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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 24/12/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 857/2023 Ruolo Generale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 17 aprile 2023
da
(C.F. rappresentato e difeso, per Parte_1 CodiceFiscale_1 mandato in calce al predetto atto di citazione, dall'avv. Stefania Gobbato e dall'avv.
EN VO ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Concordia Sagittaria via
Santi Martiri n. 7
- attore opponente -
contro
(C.F. ), già e, per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1 mandataria in forza di procura generale rilasciata con atto autenticato nelle firme dal notaio dr. di Venezia-Mestre rep. n. 42351, racc. n. 15678, in data 9 Persona_1 dicembre 2020, (C.F. ), già Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 rappresentata e difesa, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Roberto Franco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vibo Valentia piazza del Lavoro n. 3
- convenuta opposta -
Pagina 1 di 10 Oggetto: opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 186/2023.
Causa iscritta a ruolo il 20 aprile 2023 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni dell'11 luglio 2025.
CONCLUSIONI
Per l'attore opponente: come da foglio depositato telematicamente l'8 luglio 2025:
“Il sig. insiste per l'accoglimento delle conclusioni così come indicate Parte_1 nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo datato 13.04.2023 e nelle precedenti proprie note autorizzate del 30.09.2024 e che qui di seguito si riportano integralmente:
- Accertata la mancata produzione da parte della convenuta opposta del contratto di cessione, sottoscritto in data 08.10.2020 tra ED OL PA (già BA FR PA)
e e contenente l'individuazione delle singole posizioni cedute, Controparte_1 compresa quella dell'odierno opponente, dichiararsi che il sig. nulla Parte_1 deve alla cessionaria per le motivazioni esposte in premessa e per Controparte_1
l'effetto dichiararsi revocato e/o annullato il D.I. opposto n. 186/2023 – RG. 2851/2022 emesso dal Tribunale di Pordenone.
- Accertata la mancata corrispondenza tra i rapporti indicati nelle scritture contabili certificate ex art. 50 T.U.B. (costituenti la “causa petendi” sufficiente ad ottenere la sola emissione nella fase monitoria del decreto ingiuntivo n. 186/2023) e il contratto di apertura di credito in conto corrente e di finanziamento di cui ai doc. 3 e 7 di controparte, dichiararsi che, in mancanza di produzione di ulteriore e pertinente documentazione probatoria, la domanda avversaria, nella presente fase di merito, è sfornita di prova e per l'effetto dichiararsi revocato e/o annullato il D.I. opposto n. 186/2023 RG. 2851/2022 emesso dal
Tribunale di Pordenone.
- Accertato che le posizioni contrattuali intercorse tra BA FR PA (oggi ED
OL) e il sig. sono datate 07.02.2002 per l'apertura di credito e Parte_1
30.09.05 per il finanziamento, nonché accertato che in relazione ai diritti di credito derivanti da tali posizioni è maturata la prescrizione decennale in quanto non è mai stata inviata al cliente-debitore alcuna comunicazione interruttiva, o comunque quest'ultimo non
Pagina 2 di 10 l'ha mai ricevuta, dichiararsi prescritto il diritto di credito di cui al ricorso per decreto ingiuntivo introduttivo opposto e per l'effetto dichiararsi revocato e/o annullato il D.I. opposto n. 186/2023-R.G.2851/2023 emesso dal Tribunale di Pordenone. Spese di lite rifuse”.
Per la convenuta opposta: come da foglio depositato telematicamente il 7 luglio 2025:
“L'Avv. Roberto Franco, per conto e nell'interesse di “ e, per essa, Controparte_1
“ , si riporta alla comparsa di costituzione e risposta, qui da Controparte_2 intendersi richiamata e trascritta, depositata in data 18.10.2023, nonché alle memorie ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. depositate in data 10.6.2024, alle memorie ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c. depositate in data 28.6.2024 e a tutti gli atti e verbali di udienza.
