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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IX, sentenza 12/02/2026, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 344/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 9, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LOCATELLI GIUSEPPE, Presidente e Relatore
GENTILI CLAUDIA, Giudice
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2693/2025 depositato il 26/08/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Milano - Sede Milano - Via Ceresio 12 20154 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Milano 2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Difensore_6 - CF_Difensore_6 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 749/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 17
e pubblicata il 17/02/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. PROT. CMRC-2022-0058478 ADD.PROV.ACCISE 2011
- sull'appello n. 2864/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lombardia 2 - Sede Linate - Aeroporto Linate 20054 Segrate MI
elettivamente domiciliato presso Email_5
contro
Citta' Metropolitana Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_6
Citta' Metropolitana Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_6
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Milano - Sede Milano
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 749/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 17
e pubblicata il 17/02/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. ANNO 2011 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 317/2026 depositato il
11/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 15/01/2024 la società Resistente_1 S.p.A. presentava alla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Milano 1, 2 e 3 e alla Città Metropolitana di Milano un'istanza di rimborso della somma complessiva di euro 8.521,62, oltre interessi, versata a titolo di addizionale provinciale alle accise applicata in rivalsa sulle fornitura di energia elettrica effettuate nei confronti di Società_1 S.r.l. nel corso del biennio 2010/2011. La richiesta di rimborso conseguiva al fatto che la società Società_1 in qualità di consumatrice finale di energia elettrica aveva esercitato l'azione di ripetizione di indebito nei confronti della fornitrice Resistente_1 S.p.A. la quale era stata condannata dal Tribunale di Bologna al pagamento a favore di Società_1 S.r.l. di euro 67.935,91 a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica indebitamente addebitata.
Sulla istanza si formava il silenzio- rifiuto.
La medesima istanza di rimborso era indirizzata alla Città Metropolitana di Milano che con provvedimento espresso di diniego rigettava la richiesta allegando il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto l'ente tenuto alla restituzione doveva individuarsi nella Agenzia delle Dogane.
Contro il diniego tacito della Agenzia delle Dogane e contro il diniego espresso di Città Metropolitana di
Milano la società proponeva ricorso alla CGT di primo grado di Milano che lo accoglieva parzialmente con sentenza n.749 del 2025, dichiarando il difetto di legittimazione passiva di Città Metropolitana di Milano e condannando Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Milano 3 al rimborso di euro 63,48 e Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli di Milano 1 e 2 al rimborso in solido della somma di euro 8.448,53.
Contro la sentenza l'Agenzia delle Dogane di Milano 3 propone appello (r.g.2864/2025) chiedendo la riforma della sentenza impugnata sulla base di tre motivi:1) il primo giudice “ha avallato il contenuto delle controdeduzioni della Città Metropolitana di Milano senza aver compiutamente considerato anche gli elementi addotti dall'Ufficio a suo fondamento”: insiste nella tesi che il soggetto al quale compete il rimborso debba individuarsi della Città Metropolitana di Milano;
2) “difetto di motivazione della sentenza di primo grado ed erroneità di giudizio” in quanto “la sentenza appellata non distingue, errando, il diritto di rimborso del fornitore di energia in base alla capacità degli impianti e alla diversa devoluzione del tributo dell'addizionale rispetto a quella dell'accisa che, tenuto conto che per gli impianti cd. minori, per motivi contabili e di cassa, la gestione non ha interessato l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ma al contrario era implementata dall'ente locale”;
3) il primo giudice , senza alcuna motivazione , ha ritenuto infondate le ragioni dell'Ufficio in merito alla determinazione dell'importo da rimborsare”: in particolare “Per la determinazione del quantum da rimborsare il collegio milanese di primo grado di fatto implicitamente assume che il giudicato del giudice ordinario non sia sindacabile dal giudice tributario nell'azione ex art. 14, comma 4, T.U.A. e che il quantum rimborsabile sia quello fissato dal giudice ordinario senza entrare nella verifica delle fatture esibite dalla Resistente_1. Conclude : in via principale dichiarare la carenza della legittimazione passiva dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al rimborso preteso ex art. 14, del T.U.A. dalla Resistente_1 SPA e, per l'effetto, pronunciare invece la legittimazione passiva al rimborso di €. 63,43 a carico della Città Metropolitana di Milano;
condannare quindi la Città Metropolitana di Milano al pagamento della somma spettante alla Resistente_1 SPA ex art. 14, del T.U.A.; in via subordinata : “riformare il quantum debeatur e ridurre quindi la spettanza alle risultanze dalle fatture emesse dalla Resistente_1 SPA nei riguardi della Società_1 del periodo 1/04/2010 - 31/12/2011”
L'Agenzia delle Dogane di Milano 1 si è costituita chiedendo l'accoglimento dell'appello di Agenzia delle
Dogane Milano 3.
