Art. 1. Articolo unico.
Le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 214 , concernenti l'autorizzazione agli Istituti esercenti il credito fondiario ed agli altri enti o istituti, indicati nell'art. 4 dello stesso decreto, di applicare temporaneamente un diritto di contingenza quale addizionale del diritto di commissione ((loro spettante sui capitali dati a mutuo)) gia' prorogate con la legge 20 maggio 1949, n. 330 , continuano ad avere efficacia dal 1 gennaio 1950 fino al 1 gennaio 1955, con la seguente modificazione al secondo comma dell'art. 1 del decreto medesimo:
"La misura del diritto di contingenza non potra', aggiunta al diritto di commissione di cui al decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 83 , superare gli importi sottoindicati per ogni cento lire di capitale originariamente mutuato:
lire 1,50, per le semestralita' in iscadenza nel periodo dal 1 gennaio 1950 al 1 gennaio 1951;
lire 1,40, per le semestralita' in iscadenza nel periodo dal 1 gennaio 1951 al 1 gennaio 1952;
lire 1,30, per le semestralita' in iscadenza nel periodo dal 1 gennaio 1952 al 1 gennaio 1953;
lire 1,20, per le semestralita' in iscadenza nel periodo dal 1 gennaio 1953 al 1 gennaio 1954;
lire 1,10, per le semestralita' in iscadenza nel periodo dal 1 gennaio 1954 al 1 gennaio 1955".
Le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 214 , concernenti l'autorizzazione agli Istituti esercenti il credito fondiario ed agli altri enti o istituti, indicati nell'art. 4 dello stesso decreto, di applicare temporaneamente un diritto di contingenza quale addizionale del diritto di commissione ((loro spettante sui capitali dati a mutuo)) gia' prorogate con la legge 20 maggio 1949, n. 330 , continuano ad avere efficacia dal 1 gennaio 1950 fino al 1 gennaio 1955, con la seguente modificazione al secondo comma dell'art. 1 del decreto medesimo:
"La misura del diritto di contingenza non potra', aggiunta al diritto di commissione di cui al decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 83 , superare gli importi sottoindicati per ogni cento lire di capitale originariamente mutuato:
lire 1,50, per le semestralita' in iscadenza nel periodo dal 1 gennaio 1950 al 1 gennaio 1951;
lire 1,40, per le semestralita' in iscadenza nel periodo dal 1 gennaio 1951 al 1 gennaio 1952;
lire 1,30, per le semestralita' in iscadenza nel periodo dal 1 gennaio 1952 al 1 gennaio 1953;
lire 1,20, per le semestralita' in iscadenza nel periodo dal 1 gennaio 1953 al 1 gennaio 1954;
lire 1,10, per le semestralita' in iscadenza nel periodo dal 1 gennaio 1954 al 1 gennaio 1955".