Articolo 4 della Legge 27 giugno 1985, n. 351
Articolo 3Articolo 5
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31 luglio 1985
Art. 4. 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ENI e l'ENEL sono tenuti a stipulare una convenzione avente ad oggetto i rapporti tra i due enti per la fornitura all'ENEL del carbone del bacino carbonifero del Sulcis. Per la determinazione del prezzo di cessione, nella convenzione deve farsi riferimento a quello corrisposto dall'ENEL per assicurarsi, mediante contratti a lungo termine, il carbone di importazione di costo piu' elevato per ragioni di sicurezza.
2. La convenzione e' approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali entro i successivi trenta giorni.
3. In caso di mancato accordo o di mancata approvazione, l'oggetto della convenzione e' stabilito dal CIPE con propria delibera da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Resta comunque ferma la competenza del Comitato interministeriale prezzi ai fini della determinazione del sovrapprezzo termico.
Entrata in vigore il 31 luglio 1985