Nel richiamare e riproporre le istanze, anche istruttorie, eccezioni, deduzioni e conclusioni formulate nella comparsa di risposta e nelle successive memorie, insiste per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, ovvero la condanna di parte opponente al pagamento delle somme che risulteranno dovute all'esito del processo.
Impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, dichiara di non accettare il contradditorio su eventuali domande ed eccezioni nuove o tardivamente proposte, precisa le conclusioni già formulate nella comparsa di costituzione e risposta e chiede che il Giudice voglia trattenere la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore opponente Parte_1 ha evocato avanti al Tribunale di Pordenone la convenuta opposta Controparte_1
proponendo opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 186/2023 emesso il 17 - 21
[...] febbraio 2023 e notificatogli il 12 marzo 2023, col quale gli era stato intimato il pagamento di € 14.757,80 complessivi (oltre interessi e spese) a titolo di capitale dovuto in relazione al contratto di apertura di credito su conto corrente ed al contratto di finanziamento stipulati con Crédit OL FR s.p.a..
L'attore opponente ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti, testuali, domande:
Pagina 3 di 10 “Nel merito:
- Accertata la mancata produzione da parte della convenuta opposta del contratto di cessione, sottoscritto in data 08.10.2020 tra ED OL PA (già BA FR PA)
e e contenente l'individuazione delle singole posizioni cedute, Controparte_1 compresa quella dell'odierno opponente, dichiararsi che il sig. nulla Parte_1 deve alla cessionaria per le motivazioni esposte in premessa e per Controparte_1
l'effetto dichiararsi revocato e/o annullato il D.I. opposto n. 186/2023 – RG. 2851/22 emesso dal Tribunale di Pordenone.
- Accertata la mancata corrispondenza tra i rapporti indicati nelle scritture contabili certificate ex art. 50 T.U.B. (costituenti la “causa petendi” sufficiente ad ottenere la sola emissione nella fase monitoria del decreto ingiuntivo n. 186/2023) e il contratto di apertura di credito in conto corrente e di finanziamento di cui ai doc. 3 e 7 di controparte, dichiararsi che, in mancanza di produzione di ulteriore e pertinente documentazione probatoria, la domanda avversaria, nella presente fase di merito, è sfornita di prova e per l'effetto dichiararsi revocato e/o annullato il D.I. opposto n. 186/2023 RG. 2851/2022 emesso dal
Tribunale di Pordenone.
- Accertato che le posizioni contrattuali intercorse tra BA FR PA (oggi ED
OL) e il sig. sono datate 07.02.2002 per l'apertura di credito e Parte_1
30.09.05 per il finanziamento, nonché accertato che in relazione ai diritti di credito derivanti da tali posizioni è maturata la prescrizione decennale in quanto non è mai stata inviata al cliente-debitore alcuna comunicazione interruttiva, o comunque quest'ultimo non l'ha mai ricevuta, dichiararsi prescritto il diritto di credito di cui al ricorso introduttivo opposto e per l'effetto dichiararsi revocato e/o annullato il D.I. opposto n. 186/2023 – RG.
2851/22 emesso dal Tribunale di Pordenone.
In ogni caso spese di lite rifuse”.
A fondamento di tali domande, ha articolato i seguenti motivi: Parte_1
a) mancanza di prova dell'inclusione del credito monitoriamente azionato tra quelli oggetto di cessione, con conseguente carenza di legittimazione attiva in capo ad Controparte_1
[...]
Pagina 4 di 10 b) non corrispondenza dei documenti prodotti a sostegno della domanda monitoria;
c) prescrizione del credito vantato;
d) insufficienza della certificazione ex art. 50 TUB nel giudizio di opposizione.
1.2 Si è costituita la convenuta opposta già e, Controparte_1 Controparte_1 per essa, la mandataria in forza di procura generale in atti già Controparte_2
C (di seguito solo convenuta opposta o ), contestando le avverse domande CP_3
e formulando le seguenti, testuali, conclusioni:
“il Tribunale adito - reietta ogni altra contraria istanza - voglia così provvedere e giudicare
–
In via preliminare principale -
− dichiarare l'opposto decreto ingiuntivo n. 186/2023 del Tribunale di Pordenone, provvisoriamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 C.p.c.;
− all'esito, concedere alle parti i termini per l'introduzione e lo svolgimento del procedimento di mediazione ex art. 5 D. Lgs. n. 28/2010.
