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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 08/10/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 426/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Giovanni Campese Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 426/2025 R.G. promossa da:
(c.f. ), nata a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] difesa dall'avv. Bastone Rachele del Foro di Vercelli
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] in data [...] e residente CP_1 C.F._2 in NC (AT) difeso dall'avv. Berardi Paola del Foro di Asti
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
1. La casa coniugale sita in NC (AT), Strada Vairo in Collina n. 2 viene assegnata alla sig.ra
che continuerà ad abitarvi insieme alle figlie minori. Parte_1
2. Le figlie minori e vengono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 residenza e collocazione prevalente presso la madre.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori un giorno infrasettimanale individuato nel mercoledì ed a weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera.
Per quanto riguarda le festività Natalizie, le figlie minori trascorreranno ad anni alterni la vigilia di
Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro genitore;
ad anni alterni le figlie minori trascorreranno con l'uno o con l'altro genitore i giorni del 26 dicembre, 31 dicembre, 1 gennaio e 6 gennaio.
Per quanto riguarda il periodo delle vacanze Pasquali le figlie minori trascorreranno ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore.
Le figlie minori trascorreranno sempre con il criterio dell'alternanza con l'uno o con l'altro genitore
i giorni festivi del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre ed il giorno del loro compleanno.
Nel periodo estivo le figlie minori trascorreranno due settimane anche non consecutive con il padre, periodo che dovrà essere comunicato all'altro genitore entro il mese di maggio di ciascun anno.
I turni di visita sono sempre modificabili con l'accordo delle parti, le quali acconsentono che possano essere concordati scambi di periodo o soluzioni compensative in base alle esigenze delle figlie e/o alle loro condizioni di salute e/o agli impegni anche lavorativi dei genitori.
4. Il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese la somma di € CP_1 Parte_1
300,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
Vercelli.
5. Il sig. acconsente a far percepire alla sig.ra il 100% dell'assegno unico CP_1 Parte_1 erogato dall' in favore delle figlie minori. CP_2
6. Il sig. rimborserà mensilmente alla sig.ra la somma di € 47,50 CP_1 Parte_1 corrispondente alla metà della rata del debito contratto con l'ATC per gli affitti non pagati.
7. I coniugi dichiarano di nulla avere a che pretendere l'uno dall'altro, neppure a titolo di mantenimento.
8. I coniugi si danno reciproca autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'estero, ivi compresa l'eventuale autorizzazione per le figlie minori.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in data 1/11/2010 a Tirana (Albania). Il Parte_1 CP_1 matrimonio è stato trascritto presso i registri di stato civile del Comune di NC con atto n. 13, parte II, serie C, anno 2022.
Dall'unione dei coniugi sono nate le figlie (8.12.2011) e (28.07.2015). Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 25/03/2025, la ricorrente chiedeva di pronunciarsi la separazione giudiziale ex art. 151, c. 1, c.c., con affido delle figlie minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre;
chiedeva inoltre l'assegnazione della casa coniugale e di porre a carico del padre un contributo al mantenimento indiretto delle figlie minori di euro 400,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, con assegno unico percepito interamente dalla madre.
Successivamente si costituiva in giudizio il resistente, aderendo alla domanda di separazione e alla richiesta di affido condiviso delle minori, ma chiedendo di porre a suo carico un contributo per il mantenimento indiretto delle minori di euro 300,00, oltre al 50% delle spese extra.
Comparsi in data 12/06/2025 avanti al precedente giudicante, le parti chiedevano un rinvio onde pervenire a una soluzione concordata della controversia;
successivamente, con note scritte autorizzate, depositavano conclusioni congiunte.
Con variazione tabellare n. decreto n. 14/2025 la causa è stata assegnata alla scrivente quale relatrice, avanti alla quale parte ricorrente hanno confermato le conclusioni sopra trascritte.
SULLA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 co. 1 c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
SULL'AFFIDAMENTO DELLA PROLE E SULLE MODALITÀ DELL'ESERCIZIO DEL
DIRITTO DI VISITA
Le conclusioni rassegnate dalle parti sul punto devono essere pienamente accolte in quanto pienamente rispondenti alle esigenze di tutela della prole e conformi al principio di bigenitorialità.
