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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 5433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5433 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in grado di appello iscritta al n. 4350 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 con
OGGETTO: risarcimento danni da cose in custodia e vertente
TRA
nata il [...] a [...] (C.F. , nato il Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
30.05.1955 a Ercolano (C.F. ), nato il [...] a [...] CodiceFiscale_2 Parte_3
(C.F. ), nato il [...] a [...] (C.F. CodiceFiscale_3 Parte_4
), nato il [...] a [...] (C.F. CodiceFiscale_4 Parte_5 [...]
) e nata il [...] a [...] (C.F. C.F._5 Parte_6 C.F._6
), tutti elettivamente domiciliati in SA Gennarello di Ottaviano alla via R. Pappalardo n. 95 presso l'avv.
[...]
Angelo Carbone che li rappresenta e difende su procura in calce all'atto di appello.
APPELLANTI
E
(C.F. ), in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
difeso dall'avv. Vincenzo Andreoli (C.F. in virtù di procura a margine della CodiceFiscale_7
comparsa di costituzione e risposta in appello e con lui elettivamente domiciliato in Controparte_1
alla Piazza E. D'Aosta n. 1.
APPELLATO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 15 PER GLI APPELLANTI: “In ossequio al decreto dell'adito Giudice per lo svolgimento dell'udienza del
4.07.2025 nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., con le presenti note l'avvocato Angelo Carbone -
nell'interesse degli appellanti sig.ri , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e - si riporta integralmente al proprio atto di appello avverso la
[...] Parte_5 Parte_6
sentenza n. 513/2019 resa dal Tribunale di Nola in data 01.03.2019, alle richieste, alle deduzioni, alle eccezioni
ivi formulate, insistendo per il relativo accoglimento. In via subordinata, qualora la Corte adita ritenesse non
sufficientemente provata la domanda, l'avvocato Carbone chiede la rinnovazione della c.t.u., sia in merito alla
quantificazione dei danni, sia in merito alla regolarità urbanistica dell'immobile per cui è causa. Al contempo,
si impugna tutto l'avverso dedotto, prodotto ed eccepito. Si impugnano reiteratamente le avverse conclusioni.
L'avvocato Carbone, a questo punto, insiste affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli voglia introitare la
causa a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e, all'uopo, rassegna le seguenti
conclusioni:
1. Accertare e dichiarare la regolarità urbanistica dell'immobile sito in SA US ES
(NA) in via Scopari, N.C.E.U. - Foglio n. 4, Particella n. 1164, Subalterno n. 1, trattandosi di fabbricato
realizzato a seguito di approvazione da parte del Commissario Straordinario del Comune di CP_1
del piano di lottizzazione del Villaggio Residenziale SU con Prot. n. 845 del 04/02/1967 ed a
[...]
seguito del rilascio della licenza edilizia n. ;
2. Accertare e dichiarare che l'immobile sito in SA Nume_1
US ES (NA) in via Scopari, N.C.E.U. - Foglio n. 4, Particella n. 1164, Subalterno n. 1, ha subito,
in occasione delle piogge del 16.10.2004, piogge ritenute di forte intensità ma non di carattere eccezionale, così
come precisato dal c.t.u. Ing. gravi danni, a causa della mancanza di servizi (fogne, Persona_1
griglie, pozzetti, etc.) ed a causa di un sistema viario insufficiente con inadeguate pendenze per lo smaltimento
delle acque;
3. Accertare e dichiarare, ex art. 2051 c.c., l'esclusiva responsabilità del Controparte_1
per tutti i danni riportati dal fabbricato sito in SA US ES (NA) in via Scopari,
[...]
N.C.E.U. - Foglio n. 4, Particella n. 1164, Subalterno n. 1, in occasione delle piogge del 16/10/2004; 4. In via
subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva ex art. 2043 c.c. del Controparte_1
per i fatti per cui è causa;
5. Per l'effetto ed in ogni caso, condannare il
[...] Controparte_1
al pagamento della somma di 500.000,00 euro in favore degli appellanti;
in subordine, condannare il
[...]
al pagamento di quell'importo risultato dalla c.t.u. e/o, in subordine, al pagamento di quella somma CP_1
maggiore o minore che l'On.le Corte riterrà opportuno liquidare;
6. Il tutto, oltre interessi e rivalutazione
pagina 2 di 15 monetaria, dal dì del fatto fino all'effettivo soddisfo;
7. In via subordinata, qualora la Corte d'Appello di Napoli
ritenesse non sufficientemente provata la domanda come proposta dagli appellanti, si insiste affinché venga
disposta la rinnovazione della c.t.u., sia in merito alla quantificazione dei danni, sia in merito alla regolarità
urbanistica dell'immobile;
8. Condannare il in persona del Sindaco p.t. al Controparte_1
pagamento di spese e compensi del doppio grado del giudizio con attribuzione al procuratore antistatario”.