− e, quindi concedere i termini di cui all'art. 183 c.p.c. per l'esercizio delle prerogative difensive ivi contemplate;
In via principale e nel merito
− accertare e dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto l'opposizione proposta da , avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
186/2023 del Tribunale di Pordenone, disponendone l'integrale rigetto con tutte le conseguenze di legge;
− per l'effetto, accertare e dichiarare la validità, legittimità ed efficacia dei contratti tra le parti intercorsi e delle relative obbligazioni e, per l'effetto, condannare il debitore ingiunto ed opponente al pagamento di tutte le somme da essi e dal titolo giudiziario opposto derivanti;
− quindi, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condannare la parte
Pagina 5 di 10 opponente al pagamento in favore della di tutte le somme già Controparte_1 richieste nel ricorso per decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi corrispettivi e di mora e spese come richiesti e come liquidati dal Giudice del procedimento d'ingiunzione a far data dalla domanda e fino al giorno dell'effettivo pagamento;
− condannare comunque il debitore opponente al pagamento di tutte le somme che risulteranno dovute all'esito del presente giudizio, maggiorate degli interessi, anche se maggiori o minori rispetto a quelle richieste con ricorso per decreto ingiuntivo.
− Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'opponente con riferimento a tutte le domande relative ed afferenti alla sola posizione del debitore principale.
− Respingere la domanda risarcitoria avanzata dall'opponete” [rectius: opponente] “in quanto destituita di fondamento ed in assenza di prova alcuna in punto di effettiva esistenza dei danni lamentati.
− Accertare e dichiarare in ogni caso il difetto di legittimazione passiva della società cessionaria del credito rispetto alla domanda di risarcimento danni temerariamente avanzata da controparte.
In via subordinata -
- condannare l'opponente al pagamento delle somme ingiunte maggiorate degli ulteriori interessi maturati e delle spese o comunque al pagamento della somma maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio.
In via ulteriormente gradata -
− condannare l'opponente a restituire, a titolo di indebito ex art. 2033 c.c., tutte le somme messe a disposizione della società cedente per le quali aveva garantito la restituzione, maggiorate degli interessi a far data dalle singole spese finanziate.
In via istruttoria e principale –
- la società creditrice dichiara di volersi avvalere di tutta la documentazione versata nel fascicolo di causa da ognuna delle parti costituite e compresa nel fascicolo del procedimento d'ingiunzione;
Pagina 6 di 10 - chiede l'acquisizione del fascicolo del procedimento d'ingiunzione Controparte_2
(R.G. 2851/2022) e l'annessione al fascicolo del presente giudizio di opposizione, sì da considerare tutta la documentazione ivi contenuta già prodotta anche in tale fase di giudizio.
- In ogni caso, e, per essa, Controparte_1 Controparte_2 qualora il Giudice lo ritenga necessario ed anche in assenza di specifica contestazione, chiede, per l'ipotesi di una qualunque necessità, concessione di termine ai fini della regolarità della costituzione in giudizio di essa cessionaria del credito per legittimazione, rappresentanza e autorizzazione.
- Con condanna infine dell'opponente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
1.3 All'udienza del 20 ottobre 2023 il Giudice ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato, assegnando termine per la presentazione della domanda di mediazione obbligatoria.
1.4 Fallita la mediazione e depositate dalle parti le memorie di cui all'art. 183 comma 6°
c.p.c., la causa, acquisita la documentazione prodotta, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare dell'11 luglio 2025 sulle conclusioni in epigrafe riportate, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.1 Esposti, nei termini succinti che precedono, i fatti rilevanti oggetto del contendere,
l'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta.
