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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/05/2025, n. 1767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1767 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Monica Tarchi Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 13090/2023 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione personale”
promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Parte_1
l'Avv. Asia Orsini che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Controparte_1 presso l'avv. Filomena Sara Astorino che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
con l'intervento del Pubblico Ministero. pagina 1 di 11 conclusioni per la ricorrente: pronunciare la separazione con addebito a e risarcimento Controparte_1 danni ex art. 2043-2059 c.c.; disporre l'affido condiviso dei figli minori e con Per_1 Per_2 collocamento presso la madre e conferma della frequentazione attualmente vigente;
porre a carico del padre quale contributo al mantenimento dei figli la somma di € 250,00 mensili con attribuzione integrale dell'assegno unico alla madre;
ripartizione in pari misura delle spese straordinarie come da linee guida del CNF 2017, come già specificato nei provvedimenti vigenti;
e delle spese di mensa scolastica;
assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
porre a carico di un assegno CP_1 separativo di € 150,00 mensili;
con vittoria di spese;
insiste in tutte le prove richieste;
per il resistente: dichiarare inammissibile la domanda di addebito della separazione e di risarcimento del danno per entrambi le voci richieste;
in ipotesi respingerle;
respingere la domanda di assegno separativo;
confermare l'affido condiviso con le modalità di frequentazione già vigenti;
confermare il contributo previsto a carico del padre attualmente vigente (€ 100,00 complessivi) con attribuzione dell'assegno unico alla madre;
confermare la ripartizione delle spese straordinarie e della mensa scolastica in pari misura tra i genitori;
si riporta alle istanze e deduzioni istruttorie;
con vittoria di spese;
per il curatore speciale dei minori: disporre l'affido condiviso dei figli minori con domiciliazione prevalente presso la madre e conferma della frequentazione attualmente vigente;
assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
porre a carico del padre la somma di € 350,00 mensili per il mantenimento dei figli con attribuzione dell'assegno unico e conferma della ripartizione in pari misura delle spese straordinarie come da linee guida del CNF 2017, come già specificato nei provvedimenti vigenti;
e delle spese di mensa scolastica;
chiede che i genitori proseguano i percorsi terapeutici in essere per presso i professionisti privati dott. dott.ssa e la Per_1 Per_3 Per_4 prosecuzione della presa in carico da parte della neuropsichiatria di Firenze Ovest dott.ssa Per_5
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.11.23 ha dedotto di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario il 10.10.2009 a Rossano (CS) con Controparte_1
dalla cui unione erano nati i figli e rispettivamente il 11.8.2012 ed il Per_1 Per_2
21.3.2021. La ricorrente ha riportato l'inizio di una grave crisi coniugale a partire dal 2017, contrassegnata da tradimenti e condotte violente da parte del marito, seguita, tuttavia, da una riconciliazione nell'estate del 2018. Ha dedotto che le aggressioni e i ripetuti atteggiamenti vessatori del convenuto non erano in realtà mai cessati, tanto da essere divenuti oggetto di un procedimento penale con applicazione a carico del coniuge della misura cautelare del divieto di avvicinamento nei confronti della ricorrente e ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa. Episodi violenti si erano perpetrati anche dopo la sottoscrizione di un accordo ai fini della gestione dei figli nell'ambito della separazione nell'agosto 2023; inoltre si era dimostrato un padre assente e aveva ostacolato CP_1
l'avvio di un percorso psicologico per il figlio maggiore , affetto da disprassia. Ha Per_1
chiesto, pertanto, la pronuncia della separazione con addebito a carico del marito, nonché la pagina 2 di 11 condanna al risarcimento danni ex art. 2043-2059 c.c., l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e conseguente assegnazione dell'abitazione familiare, la previsione di un contributo paterno al mantenimento della prole nella misura di € 600 mensili complessivi (€ 300,00 per ciascun figlio), oltre al 70% delle spese straordinarie e di un assegno separativo in suo favore per €
150,00 mensili;
ha chiesto altresì l'emissione della misura di protezione del divieto di avvicinamento.
Con comparsa costitutiva contestando gli addebiti mossi da Controparte_1 controparte, ha rilevato che la causa dell'intollerabilità della convivenza fosse ascrivibile alla profonda crisi insorta tra i coniugi ben prima del tradimento, attribuibile allo sconvolgimento psicologico derivante dalla scoperta della invalidità di cui è affetto il figlio.
Ha contestato gli atteggiamenti violenti o minatori da lui tenuti nei confronti della coniuge, evidenziando di essere stato sempre un padre presente e disponibile per i figli. Ha contestato, inoltre, non solo di aver acquisito un atteggiamento oppositivo in relazione alla proposta della madre di un eventuale percorso psicologico per , ma anche di essersi Per_1
attivato lui stesso nella ricerca di un professionista in neuropsichiatria. Infine, ha dedotto elementi inerenti alla situazione patrimoniale della ricorrente dalla stessa taciuti, quali la percezione dell'assegno di invalidità per il figlio pari ad € 300,00, aiuti economici Per_1 da parte dei genitori ed ulteriori entrate provenienti dall'attività di consulente della Yves
Rocher. Ha chiesto, dunque, la pronuncia della separazione con rigetto della domanda di addebito, l'affidamento condiviso della prole con collocamento prevalente presso la madre, disciplina della frequentazione paterna, la previsione di un contributo a proprio carico per il mantenimento della prole nella somma complessiva di € 200,00 mensili (€ 100,00 per ciascun figlio), la suddivisione paritaria delle spese straordinarie e dell'assegno unico.