La Città Metropolitana di Milano si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello della Agenzia delle Dogane;
propone appello incidentale condizionato sulla base dei seguenti motivi: 1) - INOPPUGNABILITÀ
DELL'ATTO IMPUGNATO;
2) Tardività della istanza di rimborso;
3) “ NEL MERITO LA MODIFICA
NORMATIVA INTRODOTTA CON IL D.LGS. N. 68 DEL 2011 HA EFFICACIA EX NUNC. 3.1) “ILLEGITTIMA
APPLICAZIONE DI UN OBBLIGO PREVISTO DA UNA DIRETTIVA EUROPEA NON ANCORA RECEPITA
NEL CONTESTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO NEI RAPPORTI ORIZZONTALI DA PARTE DEL
GIUDICE NAZIONALE: IL RIMBORSO EFFETTUATO DAI FORNITORI AI CONSUMATORI FINALI È
TOTALMENTE PRIVO DI FONDAMENTO GIURIDICO IN QUANTO NON CONTEMPLATO
DALL'ORDINAMENTO DOMESTICO”.
Il giorno prima dell'udienza l'Agenzia delle Dogane appellante Lombardia 2 ( ex Agenzia delle Dogane i 3) dichiara di “abbandonare” l'appello e chiede di dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere avendo procecduto al rimborso come da provvedimento allegato
La medesima sentenza n.749/2025 è appellata (r.g. 2693/2025) anche da Agenzia delle Dogane di Milano
1 sulla base dei seguenti motivi: 1)”Violazione e falsa applicazione comma 5 bis art. 7 D. Lgs 546/1992 sul mancato assolvimento dell'onere della prova. Difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, violazione art. 112 cpc “: erroneamente il primo giudice ha ritenuto non contestato il fatto relativo alla debenza del rimborso mentre l'Ufficio ha contestato la mancata produzione delle fatture” : 2) “2.Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 comma 4 dl 511/1988; difetto di legittimazione passiva della Dogana”: evidenzia un contrasto esistente tra la sentenza di Cass. Sez.5 n. 21883/2024 che nell'affermare la legittimazione passiva alla restituzione della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha definito l'addizionale una maggiorazione della accisa e la sentenza n.21749/2024 secondo cui l'addizionale è una imposta indiretta aggiuntiva “ 3)
Motivazione illogica e contraddittoria, alla luce della Direttiva n. 2008/118 CE. Errata interpretazione art. 117
Costituzione”, atteso che l'addizionale non è una imposta indiretta autonoma vietata dalla Direttiva europea ma costituisce un mero inasprimento di una imposta erariale già esistente;
4) Prescrizione del termine ordinario decennale per l'istanza di rimborso Violazione dell'art. 2943 cc “il collegio non ha verificato se tra le numerose fatture prodotte in giudizio da Resistente_1 ve ne fossero alcune cadute in prescrizione”; 5) Violazione e falsa applicazione dell'art. 14, D. Lgs. 26/10/1995 n. 504”: “nel caso in cui l'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto Unionale da una sentenza della Corte di Giustizia, l'efficacia retroattiva di detta pronuncia incontra il limite dei rapporti esauriti/ estinti, ipotizzabile allorché sia maturata una causa di prescrizione o decadenza.
La Città Metropolitana di Milano si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello della Agenzia delle Dogane;
propone appello incidentale condizionato sulla base dei medesimi motivi formulati nelle controdeduzioni all'appello di Agenzia delle Dogane di Milano 3.
Alla odierna udienza l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Milano 1 dichiara di rinunciare alla contestazione del proprio difetto di legittimazione passiva al rimborso, che riconosce, mentre insiste nei motivi attinenti al quantum del rimborso.
Resistente_1 Spa si è costituita in giudizio chiedendo di rigettare gli appelli proposti da Agenzia delle Dogane Milano 3 e Agenzia delle Dogane Milano 1; propone appello incidentale condizionato chiedendo che, nel caso in cui venga dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Agenzia delle Dogane, venga affermata la sussistenza della legittimazione passiva al rimborso in capo alla Città Metropolitana di Milano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A)Appello di Agenzia delle Dogane 1 (rg.2693/2025)
1,Il primo motivo è infondato.Come dichiarato dalla stessa Agenzia delle Entrate (pag.5 atto di appello)
“L'ufficio ha potuto estrapolare le fatture soltanto dal Sigit (il fascicolo tributario), e lo ha fatto subito dopo il deposito della sentenza”. Atteso che la società ha depositato le fatture nel giudizio di primo grado, essa ha assolto il proprio onere probatorio e l'Ufficio è stato posto in grado di verificare la corrispondenza degli importi con quanto richiesto a rimborso.