PER L'APPELLATO: “E' presente per l'Amministrazione appellata l'avv. Vincenzo Andreoli, il quale si
riporta a tutti i propri scritti difensivi, da considerarsi quivi integralmente riprodotti e trascritti, impugnando e
contestando nuovamente tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto. Chiede riservarsi la causa in
decisione ed insiste affinché piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello in
quanto infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 22.02.2007 ed i figli , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e hanno riferito di essere proprietari di una villetta costituita da un piano cantinato Pt_4 Pt_5 Pt_6
adibito a locale deposito e da un piano rialzato adibito ad abitazione, ereditata dal padre , Persona_2
ubicata nel Comune di e costruita a seguito di approvazione del piano di lottizzazione Controparte_1
del Villaggio Residenziale SU prot. n. 845 del 04.02.1967 con conseguente rilascio, da parte dell
[...]
della licenza edilizia n. 91 del 04.02.1967 relativa all'intero complesso. Pt_7
Hanno ancora riferito gli istanti che, a seguito delle piogge torrenziali verificatesi il 16.10.2004, il piano cantinato della villetta veniva completamente invaso dalle acque piovane subendo ingenti danni costituiti da un avvallamento del pavimento e del sottostante massetto di allettamento di un'ampia zona sul lato sinistro del seminterrato, da distruzione della caldaia ivi allocata e delle relative tubazioni, da imbibimento delle pareti,
distacco e scollamento dai tramezzi dal soffitto, distacco dalla parete della rampa di scale di collegamento del piano interrato al piano rialzato, etc. tant'è che, a seguito di sopralluogo effettuato il 18.10.2004 e dell'ordinanza dell' prot. n. 31784 del 20.10.04, si provvedeva allo sgombero dello stabile ed alla sua messa in sicurezza CP_3
statica mediante il puntellamento del solaio previo svellimento del pavimento dissestato e del sottostante massetto per mettere a nudo le fondazioni interessate dall'evento alluvionale.
Tutto ciò premesso gli istanti, deducendo di aver commissionato all'ing. una Persona_3
perizia tecnica la quale accertava che l'allagamento ed i conseguenti danni erano da ascrivere alla mancanza di pagina 3 di 15 sottoservizi comunali (fogne, griglie, pozzetti di raccolta, etc.), ad un sistema viario caratterizzato da inadeguate pendenze per lo smaltimento delle acque meteoriche ed alla costruzione su via Scopari, in adiacenza all'ingresso del Villaggio SU, di un marciapiede con aiuola che determinava il convogliamento verso il complesso residenziale delle acque piovane provenienti dalla suddetta via, hanno convenuto innanzi al Tribunale di Nola il chiedendo al giudice adito di dichiararlo responsabile ex art. 2051 c.c. dei Controparte_1
danni subiti dal loro cespite per le carenze costruttive e manutentive di detti beni demaniali, o in subordine per violazione del principio del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c. condannandolo al pagamento a titolo risarcitorio di una somma non inferiore a € 500.000,00.
Il , costituitosi in giudizio, ha dedotto che la licenza edilizia Controparte_1
rilasciata a seguito dell'approvazione del piano di lottizzazione del Villaggio Residenziale SU presentato da e aveva previsto l'obbligo di questi ultimi di provvedere alla costruzione di opere di Parte_8 CP_4
urbanizzazione primaria e secondaria tra cui “n. 31 pozzi disperdenti per le acque pluviali, aventi ciascuno una
profondità variabile da metri 10 a metri 20 oppure la costruzione di un tronco di fognatura per lo allacciamento
del Villaggio SU alla costruenda fogna mista comunale di via Marciotti” rimasto inadempiuto.
Ha ancora dedotto l' che nel Villaggio in questione erano state realizzate cinquanta Controparte_5
costruzioni abusive, tra cui figurava quella degli attori, e che i danni lamentati erano da ascrivere unicamente alla verificazione di un evento temporalesco di natura eccezionale ed imprevedibile, integrante gli estremi del caso fortuito, contestando in ogni caso la derivazione causale dell'allagamento dalla mancanza/inadeguatezza del sistema viario e fognario, come pure dalla realizzazione su via Scopari di un marciapiede con aiuola,
concludendo in base a tali allegazioni per il rigetto della domanda comunque spropositata nel quantum.