Con ordinanza riservata all'udienza del 17.1.24, previa pronuncia di sentenza non definitiva di separazione, è stato disposto l'affido condiviso dei figli con domiciliazione prevalente presso la madre, con assegnazione a quest'ultima della casa familiare e disciplina della frequentazione paterna, è stato posto a carico del la somma complessiva mensile CP_1 di € 250,00 per il mantenimento dei figli, oltre al 60% delle spese straordinarie (previo utilizzo della pensione di invalidità per ), con mandato all' ai fini della Per_1 CP_2 valutazione delle capacità genitoriali delle parti e nomina dell'avv. quale CP_3 curatore speciale dei minori e , con l'incarico di individuare per quest'ultima Per_2 Per_1
uno psicologo esperto in disprassia.
pagina 3 di 11 Con comparsa costitutiva del 13.5.24 il curatore speciale avv. rilevate le CP_3
criticità tra le parti, ha chiesto il mantenimento della collocazione dei minori presso la madre e l'aumento dell'assegno in favore dei figli ad € 350,00.
All'udienza del 14.5.24 il giudice delegato ha modificato la frequentazione paterna ha attribuito alla madre l'intero assegno unico ponendo a carico del padre un contributo di €
100,00 mensili, e previsto la ripartizione al 50% delle spese straordinarie, previo utilizzo per quelle mediche della copertura assicurativa del padre, e quanto a l'assegno di Per_1
invalidità.
L'istruttoria è proseguita mediante acquisizione delle relazioni aggiornate del Servizio
Sociale e . CP_2
Infine, concessi i termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c, all'udienza del 30.4.2025, previo rinnovo della precisazione delle conclusioni, la causa è stata posta in decisione davanti al
Collegio
Essendo già stata pronunciata sentenza di separazione, occorre deliberare sulle ulteriori domande.
1. La ricorrente ha avanzato domanda di addebito della separazione nei confronti del resistente, accusandolo di aver violato i doveri nascenti dal matrimonio sotto il profilo dell'obbligo di fedeltà e assistenza morale e materiale, sia per aver intrapreso plurime relazioni extraconiugali, sia per averla ripetutamente aggredita fisicamente.
In via preliminare, devono esser rigettate le istanze istruttorie reiterate da ambo le parti all'udienza di precisazione delle conclusioni, condividendo sul punto le motivazioni di cui all'ordinanza istruttoria del 18.1.2024, da intendersi qui integralmente richiamata.
Inoltre, è opportuno premettere che, ai fini dell'addebitabilità della separazione, il giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e, pertanto, se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa (v. Cass. Civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3923 del
19/02/2018).
La giurisprudenza della Suprema Corte è altrettanto consolidata nell'affermare che l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non pagina 4 di 11 potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano rivestito, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (v. sul punto, tra le altre, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14162 del 14/11/2001).
Nel caso di specie, la ricorrente ha menzionato un tradimento subito nel 2017 quando il coniuge, in particolare, nel mese di ottobre si era recato in Islanda con la propria amante, dichiarando invece alla moglie che si trattava di un viaggio di lavoro. Sebbene tale circostanza sia stata espressamente ammessa dal , che tuttavia la colloca in un CP_1
periodo in cui i coniugi si erano allontanati da tempo, la stessa ricorrente deduce che i coniugi si riconciliarono nel 2019 e iniziò un periodo di serenità tanto che nel marzo 2021 nacque la figlia Per il resto, la ricorrente accenna alla scoperta di un nuovo Per_2 tradimento nell'aprile 2023, che sarebbe stato ammesso dal coniuge con messaggi del
26.9.23- Il resistente ha fermamente contestato tale circostanza, mentre il doc. 9 allegato dalla ricorrente è uno screen shot di uno scambio di messaggi in cui non è possibile individuare esattamente la vicenda di cui i coniugi si stavano scrivendo. Si legge infatti in un messaggio del del tenore “avrei potuto si” che la ricorrente scrive: “bene CP_1 allora torna da lei”. Ebbene, in primo luogo l'espressione “avrei potuto” non è un'ammissione di tradimento ma semmai il contrario (avrei potuto ma non l'ho fatto). In secondo luogo, a quella data è documentato che i coniugi avessero già sottoscritto un accordo per la gestione dei figli in costanza di separazione, datato 1.8.23 e la stessa ricorrente deduce in ricorso che in precedenza ella aveva detto al coniuge che voleva separarsi (cfr. pag. 5, 2° paragrafo). Né risulta dedotto e provato che successivamente all'accordo i coniugi si fossero riappacificati. Ed anzi dalla registrazione della conversazione intrattenuta dalla ricorrente con il padre del il 23 settembre 2023, CP_1 ammessa dal giudice con l'ordinanza riservata all'udienza del 17.1.24, risulta che a quella data i coniugi fossero ancora nella stessa casa ma da separati perché la voleva Pt_1 lasciare il tempo al marito di trovare un alloggio (ella dice espressamente “non è che lo voglio buttare fuori di casa ma si deve trovare una soluzione”); in quella conversazione con il suocero la ricorrente narra di come avesse funzionato la gestione separata dei figli da parte dei genitori tanto da aver ipotizzato una prosecuzione della separazione in casa, ipotesi rifiutata dal coniuge, che invece le aveva proposto semmai di riprovare a far funzionare il matrimonio, cosa che lei aveva decisamente escluso. Sicché la presunta e non provata consapevolezza alla fine di settembre 2023 del tradimento non potrebbe comunque pagina 5 di 11 essere stata causa efficiente della decisone di separarsi già presa in precedenza. Per il resto nessuna prova la ricorrente ha offerto per dimostrare di aver scoperto l'esistenza di una relazione extraconiugale prima dell'1.8.23, ed anche i capitoli di prova testimoniale tardivamente formulati nella prima memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c., risultano inammissibili anche per genericità delle circostanze, oltre che per mancata deduzione specifica delle stesse nel ricorso introduttivo (vedi in particolare il cap. 6).
Sicché la domanda di addebito per violazione dell'obbligo di fedeltà va respinta.