Tali conclusioni inoltre non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, anzi paiono adeguate a tutelare i soggetti coinvolti.
In particolare, le minori e verranno affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 residenza e collocazione prevalente presso la madre. Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori un giorno infrasettimanale individuato nel mercoledì ed a weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera.
Per quanto riguarda le festività Natalizie, le figlie minori trascorreranno ad anni alterni la vigilia di
Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro genitore;
ad anni alterni le figlie minori trascorreranno con l'uno o con l'altro genitore i giorni del 26 dicembre, 31 dicembre, 1 gennaio e 6 gennaio.
Per quanto riguarda il periodo delle vacanze Pasquali, le figlie minori trascorreranno ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore.
Le figlie minori trascorreranno sempre con il criterio dell'alternanza con l'uno o con l'altro genitore i giorni festivi del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre ed il giorno del loro compleanno.
Nel periodo estivo le figlie minori trascorreranno due settimane anche non consecutive con il padre, periodo che dovrà essere comunicato all'altro genitore entro il mese di maggio di ciascun anno.
I turni di visita sono sempre modificabili con l'accordo delle parti, le quali acconsentono che possano essere concordati scambi di periodo o soluzioni compensative in base alle esigenze delle figlie e/o alle loro condizioni di salute e/o agli impegni anche lavorativi dei genitori.
SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA PROLE E SULLE ALTRE
QUESTIONI ECONOMICHE
Quanto agli obblighi accessori di natura economica, e in particolare al mantenimento della prole, considerata la condizione economica delle parti come dalle stesse documentata, ed in particolare per il profilo concernente non solo i redditi da ciascuna percepiti ma anche gli oneri economici su ciascuna gravanti, in conformità alle conclusioni congiunte delle parti si dispone che il resistente versi alla ricorrente, entro il giorno 10 di ogni mese, un contributo al mantenimento indiretto delle figlie minori di euro 300,00, somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si dispone, inoltre, che l'assegno unico familiare sia richiesto e interamente percepito alla ricorrente.
Essendo i coniugi economicamente autosufficienti, nulla abbiano da esigere reciprocamente a titolo di mantenimento.
La casa familiare sita in NC (AT), condotta in locazione dai coniugi dal 1.09.2022, sarà abitata dalla ricorrente insieme alle figlie.
Si dà atto che il resistente rimborserà mensilmente alla ricorrente la somma di euro 47,50
(corrispondente alla metà della rata del debito contratto con l'ATC) per gli affitti non pagati.
SULLE DOMANDE ACCESSORIE
Quanto al rilascio/rinnovo dei documenti validi anche per l'espatrio, le parti si danno reciproca autorizzazione, ivi compresa l'eventuale autorizzazione per le figlie minori.
SULLE SPESE PROCESSUALI
In ragione dell'accoglimento delle istanze come sopra avanzate da entrambe le parti da parte del
Tribunale, il quale potrà pronunciarsi in senso conforme, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese processuali, come chiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 426/2025, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) DICHIARA la separazione personale ex art. 151 co. 1 c.c. dei coniugi e Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio in data 1/11/2010 a Tirana (Albania), con atto trascritto presso i registri di stato civile del Comune di NC al n. 13, parte II, serie C, anno 2022.
2) MANDA il Cancelliere a trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Moncavlo affinché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge;
3) DISPONE l'affido condiviso delle minori e ad entrambi i genitori, con residenza e Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso la madre.