In replica a tali allegazioni, con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., gli attori hanno dedotto che l'inottemperanza dei costruttori del Villaggio SU alle prescrizioni impartite con il piano di lottizzazione e la licenza edilizia non escludeva la responsabilità del che non era per questo esonerato dal vigilare CP_1
sull'efficienza e sullo stato dei beni pubblici all'origine del danno, né tale inadempimento era loro opponibile posto che la convenzione di lottizzazione non era stata neppure trascritta come prescritto dall'art. 28 della Legge
Urbanistica n. 1150 del 17.08.1942 nella versione sostituita ex art. 8 L. 06.08.1967 n. 765. Gli attori hanno inoltre negato l'abusività della loro villetta, inclusa nella licenza edilizia a suo tempo rilasciata, come pure la ravvisabilità del caso fortuito essendosi già registrate precipitazioni atmosferiche di analoga intensità.
pagina 4 di 15 La causa è stata quindi istruita con nomina di un c.t.u., nella persona dell'ing. al Persona_1
quale è stato chiesto di accertare la legittimità urbanistica dell'immobile attoreo, di verificare l'esistenza dei danni lamentati e la loro riconducibilità dal punto di vista causale a carenze dei beni comunali nonché di quantificare tali danni e di chiarire se essi si sarebbero ugualmente verificati in caso di adempimento degli obblighi fissati dalla convenzione di lottizzazione.
Al c.t.u. sono state poi richieste due indagini suppletive volte ad approfondire, con ulteriori ricerche, la tematica relativa alla legittimità urbanistica della villetta attorea ed a verificare, tramite ricerche presso la competente stazione pluviometrica del CEMPID, la natura eccezionale o meno della precipitazione atmosferica in questione. La causa è stata quindi decisa con sentenza n 513/2019, pubblicata in data 01.03.2019 e non notificata, la quale ha rigettato la domanda con compensazione delle spese di lite in ragione della metà, e condanna degli attori al pagamento del loro importo residuo, sulla scorta della seguente motivazione:
“La domanda è infondata. Gli attori non hanno, infatti, assolto all'onere probatorio sugli stessi
gravante in ordine alla legittimità urbanistica dell'immobile asseritamente danneggiato dall'evento piovoso del
16/10/2004 ed eziologicamente ricondotto alla mancanza di servizi, all'insufficienza del sistema viario e alla
costruzione di un marciapiede con aiuola da parte del convenuto CP_1
Ed invero, a fronte della contestazione della natura abusiva dell'immobile di proprietà attorea,
costituiva preciso onere degli attori versare in atti la documentazione attestante la regolarità urbanistica dello
stesso. La questione relativa alla regolarità urbanistica del fabbricato faceva, infatti, parte ab initio del thema
decidendum posto dagli attori, in quanto la detta regolarità edilizia presupposto giuridico del chiesto
risarcimento dei danni.
Ciò perché…la giurisprudenza di legittimità è concorde nel sostenere che il danno subito da un
immobile costruito abusivamente “ancor prima che ingiusto è inesistente in quanto il bene abusivo non è
suscettibile di essere scambiato sul mercato” (cfr. Cass., sez. II, 11.9.2013 n. 20849; Cass., sez. III, 21.2.2011,
n. 4206). Tale insegnamento giurisprudenziale richiama i principi in tema di espropriazione per pubblica utilità
secondo i quali gli immobili costruiti abusivamente non sono suscettibili di indennizzo, a meno che alla data
dell'evento ablativo non risulti già rilasciata la concessione in sanatoria, non essendo più generalmente
consentito che chi versi in una condizione di illiceità tragga vantaggio da essa.
Orbene, gli attori hanno solo allegato la circostanza della presenza di un valido ed anteriore titolo
pagina 5 di 15 edilizio abilitativo, ovvero la licenza edilizia n. 91/1967, senza provare l'effettiva conformità del fabbricato
costruito a quest'ultima.
A fronte di una tale lacuna probatoria, quindi, si dubita della stessa ammissibilità della c.t.u. disposta
dal precedente giudicante, avendo assunto carattere esplorativo e suppletivo - sia pure senza alcun esito
favorevole per gli attori - di un onere probatorio rimasto inadempiuto...
Né risulta essere stata proposta nel rispetto dei termini e delle preclusioni processuali istanza volta ad
un rituale ordine di esibizione nei confronti della pubblica amministrazione per il rilascio di quei documenti
(eventualmente da essa smarriti o comunque non posseduti) negati dall'amministrazione detentrice.
Ad ogni modo, il c.t.u., ing. ha evidenziato che l'immobile oggetto di causa rientra Persona_1
nel novero degli 85 fabbricati realizzati a seguito della licenza edilizia n. 91 del 4/02/1967, ma che la scala con
cui è stata realizzata la tavola grafica “non consente di comprendere in maniera univoca se il fabbricato
individuato sia conforme o meno a quanto rilasciato con la licenza 91/67 e quindi regolare dal punto di vista
urbanistico” (cfr. pag. 12 della relazione del 25/08/2010), chiarendo con la successiva relazione che “dalla
documentazione urbanistica presente in atti non è possibile stabilire che l'immobile attoreo sia
urbanisticamente regolare” (cfr. p. 3 dei chiarimenti resi in data 3/04/2015).
