il dott. – dirigente della banca alla data di acquisto dei titoli - e , Persona_1 Persona_2 dipendente della banca al momento di acquisto dei titoli, sulle circostanze dedotte nella seconda memoria attorea ex art. 183 cpc. 4 Veniva ordinata alla banca convenuta l'esibizione delle schede prodotto dei titoli Coop RA, EC, Mobyt ed ETF. pagina 4 di 17 7 Cass. sez. I civ. ord. n. 4727/2018. 8 Cass. sez. III civ. ord. n. 7288/2023. pagina 8 di 17 9 Pag. 3 della sentenza impugnata. 10 Cass. sez. III civ. n. 20178/2014; Cass. sez. I civ. ord. n. 15936/2018. 11 Sulla capacità di testimoniare del dipendente dell'intermediario finanziario cfr., da ultimo, Cass. sez. I civ. n. 10112/2018. pagina 9 di 17 12 cfr. Cass. S.U. n. 9936/2014 e Cass. n. 11458/2018. 13 Difatti, l'appellata ha provato che i clienti abbiano percepito cedole e dividendi, in relazione ai titoli, per oltre 48.000 euro (producono, a tal fine, gli estratti conto ed un prospetto riassuntivo vd. docc. 20 e 26, fasc. I grado, CA . CP_1 14 Tribunale di Milano, sentenza n. 4389/2020. 15 Pag. 16 dell'atto di citazione in appello. pagina 14 di 17