Ordinanza cautelare 19 dicembre 2024
Sentenza 9 giugno 2025
Ordinanza cautelare 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 09/06/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 00351/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00522/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 522 del 2024, proposto da
- -OMISSIS-, rappresentato e difeso in giudizio dall’avvocato Francesco Bello, con domicilio eletto presso la segreteria di questo Tribunale e domicilio digitale in atti;
contro
- Ministero dell’interno, in persona del Ministro in carica e Prefettura di Matera, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi in giudizio per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati, in Potenza al corso XVIII Agosto 1860 n. 48;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del decreto della Prefettura UTG di Matera prot. n. 56689 del 23 settembre 2024, notificato in data 26 settembre 2024, che ha disposto il divieto di detenere armi e munizioni nei confronti del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;
Uditi per le parti i difensori presenti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. -OMISSIS-, con atto notificato il 20 novembre 2024 e depositato il successivo 25 di novembre, è insorto avverso gli atti in epigrafe con i quali gli è stato fatto divieto di detenere armi e munizioni.
1.1. In punto di fatto, emerge quanto segue:
- il 30 marzo 2023 dei militari del Comando stazione carabinieri di -OMISSIS- hanno svolto un intervento presso l'abitazione del deducente, a seguito della richiesta telefonica di aiuto da parte di M.M. (sorella convivente coll’odierno ricorrente unitamente all’altra sorella M.T.R.A. e alla madre I.M.M.), la quale nell’occasione rappresentava di essere stata vittima di aggressione da parte dello stesso germano;
- come si legge nel verbale delle operazioni svolte, in atti, i militari hanno accertato: «un quadro familiare esasperato, dove le tre donne dichiaravano di essere vittime di vari episodi di violenza e maltrattamenti in famiglia, soprattutto nei confronti del genitore novantaquattrenne invalida, posti in essere dall'unico congiunto maschio di casa»;
- nell’occasione si è addivenuti al ritiro cautelare della pistola di ordinanza dell’odierno deducente, a lui assegnata in ragione delle funzioni ausiliare di pubblica sicurezza in quanto -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS-;
- il deducente è stato successivamente querelato dalla sorella -OMISSIS-, in data 31 marzo 2023, per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni a partire dall'anno 2005;
- sempre il 31 marzo del 2023 i Carabinieri hanno redatto un verbale di sommarie informazioni rese da M.T.R.A.;
- il 29 aprile 2023 M.M. ha formalizzato presso il Comando carabinieri di -OMISSIS- remissione di querela in relazione ai reati procedibili in tal senso, dichiarando di essersi presentata liberamente e senza alcuna costrizione. Remissione accettata dal fratello nella medesima giornata.
- è seguita, su proposta della Questura di Potenza e previo esperimento della fase di partecipazione procedimentale, l’adozione da parte della Prefettura di Potenza dell’atto qui avversato.
1.2. In diritto, il ricorrente ha dedotto da più angolazioni la violazione di legge e l’eccesso di potere.
2. L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto del ricorso per infondatezza.
3. Alla camera di consiglio svoltasi il 18 dicembre 2024, con ordinanza cautelare n. 152/2024, l’incidentale istanza cautelare è stata rigettata per la ritenuta carenza dell’attributo del fumus boni iuris , avuto riguardo: a ) all’essere la prognosi di non affidabilità del ricorrente fondata su una pluralità di condotte aggressive nei confronti delle germane e della madre conviventi, descritte nella denunzia-querela del 31 marzo 2023 da M.M.; b ) ai contenuti del verbale di sommarie informazioni rese da M.T.R.A. il 31 marzo del 2023 ove, tra l’altro, si afferma che il «comportamento violento nei nostri confronti» da parte del ricorrente sarebbe iniziato nel 2005, e che «nell’ultima settimana ci sono stati episodi che ci hanno portato all’esasperazione», tra cui percosse alla sorella e alla madre.