D'altronde, emerge inconfutabilmente dalla Consulenza Tecnica d'Ufficio dell'Arch. del Persona_4
30/04/2017, resa nel corso del giudizio di divisione recante R.G. n. 1764/2010, versata in atti dagli stessi attori,
che l'immobile per cui vi è causa è stato oggetto di un'istanza di condono edilizio e, sorgendo in territorio
assoggettato a svariati vincoli di edificabilità, richiede ai fini dell'istruttoria e del rilascio del permesso di
costruire in sanatoria l'acquisizione dei pareri delle competenti autorità (cfr. pag. 6 della relazione peritale
prodotta dagli attori).
Ne deriva che almeno sino all'anno 2017 nel quale è stata depositata la relazione dell'arch. e, Per_4
quindi, senz'altro al momento del verificarsi dell'evento dannoso descritto in citazione all'immobile di proprietà
degli attori, non era ancora stato rilasciato il permesso di costruire in sanatoria necessario per considerarsi
sanata la relativa condizione di illiceità ostativa all'accoglimento della domanda risarcitoria.
Ne deriva, pertanto, la non configurabilità di alcuna responsabilità dell'ente convenuto per l'inesistenza
del danno lamentato dagli attori...
§§§§§§
pagina 6 di 15 Con atto notificato il 30.09.2019 ed iscritto a ruolo il 10.10.2019 ed i suoi figli hanno Parte_1
tempestivamente appellato tale sentenza chiedendo a questa Corte di riformarla integralmente in accoglimento delle seguenti richieste e conclusioni: “1. Accertare e dichiarare la regolarità urbanistica dell'immobile sito in
SA US ES (NA) in via Scopari, N.C.E.U. - Foglio n. 4, Particella n. 1164, Subalterno n. 1,
trattandosi di fabbricato realizzato a seguito di approvazione da parte del Commissario Straordinario del
Comune di del piano di lottizzazione del Villaggio Residenziale SU con Prot. n. Controparte_1
845 del 04/02/1967 ed a seguito del rilascio della licenza edilizia n. ;
2. Accertare e dichiarare che Nume_1
l'immobile sito in SA US ES (NA) in via Scopari, N.C.E.U. - Foglio n. 4, Particella n. 1164,
Subalterno n. 1, ha subito, in occasione delle piogge del 16/10/2004, piogge ritenute di forte intensità ma non di
carattere eccezionale, così come precisato dal c.t.u. Ing. gravi danni, a causa della Persona_1
mancanza di servizi (fogne, griglie, pozzetti ecc.) ed a causa di un sistema viario insufficiente con inadeguate
pendenze per lo smaltimento delle acque;
3. Accertare e dichiarare, ex art. 2051 c.c., l'esclusiva responsabilità
del per tutti i danni riportati dal fabbricato sito in SA US ES Controparte_1
(NA) in via Scopari, N.C.E.U. - Foglio n. 4, Particella n. 1164, Subalterno n. 1, in occasione delle piogge del
16/10/2004; 4. In via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva ex art. 2043 c.c. del
per i fatti per cui è causa;
5. Per l'effetto, ed in ogni caso, condannare il Controparte_1
al pagamento della somma di 500.000,00 euro in favore degli appellanti;
in Controparte_1
subordine in quell'importo risultato dalla C.T.U. e/o in subordine, al pagamento di quella somma maggiore o
minore che l'On. Le Corte riterrà opportuno liquidare;
6. Il tutto, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal
dì del fatto fino all'effettivo soddisfo;
7. In via subordinata, qualora l'On. Le Corte ritenesse non
sufficientemente provata la domanda come proposta dagli appellanti, si insiste affinché venga disposta la
rinnovazione della C.T.U, sia in merito alla quantificazione dei danni, sia in merito alla regolarità urbanistica
dell'immobile;
8. Condannare il in persona del Sindaco p.t. al pagamento Controparte_1
delle spese e compensi del doppio grado del giudizio”.
Il , costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello, perché Controparte_1
infondato, con vittoria delle spese processuali.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni fissando un'udienza poi sostituita dalla concessione di un termine per il deposito telematico di note scritte ai pagina 7 di 15 sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Sulla scorta di tali note, il cui contenuto è stato trascritto in epigrafe, la causa è stata poi introitata in decisione disponendo il deposito degli scritti difensivi finali nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
§§§§§§
Con la proposta impugnazione gli appellanti deducono che il tribunale ha erroneamente rigettato la loro domanda per il mancato assolvimento dell'onere probatorio relativo alla legittimità urbanistica dell'immobile danneggiato a causa dell'evento piovoso del 16.10.2004. Affermano in particolare gli istanti che il su CP_1
cui gravava l'onere probatorio in questione, non ha prodotto nessuna documentazione da cui possa evincersi l'irregolarità urbanistica dell'immobile danneggiato e la sua natura abusiva. A tal fine non potrebbe infatti valorizzarsi la nota prot. n. 642/1984 a cui è allegato un elenco numerato di soli nominativi non contenente alcuna indicazione ulteriore (data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, etc.) anche relativamente alle opere abusive che sarebbero state realizzate.