2-3. Il secondo ed il terzo motivo attinenti al preteso difetto di legittimazione passiva alla effettuazione del rimborso sono inammissibili per sopravvenuta rinuncia.
4.Il quarto motivo è inammissibile. Poiché la prescrizione non è rilevabile d'ufficio ma deve essere specificamente eccepita dalla parte sin dall'inizio del giudizio, l'appellante non può limitarsi a chiedere al giudice di verificare se tra le fatture prodotte dalla società ve ne siano alcune riferibili a somme cadute in prescrizione, trattandosi di una attività che deve svolgere la parte che ha interesse ad eccepire la eventuale prescrizione.
5.Non ricorre la fattispecie del”rapporto esaurito”. Nessuna specifica causa di prescrizione è mai stata eccepita e la causa di decadenza prevista dall'art.14 d.lgs. 504 del 1995 non si applica al consumatore finale. . (Cass. Sez. 5, 29/07/2024, n. 21154, Rv. 671657 - 01).
B)Appello Agenzia delle Dogane 3 (r.g.2864/2025)
Il giudizio in oggetto deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere atteso che l'Ufficio ha riconosciuto la propria competetenza ad effettuare il rimborso emettendo il relativo provvedimento.
C) Appelli incidentali di Città metropolitana di Milano e di Resistente_1 Spa.
Atteso il mancato accoglimento degli appelli principali di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Milano 1
e 3, gli appelli incidentali condizionati in oggetto devono essere dichiarati inammissibili per carenza di interesse.
La complessità dell' insieme delle questioni trattate e l'originaria esistenza di contrasti risolti dal giudice di legittimità giustificano la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
rigetta l'appello di Agenzia delle Dogane di Milano 1; dichiara estinto per cessata materia del contendere l'appello proposto da Agenzia delle Dogane di Milano 3; dichiara inammissibili gli appelli incidentali di
Città Metropolitana di Milano e di Resistente_1 Spa. Compensa le spese del grado.
Milano 10.2.2026
Presidente estensore
PP AT
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 9, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LOCATELLI GIUSEPPE, Presidente e Relatore
GENTILI CLAUDIA, Giudice
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2693/2025 depositato il 26/08/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Milano - Sede Milano - Via Ceresio 12 20154 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Milano 2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Difensore_6 - CF_Difensore_6 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 749/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 17
e pubblicata il 17/02/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. PROT. CMRC-2022-0058478 ADD.PROV.ACCISE 2011
- sull'appello n. 2864/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lombardia 2 - Sede Linate - Aeroporto Linate 20054 Segrate MI
elettivamente domiciliato presso Email_5
contro
Citta' Metropolitana Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_6
Citta' Metropolitana Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_6
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Milano - Sede Milano
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 749/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 17
e pubblicata il 17/02/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. ANNO 2011 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 317/2026 depositato il
11/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 15/01/2024 la società Resistente_1 S.p.A. presentava alla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Milano 1, 2 e 3 e alla Città Metropolitana di Milano un'istanza di rimborso della somma complessiva di euro 8.521,62, oltre interessi, versata a titolo di addizionale provinciale alle accise applicata in rivalsa sulle fornitura di energia elettrica effettuate nei confronti di Società_1 S.r.l. nel corso del biennio 2010/2011. La richiesta di rimborso conseguiva al fatto che la società Società_1 in qualità di consumatrice finale di energia elettrica aveva esercitato l'azione di ripetizione di indebito nei confronti della fornitrice Resistente_1 S.p.A. la quale era stata condannata dal Tribunale di Bologna al pagamento a favore di Società_1 S.r.l. di euro 67.935,91 a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica indebitamente addebitata.
Sulla istanza si formava il silenzio- rifiuto.
La medesima istanza di rimborso era indirizzata alla Città Metropolitana di Milano che con provvedimento espresso di diniego rigettava la richiesta allegando il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto l'ente tenuto alla restituzione doveva individuarsi nella Agenzia delle Dogane.
Contro il diniego tacito della Agenzia delle Dogane e contro il diniego espresso di Città Metropolitana di
Milano la società proponeva ricorso alla CGT di primo grado di Milano che lo accoglieva parzialmente con sentenza n.749 del 2025, dichiarando il difetto di legittimazione passiva di Città Metropolitana di Milano e condannando Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Milano 3 al rimborso di euro 63,48 e Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli di Milano 1 e 2 al rimborso in solido della somma di euro 8.448,53.