4) DISPONE l'osservanza del calendario di permanenza della minore presso ciascun genitore come indicato in parte motiva;
5) PONE a carico del resistente un contributo al mantenimento indiretto della figlia minore di euro
300,00 da corrispondere alla ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT e oltre al 50% delle spese straordinarie;
6) DISPONE che l'assegno unico familiare venga richiesto e interamente trattenuto dalla ricorrente;
7) DÀ ATTO che per le restanti questioni economiche le parti si sono accordate come da conclusioni congiunte trascritte in epigrafe;
8) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Vercelli, nella camera di consiglio del 1.10.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST. dott.ssa Michela Tamagnone dott.ssa Simona Francese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Giovanni Campese Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 426/2025 R.G. promossa da:
(c.f. ), nata a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] difesa dall'avv. Bastone Rachele del Foro di Vercelli
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] in data [...] e residente CP_1 C.F._2 in NC (AT) difeso dall'avv. Berardi Paola del Foro di Asti
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
1. La casa coniugale sita in NC (AT), Strada Vairo in Collina n. 2 viene assegnata alla sig.ra
che continuerà ad abitarvi insieme alle figlie minori. Parte_1
2. Le figlie minori e vengono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 residenza e collocazione prevalente presso la madre.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori un giorno infrasettimanale individuato nel mercoledì ed a weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera.
Per quanto riguarda le festività Natalizie, le figlie minori trascorreranno ad anni alterni la vigilia di
Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro genitore;
ad anni alterni le figlie minori trascorreranno con l'uno o con l'altro genitore i giorni del 26 dicembre, 31 dicembre, 1 gennaio e 6 gennaio.
Per quanto riguarda il periodo delle vacanze Pasquali le figlie minori trascorreranno ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore.
Le figlie minori trascorreranno sempre con il criterio dell'alternanza con l'uno o con l'altro genitore
i giorni festivi del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre ed il giorno del loro compleanno.
Nel periodo estivo le figlie minori trascorreranno due settimane anche non consecutive con il padre, periodo che dovrà essere comunicato all'altro genitore entro il mese di maggio di ciascun anno.
I turni di visita sono sempre modificabili con l'accordo delle parti, le quali acconsentono che possano essere concordati scambi di periodo o soluzioni compensative in base alle esigenze delle figlie e/o alle loro condizioni di salute e/o agli impegni anche lavorativi dei genitori.
4. Il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese la somma di € CP_1 Parte_1
300,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
Vercelli.
5. Il sig. acconsente a far percepire alla sig.ra il 100% dell'assegno unico CP_1 Parte_1 erogato dall' in favore delle figlie minori. CP_2
6. Il sig. rimborserà mensilmente alla sig.ra la somma di € 47,50 CP_1 Parte_1 corrispondente alla metà della rata del debito contratto con l'ATC per gli affitti non pagati.
7. I coniugi dichiarano di nulla avere a che pretendere l'uno dall'altro, neppure a titolo di mantenimento.
8. I coniugi si danno reciproca autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'estero, ivi compresa l'eventuale autorizzazione per le figlie minori.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in data 1/11/2010 a Tirana (Albania). Il Parte_1 CP_1 matrimonio è stato trascritto presso i registri di stato civile del Comune di NC con atto n. 13, parte II, serie C, anno 2022.
Dall'unione dei coniugi sono nate le figlie (8.12.2011) e (28.07.2015). Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 25/03/2025, la ricorrente chiedeva di pronunciarsi la separazione giudiziale ex art. 151, c. 1, c.c., con affido delle figlie minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre;
chiedeva inoltre l'assegnazione della casa coniugale e di porre a carico del padre un contributo al mantenimento indiretto delle figlie minori di euro 400,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, con assegno unico percepito interamente dalla madre.
Successivamente si costituiva in giudizio il resistente, aderendo alla domanda di separazione e alla richiesta di affido condiviso delle minori, ma chiedendo di porre a suo carico un contributo per il mantenimento indiretto delle minori di euro 300,00, oltre al 50% delle spese extra.
Comparsi in data 12/06/2025 avanti al precedente giudicante, le parti chiedevano un rinvio onde pervenire a una soluzione concordata della controversia;
successivamente, con note scritte autorizzate, depositavano conclusioni congiunte.
Con variazione tabellare n. decreto n. 14/2025 la causa è stata assegnata alla scrivente quale relatrice, avanti alla quale parte ricorrente hanno confermato le conclusioni sopra trascritte.
SULLA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 co. 1 c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
SULL'AFFIDAMENTO DELLA PROLE E SULLE MODALITÀ DELL'ESERCIZIO DEL
DIRITTO DI VISITA
Le conclusioni rassegnate dalle parti sul punto devono essere pienamente accolte in quanto pienamente rispondenti alle esigenze di tutela della prole e conformi al principio di bigenitorialità.