Passando alla ulteriore causa petendi relativa alle violenze subite dal coniuge occorre premettere che il ricorso è strutturato con una narrazione dei fatti non in regolare successione del tempo ma con continui salti fra eventi più risalenti e accadimenti più recenti, con una certa confusione della narrazione;
ad ogni modo si osserva che a pag. 3 la ricorrente fa riferimento genericamente a condotte violente del marito a suo danno, che sono divenute oggetto di un procedimento penale nell'ambito del quale è stato CP_1
sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento. A pag. 4 poi menziona un fatto specifico che sarebbe accaduto il 2.10.23, ossia due mesi dopo che le parti avevano già sottoscritto l'accordo per la disciplina della separazione. Nessun altro fatto specifico viene menzionato e nessuna prova testimoniale o per interrogatorio formale viene formulata nel ricorso. Risulta allegata esclusivamente l'ordinanza applicativa della misura cautelare che, per due episodi di maggio e luglio 23 (non dedotti in ricorso), cita quali elementi di prova le dichiarazioni rese da , con cui la si sarebbe confidata nel maggio Testimone_1 Pt_1
2023, e suo marito , di cui però non si indicano le dichiarazioni. Persona_6
Invece la querela, peraltro prodotta tardivamente solo il 15.1.24 dopo la scadenza di tutti i termini previsti dall'art. 473 bis 17 c.p.c., contiene dichiarazioni di parte, che nel processo civile non posso essere utilizzate a favore della parte stessa, ma unicamente valorizzate quali argomenti di prova ai sensi dell'art. 116 co. II c.p.c., non integrando prove c.d. tipiche.
Sicché, in assenza di ulteriori elementi a conforto di quanto oggetto di querela, devono ritenersi non provate le condotte violente asseritamente subite a partire dal 2023, mentre la sentenza penale emanata in primo grado risulta già oggetto di impugnazione in Corte di
Appello, con conseguente inefficacia probatoria in tal sede. Ne consegue il rigetto della domanda di addebito anche sotto il profilo ora indicato.
Per quanto riguarda la domanda risarcitoria si osserva che essa risulta fondata sulle condotte violente poste in essere dal fatte oggetto del procedimento penale, come CP_1
pagina 6 di 11 genericamente indicato dalla difesa a pag. 19 nell'ultimo capoverso antecedente il Pt_1 paragrafo relativo all'affidamento della prole. A riguardo si osserva che dalla sentenza penale emessa dal GUP il 9.7-26.8.24 risulta che all'udienza del 16.4.24 Parte_1
(in data successiva al deposito del ricorso per separazione) si è costituita parte civile, trasferendo in quella sede la domanda risarcitoria antecedentemente introdotta con il ricorso per separazione. Pertanto, ai sensi dell'art. 75 II co. c.p.p. risulta ex lege rinunciata l'azione in sede civile per impossibilità di esercizio del medesimo diritto davanti a due giudici.
Tant'è vero che il giudice penale ha pronunciato anche sulla domanda risarcitoria formulata dalla quale parte civile, condannando al risarcimento dei danni Pt_1 CP_1 quantificati in via equitativa in complessivi € 20.000,00-
Deve pertanto dichiararsi estinto il procedimento in questa sede limitatamente alla domanda risarcitoria.
2. Quanto ai provvedimenti relativi alla prole, le parti e il curatore speciale dei minori hanno rassegnato conclusioni conformi nel senso di mantenere l'assetto attuale che vede i due figli e affidati in via condivisa ai genitori con domiciliazione prevalente Per_1 Per_2
presso la madre, cui rimane assegnata la casa coniugale di cui entrambi i coniugi sono comproprietari e di cui il solo paga il mutuo ipotecario a lui intestato. Il percorso CP_1 svolto dai genitori con l'ausilio dell' e dei professionisti cui loro stessi sono rivolti CP_2 per seguire ha dato buoni risultati: la relazione dell'USMIA datata 14.10.24 Per_1 conferma l'idoneità genitoriale di entrambe le parti e la buona qualità affettiva del loro rapporto con i figli. Più recentemente le parti hanno intrapreso un percorso di supporto alla genitorialità presso un professionista di fiducia, dott. psicologo e psicoterapeuta, al Per_7
fine di agevolare la gestione condivisa dei figli. , affetto da disturbo del Per_1
neurosviluppo caratterizzato da disabilità intellettiva, disprassia verbale, disturbo del linguaggio recettivo espressivo e disregolazione emotivo-comportamentale è attualmente seguito presso il centro , cui le parti si sono rivolte, dal dott. che CP_4 CP_5
sta portando avanti un percorso mediante incontri domiciliari settimanali presso l'abitazione materna e un incontro mensile presso l'abitazione paterna (come da relazione data 12.2.25 depositata dal Curatore speciale). E con lo stesso professionista le parti hanno già ipotizzato un percorso di sostegno psicologico per la piccola oggi di 4 anni. Per_2
inoltre è seguito dalla neuropsichiatra infantile dott.ssa presso il centro Per_1 Per_4
privato Nuovamente.
pagina 7 di 11 In continuità con la situazione attuale i minori staranno con il padre a fine settimana alterni dalle ore 17,00 del venerdì fino alla domenica sera dopo cena;
tutti i martedì dall'uscita di scuola di , ore 14,00, fino alla sera dopo cena;
e nelle settimane in cui il fine Per_1
settimana viene trascorso con la madre anche il venerdì dalle ore 17,00 fino al sabato prima di pranzo. Inoltre, il padre passerà a prendere i bambini il giovedì mattina per portarli a scuola. I minori trascorreranno una settimana con ciascun genitore durante le vacanze natalizie, alternando annualmente i periodi 24-30 dicembre, 31 dicembre-6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze di Pasqua, alternando annualmente i periodi giovedì santo-sabato santo, domenica di Pasqua-martedì successivo;
e 15 giorni durante le vacanze estive, tendenzialmente alternando annualmente la prima e la seconda quindicina di agosto, e comunque in periodi da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
alterneranno i ponti scolastici tra i genitori.