Contro la sentenza l'Agenzia delle Dogane di Milano 3 propone appello (r.g.2864/2025) chiedendo la riforma della sentenza impugnata sulla base di tre motivi:1) il primo giudice “ha avallato il contenuto delle controdeduzioni della Città Metropolitana di Milano senza aver compiutamente considerato anche gli elementi addotti dall'Ufficio a suo fondamento”: insiste nella tesi che il soggetto al quale compete il rimborso debba individuarsi della Città Metropolitana di Milano;
2) “difetto di motivazione della sentenza di primo grado ed erroneità di giudizio” in quanto “la sentenza appellata non distingue, errando, il diritto di rimborso del fornitore di energia in base alla capacità degli impianti e alla diversa devoluzione del tributo dell'addizionale rispetto a quella dell'accisa che, tenuto conto che per gli impianti cd. minori, per motivi contabili e di cassa, la gestione non ha interessato l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ma al contrario era implementata dall'ente locale”;
3) il primo giudice , senza alcuna motivazione , ha ritenuto infondate le ragioni dell'Ufficio in merito alla determinazione dell'importo da rimborsare”: in particolare “Per la determinazione del quantum da rimborsare il collegio milanese di primo grado di fatto implicitamente assume che il giudicato del giudice ordinario non sia sindacabile dal giudice tributario nell'azione ex art. 14, comma 4, T.U.A. e che il quantum rimborsabile sia quello fissato dal giudice ordinario senza entrare nella verifica delle fatture esibite dalla Resistente_1. Conclude : in via principale dichiarare la carenza della legittimazione passiva dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al rimborso preteso ex art. 14, del T.U.A. dalla Resistente_1 SPA e, per l'effetto, pronunciare invece la legittimazione passiva al rimborso di €. 63,43 a carico della Città Metropolitana di Milano;
condannare quindi la Città Metropolitana di Milano al pagamento della somma spettante alla Resistente_1 SPA ex art. 14, del T.U.A.; in via subordinata : “riformare il quantum debeatur e ridurre quindi la spettanza alle risultanze dalle fatture emesse dalla Resistente_1 SPA nei riguardi della Società_1 del periodo 1/04/2010 - 31/12/2011”
L'Agenzia delle Dogane di Milano 1 si è costituita chiedendo l'accoglimento dell'appello di Agenzia delle
Dogane Milano 3.
La Città Metropolitana di Milano si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello della Agenzia delle Dogane;
propone appello incidentale condizionato sulla base dei seguenti motivi: 1) - INOPPUGNABILITÀ
DELL'ATTO IMPUGNATO;
2) Tardività della istanza di rimborso;
3) “ NEL MERITO LA MODIFICA
NORMATIVA INTRODOTTA CON IL D.LGS. N. 68 DEL 2011 HA EFFICACIA EX NUNC. 3.1) “ILLEGITTIMA
APPLICAZIONE DI UN OBBLIGO PREVISTO DA UNA DIRETTIVA EUROPEA NON ANCORA RECEPITA
NEL CONTESTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO NEI RAPPORTI ORIZZONTALI DA PARTE DEL
GIUDICE NAZIONALE: IL RIMBORSO EFFETTUATO DAI FORNITORI AI CONSUMATORI FINALI È
TOTALMENTE PRIVO DI FONDAMENTO GIURIDICO IN QUANTO NON CONTEMPLATO
DALL'ORDINAMENTO DOMESTICO”.