Viceversa, alla luce degli accertamenti compiuti dal c.t.u. nominato in questo giudizio, appare evidente che l'immobile in questione è stato realizzato in virtù di un idoneo titolo autorizzativo, ovvero la licenza edilizia n. 91 del 1967, come emerge anche dalla c.t.u. espletata dall'arch. nel giudizio di divisione R.G. n. Persona_4
1764/2010, avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria originata dal decesso del rispettivo coniuge e padre degli istanti , il quale è stato definito con decreto di trasferimento ex art. 195 Persona_2
disp. att. c.p.c. del 12.06.2018 che ha assegnato l'immobile per cui è lite all'attrice . Parte_1
Il tribunale non avrebbe inoltre considerato che, con la delibera n. 39 del 05.04.1968 del Consiglio
Comunale di , gli obblighi di urbanizzazione prescritti dal Piano di lottizzazione del Controparte_1
Villaggio SU, ivi compreso quello di realizzazione di 31 pozzi disperdenti per le acque pluviali, venivano assunti dagli originari proprietari dell'area edificabile e come pure che detta Parte_8 Parte_9
convenzione urbanistica, in violazione di quanto previsto dall'art. 28 co. 5 L. n. 1150/1942, non veniva trascritta risultando perciò inopponibile agli attuali appellanti ai sensi dell'art. 2644 c.c.
L'immobile in questione non era stato inoltre realizzato né dagli attuali appellanti né dal loro dante causa che lo aveva acquistato in buona fede, con atto di compravendita per notar Persona_2 Per_5
del 10.09.1980, dai coniugi e i quali, a loro volta, lo
[...] Controparte_6 Controparte_7
acquistavano con atto per notar del 07.03.1969. Per_6
pagina 8 di 15 Il Tribunale aveva inoltre errato nel ritenere non richiesto dagli attori un ordine di esibizione nei confronti della Pubblica Amministrazione avente ad oggetto il rilascio dei documenti certificanti la regolarità urbanistica
Co dell'immobile, negati dal di , in quanto tale richiesta era stata da ultimo CP_1 Controparte_1
formulata nel verbale di udienza del 04.10.2018 né poteva essere imputato agli attori il mancato rinvenimento presso gli uffici comunali della documentazione in parola.
La sentenza era pertanto da censurare per aver omesso di pronunziarsi sulla domanda proposta contro il ex art. 2051 c.c., ed in subordine ex art. 2043 c.c., ritenendo che la presunta Controparte_1
abusività dell'immobile escludesse a priori la possibilità del risarcimento.
Gli appellanti, infine, concludono deducendo di aver provato nel giudizio di primo grado la derivazione dei danni all'immobile dalla mancanza di un adeguato sistema fognario comunale accompagnato dalle insufficienti del sistema viario caratterizzato dalla realizzazione, ad opera del di un marciapiede su via CP_1
Scopari che comporta la deviazione ed il convogliamento delle acque piovane su di essa ricadenti verso il
VI SU con conseguente configurabilità della responsabilità ex art. 2051 ed in subordine ex art. 2043
c.c. dell' . Controparte_5
§§§§§§
L'appello deve essere rigettato perché la sentenza impugnata, pur dovendo essere corretta ed integrata nella motivazione, è passibile di conferma.
Il tribunale ha infatti certamente errato sia nell'affermare che la legittimità urbanistica della villetta danneggiata a seguito degli eventi meteorici del 16.10.2014 costituisce un fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno sia nel ritenere che l'onere di provare tale circostanza gravi sugli attori e che l'incertezza relativa alla regolarità o meno del cespite debba tornare a loro detrimento.
A tal proposito, occorre in primo luogo evidenziare come nessuna norma permetta l'impune danneggiamento di beni immobili non regolari dal punto di vista urbanistico, considerandoli alla stregua di res
nullius e consentendo al quivis de populo di distruggerli o di comprometterne l'integrità, in pregiudizio di chi ne
è proprietario ed in violazione del basilare principio del neminem laedere.