4. Alla pubblica udienza del 21 maggio 2025, previo deposito di documenti e scritti difensivi, il procuratore del ricorrente ha istato per il rinvio della trattazione dell’affare, come da conforme istanza depositata il 29 aprile 2025, onde attendere l’esito del giudizio penale tutt’ora in corso. Indi i procuratori delle pari hanno precisato le rispettive posizioni e l’affare è stato trattenuto in decisione.
5. In limine litis , non sussistono i presupposti per accordare il cennato differimento. Per un vrso, l’art. 73, comma 1 -bis , cod. proc. amm., riserva il rinvio della trattazione della causa ai soli “casi eccezionali”, qui non ravvisabili, e per altro verso il giudizio è ormai maturo per la decisione, anche in ragione della tendenziale autonomia del giudizio penale e di quello amministrativo ( ex multis , Cons. Stato, sez. VI, n. 10337 del 2023)
6. Il ricorso è infondato, alla stregua della motivazione che segue.
6.1. L’avversato provvedimento, sul versante motivazionale, valorizza il disvalore delle condotte dell’odierno ricorrente «resosi responsabile di vari atti di violenza nei confronti dei suoi familiari e per i quali si è instaurato un procedimento penale per il reato di maltrattamenti in famiglia» e ritenendo che: «i fatti segnalati dagli organi di polizia a carico del M., potrebbero sfociare, in più gravi conseguenze, si reputa plausibile, in un'ottica cautelativa, dubitare del possesso e quindi della sicura permanenza in capo allo stesso dei prescritti requisiti di garanzia e fiducia in ordine alla capacità di non abusare delle armi».
6.2. Nel ricorso si è dedotta la carenza dei presupposti necessari ed indefettibili per l'emissione del divieto di detenzione di armi e munizioni, e la carenza di una motivazione congrua e adeguata, sia sulla sulla capacità del soggetto di abusare delle armi, sia sulla mancata considerazione degli argomenti dal deducente in una nota del dicembre 2023, in violazione delle disposizioni che presidiano il contradditorio procedimentale, da leggere in chiave sostanzialistica. Inoltre, si è lamentato che il provvedimento di divieto di detenere armi e munizioni sia stato adottato sul solo (asseritamente insufficiente) presupposto della mera esistenza di una denuncia/querela.
5.3. Le doglianze, che possono essere scrutinate congiuntamente attesa la loro connesione, non hanno pregio. Invero, secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale la revoca del porto d’armi ed il divieto di detenzione delle stesse sono connotati da ampi margini di discrezionalità. In tale prospettiva, l'Autorità di pubblica sicurezza può apprezzare, quali indici rivelatori della possibilità d’abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell'interessato, purché l'apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo, trattandosi di un provvedimento, privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell'uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati (ex multis, Cons. Stato n. 1303/2020). Ancora, ai fini della revoca dell'autorizzazione, non è necessario che sia accertato un determinato abuso delle armi da parte del richiedente, essendo sufficiente che sussistano circostanzi tali da ritenere l'inaffidabilità del soggetto al loro uso; neppure dal punto di vista motivazionale è necessario un particolare onere, bastando che nei provvedimenti vi siano elementi idonei a far ritenere che le valutazioni dell'Autorità non siano irrazionali o arbitrarie (Cons. Stato n. 2974/2018). D’altro canto, va negata la esistenza di posizioni di diritto soggettivo con riguardo alla detenzione e al porto di armi, costituendo tali situazioni delle eccezioni al generale divieto di cui art. 699 c.p. e all’art. 4 comma 1, l. 18 aprile 1975 n. 110. Da tanto deriva che l’Autorità di pubblica sicurezza gode di ampia discrezionalità nel valutare la sussistenza dei requisiti di affidabilità del soggetto nell’uso e nella custodia delle armi, a tutela della pubblica incolumità; ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S., il compito che esercita l’Autorità non è di tipo sanzionatorio, né tantomeno punitivo, ma di natura cautelare, consistente nel prevenire abusi nell’uso delle armi a tutela della incolumità privata e pubblica. Pertanto, ai fini della revoca dell’autorizzazione e del divieto di detenzione di armi e munizioni, non è necessario che sia stato accertato un determinato abuso delle armi da parte del soggetto istante, ma è sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino come questi non sia del tutto affidabile al loro uso; ne consegue che, stante l’ampia discrezionalità dei provvedimenti inibitori, non è neppure necessario un particolare onere motivazionale, bastando piuttosto che nei provvedimenti siano presenti elementi idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate dall’Autorità non siano irrazionali o arbitrarie” (Cons. Stato n. 943/2018; Cons. Stato n. 2974/2018). Ne consegue che il diniego della licenza di porto d'armi o la revoca del titolo non richiedono un oggettivo ed accertato abuso delle armi, essendo sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne, sulla base del prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevanti nella concreta fattispecie da parte dell'autorità amministrativa. Si tratta, dunque, di un giudizio prognostico che ben può essere basato su elementi anche soltanto di carattere indiziario, stante il potenziale pericolo per la sicurezza pubblica rappresentato dalla possibilità di utilizzo delle armi possedute” (T.A.R. Campania n. 35/2020).