3. Passando alle questioni economiche, si osserva che la ricorrente vive nella casa coniugale a lei assegnata e lavora come impiegata part-time presso il centro Nuovamente con un reddito mensile che nel 2023 è stato pari ad € 873,00 mensili netti (come da modello
730/24) e nel 2024 pari ad € 962,00 mensili, compresa tredicesima e quattordicesima (come da accrediti sul c/c a lei intestato presso , cui si aggiunge ora l'assegno unico per CP_6
€ 563,90 mensili. Sul conto risultano anche piccoli versamenti in contanti per € 1.670,00 annui e accrediti di piccoli aiuti da parte della , Parte_2 oltre che dei familiari. Sicché la sua disponibilità netta mensile è pari ad € 1.665,00 compresi i versamenti in contanti e al netto dei piccoli sostegni sopra indicati.
Il resistente invece, è titolare di un reddito da lavoro dipendente che nel 2023 risulta essere stato pari a circa € 2.100,00 mensili netti (come da CUD 2024) e nel 2024 pari ad €
2.350,00 mensili netti, compresa tredicesima (come da buste paga allegate); è gravato da canone locativo per € 600,00 mensili per la propria abitazione, della rata di mutuo gravante sulla casa coniugale per € 614,00 mensili e dalla rata di leasing per la propria vettura per €
316,00 mensili, come risulta dagli addebiti sul c/c- Sicché la sua disponibilità netta mensile
è pari ad € 820,00 mensili. Tuttavia, sul suo c/c risultano costanti accrediti da parte del padre per una media di circa € 1.500,00 mensili: gli accrediti hanno causale prestito da restituire entro, con data di volta in volta specificata, ma non si rinvengono mai gli addebiti con causale restituzione prestito. Sicché può ritenersi che la sua liquidità sia costantemente corroborata dalla famiglia di origine e che tale introito gli permetta di contribuire al mantenimento dei figli in misura maggiore rispetto a quella richiesta dalla ricorrente,
pagina 8 di 11 ponendosi a suo carico la somma mensile di € 300,00 con decorrenza dal mese di novembre
2023 (data della domanda); tale importo si aggiunge al contributo che egli già sostiene pagando la rata di mutuo a lui intestata per la casa in cui abitano i figli con la madre, per €
614,00 mensili.
Quanto alle spese straordinarie, si osserva che il resistente è titolare di polizza medica che copre anche i minori. Per le spese non coperte da tale polizza le parti concordano nel prevedere che quanto a le spese mediche siano sostenute in prima battuta mediante Per_1
l'assegno di invalidità di cui è titolare il minore che nel 2024 era pari ad € 343,66 mensili
(come da accrediti sul libretto depositato in copia dalla ricorrente il 29.1.25) e per il resto vengano sostenute unitamente alle altre spese straordinarie per i minori e alla mensa scolastica di in pari misura fra le parti. Per_2
Infine, si ritiene non sussistenti i presupposti per riconoscere un assegno separativo in favore della ricorrente, atteso che la maggiore disponibilità liquida del dipende CP_1
esclusivamente da elargizioni del proprio padre che non possono fondare il diritto della coniuge ad un maggior reddito. Senza contare che ella già usufruisce in via esclusiva della casa coniugale di cui è comproprietario il coniuge.
In punto di spese, considerata la soccombenza della ricorrente in ordine alle domande di addebito e risarcitoria, la soccombenza del resistente in ordine alla quantificazione del contributo per i figli, il sopravvenuto accordo sulla complessiva gestione dei minori e la circostanza che la durata del processo è dipesa esclusivamente dalla conflittualità fra i coniugi, che ha reso necessaria anche la nomina di un curatore speciale, e dalla necessità di definire le questioni di affidamento e frequentazione dei minori, mentre nessuna incombenza processuale è stata determinata dalla domanda di assegno separativo, si ritengono sussistenti giustificati motivi per compensare interamente le spese fra le parti e fra i genitori e il curatore speciale, i cui compensi saranno posti a carico dell'Erario, essendo i minori ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, ogni altra domanda disattesa,
respinge la domanda di addebito della separazione formulata da Parte_1
pagina 9 di 11 dispone l'affido condiviso dei figli minori e con domiciliazione prevalente Per_1 Per_2
presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale;
i minori staranno con il padre a fine settimana alterni dalle ore 17,00 del venerdì fino alla domenica sera dopo cena;
tutti i martedì dall'uscita di scuola di , ore 14,00, fino alla Per_1
sera dopo cena;
e nelle settimane in cui il fine settimana viene trascorso con la madre anche il venerdì dalle ore 17,00 fino al sabato prima di pranzo;
inoltre il padre passerà a prendere i bambini il giovedì mattina per portarli a scuola;
i minori trascorreranno una settimana con ciascun genitore durante le vacanze natalizie, alternando annualmente i periodi 24-30 dicembre, 31 dicembre-6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze di Pasqua, alternando annualmente i periodi giovedì santo-sabato santo, domenica di Pasqua-martedì successivo;
e 15 giorni durante le vacanze estive, tendenzialmente alternando annualmente la prima e la seconda quindicina di agosto, e comunque in periodi da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
alterneranno i ponti scolastici tra i genitori.
pone a carico di con decorrenza dal mese di novembre 2023 la Controparte_1 somma mensile di € 300,00 quale contributo per il mantenimento dei figli, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT maturata e maturanda;
pone a carico dei genitori, in ragione del 50% ciascuno, le spese di mensa scolastica per le spese mediche necessarie per i figli non coperte dall'assicurazione sanitaria Per_2
contratta da e per non coperte dal suo assegno di invalidità, e le altre spese CP_1 Per_1
straordinarie come da Linee Guida CNF 2017;
la madre percepirà per intero l'assegno unico universale;
respinge la domanda di assegno separativo formulata da Parte_1
compensa fra tutte le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente ai fini dell'annotazione.
pagina 10 di 11 Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 15 maggio 2025.