Occorre soffermarsi, in primo luogo, sull'eccezione preliminare, tempestivamente sollevata da sin dall'atto introduttivo della presente lite, di difetto di Parte_1
C titolarità sostanziale del diritto di credito monitoriamente azionato in capo ad .
Com'è noto, nel giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione dell'ingiunto, il creditore opposto conserva la qualità di attore in senso sostanziale (cfr., per tutte,
Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 24815 del 24 novembre 2005), sicché su di lui grava il relativo onere probatorio, anche con riguardo alla sua titolarità del credito azionato in sede monitoria, onere che, per quanto infra si chiarirà, non è stato, tuttavia, assolto dalla
Pagina 7 di 10 convenuta opposta.
Invero, dalla documentazione da quest'ultima prodotta non emerge la prova che il C credito azionato rientrasse tra quelli oggetto della cessione conclusa da con Crédit
OL FR s.p.a. in data 8 ottobre 2020.
Come ha, infatti, chiarito il Supremo Collegio (cfr., per tutte, Cassazione civile, sez.
VI - 1, ordinanza n. 24798 del 5 novembre 2020), “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
E, partendo da tale ultima precisazione, deve senz'altro escludersi che, nella specie, vi sia stato esplicito o implicito riconoscimento, da parte dell'attore opponente, della legittimazione sostanziale della convenuta opposta, poiché, come si è detto,
ha, di contro, espressamente eccepito la mancanza di prova Parte_1 documentale sul punto.
In caso di contestazione, quindi, spetta al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione (vedasi, in parte motiva, Cassazione civile, sez. I, sentenza n.
4116 del 2 marzo 2016).
Detto altrimenti, il cessionario ha l'onere di dimostrare in giudizio l'inclusione del credito azionato nella cessione in blocco, provando, in particolare: l'effettivo perfezionarsi della cessione, il suo perfezionarsi prima della richiesta di pagamento, l'inclusione nella cessione della specifica pretesa azionata, e ciò secondo un criterio di ragionevole certezza, sulla base di criteri oggettivi e agevolmente verificabili.
Calando, allora, detti principi nel caso di specie, la convenuta opposta, nonostante l'eccezione sollevata in sede di opposizione, non ha fornito la prova che il credito intimato
Pagina 8 di 10 rientrasse tra quelli oggetto dell'operazione di cessione intervenuta in suo favore.
Premesso che tale prova deve essere, come detto, documentale, a dimostrazione di un tanto è stato, difatti, prodotto il contratto di cessione dell'8 ottobre 2020, che, tuttavia, risulta in più parti omissato e che, comunque, è privo della lista dei singoli debitori ceduti;
la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale risulta, a sua volta, di contenuto non specificatamente certo né sufficientemente completo ai fini che ci occupano;
né appare, infine, idonea a dimostrare l'inclusione del credito di che trattasi nel “blocco” dei rapporti ceduti il documento, consistente in una pagina, priva di qualsivoglia sottoscrizione che ne attesti l'autenticità della provenienza, e riportante unicamente due righe, contenenti entrambe, accanto al nominativo di , svariati numeri, neppure Parte_1 corrispondenti alle due posizioni (apertura di credito su conto corrente e finanziamento) in tesi qui azionate.
Per le dirimenti considerazioni che precedono, in cui resta assorbita ogni altra questione, l'opposizione va, come detto, accolta, dovendo, per l'effetto, essere revocato in ogni sua parte il decreto ingiuntivo impugnato.
2.2 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo secondo i vigenti parametri forensi (scaglione indicato in atti, valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, non essendovi ragioni per discostarsene, valori minimi per le fasi di trattazione e decisionale, in assenza di attività istruttoria e tenuto conto del contenuto degli scritti finali meramente ripetitivo delle difese già spiegate).
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca in ogni sua parte il decreto ingiuntivo impugnato;
2) condanna la convenuta opposta alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'attore opponente, che liquida in € 5.261,00 per compenso ed € 145,50 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso in Pordenone il 24 dicembre 2025.