Tali conclusioni inoltre non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, anzi paiono adeguate a tutelare i soggetti coinvolti.
In particolare, le minori e verranno affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 residenza e collocazione prevalente presso la madre. Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori un giorno infrasettimanale individuato nel mercoledì ed a weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera.
Per quanto riguarda le festività Natalizie, le figlie minori trascorreranno ad anni alterni la vigilia di
Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro genitore;
ad anni alterni le figlie minori trascorreranno con l'uno o con l'altro genitore i giorni del 26 dicembre, 31 dicembre, 1 gennaio e 6 gennaio.
Per quanto riguarda il periodo delle vacanze Pasquali, le figlie minori trascorreranno ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore.
Le figlie minori trascorreranno sempre con il criterio dell'alternanza con l'uno o con l'altro genitore i giorni festivi del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre ed il giorno del loro compleanno.
Nel periodo estivo le figlie minori trascorreranno due settimane anche non consecutive con il padre, periodo che dovrà essere comunicato all'altro genitore entro il mese di maggio di ciascun anno.
I turni di visita sono sempre modificabili con l'accordo delle parti, le quali acconsentono che possano essere concordati scambi di periodo o soluzioni compensative in base alle esigenze delle figlie e/o alle loro condizioni di salute e/o agli impegni anche lavorativi dei genitori.
SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA PROLE E SULLE ALTRE
QUESTIONI ECONOMICHE
Quanto agli obblighi accessori di natura economica, e in particolare al mantenimento della prole, considerata la condizione economica delle parti come dalle stesse documentata, ed in particolare per il profilo concernente non solo i redditi da ciascuna percepiti ma anche gli oneri economici su ciascuna gravanti, in conformità alle conclusioni congiunte delle parti si dispone che il resistente versi alla ricorrente, entro il giorno 10 di ogni mese, un contributo al mantenimento indiretto delle figlie minori di euro 300,00, somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si dispone, inoltre, che l'assegno unico familiare sia richiesto e interamente percepito alla ricorrente.
Essendo i coniugi economicamente autosufficienti, nulla abbiano da esigere reciprocamente a titolo di mantenimento.
La casa familiare sita in NC (AT), condotta in locazione dai coniugi dal 1.09.2022, sarà abitata dalla ricorrente insieme alle figlie.
Si dà atto che il resistente rimborserà mensilmente alla ricorrente la somma di euro 47,50
(corrispondente alla metà della rata del debito contratto con l'ATC) per gli affitti non pagati.
SULLE DOMANDE ACCESSORIE
Quanto al rilascio/rinnovo dei documenti validi anche per l'espatrio, le parti si danno reciproca autorizzazione, ivi compresa l'eventuale autorizzazione per le figlie minori.
SULLE SPESE PROCESSUALI
In ragione dell'accoglimento delle istanze come sopra avanzate da entrambe le parti da parte del
Tribunale, il quale potrà pronunciarsi in senso conforme, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese processuali, come chiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 426/2025, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) DICHIARA la separazione personale ex art. 151 co. 1 c.c. dei coniugi e Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio in data 1/11/2010 a Tirana (Albania), con atto trascritto presso i registri di stato civile del Comune di NC al n. 13, parte II, serie C, anno 2022.
2) MANDA il Cancelliere a trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Moncavlo affinché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge;
3) DISPONE l'affido condiviso delle minori e ad entrambi i genitori, con residenza e Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso la madre.
4) DISPONE l'osservanza del calendario di permanenza della minore presso ciascun genitore come indicato in parte motiva;
5) PONE a carico del resistente un contributo al mantenimento indiretto della figlia minore di euro
300,00 da corrispondere alla ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT e oltre al 50% delle spese straordinarie;
6) DISPONE che l'assegno unico familiare venga richiesto e interamente trattenuto dalla ricorrente;
7) DÀ ATTO che per le restanti questioni economiche le parti si sono accordate come da conclusioni congiunte trascritte in epigrafe;
8) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Vercelli, nella camera di consiglio del 1.10.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST. dott.ssa Michela Tamagnone dott.ssa Simona Francese