Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/02/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 9765/2023
Tribunale di Taranto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 7.02.2025, promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella Pollicoro Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Ernesto Aprile Resistente
Oggetto: infortunio sul lavoro
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 6.11.2023 parte ricorrente, premesso di aver ottenuto il riconoscimento di infortunio sul lavoro del 2.12.2020 con una valutazione complessiva del danno biologico pari al 4% e indennità per inabilità temporanea assoluta dal 6.12.2020 al 13.02.2021, asseriva di aver riportato esiti invalidanti di maggiore entità rispetto a quella riconosciuta in sede amministrativa;
asseriva altresì che il periodo dal 21.06.2023 al 21.10.2023, nel quale riteneva di aver subito una riacutizzazione delle patologie contratte nell'infortunio del 2.12.2020, dovesse essere ricondotto a inabilità temporanea assoluta derivante dal predetto infortunio.
In ragione di tanto riferiva di aver inoltrato ricorso amministrativo per una maggiore quantificazione dei postumi all il 27.04.2023, che l' rigettava;
CP_1 CP_1 riferiva altresì di aver inoltrato domanda il 21.06.2023 per il riconoscimento della indennità per inabilità temporanea assoluta per il periodo 21.06.2023 –
21.10.2023, che tuttavia rigettava. CP_1
- l'accertamento della maggiore entità dei postumi invalidanti già accertati nell'an in sede amministrativa e la conseguente corresponsione del beneficio nella misura corrispondente al grado di invalidità psico-fisica da accertare in corso di causa;
- l'accertamento della riconducibilità all'infortunio del 2.12.2020 del periodo di malattia dal 21.06.2023 al 21.10.2023, con la conseguente corresponsione della relativa indennità di inabilità temporanea assoluta.
Si costituiva in giudizio l' che, con propria memoria, contestava gli avversi CP_1 assunti e concludeva per il rigetto del ricorso.
Istruita a mezzo produzione documentale e CTU, la causa veniva discussa all'odierna udienza e decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti e per i motivi che seguono.
Il dott. nell'elaborato peritale depositato, le cui motivazioni si Per_1 condividono, ha accertato che la ricorrente è affetta da “postumi di meniscectomia mediale in paziente con dolore anteriore di ginocchio da sindrome da iperpressione femoro-rotulea esterna cronica a sinistra e lesione del sovra spinato parziale post traumatica e sindrome da conflitto cronica + limitazione ai gradi estremi della spalla destra”. Concludeva che il danno biologico derivato dall'infortunio sul lavoro del
2.12.2020 è da valutarsi nella misura del 6% e che, in applicazione del cumulo con il pregresso riconoscimento di postumi invalidanti nell'entità del 6%, si determina un grado di inabilità permanente complessiva dell'11% con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Quanto, invece, all'ulteriore periodo di inabilità temporanea assoluta, il CTU non ne ha riconosciuto la riconducibilità all'infortunio del 2.12.2020, riferendo che: “Per quel che concerne, invece, la richiesta di inabilità temporanea su prosecuzione dell'infortunio del 02/12/2020 avvenuta nel periodo dal 21/06/2023 al
21/10/2023 si concorda con l'ente nel non riconoscerla essendo questa derivante dalla condizione clinica cronicamente espressa di condropatia della femoro-rotulea non dipendente nella realizzazione dal trauma in questione. Trattasi quindi di malattia comune come stabilito dall'ente”.
In altri termini, all'esito delle operazioni peritali, la domanda deve ritenersi fondata con riferimento alla maggiore entità dei postumi derivati dall'infortunio per cui è causa, avendo il ctu accertato in grado di invalidità pari al 6%, a fronte di quello accertato in sede amministrativa (4%); infondata è risultata, invece, la domanda di riconoscimento della ITA, come richiesto dalla ricorrente, in quanto non riconducibile all'infortunio ma a malattia comune.
Ai fini della liquidazione del beneficio, l'art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000 definisce il danno biologico come “lesione all'integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico legale” e ne sancisce il ristoro, se conseguente a infortunio sul lavoro o a malattia professionale, in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
Il nuovo sistema indennitario dell'invalidità permanente prevede una franchigia per gradi di menomazione inferiori al 6 % e si attua attraverso tre tabelle (v. d.m.
12.7.2000):
1) “tabella delle menomazioni” comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali, che sostituisce le due tabelle dell'industria e dell'agricoltura previste nel Testo Unico e basate sulla perdita dell'attitudine al lavoro;
2) “tabella di indennizzo del danno biologico”, da applicare in riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica, per l'indennizzo di menomazioni uguali o superiori al 16 % ed erogate in rendita. Le menomazioni inferiori al 16 % sono erogate in capitale;
3) “tabella dei coefficienti” che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso.
Alla luce di siffatti elementi deve pertanto ritenersi che il danno biologico, comportante una invalidità permanente globale dell'11% causalmente connessa con l'infortunio sul lavoro del 2.12.2020, può rientrare nell'indennizzo e, CP_1 pertanto, la domanda va accolta con la condanna dell' al pagamento di un CP_1 indennizzo in capitale complessivamente pari all'11% di inabilità permanente a decorrere dalla domanda amministrativa del 27.04.2023.
Il credito per sorte capitale va maggiorato degli interessi legali, ovvero rivalutato, qualora la svalutazione monetaria dovesse essere stata nel tempo superiore al tasso legale di interesse (v. C. Cost. n° 156/91 e art. 16, comma 6, della legge n° 412/91).
Le spese del giudizio sono integralmente compensate in ragione della soccombenza reciproca. Le spese di CTU sono poste a carico delle parti in ragione del 50%.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Dichiara il diritto della ricorrente alla liquidazione di un indennizzo in capitale pari all'11% di inabilità con decorrenza dalla domanda amministrativa e, per l'effetto, condanna l' al pagamento del dovuto, oltre interessi legali e/o CP_1 rivalutazione sino al soddisfo.
2. Compensa le spese di lite
3. Pone definitivamente a carico di entrambe le pari, in misura del 50% ciascuna, le spese di ctu liquidate in separato decreto.
Taranto, 7.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli