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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 11/07/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Rovigo
Sezione civile
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Sofia Gancitano Presidente relatore dott.ssa Benedetta Barbera Giudice dott.ssa Rossana Marcadella Giudice letti gli atti del procedimento iscritto al n. 59-1/2025 PU;
udita la relazione del Giudice relatore;
vista l'ordinanza emessa dal Tribunale di Padova il 24.04.2025, depositata il 29.04.2025, con la quale declinava la propria competenza e trasmetteva gli atti all'intestato Tribunale;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa della liquidazione giudiziale di
P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede legale in Ponso (PD), Via Vittorio, 92
Motivi della decisione
Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, essendo la sede principale dell'impresa debitrice - coincidente fino a prova contraria con la sede legale (cfr., tra le tante, Cass. civ., sez. un., n. 15872/2013; Cass. civ., n. 23719/2014) - sita a Ponso (PD) Comune che rientra nel circondario di competenza di questo Tribunale, da oltre un anno prima dell'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di liquidazione giudiziale.
Il ricorso ed il decreto di convocazione risultano regolarmente notificati dalla Cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata della società, in data 05.05.2025.
La legittimazione a proporre ricorso per dichiarazione di liquidazione giudiziale non presuppone necessariamente l'accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante, stante che l'accertamento della effettiva esistenza del credito, in ambito concorsuale, è riservato al procedimento di verifica
1 dello stato passivo, al quale anche chi abbia chiesto la dichiarazione di liquidazione giudiziale, allegando di essere creditore, ha l'onere di partecipare per divenire creditore concorrente (Cass. civ., sez. un., n. 1521/2013 e Cass. civ., n. 21144/2020).
Quindi, come precisato dalla Corte di Cassazione l'accertamento non si fonda sull'esistenza del credito, ma sulla sussistenza dei presupposti della liquidazione giudiziale, tant'è che il creditore istante ha comunque l'onere di presentare domanda di ammissione al passivo, sicché la domanda di liquidazione giudiziale integra un'azione a contenuto meramente processuale, rispetto alla quale l'accertamento del credito si pone, appunto, come incidentale, ai fini della legittimazione al ricorso (già, in materia di fallimento, Cass. civ., n. 23420/2016).
Venendo al caso in esame, sussiste la legittimazione attiva del ricorrente il cui credito CP_2
è portato dal decreto ingiuntivo n. 74/2024 emesso dal Tribunale di Padova a cui era seguito un accordo transattivo per il pagamento del debito, onorato solo per la somma di € 13.174,86 ma rimasto inadempiuto per € 60.595,81, somma di cui la resistente è ancora debitrice.
La società intimata è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCI, svolgendo attività di natura commerciale: intermediazione e trasporto merci per conto terzi, come risulta dall'oggetto sociale indicato nella visura camerale versata in atti.
L'istruttoria ha evidenziato l'esistenza di debiti scaduti e non pagati per un importo superiore alla soglia di € 30.000,00, tenuto conto dei crediti indicati nel ricorso (€ 60.595,81) e CP_ dell'esposizione debitoria riferita dall' (€ 4.995,40 e € 163.422,59 inviati all'
[...]
) e dall' (€ 792.258,26 oltre interessi). Controparte_4 CP_4 CP_4
Con riferimento al superamento dei limiti dimensionali, delineati dall'art. 2, comma 1, lett. d),
CCII, va ribadito, sotto il profilo probatorio, l'insegnamento giurisprudenziale - emerso sotto la vigenza della legge fallimentare (Cass. civ., n. 7372/2018) ed applicabile alla liquidazione giudiziale, stante il tenore dell'art. 121 CCII - che addossa al debitore intimato l'onere di dimostrare il mancato superamento dei limiti indicati dall'art. 2, comma 1, lett. d), CCII.
La società intimata, non essendosi costituita, non ha contestato né fornito alcuna prova in ordine all'eventuale mancato superamento della soglia per la dichiarazione di liquidazione giudiziale negli ultimi tre anni anteriori alla dichiarazione di liquidazione giudiziale.