Da tanto discende l'esigenza di accertare l'insussistenza di condizioni, oggettive e soggettive, che, complessivamente considerate, siano reputate sintomatiche, secondo un giudizio prognostico sorretto dal criterio c.d. del "più probabile che non", anche solo della possibilità che l'interessato possa abusare delle armi (T.A.R. Piemonte, sez. I, 27 aprile 2022, n. 400).
Ne discende che il sindacato del G.A. deve arrestarsi innanzi alla verifica che le complessive valutazioni discrezionali operate dalla p.a. non siano ictu oculi illogiche, irragionevoli ovvero viziate da travisamento dei fatti e carenza dei presupposti (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 04/04/2022, n. 258; T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, 09/10/2021, n. 448; Consiglio di Stato, Sez. III, 8 novembre 2012 n. 5678; id., 10 luglio 2019, n. 4868).
6.3.1. Nel caso di specie, Al Collegio non appare illogica o palesemente errata la motivazione del provvedimento impugnato, la quale richiama “ ob relationem ”, le attività svolte dal Comando carabinieri di -OMISSIS- dalle quali, come si è innanzi osservato, emerge un clima di conflittualità familiari e di tensioni risalenti nel tempo e di intensità crescente, culminate nella richiesta d’intervento da parte M.M. del 30 marzo 2023 e della denuncia- querela del 31 marzo 2023.
Si tratta elementi che ben colorano una potenziale inaffidabilità del ricorrente nell’uso delle armi, puntualmente valorizzata nel provvedimento qui avversato, tali da non escludere qualsiasi dubbio sul soggetto interessato.
6.3.2. Proprio in relazione ad una situazione familiare caratterizzata da tensioni e litigi, un condivisibile indirizzo pretorio ha chiarito come sia ragionevole, e comunque insindacabile nella sede della giurisdizione di legittimità, la scelta dell’Amministrazione di prevenire che la situazione possa degenerare, vietando la detenzione di armi e munizioni nei confronti di chi risulta comunque coinvolto in tali tensioni familiari (Cons. Stato, sez. III, 16 aprile 2025, n. 3285; id ., 18 marzo 2019, n. 1790).
6.3.3. Risulta quindi svolta una valutazione complessiva degli aspetti concreti che sono stati assunti a presupposto per la formulazione del giudizio di non affidabilità che il Collegio ritiene adeguata, e che, atteso il suo carattere latamente discrezionale, non può essere sindacata se non per la violazione del rispetto dei canoni di ragionevolezza e della coerenza o del travisamento dei fatti, nella specie, come si è osservato, non ravvisabile.
7. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto del ricorso.
8. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente, e per essere dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, distrattaria per legge, forfettariamente liquidando le stesse in € 2000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025, coll'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
Benedetto Nappi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetto Nappi | Fabio Donadono |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.