Pagina 9 di 10 Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
Pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 17 aprile 2023
da
(C.F. rappresentato e difeso, per Parte_1 CodiceFiscale_1 mandato in calce al predetto atto di citazione, dall'avv. Stefania Gobbato e dall'avv.
EN VO ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Concordia Sagittaria via
Santi Martiri n. 7
- attore opponente -
contro
(C.F. ), già e, per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1 mandataria in forza di procura generale rilasciata con atto autenticato nelle firme dal notaio dr. di Venezia-Mestre rep. n. 42351, racc. n. 15678, in data 9 Persona_1 dicembre 2020, (C.F. ), già Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 rappresentata e difesa, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Roberto Franco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vibo Valentia piazza del Lavoro n. 3
- convenuta opposta -
Pagina 1 di 10 Oggetto: opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 186/2023.
Causa iscritta a ruolo il 20 aprile 2023 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni dell'11 luglio 2025.
CONCLUSIONI
Per l'attore opponente: come da foglio depositato telematicamente l'8 luglio 2025:
“Il sig. insiste per l'accoglimento delle conclusioni così come indicate Parte_1 nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo datato 13.04.2023 e nelle precedenti proprie note autorizzate del 30.09.2024 e che qui di seguito si riportano integralmente:
- Accertata la mancata produzione da parte della convenuta opposta del contratto di cessione, sottoscritto in data 08.10.2020 tra ED OL PA (già BA FR PA)
e e contenente l'individuazione delle singole posizioni cedute, Controparte_1 compresa quella dell'odierno opponente, dichiararsi che il sig. nulla Parte_1 deve alla cessionaria per le motivazioni esposte in premessa e per Controparte_1
l'effetto dichiararsi revocato e/o annullato il D.I. opposto n. 186/2023 – RG. 2851/2022 emesso dal Tribunale di Pordenone.
- Accertata la mancata corrispondenza tra i rapporti indicati nelle scritture contabili certificate ex art. 50 T.U.B. (costituenti la “causa petendi” sufficiente ad ottenere la sola emissione nella fase monitoria del decreto ingiuntivo n. 186/2023) e il contratto di apertura di credito in conto corrente e di finanziamento di cui ai doc. 3 e 7 di controparte, dichiararsi che, in mancanza di produzione di ulteriore e pertinente documentazione probatoria, la domanda avversaria, nella presente fase di merito, è sfornita di prova e per l'effetto dichiararsi revocato e/o annullato il D.I. opposto n. 186/2023 RG. 2851/2022 emesso dal
Tribunale di Pordenone.
- Accertato che le posizioni contrattuali intercorse tra BA FR PA (oggi ED
OL) e il sig. sono datate 07.02.2002 per l'apertura di credito e Parte_1
30.09.05 per il finanziamento, nonché accertato che in relazione ai diritti di credito derivanti da tali posizioni è maturata la prescrizione decennale in quanto non è mai stata inviata al cliente-debitore alcuna comunicazione interruttiva, o comunque quest'ultimo non
Pagina 2 di 10 l'ha mai ricevuta, dichiararsi prescritto il diritto di credito di cui al ricorso per decreto ingiuntivo introduttivo opposto e per l'effetto dichiararsi revocato e/o annullato il D.I. opposto n. 186/2023-R.G.2851/2023 emesso dal Tribunale di Pordenone. Spese di lite rifuse”.
Per la convenuta opposta: come da foglio depositato telematicamente il 7 luglio 2025:
“L'Avv. Roberto Franco, per conto e nell'interesse di “ e, per essa, Controparte_1
“ , si riporta alla comparsa di costituzione e risposta, qui da Controparte_2 intendersi richiamata e trascritta, depositata in data 18.10.2023, nonché alle memorie ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. depositate in data 10.6.2024, alle memorie ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c. depositate in data 28.6.2024 e a tutti gli atti e verbali di udienza.
Nel richiamare e riproporre le istanze, anche istruttorie, eccezioni, deduzioni e conclusioni formulate nella comparsa di risposta e nelle successive memorie, insiste per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, ovvero la condanna di parte opponente al pagamento delle somme che risulteranno dovute all'esito del processo.
Impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, dichiara di non accettare il contradditorio su eventuali domande ed eccezioni nuove o tardivamente proposte, precisa le conclusioni già formulate nella comparsa di costituzione e risposta e chiede che il Giudice voglia trattenere la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore opponente Parte_1 ha evocato avanti al Tribunale di Pordenone la convenuta opposta Controparte_1
proponendo opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 186/2023 emesso il 17 - 21
[...] febbraio 2023 e notificatogli il 12 marzo 2023, col quale gli era stato intimato il pagamento di € 14.757,80 complessivi (oltre interessi e spese) a titolo di capitale dovuto in relazione al contratto di apertura di credito su conto corrente ed al contratto di finanziamento stipulati con Crédit OL FR s.p.a..
L'attore opponente ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti, testuali, domande:
Pagina 3 di 10 “Nel merito:
- Accertata la mancata produzione da parte della convenuta opposta del contratto di cessione, sottoscritto in data 08.10.2020 tra ED OL PA (già BA FR PA)
e e contenente l'individuazione delle singole posizioni cedute, Controparte_1 compresa quella dell'odierno opponente, dichiararsi che il sig. nulla Parte_1 deve alla cessionaria per le motivazioni esposte in premessa e per Controparte_1
l'effetto dichiararsi revocato e/o annullato il D.I. opposto n. 186/2023 – RG. 2851/22 emesso dal Tribunale di Pordenone.
- Accertata la mancata corrispondenza tra i rapporti indicati nelle scritture contabili certificate ex art. 50 T.U.B. (costituenti la “causa petendi” sufficiente ad ottenere la sola emissione nella fase monitoria del decreto ingiuntivo n. 186/2023) e il contratto di apertura di credito in conto corrente e di finanziamento di cui ai doc. 3 e 7 di controparte, dichiararsi che, in mancanza di produzione di ulteriore e pertinente documentazione probatoria, la domanda avversaria, nella presente fase di merito, è sfornita di prova e per l'effetto dichiararsi revocato e/o annullato il D.I. opposto n. 186/2023 RG. 2851/2022 emesso dal
Tribunale di Pordenone.
- Accertato che le posizioni contrattuali intercorse tra BA FR PA (oggi ED
OL) e il sig. sono datate 07.02.2002 per l'apertura di credito e Parte_1
30.09.05 per il finanziamento, nonché accertato che in relazione ai diritti di credito derivanti da tali posizioni è maturata la prescrizione decennale in quanto non è mai stata inviata al cliente-debitore alcuna comunicazione interruttiva, o comunque quest'ultimo non l'ha mai ricevuta, dichiararsi prescritto il diritto di credito di cui al ricorso introduttivo opposto e per l'effetto dichiararsi revocato e/o annullato il D.I. opposto n. 186/2023 – RG.
2851/22 emesso dal Tribunale di Pordenone.
In ogni caso spese di lite rifuse”.
A fondamento di tali domande, ha articolato i seguenti motivi: Parte_1
a) mancanza di prova dell'inclusione del credito monitoriamente azionato tra quelli oggetto di cessione, con conseguente carenza di legittimazione attiva in capo ad Controparte_1
[...]
Pagina 4 di 10 b) non corrispondenza dei documenti prodotti a sostegno della domanda monitoria;
c) prescrizione del credito vantato;
d) insufficienza della certificazione ex art. 50 TUB nel giudizio di opposizione.
1.2 Si è costituita la convenuta opposta già e, Controparte_1 Controparte_1 per essa, la mandataria in forza di procura generale in atti già Controparte_2
C (di seguito solo convenuta opposta o ), contestando le avverse domande CP_3
e formulando le seguenti, testuali, conclusioni:
“il Tribunale adito - reietta ogni altra contraria istanza - voglia così provvedere e giudicare
–
In via preliminare principale -
− dichiarare l'opposto decreto ingiuntivo n. 186/2023 del Tribunale di Pordenone, provvisoriamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 C.p.c.;
− all'esito, concedere alle parti i termini per l'introduzione e lo svolgimento del procedimento di mediazione ex art. 5 D. Lgs. n. 28/2010.
− e, quindi concedere i termini di cui all'art. 183 c.p.c. per l'esercizio delle prerogative difensive ivi contemplate;
In via principale e nel merito
− accertare e dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto l'opposizione proposta da , avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
186/2023 del Tribunale di Pordenone, disponendone l'integrale rigetto con tutte le conseguenze di legge;
− per l'effetto, accertare e dichiarare la validità, legittimità ed efficacia dei contratti tra le parti intercorsi e delle relative obbligazioni e, per l'effetto, condannare il debitore ingiunto ed opponente al pagamento di tutte le somme da essi e dal titolo giudiziario opposto derivanti;
− quindi, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condannare la parte
Pagina 5 di 10 opponente al pagamento in favore della di tutte le somme già Controparte_1 richieste nel ricorso per decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi corrispettivi e di mora e spese come richiesti e come liquidati dal Giudice del procedimento d'ingiunzione a far data dalla domanda e fino al giorno dell'effettivo pagamento;
− condannare comunque il debitore opponente al pagamento di tutte le somme che risulteranno dovute all'esito del presente giudizio, maggiorate degli interessi, anche se maggiori o minori rispetto a quelle richieste con ricorso per decreto ingiuntivo.
− Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'opponente con riferimento a tutte le domande relative ed afferenti alla sola posizione del debitore principale.
− Respingere la domanda risarcitoria avanzata dall'opponete” [rectius: opponente] “in quanto destituita di fondamento ed in assenza di prova alcuna in punto di effettiva esistenza dei danni lamentati.
− Accertare e dichiarare in ogni caso il difetto di legittimazione passiva della società cessionaria del credito rispetto alla domanda di risarcimento danni temerariamente avanzata da controparte.
In via subordinata -
- condannare l'opponente al pagamento delle somme ingiunte maggiorate degli ulteriori interessi maturati e delle spese o comunque al pagamento della somma maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio.
In via ulteriormente gradata -
− condannare l'opponente a restituire, a titolo di indebito ex art. 2033 c.c., tutte le somme messe a disposizione della società cedente per le quali aveva garantito la restituzione, maggiorate degli interessi a far data dalle singole spese finanziate.
In via istruttoria e principale –
- la società creditrice dichiara di volersi avvalere di tutta la documentazione versata nel fascicolo di causa da ognuna delle parti costituite e compresa nel fascicolo del procedimento d'ingiunzione;
Pagina 6 di 10 - chiede l'acquisizione del fascicolo del procedimento d'ingiunzione Controparte_2
(R.G. 2851/2022) e l'annessione al fascicolo del presente giudizio di opposizione, sì da considerare tutta la documentazione ivi contenuta già prodotta anche in tale fase di giudizio.
- In ogni caso, e, per essa, Controparte_1 Controparte_2 qualora il Giudice lo ritenga necessario ed anche in assenza di specifica contestazione, chiede, per l'ipotesi di una qualunque necessità, concessione di termine ai fini della regolarità della costituzione in giudizio di essa cessionaria del credito per legittimazione, rappresentanza e autorizzazione.
- Con condanna infine dell'opponente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
1.3 All'udienza del 20 ottobre 2023 il Giudice ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato, assegnando termine per la presentazione della domanda di mediazione obbligatoria.
1.4 Fallita la mediazione e depositate dalle parti le memorie di cui all'art. 183 comma 6°
c.p.c., la causa, acquisita la documentazione prodotta, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare dell'11 luglio 2025 sulle conclusioni in epigrafe riportate, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.1 Esposti, nei termini succinti che precedono, i fatti rilevanti oggetto del contendere,
l'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta.
Occorre soffermarsi, in primo luogo, sull'eccezione preliminare, tempestivamente sollevata da sin dall'atto introduttivo della presente lite, di difetto di Parte_1
C titolarità sostanziale del diritto di credito monitoriamente azionato in capo ad .
Com'è noto, nel giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione dell'ingiunto, il creditore opposto conserva la qualità di attore in senso sostanziale (cfr., per tutte,
Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 24815 del 24 novembre 2005), sicché su di lui grava il relativo onere probatorio, anche con riguardo alla sua titolarità del credito azionato in sede monitoria, onere che, per quanto infra si chiarirà, non è stato, tuttavia, assolto dalla
Pagina 7 di 10 convenuta opposta.
Invero, dalla documentazione da quest'ultima prodotta non emerge la prova che il C credito azionato rientrasse tra quelli oggetto della cessione conclusa da con Crédit
OL FR s.p.a. in data 8 ottobre 2020.
Come ha, infatti, chiarito il Supremo Collegio (cfr., per tutte, Cassazione civile, sez.
VI - 1, ordinanza n. 24798 del 5 novembre 2020), “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
E, partendo da tale ultima precisazione, deve senz'altro escludersi che, nella specie, vi sia stato esplicito o implicito riconoscimento, da parte dell'attore opponente, della legittimazione sostanziale della convenuta opposta, poiché, come si è detto,
ha, di contro, espressamente eccepito la mancanza di prova Parte_1 documentale sul punto.
In caso di contestazione, quindi, spetta al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione (vedasi, in parte motiva, Cassazione civile, sez. I, sentenza n.
4116 del 2 marzo 2016).
Detto altrimenti, il cessionario ha l'onere di dimostrare in giudizio l'inclusione del credito azionato nella cessione in blocco, provando, in particolare: l'effettivo perfezionarsi della cessione, il suo perfezionarsi prima della richiesta di pagamento, l'inclusione nella cessione della specifica pretesa azionata, e ciò secondo un criterio di ragionevole certezza, sulla base di criteri oggettivi e agevolmente verificabili.
Calando, allora, detti principi nel caso di specie, la convenuta opposta, nonostante l'eccezione sollevata in sede di opposizione, non ha fornito la prova che il credito intimato
Pagina 8 di 10 rientrasse tra quelli oggetto dell'operazione di cessione intervenuta in suo favore.
Premesso che tale prova deve essere, come detto, documentale, a dimostrazione di un tanto è stato, difatti, prodotto il contratto di cessione dell'8 ottobre 2020, che, tuttavia, risulta in più parti omissato e che, comunque, è privo della lista dei singoli debitori ceduti;
la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale risulta, a sua volta, di contenuto non specificatamente certo né sufficientemente completo ai fini che ci occupano;
né appare, infine, idonea a dimostrare l'inclusione del credito di che trattasi nel “blocco” dei rapporti ceduti il documento, consistente in una pagina, priva di qualsivoglia sottoscrizione che ne attesti l'autenticità della provenienza, e riportante unicamente due righe, contenenti entrambe, accanto al nominativo di , svariati numeri, neppure Parte_1 corrispondenti alle due posizioni (apertura di credito su conto corrente e finanziamento) in tesi qui azionate.
Per le dirimenti considerazioni che precedono, in cui resta assorbita ogni altra questione, l'opposizione va, come detto, accolta, dovendo, per l'effetto, essere revocato in ogni sua parte il decreto ingiuntivo impugnato.
2.2 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo secondo i vigenti parametri forensi (scaglione indicato in atti, valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, non essendovi ragioni per discostarsene, valori minimi per le fasi di trattazione e decisionale, in assenza di attività istruttoria e tenuto conto del contenuto degli scritti finali meramente ripetitivo delle difese già spiegate).
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca in ogni sua parte il decreto ingiuntivo impugnato;
2) condanna la convenuta opposta alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'attore opponente, che liquida in € 5.261,00 per compenso ed € 145,50 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso in Pordenone il 24 dicembre 2025.
Pagina 9 di 10 Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
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