Il Giudice Il Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Monica Tarchi
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati sensibili, a cura della cancelleria pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Monica Tarchi Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 13090/2023 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione personale”
promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Parte_1
l'Avv. Asia Orsini che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Controparte_1 presso l'avv. Filomena Sara Astorino che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
con l'intervento del Pubblico Ministero. pagina 1 di 11 conclusioni per la ricorrente: pronunciare la separazione con addebito a e risarcimento Controparte_1 danni ex art. 2043-2059 c.c.; disporre l'affido condiviso dei figli minori e con Per_1 Per_2 collocamento presso la madre e conferma della frequentazione attualmente vigente;
porre a carico del padre quale contributo al mantenimento dei figli la somma di € 250,00 mensili con attribuzione integrale dell'assegno unico alla madre;
ripartizione in pari misura delle spese straordinarie come da linee guida del CNF 2017, come già specificato nei provvedimenti vigenti;
e delle spese di mensa scolastica;
assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
porre a carico di un assegno CP_1 separativo di € 150,00 mensili;
con vittoria di spese;
insiste in tutte le prove richieste;
per il resistente: dichiarare inammissibile la domanda di addebito della separazione e di risarcimento del danno per entrambi le voci richieste;
in ipotesi respingerle;
respingere la domanda di assegno separativo;
confermare l'affido condiviso con le modalità di frequentazione già vigenti;
confermare il contributo previsto a carico del padre attualmente vigente (€ 100,00 complessivi) con attribuzione dell'assegno unico alla madre;
confermare la ripartizione delle spese straordinarie e della mensa scolastica in pari misura tra i genitori;
si riporta alle istanze e deduzioni istruttorie;
con vittoria di spese;
per il curatore speciale dei minori: disporre l'affido condiviso dei figli minori con domiciliazione prevalente presso la madre e conferma della frequentazione attualmente vigente;
assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
porre a carico del padre la somma di € 350,00 mensili per il mantenimento dei figli con attribuzione dell'assegno unico e conferma della ripartizione in pari misura delle spese straordinarie come da linee guida del CNF 2017, come già specificato nei provvedimenti vigenti;
e delle spese di mensa scolastica;
chiede che i genitori proseguano i percorsi terapeutici in essere per presso i professionisti privati dott. dott.ssa e la Per_1 Per_3 Per_4 prosecuzione della presa in carico da parte della neuropsichiatria di Firenze Ovest dott.ssa Per_5
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.11.23 ha dedotto di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario il 10.10.2009 a Rossano (CS) con Controparte_1
dalla cui unione erano nati i figli e rispettivamente il 11.8.2012 ed il Per_1 Per_2
21.3.2021. La ricorrente ha riportato l'inizio di una grave crisi coniugale a partire dal 2017, contrassegnata da tradimenti e condotte violente da parte del marito, seguita, tuttavia, da una riconciliazione nell'estate del 2018. Ha dedotto che le aggressioni e i ripetuti atteggiamenti vessatori del convenuto non erano in realtà mai cessati, tanto da essere divenuti oggetto di un procedimento penale con applicazione a carico del coniuge della misura cautelare del divieto di avvicinamento nei confronti della ricorrente e ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa. Episodi violenti si erano perpetrati anche dopo la sottoscrizione di un accordo ai fini della gestione dei figli nell'ambito della separazione nell'agosto 2023; inoltre si era dimostrato un padre assente e aveva ostacolato CP_1
l'avvio di un percorso psicologico per il figlio maggiore , affetto da disprassia. Ha Per_1
chiesto, pertanto, la pronuncia della separazione con addebito a carico del marito, nonché la pagina 2 di 11 condanna al risarcimento danni ex art. 2043-2059 c.c., l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e conseguente assegnazione dell'abitazione familiare, la previsione di un contributo paterno al mantenimento della prole nella misura di € 600 mensili complessivi (€ 300,00 per ciascun figlio), oltre al 70% delle spese straordinarie e di un assegno separativo in suo favore per €
150,00 mensili;
ha chiesto altresì l'emissione della misura di protezione del divieto di avvicinamento.
Con comparsa costitutiva contestando gli addebiti mossi da Controparte_1 controparte, ha rilevato che la causa dell'intollerabilità della convivenza fosse ascrivibile alla profonda crisi insorta tra i coniugi ben prima del tradimento, attribuibile allo sconvolgimento psicologico derivante dalla scoperta della invalidità di cui è affetto il figlio.
Ha contestato gli atteggiamenti violenti o minatori da lui tenuti nei confronti della coniuge, evidenziando di essere stato sempre un padre presente e disponibile per i figli. Ha contestato, inoltre, non solo di aver acquisito un atteggiamento oppositivo in relazione alla proposta della madre di un eventuale percorso psicologico per , ma anche di essersi Per_1
attivato lui stesso nella ricerca di un professionista in neuropsichiatria. Infine, ha dedotto elementi inerenti alla situazione patrimoniale della ricorrente dalla stessa taciuti, quali la percezione dell'assegno di invalidità per il figlio pari ad € 300,00, aiuti economici Per_1 da parte dei genitori ed ulteriori entrate provenienti dall'attività di consulente della Yves
Rocher. Ha chiesto, dunque, la pronuncia della separazione con rigetto della domanda di addebito, l'affidamento condiviso della prole con collocamento prevalente presso la madre, disciplina della frequentazione paterna, la previsione di un contributo a proprio carico per il mantenimento della prole nella somma complessiva di € 200,00 mensili (€ 100,00 per ciascun figlio), la suddivisione paritaria delle spese straordinarie e dell'assegno unico.