Peraltro, nel caso di specie, dall'ultimo bilancio depositato, riferito all'anno 2021, si ricava il superamento delle soglie previste dal citato art. 2 CCII: attivo patrimoniale pari a € 754.524,00
e esposizione debitoria per € 749,920,00.
Quanto al requisito oggettivo di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), CCII, va osservato che lo stato di insolvenza di è desumibile: 1) dalla circostanza che l'accordo Controparte_1 transattivo, concluso a seguito della notifica del decreto ingiuntivo, è rimasto inadempiuto per
2 una somma rilevante, ancorché il piano di rientro prevedeva rate mensili di € 5.000,00 a partire dal mese di maggio 2024; 2) dall'ingente esposizione debitoria nei confronti di CP_4
e ; 3) dalla circostanza per cui l'impresa risulta inattiva, pertanto verosimilmente
[...] CP_3 impossibilitata a generare ricavi.
Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Tenuto conto nella nomina del curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di
P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede legale in Ponso (PD), Via Vittorio, 92
NOMINA
Giudice delegato, la dott.ssa Sofia Gancitano
NOMINA
Curatore il dott. , con studio in Rovigo che, alla luce dell'organizzazione Persona_1 dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina.
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L.
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
3 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina all'imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c. - nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII.
Rilevato che, ai sensi dell'art. 201, comma 10, CCI, il procedimento introdotto dalla domanda di cui al comma 1 è soggetto alla sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge
7 ottobre 1969, n. 742,
Stabilisce il giorno 3 dicembre 2025, ore 12:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice delegato.
Assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dell'imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata.
Avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, comma 3, CCII.
Segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso di
Controparte_1
4 Dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 D.P.R. n. 115 del 2002.
Dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed a parte ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCII.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Rovigo, in data 02.07.2025.
Il Presidente relatore
Sofia Gancitano
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Rovigo
Sezione civile
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Sofia Gancitano Presidente relatore dott.ssa Benedetta Barbera Giudice dott.ssa Rossana Marcadella Giudice letti gli atti del procedimento iscritto al n. 59-1/2025 PU;
udita la relazione del Giudice relatore;
vista l'ordinanza emessa dal Tribunale di Padova il 24.04.2025, depositata il 29.04.2025, con la quale declinava la propria competenza e trasmetteva gli atti all'intestato Tribunale;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa della liquidazione giudiziale di
P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede legale in Ponso (PD), Via Vittorio, 92
Motivi della decisione
Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, essendo la sede principale dell'impresa debitrice - coincidente fino a prova contraria con la sede legale (cfr., tra le tante, Cass. civ., sez. un., n. 15872/2013; Cass. civ., n. 23719/2014) - sita a Ponso (PD) Comune che rientra nel circondario di competenza di questo Tribunale, da oltre un anno prima dell'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di liquidazione giudiziale.
Il ricorso ed il decreto di convocazione risultano regolarmente notificati dalla Cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata della società, in data 05.05.2025.
La legittimazione a proporre ricorso per dichiarazione di liquidazione giudiziale non presuppone necessariamente l'accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante, stante che l'accertamento della effettiva esistenza del credito, in ambito concorsuale, è riservato al procedimento di verifica
1 dello stato passivo, al quale anche chi abbia chiesto la dichiarazione di liquidazione giudiziale, allegando di essere creditore, ha l'onere di partecipare per divenire creditore concorrente (Cass. civ., sez. un., n. 1521/2013 e Cass. civ., n. 21144/2020).
Quindi, come precisato dalla Corte di Cassazione l'accertamento non si fonda sull'esistenza del credito, ma sulla sussistenza dei presupposti della liquidazione giudiziale, tant'è che il creditore istante ha comunque l'onere di presentare domanda di ammissione al passivo, sicché la domanda di liquidazione giudiziale integra un'azione a contenuto meramente processuale, rispetto alla quale l'accertamento del credito si pone, appunto, come incidentale, ai fini della legittimazione al ricorso (già, in materia di fallimento, Cass. civ., n. 23420/2016).