È vero al contrario che, a partire dall'entrata in vigore della legge 28.02.1985 n. 47, per scoraggiare il fenomeno dell'abusivismo, sono stati introdotti dei limiti per quel che concerne la commerciabilità dei beni urbanisticamente illegittimi in quanto l'art. 40 L. cit. ha stabilito che: “Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti
pagina 9 di 15 reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad
edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione
dell'alienante, gli estremi della concessione ad edificare o della licenza edilizia o della concessione rilasciata in
sanatoria ai sensi dell'art. 31 ovvero se agli atti stessi non viene allegata copia conforme della relativa
domanda, corredata dalla prova dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto
comma dello articolo 35. Per le opere iniziate anteriormente al 2 settembre 1967, in luogo degli estremi della
licenza edilizia, può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o
altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che
l'opera risulti iniziata in data anteriore al 2 settembre 1967. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita
nello stesso atto, ovvero in documento separato da allegarsi all'atto medesimo”.
Non è d'altro canto conferente il richiamo operato dalla sentenza impugnata ad alcune pronunce di legittimità in tema di espropriazione per pubblica eredità che, ben lungi dall'affermare il principio che il danno subito da un immobile costruito abusivamente è irrisarcibile, si sono limitate a sostenere che, in caso di esproprio di immobile urbanisticamente illegittimo, l'indennizzo non può essere commisurato come di norma al valore venale del bene che è incommerciabile, a meno che alla data dell'evento ablativo non risulti già rilasciata la concessione in sanatoria, occorrendo valutare la sola area di sedime (così la richiamata cass. 20849/2013).
Quand'anche poi l'abusività dell'immobile costituisse un fattore ostativo al risarcimento, appare evidente come l'onere della prova relativa alla ricorrenza di una tale circostanza non possa che gravare sul soggetto danneggiante e come l'esito eventualmente dubbio di tale prova non possa che giovare al leso occorrendo fare applicazione della regola di giudizio dettata dall'art. 2697 co. 2 c.c. secondo cui chi eccepisce l'esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi di un diritto altrui è tenuto a provarne il fondamento.
Le risultanze istruttorie non hanno peraltro condotto ad individuare elementi sintomatici dell'abusività
dell'immobile in questione che, al contrario, è stato ritenuto legittimo e regolare dal c.t.u. nominato in corso di causa alla luce degli elementi a sua disposizione.
L'ing. per rispondere a tale quesito, si è infatti recato presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Per_1
dove ha rinvenuto la licenza edilizia n. 91 del 04.02.1967 (antecedente, dunque, alla Controparte_1
data del 02.09.1067 entro cui la costruzione deve essere iniziata per escludere l'obbligo di indicare negli atti di vendita gli estremi del titolo di conferimento dello ius aedificandi) rilasciata dal Commissario Straordinario del pagina 10 di 15 Comune di per la costruzione del complesso residenziale denominato VI Controparte_1
SU. L'ausiliare, sempre presso l'Ufficio Tecnico Comunale, rinveniva inoltre una planimetria di massima,
in scala 1:5000, da cui si evince che nel complesso residenziale in questione era prevista l'edificazione di n. 85
villette e che, nella posizione attualmente occupata dall'immobile attoreo, era contemplata la realizzazione di un corpo di fabbrica anche se la scala planimetrica, troppo grande, non consente di comprendere in maniera univoca se il fabbricato in essa indicato sia conforme a quello costruito. Nessun altro grafico più particolareggiato o relazione inerenti al Villaggio SU è stato poi rinvenuto presso l' dall'ausiliare che, chiesti ragguagli CP_3
al responsabile del servizio, con nota n. 1663/2010 otteneva la seguente risposta: “Il fascicolo relativo alla
Licenza Edilizia n. 91/67 non è stato reperito nella propria interezza presso questo ufficio in quanto oggetto di
sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria”.
Senza esito restavano poi le richieste del c.t.u. volte ad ottenere dal un qualche ragguaglio utile CP_1
per la ricerca degli atti presso l'archivio penale del Tribunale di Nola (numero del fascicolo, data del sequestro,
nome degli indagati, etc.) con conseguente impossibilità di un approfondimento ulteriore della questione se non sulla base dei titoli di provenienza dell'immobile.
Dall'esame di questi ultimi emergeva, infatti, che la villetta in questione perveniva a , Persona_2
coniuge e genitore degli attori, tramite atto di compravendita per notar del 10.09.1980 col Persona_5
quale e gli vendevano un “fabbricato composto di un piano rialzato Controparte_6 Controparte_7
costituito da tre vani e accessori con sottostante cantinato…”.
In precedenza, con atto per notar del 07.03.1969, aveva poi Persona_7 Controparte_6
acquistato la villetta in parola dall'avv. il quale dichiarava “di essere pieno ed esclusivo CP_9
proprietario di un piccolo fabbricato, tipo villetta…sito in località Scopari…facente Controparte_1
parte del Villaggio Residenziale SU, che detto fabbricato fu costruito a seguito di approvazione da parte
del Commissario Straordinario del Comune di del piano di lottizzazione, protocollo n. Controparte_1
pagina 11 di 15 a seguito di regolare licenza edilizia n. 91/67” e che “l'immobile è legittimo dal punto di vista urbanistico”
senza possibilità di valorizzare, in senso contrario, la nota dell'Ufficio Tecnico n. 642/U.T. del 07.09.1984 in cui si legge: “Dal sopralluogo è risultato quanto segue: nella zona sono state realizzate abusivamente 50
(cinquanta) costruzioni tutte denunciate da questo Ufficio (il cui elenco è alligato alla presente”. A giusta ragione il c.t.u. ha infatti evidenziato come l'abusività del cespite attoreo non può evincersi dal fatto che
“nell'elenco nominativi costruzioni abusive” allegato alla predetta nota sia indicata una tal “ ” Persona_8
(nome non perfettamente coincidente con quello dell'attrice che si chiama ) non solo perché Parte_1
tanto la nota quanto l'elenco in esame non recano alcuna sottoscrizione in calce che consenta di individuarne la paternità, ma anche perché nella stessa nota si afferma che “non si è potuto procedere ad un raffronto analitico
tra le licenze e le autorizzazioni a suo tempo rilasciate e quanto eseguito, in quanto gli atti furono sequestrati
dalla magistratura” per cui, correttamente, l'ausiliare si domanda “come si è arrivati a definire una costruzione
abusiva e/o difforme se non si è potuto eseguire un raffronto perché gli atti sono stati sequestrati”.
Contrariamente a quanto afferma l'autore della sentenza impugnata, non è infine vero che dalla c.t.u.
espletata dall'ing. nel giudizio divisionale n. 1764/2010 emerge che l'immobile per cui è lite è stato Per_4
oggetto di un'istanza di condono edilizio non ancora esaminata dalla P.A. all'epoca di deposito di quell'elaborato peritale (2017). Da tale elaborato risulta, infatti, che le istanze di condono edilizio attengono invece ad altro cespite ereditario, ossia al fabbricato di quattro piani fuori terra composto da 12 unità immobiliari ed ubicato in al viale Plinio nn. 37-39-41-43-45. Controparte_1
Ciò premesso, è comunque da escludere che la domanda risarcitoria possa essere accolta in quanto non è
stato possibile accertare alcunché circa le cause dell'allagamento del piano cantinato della villetta attorea verificatosi in occasione dell'evento temporalesco del 16.10.2004 e che determinava un avvallamento del pavimento di detto seminterrato e gli altri danni reclamati in citazione.
In accordo con consolidata giurisprudenza di legittimità va infatti riconosciuto che la responsabilità per cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c., di natura oggettiva, presuppone la dimostrazione da parte dell'attore dell'esistenza di un nesso di causalità tra la res custodita da altri e l'evento dannoso.
Elementi costitutivi di tale responsabilità sono, in altri termini, i seguenti: a) sussistenza di un dovere di custodia sulla cosa all'origine del danno connesso all'esercizio sulla cosa medesima di un potere fisico, non occasionale, che permette il controllo e la vigilanza sulla stessa;
b) sussistenza di un evento dannoso pagina 12 di 15 ricollegabile alla cosa in custodia;
c) nesso di causalità tra la cosa ed il danno. Solo una volta assolto, da parte del danneggiato, l'onere probatorio relativo al nesso di causalità tra la cosa e l'evento lesivo graverà dunque sul danneggiante l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito dimostrando che l'evento si è verificato per una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinarlo (cfr. per tutte cass. n. 15613/2005, cass. n. 20427/2008
e cass. n. 5910/2011).
Nel caso di specie la consulenza di parte prodotta dagli attori, che costituisce una semplice allegazione tecnica di carattere difensivo priva di autonomo valore probatorio (cfr. ex multis cass. n. 5687/2001 e n.
1902/2002), afferma in modo del tutto assiomatico che “l'allagamento con i conseguenti danni provocati
all'immobile sono stati causati, oltre che da una mancanza di servizi (fogne, griglie, pozzetti, ecc.) e da un
sistema viario insufficiente con adeguate pendenze per lo smaltimento delle acque, anche dalla costruzione
recente di un manufatto (marciapiede con aiuola) ubicato sulla via Scopari e adiacente all'ingresso del
Villaggio SU che determina, in concomitanza di piogge torrenziali, una deviazione di parte delle acque
piovane provenienti in modo copioso dalla suddetta via Scopari che vengono convogliate verso il Villaggio
SU andando ad aggravare ulteriormente le carenze già esistenti di deflusso delle acque ed incrementando
notevolmente la portata di acqua da smaltire”.
Tutto ciò senza minimamente indicare sulla base di quali concreti riscontri in loco ed in forza di quali accertamenti tecnici e verifiche presso i Pubblici Uffici si sia giunti a tali conclusioni.
Dal suo canto il consulente d'ufficio, con i chiarimenti alla relazione tecnica datati 03.04.2015, in risposta ai quesiti che gli chiedevano di “indicare lo stato del sistema fognario del in relazione ai luoghi di lite CP_1
in base a valutazioni autonome e circostanziate” nonché di accertare “in che misura la eventuale (da lui
acclarata) inadeguatezza del sistema fognario all'epoca dei fatti ha rilievo causale”, si è così espresso:
“Durante i sopralluoghi effettuati dal c.t.u. sui luoghi di causa, è stata rinvenuta la presenza di pozzetti, caditoie
e griglie. Pertanto, allo stato attuale, nella zona del Villaggio SU è presente un sistema fognario. Con
riferimento all'epoca dei fatti, e cioè all'anno 2004, il c.t.u. non è invece in grado di stabilire se, nella zona
oggetto di causa, fosse già presente un sistema fognario e/o in che stato esso sia stato. Non è stato infatti
possibile reperire nessun documento riguardante il sistema fognario nell'anno 2004” concludendo, perciò, che
“non è possibile stabilire quale fosse il livello di inadeguatezza del sistema fognario all'epoca dei fatti”.
Parallelamente, con l'originario elaborato peritale, il c.t.u. ha negato che tra le cause del danno possa essere pagina 13 di 15 annoverata “la costruzione di un manufatto costruito da un marciapiede e da aiuole che, a parere del tecnico di
parte, determina, in concomitanza di copiose piogge, la deviazione di parte delle acque piovane provenienti
dalla suddetta via Scopari convogliandole verso il Villaggio SU” affermando quanto segue: “Nel dettaglio,
tale opera, come accertato dal c.t.u. durante i sopralluoghi effettuati, è costituita da un marciapiede di altezza
pari a circa 10 cm. e da un soprastante muretto in mattini avente altezza circa pari a 50 cm…A parere del c.t.u.
la costruzione di tale opera non ha ulteriormente aggravato una situazione che, data la naturale conformazione
orografica del terreno, si presenta già di per sé complicata per quanto concerne lo smaltimento delle acque
piovane. Infatti l'opera, viste le pendenze del terreno nella zona, appare più come un'utile barriera di
protezione per il complesso residenziale Villaggio SU e pertanto la sua costruzione non può essere
annoverata tra le cause che hanno contribuito ad allagare il seminterrato del fabbricato di proprietà ”. Pt_1
Il Consulente, infine, neppure ha potuto constatare personalmente la sussistenza di tutti i danni lamentati da parte attrice ricavandoli, in larga misura, dalla perizia di parte e stimandone l'ammontare in complessivi €
36.709,01, sulla scorta delle foto alla stessa allegate, affermando che, a parte evidenti tracce di umidità alle pareti del locale cantinato, “non è stato possibile scorgere null'altro dato che gli stessi (danni) sono stati in parte
eliminati congiuntamente alle operazioni di messa in sicurezza dell'edificio”.
In conclusione, deve dunque escludersi che gli appellanti abbiano assolto l'onere probatorio da cui erano gravati ed in particolare quello di dimostrare la derivazione causale da beni comunali dei danni di cui è
reclamato il ristoro che è un elemento comune anche alla responsabilità ex art. 2043 c.c.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riconoscimento, in considerazione del reale importo dei danni stimati dal c.t.u., dei compensi medi previsti per le cause di valore fino a € 52.000,00 dal D.M. n. 147 del 13.08.2022.
Occorre infine dare atto dell'applicabilità, a carico degli appellanti, della sanzione prevista dall'art. 13 co.
1 quater D.P.R. 30.05.02 n. 115 che ha per oggetto il versamento, da parte di chi ha proposto un'impugnazione rigettata nel merito o dichiarata inammissibile, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, così provvede:
pagina 14 di 15 1) Rigetta l'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 513/2019
[...] Parte_5 Parte_6
pubblicata l'01.03.2019 condannando gli appellanti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dal che si liquidano in € 9.991,00 per compensi professionali, Controparte_1
oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge.
2) Dà atto dell'applicabilità, a carico degli appellanti, di una sanzione pari al contributo unificato dovuto per la proposizione del gravame.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 03.11.2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell' dr.ssa Antonella Mauriello. CP_10
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
845 in data 4/2/1967 e a seguito del rilascio da parte del medesimo Comune, in pari data, della licenza n. 91
relativa alla costruzione del Villaggio Residenziale SU…”.
In entrambi tali atti viene inoltre riportato che il manufatto fu costruito su un suolo dell'estensione di mq.
299, che corrisponde quasi perfettamente alla superficie del terreno su cui insiste il fabbricato di proprietà degli attori, sicché il c.t.u. concludeva nel senso che la villetta oggetto di causa “rientri tra le 85 costruzioni realizzate