Con ordinanza riservata all'udienza del 17.1.24, previa pronuncia di sentenza non definitiva di separazione, è stato disposto l'affido condiviso dei figli con domiciliazione prevalente presso la madre, con assegnazione a quest'ultima della casa familiare e disciplina della frequentazione paterna, è stato posto a carico del la somma complessiva mensile CP_1 di € 250,00 per il mantenimento dei figli, oltre al 60% delle spese straordinarie (previo utilizzo della pensione di invalidità per ), con mandato all' ai fini della Per_1 CP_2 valutazione delle capacità genitoriali delle parti e nomina dell'avv. quale CP_3 curatore speciale dei minori e , con l'incarico di individuare per quest'ultima Per_2 Per_1
uno psicologo esperto in disprassia.
pagina 3 di 11 Con comparsa costitutiva del 13.5.24 il curatore speciale avv. rilevate le CP_3
criticità tra le parti, ha chiesto il mantenimento della collocazione dei minori presso la madre e l'aumento dell'assegno in favore dei figli ad € 350,00.
All'udienza del 14.5.24 il giudice delegato ha modificato la frequentazione paterna ha attribuito alla madre l'intero assegno unico ponendo a carico del padre un contributo di €
100,00 mensili, e previsto la ripartizione al 50% delle spese straordinarie, previo utilizzo per quelle mediche della copertura assicurativa del padre, e quanto a l'assegno di Per_1
invalidità.
L'istruttoria è proseguita mediante acquisizione delle relazioni aggiornate del Servizio
Sociale e . CP_2
Infine, concessi i termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c, all'udienza del 30.4.2025, previo rinnovo della precisazione delle conclusioni, la causa è stata posta in decisione davanti al
Collegio
Essendo già stata pronunciata sentenza di separazione, occorre deliberare sulle ulteriori domande.
1. La ricorrente ha avanzato domanda di addebito della separazione nei confronti del resistente, accusandolo di aver violato i doveri nascenti dal matrimonio sotto il profilo dell'obbligo di fedeltà e assistenza morale e materiale, sia per aver intrapreso plurime relazioni extraconiugali, sia per averla ripetutamente aggredita fisicamente.
In via preliminare, devono esser rigettate le istanze istruttorie reiterate da ambo le parti all'udienza di precisazione delle conclusioni, condividendo sul punto le motivazioni di cui all'ordinanza istruttoria del 18.1.2024, da intendersi qui integralmente richiamata.
Inoltre, è opportuno premettere che, ai fini dell'addebitabilità della separazione, il giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e, pertanto, se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa (v. Cass. Civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3923 del
19/02/2018).
La giurisprudenza della Suprema Corte è altrettanto consolidata nell'affermare che l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non pagina 4 di 11 potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano rivestito, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (v. sul punto, tra le altre, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14162 del 14/11/2001).
Nel caso di specie, la ricorrente ha menzionato un tradimento subito nel 2017 quando il coniuge, in particolare, nel mese di ottobre si era recato in Islanda con la propria amante, dichiarando invece alla moglie che si trattava di un viaggio di lavoro. Sebbene tale circostanza sia stata espressamente ammessa dal , che tuttavia la colloca in un CP_1
periodo in cui i coniugi si erano allontanati da tempo, la stessa ricorrente deduce che i coniugi si riconciliarono nel 2019 e iniziò un periodo di serenità tanto che nel marzo 2021 nacque la figlia Per il resto, la ricorrente accenna alla scoperta di un nuovo Per_2 tradimento nell'aprile 2023, che sarebbe stato ammesso dal coniuge con messaggi del
26.9.23- Il resistente ha fermamente contestato tale circostanza, mentre il doc. 9 allegato dalla ricorrente è uno screen shot di uno scambio di messaggi in cui non è possibile individuare esattamente la vicenda di cui i coniugi si stavano scrivendo. Si legge infatti in un messaggio del del tenore “avrei potuto si” che la ricorrente scrive: “bene CP_1 allora torna da lei”. Ebbene, in primo luogo l'espressione “avrei potuto” non è un'ammissione di tradimento ma semmai il contrario (avrei potuto ma non l'ho fatto). In secondo luogo, a quella data è documentato che i coniugi avessero già sottoscritto un accordo per la gestione dei figli in costanza di separazione, datato 1.8.23 e la stessa ricorrente deduce in ricorso che in precedenza ella aveva detto al coniuge che voleva separarsi (cfr. pag. 5, 2° paragrafo). Né risulta dedotto e provato che successivamente all'accordo i coniugi si fossero riappacificati. Ed anzi dalla registrazione della conversazione intrattenuta dalla ricorrente con il padre del il 23 settembre 2023, CP_1 ammessa dal giudice con l'ordinanza riservata all'udienza del 17.1.24, risulta che a quella data i coniugi fossero ancora nella stessa casa ma da separati perché la voleva Pt_1 lasciare il tempo al marito di trovare un alloggio (ella dice espressamente “non è che lo voglio buttare fuori di casa ma si deve trovare una soluzione”); in quella conversazione con il suocero la ricorrente narra di come avesse funzionato la gestione separata dei figli da parte dei genitori tanto da aver ipotizzato una prosecuzione della separazione in casa, ipotesi rifiutata dal coniuge, che invece le aveva proposto semmai di riprovare a far funzionare il matrimonio, cosa che lei aveva decisamente escluso. Sicché la presunta e non provata consapevolezza alla fine di settembre 2023 del tradimento non potrebbe comunque pagina 5 di 11 essere stata causa efficiente della decisone di separarsi già presa in precedenza. Per il resto nessuna prova la ricorrente ha offerto per dimostrare di aver scoperto l'esistenza di una relazione extraconiugale prima dell'1.8.23, ed anche i capitoli di prova testimoniale tardivamente formulati nella prima memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c., risultano inammissibili anche per genericità delle circostanze, oltre che per mancata deduzione specifica delle stesse nel ricorso introduttivo (vedi in particolare il cap. 6).
Sicché la domanda di addebito per violazione dell'obbligo di fedeltà va respinta.