Venendo al caso in esame, sussiste la legittimazione attiva del ricorrente il cui credito CP_2
è portato dal decreto ingiuntivo n. 74/2024 emesso dal Tribunale di Padova a cui era seguito un accordo transattivo per il pagamento del debito, onorato solo per la somma di € 13.174,86 ma rimasto inadempiuto per € 60.595,81, somma di cui la resistente è ancora debitrice.
La società intimata è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCI, svolgendo attività di natura commerciale: intermediazione e trasporto merci per conto terzi, come risulta dall'oggetto sociale indicato nella visura camerale versata in atti.
L'istruttoria ha evidenziato l'esistenza di debiti scaduti e non pagati per un importo superiore alla soglia di € 30.000,00, tenuto conto dei crediti indicati nel ricorso (€ 60.595,81) e CP_ dell'esposizione debitoria riferita dall' (€ 4.995,40 e € 163.422,59 inviati all'
[...]
) e dall' (€ 792.258,26 oltre interessi). Controparte_4 CP_4 CP_4
Con riferimento al superamento dei limiti dimensionali, delineati dall'art. 2, comma 1, lett. d),
CCII, va ribadito, sotto il profilo probatorio, l'insegnamento giurisprudenziale - emerso sotto la vigenza della legge fallimentare (Cass. civ., n. 7372/2018) ed applicabile alla liquidazione giudiziale, stante il tenore dell'art. 121 CCII - che addossa al debitore intimato l'onere di dimostrare il mancato superamento dei limiti indicati dall'art. 2, comma 1, lett. d), CCII.
La società intimata, non essendosi costituita, non ha contestato né fornito alcuna prova in ordine all'eventuale mancato superamento della soglia per la dichiarazione di liquidazione giudiziale negli ultimi tre anni anteriori alla dichiarazione di liquidazione giudiziale.
Peraltro, nel caso di specie, dall'ultimo bilancio depositato, riferito all'anno 2021, si ricava il superamento delle soglie previste dal citato art. 2 CCII: attivo patrimoniale pari a € 754.524,00
e esposizione debitoria per € 749,920,00.
Quanto al requisito oggettivo di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), CCII, va osservato che lo stato di insolvenza di è desumibile: 1) dalla circostanza che l'accordo Controparte_1 transattivo, concluso a seguito della notifica del decreto ingiuntivo, è rimasto inadempiuto per
2 una somma rilevante, ancorché il piano di rientro prevedeva rate mensili di € 5.000,00 a partire dal mese di maggio 2024; 2) dall'ingente esposizione debitoria nei confronti di CP_4
e ; 3) dalla circostanza per cui l'impresa risulta inattiva, pertanto verosimilmente
[...] CP_3 impossibilitata a generare ricavi.
Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Tenuto conto nella nomina del curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di
P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede legale in Ponso (PD), Via Vittorio, 92
NOMINA
Giudice delegato, la dott.ssa Sofia Gancitano
NOMINA
Curatore il dott. , con studio in Rovigo che, alla luce dell'organizzazione Persona_1 dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina.
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L.
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
3 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina all'imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c. - nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII.
Rilevato che, ai sensi dell'art. 201, comma 10, CCI, il procedimento introdotto dalla domanda di cui al comma 1 è soggetto alla sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge
7 ottobre 1969, n. 742,
Stabilisce il giorno 3 dicembre 2025, ore 12:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice delegato.
Assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dell'imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata.
Avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, comma 3, CCII.
Segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso di
Controparte_1
4 Dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 D.P.R. n. 115 del 2002.
Dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed a parte ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCII.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Rovigo, in data 02.07.2025.
Il Presidente relatore
Sofia Gancitano
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