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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/11/2025, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 2853/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2853 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza del 13-10-2025, avente ad oggetto: Ricorso congiunto ex artt. 337 bis e 337 ter c.c. e vertente
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliata alla via Parte_1 C.F._1
Marchesella, 130, in Giugliano in Campania, presso lo studio dell'avv. Maria De
Rosa, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
, C.F. elettivamente domiciliato alla Controparte_1 C.F._2
Via Toledo n. 205, in Napoli, presso lo studio dell'avv. Vincenza Maione, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
1 INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.10.2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti, hanno chiesto pronunciarsi in ordine alla regolamentazione della potestà genitoriale alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c. e hanno chiesto
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 11.07.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premettendo di aver intrattenuto una relazione affettiva, dalla quale erano nati tre figli, (nato il [...]), (nato il 24-1- Persona_1 Persona_2
2018), (nato il [...]) e che, a causa di incompatibilità Persona_3 caratteriali, la convivenza tra essi si rendeva intollerabile, tanto da indurli a porre fine alla stessa, chiedevano di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale, l'affido e il mantenimento dei minori secondo le concordate modalità indicate in ricorso.
All'udienza del 13-10-2025, i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni del PM che nulla opponeva.
Le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che qui di seguito si riportano:
2
3
4 Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi agli interessi della prole, il cui ascolto non si ritiene necessario, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) recepisce integralmente gli accordi, riportati in parte motiva, intervenuti tra
, c.f. , e , C.F. Parte_1 C.F._1 Controparte_1 circa la regolamentazione dell'esercizio della C.F._2 responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, (nato il 7-12- Persona_1
2013), (nato il [...]), (nato il [...]) a Persona_2 Persona_3 tutti gli effetti di legge;
b) nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
5 Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 29.11.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2853 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza del 13-10-2025, avente ad oggetto: Ricorso congiunto ex artt. 337 bis e 337 ter c.c. e vertente
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliata alla via Parte_1 C.F._1
Marchesella, 130, in Giugliano in Campania, presso lo studio dell'avv. Maria De
Rosa, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
, C.F. elettivamente domiciliato alla Controparte_1 C.F._2
Via Toledo n. 205, in Napoli, presso lo studio dell'avv. Vincenza Maione, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
1 INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.10.2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti, hanno chiesto pronunciarsi in ordine alla regolamentazione della potestà genitoriale alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c. e hanno chiesto
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 11.07.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premettendo di aver intrattenuto una relazione affettiva, dalla quale erano nati tre figli, (nato il [...]), (nato il 24-1- Persona_1 Persona_2
2018), (nato il [...]) e che, a causa di incompatibilità Persona_3 caratteriali, la convivenza tra essi si rendeva intollerabile, tanto da indurli a porre fine alla stessa, chiedevano di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale, l'affido e il mantenimento dei minori secondo le concordate modalità indicate in ricorso.
All'udienza del 13-10-2025, i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni del PM che nulla opponeva.
Le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che qui di seguito si riportano:
2
3
4 Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi agli interessi della prole, il cui ascolto non si ritiene necessario, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) recepisce integralmente gli accordi, riportati in parte motiva, intervenuti tra
, c.f. , e , C.F. Parte_1 C.F._1 Controparte_1 circa la regolamentazione dell'esercizio della C.F._2 responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, (nato il 7-12- Persona_1
2013), (nato il [...]), (nato il [...]) a Persona_2 Persona_3 tutti gli effetti di legge;
b) nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
5 Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 29.11.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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