Passando alla ulteriore causa petendi relativa alle violenze subite dal coniuge occorre premettere che il ricorso è strutturato con una narrazione dei fatti non in regolare successione del tempo ma con continui salti fra eventi più risalenti e accadimenti più recenti, con una certa confusione della narrazione;
ad ogni modo si osserva che a pag. 3 la ricorrente fa riferimento genericamente a condotte violente del marito a suo danno, che sono divenute oggetto di un procedimento penale nell'ambito del quale è stato CP_1
sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento. A pag. 4 poi menziona un fatto specifico che sarebbe accaduto il 2.10.23, ossia due mesi dopo che le parti avevano già sottoscritto l'accordo per la disciplina della separazione. Nessun altro fatto specifico viene menzionato e nessuna prova testimoniale o per interrogatorio formale viene formulata nel ricorso. Risulta allegata esclusivamente l'ordinanza applicativa della misura cautelare che, per due episodi di maggio e luglio 23 (non dedotti in ricorso), cita quali elementi di prova le dichiarazioni rese da , con cui la si sarebbe confidata nel maggio Testimone_1 Pt_1
2023, e suo marito , di cui però non si indicano le dichiarazioni. Persona_6
Invece la querela, peraltro prodotta tardivamente solo il 15.1.24 dopo la scadenza di tutti i termini previsti dall'art. 473 bis 17 c.p.c., contiene dichiarazioni di parte, che nel processo civile non posso essere utilizzate a favore della parte stessa, ma unicamente valorizzate quali argomenti di prova ai sensi dell'art. 116 co. II c.p.c., non integrando prove c.d. tipiche.
Sicché, in assenza di ulteriori elementi a conforto di quanto oggetto di querela, devono ritenersi non provate le condotte violente asseritamente subite a partire dal 2023, mentre la sentenza penale emanata in primo grado risulta già oggetto di impugnazione in Corte di
Appello, con conseguente inefficacia probatoria in tal sede. Ne consegue il rigetto della domanda di addebito anche sotto il profilo ora indicato.
Per quanto riguarda la domanda risarcitoria si osserva che essa risulta fondata sulle condotte violente poste in essere dal fatte oggetto del procedimento penale, come CP_1
pagina 6 di 11 genericamente indicato dalla difesa a pag. 19 nell'ultimo capoverso antecedente il Pt_1 paragrafo relativo all'affidamento della prole. A riguardo si osserva che dalla sentenza penale emessa dal GUP il 9.7-26.8.24 risulta che all'udienza del 16.4.24 Parte_1
(in data successiva al deposito del ricorso per separazione) si è costituita parte civile, trasferendo in quella sede la domanda risarcitoria antecedentemente introdotta con il ricorso per separazione. Pertanto, ai sensi dell'art. 75 II co. c.p.p. risulta ex lege rinunciata l'azione in sede civile per impossibilità di esercizio del medesimo diritto davanti a due giudici.
Tant'è vero che il giudice penale ha pronunciato anche sulla domanda risarcitoria formulata dalla quale parte civile, condannando al risarcimento dei danni Pt_1 CP_1 quantificati in via equitativa in complessivi € 20.000,00-
Deve pertanto dichiararsi estinto il procedimento in questa sede limitatamente alla domanda risarcitoria.
2. Quanto ai provvedimenti relativi alla prole, le parti e il curatore speciale dei minori hanno rassegnato conclusioni conformi nel senso di mantenere l'assetto attuale che vede i due figli e affidati in via condivisa ai genitori con domiciliazione prevalente Per_1 Per_2
presso la madre, cui rimane assegnata la casa coniugale di cui entrambi i coniugi sono comproprietari e di cui il solo paga il mutuo ipotecario a lui intestato. Il percorso CP_1 svolto dai genitori con l'ausilio dell' e dei professionisti cui loro stessi sono rivolti CP_2 per seguire ha dato buoni risultati: la relazione dell'USMIA datata 14.10.24 Per_1 conferma l'idoneità genitoriale di entrambe le parti e la buona qualità affettiva del loro rapporto con i figli. Più recentemente le parti hanno intrapreso un percorso di supporto alla genitorialità presso un professionista di fiducia, dott. psicologo e psicoterapeuta, al Per_7
fine di agevolare la gestione condivisa dei figli. , affetto da disturbo del Per_1
neurosviluppo caratterizzato da disabilità intellettiva, disprassia verbale, disturbo del linguaggio recettivo espressivo e disregolazione emotivo-comportamentale è attualmente seguito presso il centro , cui le parti si sono rivolte, dal dott. che CP_4 CP_5
sta portando avanti un percorso mediante incontri domiciliari settimanali presso l'abitazione materna e un incontro mensile presso l'abitazione paterna (come da relazione data 12.2.25 depositata dal Curatore speciale). E con lo stesso professionista le parti hanno già ipotizzato un percorso di sostegno psicologico per la piccola oggi di 4 anni. Per_2
inoltre è seguito dalla neuropsichiatra infantile dott.ssa presso il centro Per_1 Per_4
privato Nuovamente.
pagina 7 di 11 In continuità con la situazione attuale i minori staranno con il padre a fine settimana alterni dalle ore 17,00 del venerdì fino alla domenica sera dopo cena;
tutti i martedì dall'uscita di scuola di , ore 14,00, fino alla sera dopo cena;
e nelle settimane in cui il fine Per_1
settimana viene trascorso con la madre anche il venerdì dalle ore 17,00 fino al sabato prima di pranzo. Inoltre, il padre passerà a prendere i bambini il giovedì mattina per portarli a scuola. I minori trascorreranno una settimana con ciascun genitore durante le vacanze natalizie, alternando annualmente i periodi 24-30 dicembre, 31 dicembre-6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze di Pasqua, alternando annualmente i periodi giovedì santo-sabato santo, domenica di Pasqua-martedì successivo;
e 15 giorni durante le vacanze estive, tendenzialmente alternando annualmente la prima e la seconda quindicina di agosto, e comunque in periodi da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
alterneranno i ponti scolastici tra i genitori.