Il giorno prima dell'udienza l'Agenzia delle Dogane appellante Lombardia 2 ( ex Agenzia delle Dogane i 3) dichiara di “abbandonare” l'appello e chiede di dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere avendo procecduto al rimborso come da provvedimento allegato
La medesima sentenza n.749/2025 è appellata (r.g. 2693/2025) anche da Agenzia delle Dogane di Milano
1 sulla base dei seguenti motivi: 1)”Violazione e falsa applicazione comma 5 bis art. 7 D. Lgs 546/1992 sul mancato assolvimento dell'onere della prova. Difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, violazione art. 112 cpc “: erroneamente il primo giudice ha ritenuto non contestato il fatto relativo alla debenza del rimborso mentre l'Ufficio ha contestato la mancata produzione delle fatture” : 2) “2.Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 comma 4 dl 511/1988; difetto di legittimazione passiva della Dogana”: evidenzia un contrasto esistente tra la sentenza di Cass. Sez.5 n. 21883/2024 che nell'affermare la legittimazione passiva alla restituzione della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha definito l'addizionale una maggiorazione della accisa e la sentenza n.21749/2024 secondo cui l'addizionale è una imposta indiretta aggiuntiva “ 3)
Motivazione illogica e contraddittoria, alla luce della Direttiva n. 2008/118 CE. Errata interpretazione art. 117
Costituzione”, atteso che l'addizionale non è una imposta indiretta autonoma vietata dalla Direttiva europea ma costituisce un mero inasprimento di una imposta erariale già esistente;
4) Prescrizione del termine ordinario decennale per l'istanza di rimborso Violazione dell'art. 2943 cc “il collegio non ha verificato se tra le numerose fatture prodotte in giudizio da Resistente_1 ve ne fossero alcune cadute in prescrizione”; 5) Violazione e falsa applicazione dell'art. 14, D. Lgs. 26/10/1995 n. 504”: “nel caso in cui l'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto Unionale da una sentenza della Corte di Giustizia, l'efficacia retroattiva di detta pronuncia incontra il limite dei rapporti esauriti/ estinti, ipotizzabile allorché sia maturata una causa di prescrizione o decadenza.
La Città Metropolitana di Milano si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello della Agenzia delle Dogane;
propone appello incidentale condizionato sulla base dei medesimi motivi formulati nelle controdeduzioni all'appello di Agenzia delle Dogane di Milano 3.
Alla odierna udienza l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Milano 1 dichiara di rinunciare alla contestazione del proprio difetto di legittimazione passiva al rimborso, che riconosce, mentre insiste nei motivi attinenti al quantum del rimborso.
Resistente_1 Spa si è costituita in giudizio chiedendo di rigettare gli appelli proposti da Agenzia delle Dogane Milano 3 e Agenzia delle Dogane Milano 1; propone appello incidentale condizionato chiedendo che, nel caso in cui venga dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Agenzia delle Dogane, venga affermata la sussistenza della legittimazione passiva al rimborso in capo alla Città Metropolitana di Milano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A)Appello di Agenzia delle Dogane 1 (rg.2693/2025)
1,Il primo motivo è infondato.Come dichiarato dalla stessa Agenzia delle Entrate (pag.5 atto di appello)
“L'ufficio ha potuto estrapolare le fatture soltanto dal Sigit (il fascicolo tributario), e lo ha fatto subito dopo il deposito della sentenza”. Atteso che la società ha depositato le fatture nel giudizio di primo grado, essa ha assolto il proprio onere probatorio e l'Ufficio è stato posto in grado di verificare la corrispondenza degli importi con quanto richiesto a rimborso.
2-3. Il secondo ed il terzo motivo attinenti al preteso difetto di legittimazione passiva alla effettuazione del rimborso sono inammissibili per sopravvenuta rinuncia.
4.Il quarto motivo è inammissibile. Poiché la prescrizione non è rilevabile d'ufficio ma deve essere specificamente eccepita dalla parte sin dall'inizio del giudizio, l'appellante non può limitarsi a chiedere al giudice di verificare se tra le fatture prodotte dalla società ve ne siano alcune riferibili a somme cadute in prescrizione, trattandosi di una attività che deve svolgere la parte che ha interesse ad eccepire la eventuale prescrizione.
5.Non ricorre la fattispecie del”rapporto esaurito”. Nessuna specifica causa di prescrizione è mai stata eccepita e la causa di decadenza prevista dall'art.14 d.lgs. 504 del 1995 non si applica al consumatore finale. . (Cass. Sez. 5, 29/07/2024, n. 21154, Rv. 671657 - 01).
B)Appello Agenzia delle Dogane 3 (r.g.2864/2025)
Il giudizio in oggetto deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere atteso che l'Ufficio ha riconosciuto la propria competetenza ad effettuare il rimborso emettendo il relativo provvedimento.
C) Appelli incidentali di Città metropolitana di Milano e di Resistente_1 Spa.
Atteso il mancato accoglimento degli appelli principali di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Milano 1
e 3, gli appelli incidentali condizionati in oggetto devono essere dichiarati inammissibili per carenza di interesse.
La complessità dell' insieme delle questioni trattate e l'originaria esistenza di contrasti risolti dal giudice di legittimità giustificano la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
rigetta l'appello di Agenzia delle Dogane di Milano 1; dichiara estinto per cessata materia del contendere l'appello proposto da Agenzia delle Dogane di Milano 3; dichiara inammissibili gli appelli incidentali di
Città Metropolitana di Milano e di Resistente_1 Spa. Compensa le spese del grado.
Milano 10.2.2026
Presidente estensore
PP AT