3. Passando alle questioni economiche, si osserva che la ricorrente vive nella casa coniugale a lei assegnata e lavora come impiegata part-time presso il centro Nuovamente con un reddito mensile che nel 2023 è stato pari ad € 873,00 mensili netti (come da modello
730/24) e nel 2024 pari ad € 962,00 mensili, compresa tredicesima e quattordicesima (come da accrediti sul c/c a lei intestato presso , cui si aggiunge ora l'assegno unico per CP_6
€ 563,90 mensili. Sul conto risultano anche piccoli versamenti in contanti per € 1.670,00 annui e accrediti di piccoli aiuti da parte della , Parte_2 oltre che dei familiari. Sicché la sua disponibilità netta mensile è pari ad € 1.665,00 compresi i versamenti in contanti e al netto dei piccoli sostegni sopra indicati.
Il resistente invece, è titolare di un reddito da lavoro dipendente che nel 2023 risulta essere stato pari a circa € 2.100,00 mensili netti (come da CUD 2024) e nel 2024 pari ad €
2.350,00 mensili netti, compresa tredicesima (come da buste paga allegate); è gravato da canone locativo per € 600,00 mensili per la propria abitazione, della rata di mutuo gravante sulla casa coniugale per € 614,00 mensili e dalla rata di leasing per la propria vettura per €
316,00 mensili, come risulta dagli addebiti sul c/c- Sicché la sua disponibilità netta mensile
è pari ad € 820,00 mensili. Tuttavia, sul suo c/c risultano costanti accrediti da parte del padre per una media di circa € 1.500,00 mensili: gli accrediti hanno causale prestito da restituire entro, con data di volta in volta specificata, ma non si rinvengono mai gli addebiti con causale restituzione prestito. Sicché può ritenersi che la sua liquidità sia costantemente corroborata dalla famiglia di origine e che tale introito gli permetta di contribuire al mantenimento dei figli in misura maggiore rispetto a quella richiesta dalla ricorrente,
pagina 8 di 11 ponendosi a suo carico la somma mensile di € 300,00 con decorrenza dal mese di novembre
2023 (data della domanda); tale importo si aggiunge al contributo che egli già sostiene pagando la rata di mutuo a lui intestata per la casa in cui abitano i figli con la madre, per €
614,00 mensili.
Quanto alle spese straordinarie, si osserva che il resistente è titolare di polizza medica che copre anche i minori. Per le spese non coperte da tale polizza le parti concordano nel prevedere che quanto a le spese mediche siano sostenute in prima battuta mediante Per_1
l'assegno di invalidità di cui è titolare il minore che nel 2024 era pari ad € 343,66 mensili
(come da accrediti sul libretto depositato in copia dalla ricorrente il 29.1.25) e per il resto vengano sostenute unitamente alle altre spese straordinarie per i minori e alla mensa scolastica di in pari misura fra le parti. Per_2
Infine, si ritiene non sussistenti i presupposti per riconoscere un assegno separativo in favore della ricorrente, atteso che la maggiore disponibilità liquida del dipende CP_1
esclusivamente da elargizioni del proprio padre che non possono fondare il diritto della coniuge ad un maggior reddito. Senza contare che ella già usufruisce in via esclusiva della casa coniugale di cui è comproprietario il coniuge.
In punto di spese, considerata la soccombenza della ricorrente in ordine alle domande di addebito e risarcitoria, la soccombenza del resistente in ordine alla quantificazione del contributo per i figli, il sopravvenuto accordo sulla complessiva gestione dei minori e la circostanza che la durata del processo è dipesa esclusivamente dalla conflittualità fra i coniugi, che ha reso necessaria anche la nomina di un curatore speciale, e dalla necessità di definire le questioni di affidamento e frequentazione dei minori, mentre nessuna incombenza processuale è stata determinata dalla domanda di assegno separativo, si ritengono sussistenti giustificati motivi per compensare interamente le spese fra le parti e fra i genitori e il curatore speciale, i cui compensi saranno posti a carico dell'Erario, essendo i minori ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, ogni altra domanda disattesa,
respinge la domanda di addebito della separazione formulata da Parte_1
pagina 9 di 11 dispone l'affido condiviso dei figli minori e con domiciliazione prevalente Per_1 Per_2
presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale;
i minori staranno con il padre a fine settimana alterni dalle ore 17,00 del venerdì fino alla domenica sera dopo cena;
tutti i martedì dall'uscita di scuola di , ore 14,00, fino alla Per_1
sera dopo cena;
e nelle settimane in cui il fine settimana viene trascorso con la madre anche il venerdì dalle ore 17,00 fino al sabato prima di pranzo;
inoltre il padre passerà a prendere i bambini il giovedì mattina per portarli a scuola;
i minori trascorreranno una settimana con ciascun genitore durante le vacanze natalizie, alternando annualmente i periodi 24-30 dicembre, 31 dicembre-6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze di Pasqua, alternando annualmente i periodi giovedì santo-sabato santo, domenica di Pasqua-martedì successivo;
e 15 giorni durante le vacanze estive, tendenzialmente alternando annualmente la prima e la seconda quindicina di agosto, e comunque in periodi da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
alterneranno i ponti scolastici tra i genitori.
pone a carico di con decorrenza dal mese di novembre 2023 la Controparte_1 somma mensile di € 300,00 quale contributo per il mantenimento dei figli, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT maturata e maturanda;
pone a carico dei genitori, in ragione del 50% ciascuno, le spese di mensa scolastica per le spese mediche necessarie per i figli non coperte dall'assicurazione sanitaria Per_2
contratta da e per non coperte dal suo assegno di invalidità, e le altre spese CP_1 Per_1
straordinarie come da Linee Guida CNF 2017;
la madre percepirà per intero l'assegno unico universale;
respinge la domanda di assegno separativo formulata da Parte_1
compensa fra tutte le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente ai fini dell'annotazione.
pagina 10 di 11 Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 15 maggio 2025.
Il Giudice Il Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Monica Tarchi
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati sensibili, a cura della cancelleria pagina 11 di 11